Articolo 1 della Legge 30 marzo 1949, n. 177
Articolo 2
Versione
22 maggio 1949
Art. 1.
L'assegnazione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, della somma di L. 1.000.000 occorrente per il pagamento del contributo a favore del Bureau International d'Education di Ginevra e per l'allestimento e l'aggiornamento annuale di una Mostra didattica permanente aperta presso il Bureau stesso, autorizzata, a partire dall'esercizio 1947-1948, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 ottobre 1947, e' elevata a L. 2.000.000.
Entrata in vigore il 22 maggio 1949