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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/04/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2256 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SCAFFIDI SAGGIO GIOVANNA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f.: ) in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. MARIA COLLETTI, per procura in atti;
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. IRATO
FRANCESCA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Opposizione intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso in riassunzione depositato il 22/11/2023, dopo la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Patti, ha adito il Parte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto proponendo opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 29520229001885671000, notificata il 07.04.2022, emessa dall'
[...]
, limitatamente ai seguenti atti: Controparte_2
1) cartella di pagamento n. 29520130001409829000 asseritamente notificata il
10.04.2013 per un importo di € 2.223,21 a titolo di premio, sanzioni e interessi CP_1
anni 2010-2012; 2) cartella di pagamento n. 29520140004672387000 asseritamente notificata il
10.05.2014 per un ammontare di € 1.104,00 a titolo di premio e sanzioni I.N.A.I.L. anno
2012-2013 per un importo complessivo di € 3.327,21.
2- L'opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale sia del credito che dell'azione diretta alla esecuzione del titolo e la nullità della intimazione di pagamento opposta per omessa notifica degli atti presupposti.
2.1- Nella resistenza di ed , la causa alla CP_1 Controparte_2
udienza del 11.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, è decisa come segue.
3.1- In relazione alla cartella n 295 2014 0004672387 l' ha dedotto e CP_1
documentato che essa è stata annullata con decorrenza 30/4/2023, rientrando nella previsione di cui alla legge 29/12/22 n. 197, cc 222-226, la quale prevede l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2015 (c.d. “stralcio”).
In assenza di un formale provvedimento di sgravio, il credito di cui alla indicata cartella deve essere dichiarato non esistente per effetto dell'intervenuto annullamento ex lege.
3.2 - In relazione alla cartella n. 295 2013 0001409829, Controparte_2
ha fornito dimostrazione della rituale notifica a mani proprie del ricorrente
[...]
in data 10.04.2013 ( all.8 comparsa . CP_3
3.3- Risulta inoltre prodotta in atti valido atto interruttivo della prescrizione, rappresentato dalla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria ricevuta dal ricorrente in data 23.11.2017, relativa anche a tale pretesa creditoria CP_1
3.4- Le osservazioni di parte ricorrente, sulla valenza di tale atto, non toccando il segno.
Si condivide, invero, che “la mera iscrizione di ipoteca, pur dimostrando l'intenzione del creditore di esercitare il suo diritto, non è diretta al debitore e, pertanto, anche se è da quest'ultimo conoscibile anche a seguito della consultazione dei registri immobiliari, non può essere considerata un atto interruttivo della prescrizione, poiché l'art. 2943, comma 4, c.c., nello stabilire che la prescrizione è interrotta da "ogni atto che valga a costituire in mora il debitore", implica la necessità che intervenga una intimazione o di una richiesta scritta, rivolta al debitore o a un suo rappresentante, non essendo sufficiente il compimento di un atto da questi ultimi semplicemente conoscibile” (Cass. sez. I, 5.5.2022, n. 14213).
Tuttavia, nel caso in esame, non si discorre della valenza dell'atto di iscrizione della ipoteca, bensì della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria. Ciò sta a significare che l'efficacia interruttiva della prescrizione è attribuita non già alla iscrizione ipotecaria, bensì alla notificazione al contribuente della comunicazione di avvenuta iscrizione della ipoteca (cfr. Cass. sez. V, 14.5.2018, n. 11624 e di recente
Cass. n. 22267/2024), atto ricevuto dal debitore ed avente pertanto efficacia interruttiva della prescrizione.
3.5- Non appare decisa nemmeno la contestazione secondo cui la notifica della comunicazione della iscrizione ipotecaria non sarebbe rituale in quanto eseguita da operatore privato, Nexive.
Si osserva, richiamando sul punto la pronuncia della Cassazione n. 1357 del 2022, che che il D.Lvo. n. 261 del 1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare «regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati «gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie».
Alla suindicata Direttiva del 1997 è seguita la Direttiva 2008/6/CE, recepita con D.Lvo.
n. 58 del 2011, che ha modificato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, stabilendo che «Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre
1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201».
L'evoluzione normativa della materia ha avuto il suo epilogo nella L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57 lett. b), che ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell'attribuzione in esclusiva alla società Controparte_4
quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni
[...]
e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonchè dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201.
La liberalizzazione del servizio può quindi dirsi completata a partire dal 10/9/2017 data di entrata in vigore della legge nr. 124/2017.
Con riferimento agli atti amministrativi diversi da quelli di contestazione delle violazioni al codice della strada, la S.C., con la sentenza nr. 8416/2019, resa a Sezioni Unite, ha affermato in motivazione che «A tale stregua, con riferimento alla disciplina ratione temporis nella specie applicabile va osservato che la riserva della notifica a mezzo posta all'Ente (poi società , pur se posteriore (L. n. 265 del 1999, CP_4 Controparte_4
art. 10, comma 6, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 18) al D.Lgs. n. 261 del
1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al
Codice della strada per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di cui trattasi».
È intervenuta anche la decisione delle SU della Suprema Corte (cfr Cass. SU 10 gennaio
2020, n. 299) che ha chiaramente affermato che il principio di diritto ivi affermato secondo cui «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio
2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari,
a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla
e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla I. n. 124 del 2017», non è riferibile alla notifica degli atti impositivi tributari, ma attiene alla notifica degli atti giudiziari
(atti processuali).
In relazione alla notifica di atti impositivi tributari la Suprema Corte (cfr. Cass.
15360/2020) ha ritenuto che per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del
d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali.
3.6- Occorre osservare che, in specie, ci troviamo al cospetto non di un atto giudiziario o processuale, né tantomeno di un atto impositivo tributario, bensì di una comunicazione di avvenuta iscrizione d'ipoteca; di talchè nessun vizio della notifica appare sussistere in quanto eseguita da operatore privato.
3.7- In ogni caso, la notifica di un atto impositivo tributario effettuata da un operatore di posta privato privo della relativa licenza non è comunque inesistente, ma al più può considerarsi nulla;
nullità certamente sanabile per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., qualora l'atto notificato pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario
(v. Cass. n. 6417/2019), circostanza sicuramente verificatasi nel caso di specie, trattandosi di consegna effettuata in mani del destinatario in data 23.11.2017 ( cfr in senso analogo Tribunale di Messina n. 2423/2024 e n. 1269/2024).
3.7- Nelle note conclusive del 30.01.2025 parte ricorrente ha aggiunto, altresì, che la firma apposta sull'avviso di ricevimento non sembra essere quella del signor
[...]
, che, pertanto, la disconosce. Parte_1
Si osserva che il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214
c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti ( cfr Cass. n. 17313/2021).
A ciò si aggiunga che il disconoscimento, ex art. 215 comma 1 c.p.c., deve avvenire nella prima difesa utile, intesa con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa un'udienza o una difesa scritta ( cfr Cass. n.9690/23).
Il disconoscimento della sottoscrizione, a parte essere estremamente generico, è intempestivo. Si osserva, infatti, che la comunicazione della iscrizione ipotecaria con la relativa notifica era allegata alla memoria di costituzione di depositata il CP_3
10.03.2024, mentre il generico disconoscimento è avvenuto solo con le note d'udienza depositate il 30.01.2025 e nulla è invece eccepito, sul punto, nelle note depositate il
05.10.2024 ( successive alla costituzione di . CP_3
3.8- Tanto considerato l'avvenuta comunicazione della iscrizione ipotecaria in data
23.11.2017 ha costituito valido atto interruttivo della prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento di cui si discute notificata il 10.04.2013; pertanto, alla data di notifica della intimazione di pagamento opposta in data 07.04.2022, la prescrizione quinquennale del credito non era ancora maturata.
4- In relazione all'importo dovuto, , nella memoria di costituzione, Controparte_2
ha dato atto che l'Ente impositore ha proceduto al parziale sgravio della cartella, come da estratto di ruolo depositato ( all.7).
Si osserva, però, che a ben vedere il credito portato dalla cartella di pagamento inclusa nella intimazione di pagamento opposta notificata il 07.04.2022 ( all. 4 costituzione
, teneva già conto del parziale sgravio operato dall' come si evince CP_3 CP_1
dall'esame dettagliato degli importi di cui alla cartella, laddove il debito residuo risulta essere già stato ridotto da euro 1.866,62 ad euro 1.582,82 (corrispondente esattamente al debito residuo indicato nell'estratto di ruolo aggiornato depositato dall'Ente, all. 7).
3- Le spese di lite devono essere compensate per metà in ragione dell'annullamento ex lege della pretesa portata dalla cartella n 295 2014 0004672387. La restante parte deve essere posta a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2256/2023 RG, così provvede:
1) Dichiara non dovute le somme di cui alla cartella n 295 2014 0004672387 per avvenuto annullamento ex lege;
2) Rigetta per il resto l'opposizione;
3) Compensa per metà le spese di lite e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle resistenti, della restante metà delle spese di lite, liquidata per ciascuna parte in euro
656,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 08/04/2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano