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Decreto 7 aprile 2025
Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1541/2025 V.G.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Settima sezione civile nella persona del consigliere designato, dott. Michele Magliulo, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al N. 1541/2025 V.G., in materia di equa riparazione ex L.
n. 89/2001, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CHIARIZIO MARIA ANNUNZIATA
RICORRENTE
E
, (C.F. , in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore
RESISTENTE letto il ricorso presentato in data 03/04/2025 da con il quale Parte_1
viene richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo di seguito indicato;
esaminata la documentazione allegata;
O S S E R V A
Il ricorso ha ad oggetto la domanda di equa riparazione del pregiudizio conseguente all'irragionevole durata della procedura fallimentare a carico della società “
[...]
, e dei soci illimitatamente Parte_2
responsabili e , a seguito della Parte_2 Parte_1
dichiarazione di fallimento del Tribunale di S. Maria Capua Vetere con sentenza n.
Pagina 1 1068 depositata il 3.4.1995.
La procedura si è definitivamente chiusa in data 19/11/2024.
Deve, ancora, rilevarsi che, con riguardo alla suddetta procedura fallimentare,
l'odierna ricorrente, nella qualità di soggetto fallito, invero, aveva depositato in data
27.3.2023, presso la Corte di Appello di Napoli, ricorso ex art. 3 L. n. 89/2001 avanzando domanda di equa riparazione per la procedura dal deposito della sentenza di fallimento (3.4.1995) alla data di deposito del predetto ricorso del 27.3.2023; il giudice designato, con decreto del 30.3.2023 cronologico n. 920/2023 del 31.3.2023 – repertorio n. 1625/2023 accoglieva la domanda avanzata dell'istante e, riconosciuto che “la procedura presupposta eccedeva di anni 21, mesi 11 e giorni 24 il termine di anni 6 di cui all'art. 2 bis della legge n. 89/2001” condannava il Controparte_1
al pagamento, in favore di della somma di €. 15.400,00 oltre
[...] Parte_1
interessi e spese processuali, liquidando “..tenuto conto degli interessi coinvolti e della rilevanza della procedura presupposta anche in relazione alle condizioni personali della parte, la somma di euro 700,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi”.
La ricorre ora per vedersi riconoscere il risarcimento per il danno non Pt_1
patrimoniale subito per ulteriori anni 2, ossia dalla data del 27.3.2023 di deposito del precedente ricorso ex L. n. 89/2001, alla data del 29.11.2024 di chiusura definitiva della procedura presupposta.
Ciò premesso, deve rilevarsi quindi che sono decorsi 1 anno e 18 mesi di ulteriore irragionevole durata del processo, pari a due anni indennizzabili ex art.
2-bis comma
1 L. 89 cit., posto che la frazione residua è superiore ai sei mesi. Tenuto conto della natura degli interessi coinvolti, del comportamento del giudice e del ricorrente, oltre che di evidenti esigenze di uniformità, il dovuto indennizzo può essere equamente determinato ai sensi dell'art. 2056 c.c. partendo dal medesimo importo annuo del precedente decreto Legge Pinto, e quindi in complessivi € 1.400,00 (€ 700 x 2).
Sulla somma spettante alla ricorrente saranno, poi, dovuti gli interessi legali con decorrenza della domanda;
difatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte,
Pagina 2 “L'obbligazione avente ad oggetto l'equa riparazione si configura non già come obbligazione ex delicto", ma come obbligazione "ex lege", riconducibile, giusta l'art.
1173 c.c., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico;
sicché dal suo carattere indennitario discende che gli interessi legali decorrono, sempreché richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione e, quindi, in concreto, da quella di deposito del ricorso, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere d'incertezza ed illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria” (Cass. 02/10/2017, n.22974).
Per quanto concerne, infine, la regolamentazione delle spese processuali, va ricordato che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, “Nei giudizi di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 le spese processuali relative alla fase monocratica avanti al consigliere designato della corte di appello devono essere liquidate secondo
i parametri della tabella n. 8 allegata al d.m. n. 55/2014, concernente i procedimenti monitori” (Cass. 06/09/2023, n.25980; 09/05/2022, n.14512).
Le spese devono seguire la soccombenza ed essere liquidate, quindi, in base alla tabella n. 8 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, concernente i procedimenti monitori, riconoscendo valori di poco superiori ai minimi dello scaglione di riferimento (ossia € 300,00), avuto riguardo alla modesta entità della somma ingiunta ed alla comunanza delle difese con l'altro giudizio, con l'aumento del 30% x art. 4, D.M. 8 marzo 2018 n. 37.
P. Q. M.
1) visto l'art. 3, comma 5, L. n. 89/2001, ingiunge al di Controparte_1
pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione per l'irragionevole durata della procedura fallimentare presupposta (relativamente alla frazione sopra indicata), la somma di € 1.400,00 in favore di , oltre gli interessi legali dal Parte_1
deposito del ricorso al soddisfo;
2) condanna, altresì, il al pagamento, in favore del Controparte_1
ricorrente, delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 417,00,
Pagina 3 di cui € 27,00 per esborsi e € 390,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario al 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Avv. Maria Annunziata Chiarizio dichiaratasi antistataria;
autorizza, in mancanza di immediato pagamento, la provvisoria esecuzione del decreto.
Napoli 07/04/2025.
Il consigliere delegato
(dott. Michele Magliulo)
Pagina 4
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Settima sezione civile nella persona del consigliere designato, dott. Michele Magliulo, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al N. 1541/2025 V.G., in materia di equa riparazione ex L.
n. 89/2001, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CHIARIZIO MARIA ANNUNZIATA
RICORRENTE
E
, (C.F. , in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore
RESISTENTE letto il ricorso presentato in data 03/04/2025 da con il quale Parte_1
viene richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo di seguito indicato;
esaminata la documentazione allegata;
O S S E R V A
Il ricorso ha ad oggetto la domanda di equa riparazione del pregiudizio conseguente all'irragionevole durata della procedura fallimentare a carico della società “
[...]
, e dei soci illimitatamente Parte_2
responsabili e , a seguito della Parte_2 Parte_1
dichiarazione di fallimento del Tribunale di S. Maria Capua Vetere con sentenza n.
Pagina 1 1068 depositata il 3.4.1995.
La procedura si è definitivamente chiusa in data 19/11/2024.
Deve, ancora, rilevarsi che, con riguardo alla suddetta procedura fallimentare,
l'odierna ricorrente, nella qualità di soggetto fallito, invero, aveva depositato in data
27.3.2023, presso la Corte di Appello di Napoli, ricorso ex art. 3 L. n. 89/2001 avanzando domanda di equa riparazione per la procedura dal deposito della sentenza di fallimento (3.4.1995) alla data di deposito del predetto ricorso del 27.3.2023; il giudice designato, con decreto del 30.3.2023 cronologico n. 920/2023 del 31.3.2023 – repertorio n. 1625/2023 accoglieva la domanda avanzata dell'istante e, riconosciuto che “la procedura presupposta eccedeva di anni 21, mesi 11 e giorni 24 il termine di anni 6 di cui all'art. 2 bis della legge n. 89/2001” condannava il Controparte_1
al pagamento, in favore di della somma di €. 15.400,00 oltre
[...] Parte_1
interessi e spese processuali, liquidando “..tenuto conto degli interessi coinvolti e della rilevanza della procedura presupposta anche in relazione alle condizioni personali della parte, la somma di euro 700,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi”.
La ricorre ora per vedersi riconoscere il risarcimento per il danno non Pt_1
patrimoniale subito per ulteriori anni 2, ossia dalla data del 27.3.2023 di deposito del precedente ricorso ex L. n. 89/2001, alla data del 29.11.2024 di chiusura definitiva della procedura presupposta.
Ciò premesso, deve rilevarsi quindi che sono decorsi 1 anno e 18 mesi di ulteriore irragionevole durata del processo, pari a due anni indennizzabili ex art.
2-bis comma
1 L. 89 cit., posto che la frazione residua è superiore ai sei mesi. Tenuto conto della natura degli interessi coinvolti, del comportamento del giudice e del ricorrente, oltre che di evidenti esigenze di uniformità, il dovuto indennizzo può essere equamente determinato ai sensi dell'art. 2056 c.c. partendo dal medesimo importo annuo del precedente decreto Legge Pinto, e quindi in complessivi € 1.400,00 (€ 700 x 2).
Sulla somma spettante alla ricorrente saranno, poi, dovuti gli interessi legali con decorrenza della domanda;
difatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte,
Pagina 2 “L'obbligazione avente ad oggetto l'equa riparazione si configura non già come obbligazione ex delicto", ma come obbligazione "ex lege", riconducibile, giusta l'art.
1173 c.c., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico;
sicché dal suo carattere indennitario discende che gli interessi legali decorrono, sempreché richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione e, quindi, in concreto, da quella di deposito del ricorso, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere d'incertezza ed illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria” (Cass. 02/10/2017, n.22974).
Per quanto concerne, infine, la regolamentazione delle spese processuali, va ricordato che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, “Nei giudizi di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 le spese processuali relative alla fase monocratica avanti al consigliere designato della corte di appello devono essere liquidate secondo
i parametri della tabella n. 8 allegata al d.m. n. 55/2014, concernente i procedimenti monitori” (Cass. 06/09/2023, n.25980; 09/05/2022, n.14512).
Le spese devono seguire la soccombenza ed essere liquidate, quindi, in base alla tabella n. 8 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, concernente i procedimenti monitori, riconoscendo valori di poco superiori ai minimi dello scaglione di riferimento (ossia € 300,00), avuto riguardo alla modesta entità della somma ingiunta ed alla comunanza delle difese con l'altro giudizio, con l'aumento del 30% x art. 4, D.M. 8 marzo 2018 n. 37.
P. Q. M.
1) visto l'art. 3, comma 5, L. n. 89/2001, ingiunge al di Controparte_1
pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione per l'irragionevole durata della procedura fallimentare presupposta (relativamente alla frazione sopra indicata), la somma di € 1.400,00 in favore di , oltre gli interessi legali dal Parte_1
deposito del ricorso al soddisfo;
2) condanna, altresì, il al pagamento, in favore del Controparte_1
ricorrente, delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 417,00,
Pagina 3 di cui € 27,00 per esborsi e € 390,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario al 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Avv. Maria Annunziata Chiarizio dichiaratasi antistataria;
autorizza, in mancanza di immediato pagamento, la provvisoria esecuzione del decreto.
Napoli 07/04/2025.
Il consigliere delegato
(dott. Michele Magliulo)
Pagina 4