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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2875 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente
dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice relatore dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per adozione di maggiorenne iscritto al n. r.g. 2875/2024 promosso da:
(CF ) elettivamente domiciliato ai fini Parte_1 C.F._1 del procedimento di cui al presente atto in Pisa, Piazza della Vettovaglie n. 35, presso lo studio dell'Avv. Marina Giannessi
- ricorrente per l'adozione di
CF ) Controparte_1 C.F._2
con la partecipazione del p.m. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 11.10.2024, ha chiesto Parte_1 disporsi l'adozione di nato a [...], il [...], figlio della Controparte_1
moglie e di deducendo: - di essere Persona_1 Persona_2
coniugato con la madre di e di convivere da tempo con Controparte_1 quest'ultimo, al quale, da tantissimi anni, è legato da un rapporto d'affetto; - che l'adottando non è coniugato;
- che l'adozione corrisponde all'interesse dell'adottando, in quando, oltre a formalizzare un rapporto familiare ed affettivo che dura da tantissimi anni, garantisce allo stesso un futuro economico migliore.
Il 24.10.2024 il PM ha apposto il proprio visto, nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 23.01.2025, l'adottante ha ribadito la volontà già Parte_1 espressa col ricorso introduttivo di adottare;
l'adottando e la madre di CP_1 quest'ultimo , presenti personalmente, hanno rilasciato le Persona_1
necessarie dichiarazioni di consenso e assenso all'adozione.
All'esito dell'udienza, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, previa acquisizione del consenso del padre biologico dell'adottando, effettivamente avvenuta in data 27.01.2025 tramite il deposito di dichiarazione di consenso e assenso da esso scritta e sottoscritta, accompagnata da documento di identità del dichiarante.
*****
Nulla osta all'accoglimento della domanda.
Ed invero ricorrono tutte le condizioni richieste a norma degli artt 291 ss c.c. perché possa essere pronunciata l'adozione.
Dalle certificazioni anagrafiche in atti emerge che il ricorrente ha da tempo compiuto i trentacinque anni e che vi è una differenza di diciotto anni di età con
[...]
Risulta inoltre che l'adottante non ha figli legittimi (dichiarazione CP_1 sostitutiva dell'atto di notorietà ex art 21 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in atti) e che l'adottando non è coniugato.
Sono stati altresì acquisiti i consensi prestati nelle forme dovute ai sensi dell'art. 296 e
297 c.c. Nel dettaglio, comparendo personalmente all'udienza del 23.01.2025,
l'adottante ha rappresentato di conoscere dalla nascita e di provare per lui CP_1
l'affetto che tipicamente prova un padre nei confronti del figlio, dichiarando in particolare: “Mi sono determinato all'adozione perché conosco dalla nascita;
CP_1
conviviamo, anche con la fidanzata di , lavoriamo insieme e provo affetto per CP_1 lui da sempre. Per me, è come se fosse mio figlio”. L'adottando ha manifestato senza esitazioni il proprio consenso ad essere adottato, affermando: “Conosco da Pt_1
sempre, da quando ero piccolino. Lavoro in palestra con lui e con la mamma;
lavora con noi anche la mia fidanzata. Da tanto tempo avrei voluto fare l'adozione perché il
Pag. 2 di 4 mio unico padre è sempre stato lui, nel senso che si è sempre occupato di me. Non ho mai sofferto la mancanza della figura paterna perché c'è stato sempre Pt_1 accanto a me”.
È quindi emerso che il ha costituito e tutt'ora costituisce un fermo punto di Pt_1 riferimento per l'adottando, con il quale ha instaurato un rapporto d'affetto analogo a quello usualmente esistente tra padre e figlio. Anche la madre del ragazzo (
[...]
), nonché moglie del ricorrente, ha manifestato il proprio consenso Per_1 all'adozione, confermando il rapporto d'affetto esistente fra l'adottando ed il . Pt_1
Ha rappresentato inoltre che quest'ultimo si è da sempre occupato di , anche CP_1
dal punto di vista economico, svolgendo quindi il ruolo di padre, mentre il padre biologico non è stato presente nella vita del figlio, essendo i Persona_2
rapporti padre-figlio limitati allo scambio di sporadici messaggi telefonici. D'altra parte, nulla ha opposto alla richiesta di adozione (dichiarazione scritta Persona_2
del 24.01.2025 in atti).
Il Tribunale, pertanto, rilevata la sussistenza di tutte le condizioni richieste ex art 291 e ss c.c., accertata l'ormai duratura comunanza di vita ed il legame affettivo - solidaristico consolidatosi tra adottando e adottante, ritiene di poter dichiarare l'adozione di
[...]
da parte di . CP_1 Parte_1
A norma dell'art. 299, comma 1, c.c. l'adottando assumerà il cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio (in assenza di una espressa volontà di segno contrario, in linea con quanto statuito da C cost sent. n. 135 del 4/07/2023).
Nulla va disposto sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA l'adozione di nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_1
), da parte di , nato a [...], il [...], C.F._2 Parte_1
(C.F. ); C.F._1
DISPONE che l'adottato assumerà il cognome dell'adottante e lo anteporrà al proprio
(assumendo così il nome completo di . Parte_2
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Pag. 3 di 4 Pisa, così deciso nella camera di consiglio dell'11 aprile 2025
La Presidente dott.ssa Santa Spina
Pag. 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente
dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice relatore dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per adozione di maggiorenne iscritto al n. r.g. 2875/2024 promosso da:
(CF ) elettivamente domiciliato ai fini Parte_1 C.F._1 del procedimento di cui al presente atto in Pisa, Piazza della Vettovaglie n. 35, presso lo studio dell'Avv. Marina Giannessi
- ricorrente per l'adozione di
CF ) Controparte_1 C.F._2
con la partecipazione del p.m. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 11.10.2024, ha chiesto Parte_1 disporsi l'adozione di nato a [...], il [...], figlio della Controparte_1
moglie e di deducendo: - di essere Persona_1 Persona_2
coniugato con la madre di e di convivere da tempo con Controparte_1 quest'ultimo, al quale, da tantissimi anni, è legato da un rapporto d'affetto; - che l'adottando non è coniugato;
- che l'adozione corrisponde all'interesse dell'adottando, in quando, oltre a formalizzare un rapporto familiare ed affettivo che dura da tantissimi anni, garantisce allo stesso un futuro economico migliore.
Il 24.10.2024 il PM ha apposto il proprio visto, nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 23.01.2025, l'adottante ha ribadito la volontà già Parte_1 espressa col ricorso introduttivo di adottare;
l'adottando e la madre di CP_1 quest'ultimo , presenti personalmente, hanno rilasciato le Persona_1
necessarie dichiarazioni di consenso e assenso all'adozione.
All'esito dell'udienza, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, previa acquisizione del consenso del padre biologico dell'adottando, effettivamente avvenuta in data 27.01.2025 tramite il deposito di dichiarazione di consenso e assenso da esso scritta e sottoscritta, accompagnata da documento di identità del dichiarante.
*****
Nulla osta all'accoglimento della domanda.
Ed invero ricorrono tutte le condizioni richieste a norma degli artt 291 ss c.c. perché possa essere pronunciata l'adozione.
Dalle certificazioni anagrafiche in atti emerge che il ricorrente ha da tempo compiuto i trentacinque anni e che vi è una differenza di diciotto anni di età con
[...]
Risulta inoltre che l'adottante non ha figli legittimi (dichiarazione CP_1 sostitutiva dell'atto di notorietà ex art 21 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in atti) e che l'adottando non è coniugato.
Sono stati altresì acquisiti i consensi prestati nelle forme dovute ai sensi dell'art. 296 e
297 c.c. Nel dettaglio, comparendo personalmente all'udienza del 23.01.2025,
l'adottante ha rappresentato di conoscere dalla nascita e di provare per lui CP_1
l'affetto che tipicamente prova un padre nei confronti del figlio, dichiarando in particolare: “Mi sono determinato all'adozione perché conosco dalla nascita;
CP_1
conviviamo, anche con la fidanzata di , lavoriamo insieme e provo affetto per CP_1 lui da sempre. Per me, è come se fosse mio figlio”. L'adottando ha manifestato senza esitazioni il proprio consenso ad essere adottato, affermando: “Conosco da Pt_1
sempre, da quando ero piccolino. Lavoro in palestra con lui e con la mamma;
lavora con noi anche la mia fidanzata. Da tanto tempo avrei voluto fare l'adozione perché il
Pag. 2 di 4 mio unico padre è sempre stato lui, nel senso che si è sempre occupato di me. Non ho mai sofferto la mancanza della figura paterna perché c'è stato sempre Pt_1 accanto a me”.
È quindi emerso che il ha costituito e tutt'ora costituisce un fermo punto di Pt_1 riferimento per l'adottando, con il quale ha instaurato un rapporto d'affetto analogo a quello usualmente esistente tra padre e figlio. Anche la madre del ragazzo (
[...]
), nonché moglie del ricorrente, ha manifestato il proprio consenso Per_1 all'adozione, confermando il rapporto d'affetto esistente fra l'adottando ed il . Pt_1
Ha rappresentato inoltre che quest'ultimo si è da sempre occupato di , anche CP_1
dal punto di vista economico, svolgendo quindi il ruolo di padre, mentre il padre biologico non è stato presente nella vita del figlio, essendo i Persona_2
rapporti padre-figlio limitati allo scambio di sporadici messaggi telefonici. D'altra parte, nulla ha opposto alla richiesta di adozione (dichiarazione scritta Persona_2
del 24.01.2025 in atti).
Il Tribunale, pertanto, rilevata la sussistenza di tutte le condizioni richieste ex art 291 e ss c.c., accertata l'ormai duratura comunanza di vita ed il legame affettivo - solidaristico consolidatosi tra adottando e adottante, ritiene di poter dichiarare l'adozione di
[...]
da parte di . CP_1 Parte_1
A norma dell'art. 299, comma 1, c.c. l'adottando assumerà il cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio (in assenza di una espressa volontà di segno contrario, in linea con quanto statuito da C cost sent. n. 135 del 4/07/2023).
Nulla va disposto sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA l'adozione di nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_1
), da parte di , nato a [...], il [...], C.F._2 Parte_1
(C.F. ); C.F._1
DISPONE che l'adottato assumerà il cognome dell'adottante e lo anteporrà al proprio
(assumendo così il nome completo di . Parte_2
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Pag. 3 di 4 Pisa, così deciso nella camera di consiglio dell'11 aprile 2025
La Presidente dott.ssa Santa Spina
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