Versione
22 maggio 1949
22 maggio 1949
Art. 1.
L'assegnazione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, della somma di L. 1.000.000 occorrente per il pagamento del contributo a favore del Bureau International d'Education di Ginevra e per l'allestimento e l'aggiornamento annuale di una Mostra didattica permanente aperta presso il Bureau stesso, autorizzata, a partire dall'esercizio 1947-1948, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 ottobre 1947, e' elevata a L. 2.000.000.
L'assegnazione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, della somma di L. 1.000.000 occorrente per il pagamento del contributo a favore del Bureau International d'Education di Ginevra e per l'allestimento e l'aggiornamento annuale di una Mostra didattica permanente aperta presso il Bureau stesso, autorizzata, a partire dall'esercizio 1947-1948, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 ottobre 1947, e' elevata a L. 2.000.000.