Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 2633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2633 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
Consigliere rel. dr. ssa Marielda Montefusco
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 4534/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza n. 8010/2019 del Tribunale Civile di Napoli, II
Sezione Civile,, pubblicata in data 11 settembre 2019
TRA
Parte 1 (codice fiscale C.F. 1 ) ed Parte 2
' rappresentati e difesa dall'avv.
[...] (codice fiscale C.F. 2 C.F. 3 ), in virtù della procura in GI LI (codice fiscale atti
-appellanti-
E
Controparte_1 (codice fiscale P.IVA 1 ), e per essa la la
CP 2 (già CP_3 nuova denominazione sua mandataria rappresentata e difesa assunta da Controparte_4
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.
1. Con d.i. n. 5611/2015 depositato in data 28 settembre 2015, su ricorso della Controparte_4 notificato in data 13 novembre 2015, il Tribunale
"1di Napoli ingiungeva nei confronti della CP 5 della "Immobiliare San
Marco S.r.l.", nonché di Parte 1 ed Parte 2 in quanto fideiussori della "Sean Immobiliare S.P.A.", poi dichiarata fallita, il pagamento,
in via solidale, della somma di € 309.362,10, oltre interessi convenzionali e spese legali di procedura, "in virtù del contratto di finanziamento n. 4064793"
alla Se.An. Immobiliare S.p.A.. garantito daiconcesso dalla Controparte_4
convenuti fideiussori.
citazione per l'udienza dell' 11 aprile I.
2. Avverso detto decreto con
2016, notificata in data 22 dicembre 2015- Parte 1 e Parte 2
proponevano opposizione articolando i motivi come di seguito rubricati:
I. "Sulla fideiussione omnibus"; 11II. Sull'inserimento della clausola a prima richiesta nel contratto di fideiussione e sul contratto autonomo di garanzia
- sulla configurabilità del contratto in esame quale autonomo di garanzia";
III. "Sui vizi del consenso nella formazione della volontà negoziale in ordine ai contratti di garanzia sottoscritti dalle parti in data 20.07.2007"; IV. "Decadenza e/o prescrizione dell'opposta Controparte_4 dai diritti art-5 dei contratti di fidejussione derivanti dai contratti di fidejussione sottoscritti dalle parti in data 20.07.2007".
Pertanto chiedevano:
"Nel merito ed in via principale previo accertamento e declaratoria della nullità dei contratti di garanzia recanti il nomen juris di fidejussione amnibus sottoscritti dalle parti in data 20.07.2007 per vizio del consenso nel processo formativo della volontà per quanto suesposto, accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto, revocare il d.i. provvisoriamente esecutivo n. 5611/2015
emesso dal Tribunale di Napoli";
- previo accertamento e declaratoria della decadenza (e/o prescrizione) dei diritti dell' Controparte_4 derivanti dai contratti sottoscritti dalle parti in data
20.07.2007 ai sensi dell'art. 5 della clausola contrattuale per quanto suesposto,
accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto, revocare il d.i.
provvisoriamente esecutivo n. 5611/2015 emesso dal Tribunale di Napoli" (cfr.
pag. 11 dell'opposizione a d.i.).
Controparte_6I.
3. Si costituiva in giudizio la la quale esperiva un tentativo di mediazione obbligatorio, pendente il giudizio di cognizione,
conclusosi con esito negativo per mancata comparizione degli opponenti.
I.
4. All'udienza del giorno 30 aprile 2019, la causa veniva introitata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Mediante deposito di comparsa conclusionale, gli odierni appellanti proponevano querela di falso in via incidentale. I.
5. Con sentenza n. 8010/2019, pubblicata in data 11 settembre 2019, il
Tribunale di Napoli, II sezione civile, così provvedeva:
"1) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte 1 e [...] Parte 2 avverso il decreto ingiuntivo n. 5611/2015 reso dal Tribunale di
Napoli in data 22.09.2015, depositato in Cancelleria il 28.09.2015, su ricorso della Controparte_4 che per l'effetto conferma";
"2) Condanna Parte 1 e Parte 2 in solido alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_4 che liquida in € 21.174,95 (di cui €
18.413,00 per compensi di avvocato ed € 2.761,95 per rimborso forfettario ex art. 2 decreto 10 marzo 2014, n. 55), oltre Iva e CpA come per legge se dovute". II.1. Avverso detta sentenza con atto di citazione per l'udienza del 17
marzo 2020, notificato in data 14 ottobre 2019 nei confronti della CP 4
[...] Parte 1 e Parte_2 proponevano appello "con contestuale proposizione di querela di falso in via incidentale", articolando i seguenti motivi così rubricati:
I "Violazione e falsa applicazione dell'art. 221 c.p.c- error in precedendo e conseguente nullità della sentenza gravata- proposizione di querela di falso in vi incidentale nel presente grado di giudizio avverso gli avvisi di ricevimento prodotti ex adverso in sede di opposizione a d.i. e conseguente richiesta di sospensione del presente giudizio" (cfr. pag. 5 dell'atto di appello);
II. "Violazione e falsa applicazione delll'art. 140 c.p.c. error in procedendo e conseguente nullità della sentenza gravata- mancato perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. nel caso di spese e conseguente nullità del d.i. opposto in I grado da revocarsi" (cfr. pag. 10 dell'atto di appello); III. "Di seguito si ripropongono i motivi di merito formulati nel giudizio di opposizione in I grado, non esaminati dall'I.ll.mo G.U. adito, in quanto ha emesso una sentenza di mero rito":
A) "Inserimento nei contratti di fidejussione sottoscritti dagli appellanti delle clausole che caratterizzano le stesse come contratti autonomi di garanzia e/o come fideiussione omnibus";
B) "Nullità delle clausole contenute nella fidejussione omnibus alla luce dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 29810/2017";
C) "Sussistenza di vizi del consenso nella formazione della volontà
negoziale in ordine ai contratti di garanzia sottoscritti dalle parti in data
20.07.2007";
D) "Decadenza e/o prescrizione dell'opposta Controparte_4 dai diritti
derivati dai contratti di fidejussione - Art.5 dei contratti di fideiussione sottoscritti dalle parti in data 20.07.2007" (cfr. pag. 13 dell'atto di appello).
Tanto premesso, chiedevano all'adita Corte di:
-" In via preliminare: disporre, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., per quanto suesposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 8010/2019
del Tribunale civile di Napoli, con ogni provvedimento conseguenziale, nonché la sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. n. 5611/2015";
"- autorizzare ex art. 221 c.p.c. la presentazione della querela di falso de qua,
in quanto trattasi di documenti essenziali e rilevanti ai fini della decisione, e disporre, per l'effetto, la sospensione del presente giudizio fino all'esito del sub procedimento di querela di falso"; 11 procedere, quindi, con il sub procedimento per querela di falso in via incidentale, all'accertamento e conseguente declaratoria di falsità delle attestazioni contenute negli avvisi di ricevimento della racc. a.r. n. 48452/A,
spedita per il Dott. in data 11.11.2015 al n. 76706681462-9, e Parte_1
della racc. a.r. n. 48452/A, spedita per la Sig.ra Parte 2 in data 11.11.2015 al n. 76706689477-0 (numero non leggibile perfettamente nemmeno dall'originale del documento), che risulterebbero entrambi ricevuti in data 11.11.2015 dalla Sig.ra NA LI (indicata falsamente su detti avvisi quale "familiare convivente"), escludendo gli originali di tali documenti dalle fonti probatorie introdotte dalla Controparte_4 nel giudizio di I grado";
-"Nel merito: accogliere il presente appello in riforma dell'impugnata sentenza, per i suesposti motivi";
- "accertare e dichiarare che la notifica del d.i. opposto in I grado n. 5611/2015,
provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Napoli, NON si è
perfezionata in data 11.11.2015 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., bensì in data
13.11.2015 con il ritiro dell'atto presso la Casa Comunale ad opera di un delegato e, pertanto, l'opposizione al suindicato d.i. risulta essere stata formulata nei termini di rito, con conseguente annullamento della sentenza oggetto di gravame";
- "per l'effetto, revocare e/o annullare la sentenza oggetto di gravame per tutto quanto suesposto entrando l'Ecc.ma Corte d'Appello adita nel merito della fattispecie alla stessa rimessa, con ogni provvedimento conseguenziale";
-"ANCORA NEL MERITO: previo accertamento e declaratoria della nullità dei contratti di garanzia sottoscritti dagli opponenti in data 20.07.2007 per vizio del consenso nel processo formativo della volontà, nonché per VIOLAZIONE DELLA
NORMATIVA ANTITRUST per quanto suesposto alla luce dell'ORDINANZA DELLA
SUPREMA CORTE DI CASS. CIV. N. 29810/2017, si chiede l'accoglimento del presente appello con annullamento della sentenza oggetto di gravame e, per l'effetto, disporsi la sospensione della provvisoria esecuzione del d.i.
provvisoriamente esecutivo n. 5611/2015 emesso dal Tribunale di Napoli e la successiva, conseguente revoca dello stesso, nel merito con l'emananda sentenza";
-"previo accertamento e declaratoria della decadenza (e/o prescrizione) dei diritti dell' Controparte_4 derivanti dai contratti sottoscritti dalle parti in data
20.07.2007 ai sensi dell'art. 5 della clausola contrattuale per quanto suesposto,
si chiede l'accoglimento del presente appello con annullamento della sentenza oggetto di gravame e, per l'effetto, la revoca del d.i. provvisoriamente esecutivo n. 5611/2015, emesso dal Tribunale di Napoli, nel merito con l'emananda sentenza";
"in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto per le ragioni e/o causali di cui al richiamato d.i. opposto dai fidejussori Parte 1 e Pt 2
[...]
"Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre Iva e
C.p.a e rimborso spese generali, come per legge".
II.
2. Con comparsa di risposta del 26 febbraio 2020, si costituiva in per il tramite della procuratrice specialegiudizio la Controparte_7
Controparte_2 (già CP 3 già Controparte_4
[...] ), la quale contestava ed eccepiva tutto quanto ex adverso dedotto. Parte appellata sosteneva l'inammissibilità e l'irrilevanza della proposta querela di falso in via incidentale, nonché della dedotta nullità del rapporto di fideiussione.
Tanto premesso, chiedeva all'adita Corte:
-"In via preliminare: per l'immediata pronuncia di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., atteso che gli appellanti si sono limitati a riprodurre argomentazioni già
svolte in primo grado, senza in alcun modo censurare specificamente i coerenti passaggi motivazionali della sentenza impugnata";
-"Nel merito: per il rigetto dell'appello per tutti i motivi espressi in narrativa e per l'integrale conferma della sentenza impugnata";
-"per la condanna di parte appellante alla refusione delle spese di lite".
II.
3. Nelle more del giudizio di appello, all'esito dell'udienza del 16 marzo
2023, sulle istanze e conclusioni delle parti, la Corte dichiarava la inammissibilità
della querela di falso proposta in via incidentale da Parte 1 e da Pt 2
atteso che non ha ad oggetto "le attestazioni che riguardano l'attività
[...]
svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la contestazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco (...) bensì l'attestazione a lui resa dalla persona fisica che ha ricevuto in consegna l'atto notificando".
II.
4.Dopo vari rinvii d'ufficio, all' udienza del 30 marzo 2025, celebrata con le modalità dell'udienza cartolare, la causa era introitata in decisione, con concessione dei termini di legge ridotti ( 30+ 20) ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Alla scadenza, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta
Parte 1 e da Parte 2 con- fideiussori della Sean da
Immobiliare S.p.A., avverso il d.i. n. 5611/2015, con il quale era stato ad essi ingiunto, nella spiegata qualità, il pagamento della somma di € 309.362,10,
quale saldo negativo risultante dal contratto di finanziamento n. 4064793
stipulato dalla società da essi garantita, perché "l'opposizione deve ritenersi tardiva essendo stata notificata oltre il quarantesimo giorno di cui all'art. 641
c.p.c. che cadeva il 21.12.2015" (cfr. pag. 3 della sentenza). In particolare, ha rilevato che il ricorso per decreto ingiuntivo, con il pedissequo decreto, era stato notificato ai fideiussori ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 5 Parte 3
novembre 2015 presso l'indirizzo di residenza (in Afragola, Corso Garibaldi 35,
II Piano) e la notifica si era perfezionata in data 11 novembre 2015, data nella quale gli avvisi ex art. 140 c.p.c. risultavano consegnati a mani della sorella di nonché cognata di Parte 2 Persona 1 (Parte 1
residente in [...], al Corso Garibaldi n. 35, III Piano), nella qualità di familiare convivente, come risulta dall'originale del ricorso e pedissequo decreto depositato in atti. Mentre l'atto di citazione in opposizione risulta notificato a mezzo PEC il 22 dicembre 2015 (cadente di martedì) oltre il quarantesimo giorno di cui all'art. 641 c.p.c., cadente il 21 dicembre 2015 (lunedì).
Ha dichiarato, altresì, inammissibile la querela di falso incidentale
proposta dagli opponenti unitamente alla comparsa conclusionale, in quanto ha osservato che la querela di falso può essere sempre proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio purchè la relativa istanza, in primo o in secondo grado, intervenga prima della rimessione della causa in decisione e quindi al più tardi entro l'udienza di precisazione delle conclusioni.
2. Con il primo motivo di appello, Parte 1 ed Parte 2 si
dolgono che il Giudice di prime cure abbia errato nel negare ad essi alla presentazione della querela di falso unitamente alla l'autorizzazione comparsa conclusionale, così determinando "nullità della sentenza oggetto di gravame, nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 221 c.p.c.".
Al riguardo, sostengono che "per la Suprema Corte di Cassazione la querela di falso, relativamente ad un documento già prodotto nel corso del giudizio di primo grado, giusta la previsione dell'art. 221 cod. proc. civ. può
essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio, a nulla rilevando né che il querelante abbia tacitamente od espressamente riconosciuto la sottoscrizione del documento di cui allega la falsità, né che venga proposta dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie, nè che la relativa istanza venga formulata per la prima volta solo in grado di appello" (cfr. pag. 6 dell'atto di appello).
In aggiunta, ripropongono la querela di falso in via incidentale, in sede di appello, "avverso l'avviso di ricevimento della racc. a.r. n. 48452/A spedita per il Dott. Parte 1 in data 11.11.2005 al n. 76706689477 -0 (...), che risulterebbe ricevuta in pari data dalla Sig.ra NA LI indicata falsamente sullo stesso quale "familiare convivente" nonché avverso l'avviso di ricevimento della racc. a.r. n. 48452/A spedita per la Sig.ra Parte_2 in
data 11.11.2015 al n. 76706689477-0 che risulterebbe ricevuta in pari data dalla Sig.ra NA LI indicata falsamente sullo stesso quale "familiare convivente" al fine di accertare e dichiarare la falsità delle attestazioni contenute negli avvisi di ricevimento della Nonché avverso l'avviso di ricevimento (...)".
Le deduzioni esposte non meritano apprezzamento.
Premesso, in via generale, l'insegnamento della Suprema Corte, a mente del quale: "La previsione secondo cui la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione e, cioè, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni;
ne consegue che la querela non può essere avanzata negli scritti difensivi, quale la comparsa conclusionale, successivi a tale scansione
- nella specie
-
processuale e riservati alla sola illustrazione delle difese" (cfr. Cass. n. 25487/
2021), nella fattispecie in esame, osserva il Collegio, va condivisa la decisione del Tribunale che ha dichiarato la inammissibilità della "querela di falso incidentale proposta dagli opponenti unitamente alla comparsa conclusionale"
proprio perché intervenuta dopo la rimessione della causa in decisione.
Quanto alla querela di falso riproposta in via incidentale, in grado di appello, come innanzi visto, questa Corte ne ha già dichiarato la inammissbilità
con ordinanza del 28 marzo 2023 cui si rimanda ("atteso che non ha ad oggetto le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente,
la contestazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco (...) bensì
l'attestazione a lui resa dalla persona fisica che ha ricevuto in consegna l'atto notificando").
3. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti impugnano la sentenza laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto che si fosse perfezionata la notifica del d.i. opposto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con la consegna degli avvisi a mani della sorella di NA LI, nonché cognata di Parte 1 Pt 2
nella qualità di familiare convivente, e, di conseguenza, dichiarato
[...]
inammissibile perché tardiva l'opposizione da essi proposta.
Di contro, argomentano che "vi è una discrasia sulle date di ritiro dell'atto de quo, dal momento che un delegato degli opponenti Sigg.ri Pt 1 e Pt 2
ha, poi, ritirato l'atto presso la Casa Comunale in data 13.11.2015 e che gli stessi riferiscono di non avere avuto notizia del recapito della racc. a.r. in data
11.11.2015 presso l'indirizzo di residenza, a mani della sorella del Dott. Pt 1
che (...) non è assolutamente convivente degli odierni appellanti". Ed aggiungono che "sulla relata di notifica della suindicata racc. a r., infatti, la sorella del Dott.
isulta indicata dal messo notificatore come familiare convivente, a mani Pt 1
del quale viene effettuata la consegna dell'avviso, nel mentre la Sig.ra NA
LI abita nello stesso stabile ove risiedono il fratello e la cognata, ma in altro appartamento" (cfr. pag. 12 dell'atto di appello). Ergo "il messo notificatore non ha correttamente eseguito le necessarie verifiche del caso ed anzi ha attestato l'esistenza di un rapporto di convivenza, tra la sorella del Dott. Pt 1 e gli odierni appellanti del tutto inesistente e, quindi, ha accertato il falso" (cfr. pag.
13 dell'atto di appello).
Anche il secondo motivo va respinto.
Dalla documentazione in atti risulta che: l'Ufficiale Giudiziario si recava il [...] in Afragola al Corso Garibaldi n. 35. Ivi stante l'assenza dei destinatari e di altre persone indicate dalla legge, depositava l'atto in busta chiusa e sigillata a norma di legge, presso la Casa Comunale di Afragola, dando notizia al
"destinatario" dell'atto notificando a mezzo raccomandata a/r ex art. 140 c.p.c.. Parte 1 la raccomandata, recante n. Per quanto riguarda risultava ritirata I'11 novembre 2015, da NA LI 76690126932/4
qualificatasi come "sorella". Per quanto riguarda Parte 2 la
raccomandata, recante n. 76690126932/4, risultava ritirata l'11 novembre
2015, da tale NA LI qualificatasi come "cognata".
Ergo, l'agente postale eseguiva correttamente la notificazione perché (si ripete):
1) consegnava il piego nel luogo indicato sulla busta a persona di famiglia convivente (anche temporaneamente) ovvero LI NA;
2) faceva sottoscrivere l'avviso di ricevimento dalla persona alla quale veniva consegnato il piego specificando la qualità rivestita dal consegnatario ovvero LI NA;
3) dava notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata.
Ne deriva che essendosi perfezionata la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo in data 11 novembre 2015, considerato che l'atto di citazione in opposizione era notificato da Parte 1 e Parte 2 a mezzo PEC
solo in data 22 dicembre 2015, va condivisa la motivazione del primo Giudice
che ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione a d.i. proposta dagli odierni appellanti perché tardiva, siccome notificata oltre il quarantesimo giorno di cui all'art. 641 c.p.c. cadente il 21 dicembre 2015.
4. Vi è, quindi, sicuramente una soccombenza degli appellanti Parte 1
che giustifica la loro condanna al pagamento delle
[...] e Parte 2
spese in favore della controparte del presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse,
dell'impegno difensivo svolto e dell'esito della decisione, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da ragguagliare al petitum da € 260.000,01 ad
€ 520.000,00) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147
del 13/08/2022, ad esclusione della fase istruttoria che non si è concretamente svolta.
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal
31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1-bis.
Sussistono quindi nella specie i presupposti perché gli appellanti siano tenuti al pagamento di detto ulteriore importo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli = Settima Sezione Civile
- definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte 1 e da Parte 2 con atto di citazione per l'udienza del 17 marzo 2020, notificato il 14 ottobre 2019- avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, n.
8010/2019 pubblicata in data 11 settembre 2019, così provvede:
A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
in solido tra loro, a pagare B) condanna Parte 1 e Parte_2 1
CP_2e per essa alla sua mandataria alla Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 14.239,00, oltre al
15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da parte degli appellanti a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, il 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 novembre 2015 presso l'indirizzo di residenza di Parte 1 e Pt 2