Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/06/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 946/2022
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 946/2022
promossa da:
in persona del curatore fallimentare Parte_1
(Avv. Alessandra Lucentini)
ATTORE
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore
(Avv. Cristiana Francesconi)
CONVENUTA
Avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in revocatoria ordinaria ex artt. 2901 c.c. e 66 L.F., la curatela del fallimento di
Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1 chiedendo che venisse revocata la
di Lucca con sentenza n. 37 del 2021 passata in giudicato, e la società convenuta.
A fondamento della domanda deduceva che, nel 2004, era stata costituita Parte 1
che aveva come oggetto sociale il commercio sia al minuto che all'ingrosso, la rappresentanza con e senza deposito, la creazione e la progettazione di mobili e complementi di arredo da interni e da che deteneva il 95% delle quote, e lagiardino;
che di tale società erano soci Controparte_2
che deteneva il restante 5%, e gli stessi erano compagna Controparte_3
rispettivamente presidente e vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
che nel corso degli anni le condizioni economico-finanziarie della società peggioravano, tanto che Tribunale di Lucca ne dichiarava il fallimento con sentenza n. 37 del 2021, passata giudicato;
che, in data 05.12.2017,
quando il debito societario già ammontava ad oltre 200.000,00 euro (come provato dallo stato passivo esecutivo del fallimento), e la sorella Persona_1 Controparte_3
Controparte_1 di cui la prima era socia di maggioranza e costituivano una nuova società,
amministratrice unica;
che la società, oltre a riportare nella denominazione le iniziali del nome e cognome di Controparte_2 aveva lo stesso oggetto sociale e la stessa sede legale di [...] Parte_1 che dopo neppure tre settimane dalla sua costituzione, in data 28.12.2017, CP_1
[...] acquistava per euro 11.895,00 tutti i beni mobili appartenenti a Parte_1 come
descritti nelle fatture n. 45, 46 e 47 del 28.12.2017 emesse da quest'ultima; che, in particolare, i beni oggetto della vendita concernevano l'allestimento della sede, i tre uffici amministrativi e n. 13 cucine in esposizione, oltre a diversi arredi;
che, stando alle risultanze camerali, in data 08.02.2018, [...]
CP_1 iniziava la propria attività di impresa e, in data 09-10/02.2018, Parte_1
cessava la propria attività, divenendo inattiva, e trasferiva la sede legale in Viareggio Via Zanardelli
n. 190, presso lo studio professionale del commercialista;
che in tale momento già avrebbe dovuto essere attivata la procedura di liquidazione volta ad accertare la causa di scioglimento, a nominare un liquidatore, a liquidare le poste attive con pagamento parziale o totale dei creditori sociali, per poi giungere al deposito del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto con eventuale suddivisione dell'attivo residuo tra i soci;
che, invece, nulla di tutto questo accadeva, perché [...] Parte_1 in data 23.02.2018, con scrittura privata autenticata dal notaio Persona_2
di Viareggio, formalizzava la vendita a Controparte 1 dei beni di cui alle tre fatture del 28.12.2017,
dando contestualmente atto che il prezzo di euro 11.895,00 era stato pagato "prima e al di fuori della presente sottoscrizione" per mezzo di tre assegni bancari non trasferibili in data 08.02.2018; che tale circostanza non corrispondeva al vero, in quanto risultava versata nei mesi successivi di aprile,
maggio e giugno 2018 la minore somma di euro 7.579,00; che successivamente Parte_1
[...] pur inattiva, non aveva ancora dismesso la partita IVA, continuando ad acquistare e vendere merci, ricevendo ed emettendo fatture sino al mese di luglio 2018; che parte convenuta proseguiva nella propria attività di impresa, che tutt'oggi esercita nella nuova sede legale in Viareggio, Via
Fratelli Cervi n. 14; che ricorrevano le condizioni di cui all'art. 2901 c.c. per la declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore in pregiudizio delle ragioni creditorie.
In merito all'eventus damni, deduceva che la fattura n. 45 del 28.12.2017 di euro 1.000,00 oltre IVA,
una delle tre emesse da Parte_1 aveva ad oggetto la vendita, successivamente confermata con scrittura privata autenticata 23.02.2018, dell'intero allestimento della propria sede operativa, composto da controsoffitti, pareti divisorie per stand cucine, montacarichi, bancone da falegname, varie piante, vasi, tappetti, l'allestimento delle cucine, l'impianto elettrico composto da quadro elettrico, velette con illuminazione, faretti, lampade e neon;
che la seconda fattura n. 46 del
28.12.2017 di euro 950,00 oltre IVA aveva ad oggetto la vendita di tutti i beni mobili componenti i tre uffici amministrativi della sede legale ed operativa di Parte_1 indicati in "ufficio
n. 1", "ufficio n. 2”, “ufficio n. 3”, composti ognuno da mensole, scrivanie, stampanti, sedie ufficio,
computer, tastiere, schermi, cassettiere, poltrone, macchina da caffè, frigo, proiettori, fax, sagome murali, cartoleria e per ciascuno di tali uffici era stata determinata la somma di euro 350,00; che l'ultima fattura n. 47 del 28.12.2017 di euro 7.800,00, oltre IVA, aveva ad oggetto la vendita di n. 13
cucine complete da esposizione e alcuni arredi singolarmente valutati tra euro 50,00 ed euro 900,00; che vi era una enorme sproporzione tra il prezzo concordato inter partes (euro 11.895,00) e il valore delle cose vendute, costituite dall'intero allestimento della sede societaria, da n. 3 uffici amministrativi e da n. 13 cucine complete, oltre a qualche altro arredo;
che la curatela, a seguito di una complessa analisi, aveva rideterminato il prezzo, che poteva essere ragionevolmente praticato per tale vendita nella somma di euro 97.691,50 (Iva inclusa), di cui euro 17.120,00 (Iva esclusa) per i beni di cui alla fattura n. 45 del 28.12.2017, euro 1.840,00 (Iva esclusa) per i beni di cui alla fattura n. 46 del 28.12.2017 e euro 61.115,00 (Iva esclusa) per i beni di cui alla fattura n. 47 del 28.12.2017.
Parte attrice, inoltre, riteneva sussistente il requisito della conoscenza, da parte della fallita, del pregiudizio che l'atto dispositivo in questione arrecava ai propri creditori, attesa, da un lato, l'evidente irrisorietà del prezzo convenuto per quella vendita, che spogliava definitivamente Parte_1
[...] di tutti i suoi beni, e, dall'altro lato, l'enorme esposizione debitoria di oltre euro 200.000,00 già
nel 2017.
Riteneva, altresì, sussistente il requisito della consapevolezza, da parte dell'acquirente CP_1
[...] del pregiudizio che l'atto dispositivo in questione arrecava alle ragioni creditorie,
rappresentando che l'amministratrice unica di Controparte_1 era anche socia e vicepresidente del
Consiglio di Amministrazione di oltre che compagna convivente di CP_2 Parte_1
socio di maggioranza e presidente del Consiglio di Amministrazione di quest'ultima società,
[...]
e, dunque, conosceva la grave situazione economica e finanziaria in cui la società fallita versava;
che, inoltre, Controparte_1 era stata costituita meno di tre settimane prima della vendita dei beni di cui alle tre fatture del 28.12.2017 e aveva oggetto e sede sociale identici a quelli di Parte_1
[...] che la denominazione sociale della convenuta riportava le iniziali del nome e del cognome del legale rappresentante di Parte_1 che Controparte_1 aveva dato formale inizio all'attività di impresa il giorno prima della formale cessazione dell'altro società.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva in giudizio Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto. In particolare, contestava la sussistenza delle condizioni richieste per l'utile esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., rappresentando che Controparte_3 aveva una
di appena il 5%, che non le consentiva partecipazione risicata all'interno di Parte_1
alcuna partecipazione sostanziale rispetto alle decisioni della società; che ogni decisione in tema di conduzione dell'impresa era rimessa al socio di maggioranza, di fatto l'unico socio, Controparte_2
il quale era anche l'unico soggetto a conoscenza dell'esposizione debitoria della società; che quanto dedotto da parte attrice in merito alla esposizione debitoria di Parte_1 al momento
della stipula dell'atto dispositivo oggetto di causa non era stato dimostrato e, comunque, tale
Controparte_3 ; che la situazione economica e finanziaria era all'epoca ignorata da
Controparte_3 e la stipula costituzione di una nuova società da parte della sola dell'atto dispositivo oggetto di causa, si spiegavano con l'aggravarsi delle condizioni di salute di
,Controparte_2 che si sottoponeva ad un intervento chirurgico pochi mesi dopo i fatti di causa, e con il desiderio della CP_3 di emanciparsi dal ruolo di comprimaria all'interno di Parte_1
[...] che, pertanto, risultava infondato l'argomento della continuità tra le due società e della conseguente automatica conoscenza in capo alla convenuta dei debiti di Parte_1
che, inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla curatela, sotto l'insegna Controparte_1 non
operava l'acronimo di
,come si legge nei locali Controparte_2 bensì 22
Controparte_4
tecnici di Controparte_1
Quanto al prezzo della vendita, deduceva che i beni erano stati stimati e venduti per il loro valore,
che, però, non era né poteva essere quello praticato al pubblico;
che la curatela aveva commesso un primo errore, consistito nell'aver stimato i beni in astratto, ossia senza interrogarsi sulle qualità
concreta delle cucine;
che, infatti, le cucine oggetto della vendita, nei rapporti tra fornitori e, dunque,
nel rapporto tra valevano esattamente il prezzo a cuiParte_1 e Controparte_1
erano state vendute, in quanto cucine da esposizione, montate e smontate almeno quattro volte e,
dunque, non erano prive di imperfezioni;
che, inoltre, la curatela aveva commesso un secondo errore,
consistito nell'aver ricostruito il reale valore dei beni applicando proprio il prezzo atteso dalla vendita al pubblico;
che, secondo la curatela, Controparte_1 avrebbe dovuto pagare le cucine allo stesso prezzo con cui le avrebbe poi rivendute al pubblico, ma tale assunto non poteva essere condiviso;
che, peraltro, alcune cucine oggetto della vendita non erano state acquistate da Parte_1 ma quest'ultima le aveva avute in omaggio dal fornitore;
che, alla luce delle circostanze sopraindicate,
non poteva ritenere sospetto l'acquisto delle cucine daControparte_3 Parte_1
[...] in quanto il prezzo pattuito era congruo.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
In corso di causa parte attrice proponeva ricorso per sequestro conservativo, che veniva rigettato dal
Giudice Dott. Giulio Giuntoli.
Avverso l'ordinanza di rigetto del sequestro conservativo parte attrice proponeva reclamo, che veniva accolto dal Collegio, il quale autorizzava il sequestro conservativo dei beni di proprietà di CP_1
[...] fino a concorrenza dell'importo di euro 60.000,00.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite CTU.
All'udienza del 27.11.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito precisate.
Il presente giudizio ha ad oggetto la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell'atto dispositivo posto in essere il 28.12.2017 da Parte_1 con cui vendeva a Controparte_1 al prezzo complessivo pattuito di euro 11.895,00, i beni mobili indicati nelle fatture n. 45, 46, 47 del
28.12.2017, vendita che veniva successivamente formalizzata nella scrittura privata autenticata del
23.02.2018.
La causa è stata introdotta dal curatore del fallimento di Parte_1 che deve ritenersi legittimato ex art. 66 Legge fallimentare. Nel caso di specie, ad avviso di questo Giudice, ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 2901
c.c. per l'accoglimento della domanda.
È pacifico, oltre che risultare dai documenti allegati all'atto di citazione, che la società convenuta,
della quale è amministratrice unica e socia di maggioranza (95%) Controparte_3
ha acquistato i beni di cui alle fatture n. 45, 46, 47 del 28.12.2017 dalla società attrice, della quale erano soci Controparte 2 (95%) e Controparte_3 (5%), nonché rispettivamente presidente e vicepresidente del Consiglio di amministrazione.
È, altresì, pacifico, che Parte_1 è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca con sentenza fall. n. 37/2021 passata in giudicato.
Alla luce della documentazione versata in atti, deve ritenersi dimostrato, in primo luogo, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria costituito dal c.d. "eventus damni".
Al riguardo, la Suprema Corte (Cass., Sez. III, Ord. n. 19515 del 2019) ha chiarito che "In linea di principio, ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni), ai sensi dell'art. 2901
cod. civ. è sufficiente che l'atto dispositivo provochi una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore, tale da mettere a rischio le ragioni del creditore. Ai fini probatori, poi, non
è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore all'epoca della disposizione patrimoniale di cui il creditore fa valere l'inefficacia, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito sociale (v. Sez.1, Ordinanza n. 5269
del 06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 16986 del 01/08/2007; v. Cass., 18/3/2005, n. 5972; Cass.,
27/10/2004, n. 20813; Cass.
6.08.2004 n. 15257 Cass., 29/10/1999, n. 12144).
Sicché, dovendo applicare i suddetti criteri ove venga dedotto che l'atto di disposizione patrimoniale abbia compromesso i diritti e le aspettative di realizzazione dei crediti della massa dei creditori di una società di capitale, protetti ex art. 2394 cod. civ. anche nel caso in cui la società non versi in una situazione fallimentare, il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria nei confronti del terzo acquirente di un bene sociale, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ex art. 2901 cod.civ. ha l'onere di provare tre circostanze: a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare;
b) la sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale della società che metteva a rischio la realizzazione dei crediti sociali;
(c) il mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall' atto dispositivo
(Cass. Sez. 3-, Sentenza n. 2336 del 31/01/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1366 del 19/01/2017; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 03/02/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8931 del 12/04/2013). Se dalla valutazione dell'insieme di questi elementi emerge che, per effetto dell'atto dispositivo, è diminuita o messa a rischio, anche solo in termini qualitativi, l'integrità del patrimonio sociale protetta dall'ordinamento ex art 2394 cod. civ., può ritenersi dimostrata la sussistenza dell""eventus damni".
Ebbene, la documentazione in atti dimostra la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto all'atto dispositivo oggetto di revocatoria (stipulato in data 28.12.2017 e formalizzato in data 23.02.2018),
come si desume dallo stato passivo prodotto e dai crediti ammessi al passivo e vantati da CP_5
[...] relativi all'anno 2017 e 2018 (doc. 25 parte attrice), da Agenzia delle Entrate Riscossione
-
relativi agli anni dal 2009 al 2018 (doc. 26 parte attrice), da relativi agli anni 2016 Controparte_6
e 2016 (doc. 28 parte attrice), da relativi agli anni 2016 e 2017 (doc. 29 parte attrice), crediti la cui consistenza complessiva eccede ampiamente il prezzo pattuito nella compravendita oggetto della presente causa.
Inoltre, la sentenza passata in giudicato con cui è stato dichiarato il fallimento di Parte_1
[...] ha dato atto dello stato di insolvenza in cui la stessa versava, risultante dalla esposizione debitoria documentata, nonché dal mancato deposito dei bilanci sin dall'anno 2014.
È, infine, emerso che l'atto di alienazione dei beni mobili ha comportato un significativo mutamento quantitativo del patrimonio della società debitrice dichiarata fallita, essendosi quest'ultima spogliata,
peraltro a fronte di un corrispettivo risultato sproporzionato per difetto (v. elaborato peritale),
dell'intero allestimento della sede societaria, di tre uffici amministrativi, di n. 13 cucine complete e di altri arredi. Parte attrice ha, altresì, fornito la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c.
Sul punto, giova premettere che, stante la pacifica natura di atto a titolo oneroso della compravendita oggetto dell'azione revocatoria, l'elemento soggettivo deve essere accertato in capo sia al debitore alienante che al terzo acquirente.
Peraltro, l'intensità dell'elemento soggettivo, sia per il debitore che per il terzo, varia a seconda che l'atto impugnato sia anteriore o successivo al sorgere del credito: nel primo caso si richiede che il terzo sia a conoscenza della dolosa preordinazione del debitore (c.d. "scientia fraudis"), nel secondo caso è sufficiente che egli sia, come il debitore, meramente consapevole delle conseguenze pregiudizievoli dell'atto stesso (c.d. dolo generico).
Nel presente giudizio ricorre la seconda ipotesi (c.d. dolo generico), in quanto i crediti per i quali ha agito il curatore fallimentare risultano essere in gran parte antecedenti all'atto dispositivo impugnato
(v. doc. da 24 a 30 parte attrice).
Tanto chiarito, dalla documentazione versata in atti, nonché dalle circostanze allegate dalle parti, sono emersi plurimi indizi che rivelano la sussistenza non solo in capo alla debitrice Parte_1
Controparte_1 della consapevolezza del pregiudizio che
[...] ma anche in capo all'acquirente l'atto dispositivo, diminuendo la garanzia patrimoniale generica, arrecava alle ragioni dei creditori dell'alienante.
Invero, che l'atto recasse pregiudizio alle ragioni dei creditori della società dichiarata fallita e che di ciò fosse a conoscenza la società acquirente convenuta si ricava dai plurimi elementi indiziari e, in particolare, dal fatto che:
- Al momento della stipula dell'atto dispositivo era già consistente l'esposizione debitoria di
Parte_1
Il corrispettivo pattuito tra le parti pari ad euro 11.895,00 risulta essere sproporzionato per difetto rispetto al valore dei beni oggetto della vendita (v. relazione peritale), che privava la società fallita di ogni bene;
L'amministratrice unica, nonché socia di maggioranza (95%), della società acquirente convenuta Controparte_1 era socia (5%) e vicepresidente del Consiglio di amministrazione della società alienante, nonché convivente more uxorio con Controparte_2 socio di
,
maggioranza (95%) e presidente del Consiglio di amministrazione della società alienante;
risulta esservi continuità tra la convenuta Controparte_1 che ha iniziato la propria attività
di impresa in data 08.02.2018, e Parte_1 che ha cessato la propria attività,
divenendo inattiva, in data 09-10/02.2018, avendo, inoltre, le due società lo stesso oggetto sociale e la medesima sede legale;
la società convenuta è stata costituita da Controparte_3 e dalla sorella della stessa circa tre settimane prima dell'atto dispositivo;
parte convenuta non ha corrisposto integralmente la somma pattuita per la vendita oggetto di causa, avendo versato la minore somma di euro 7.579,00;
Parte_1 la cui attività risultava formalmente cessata in data 09-10.02.2018,
ha formalizzato la vendita oggetto di causa in data 23.02.2018 e non ha dismesso la partita
IVA, continuando ad acquistare e vendere merci, ricevendo ed emettendo fatture sino al mese di luglio 2018.
Le circostanze sopraindicate formano un quadro indiziario sufficiente per ritenere dimostrata in via presuntiva la ricorrenza dell'elemento psicologico richiesto dall'art. 2901 c.c.
Pertanto, l'azione revocatoria proposta da parte attrice deve essere accolta e, conseguentemente, deve essere dichiarata inefficace nei confronti del fallimento di Parte_1 la vendita mobiliare oggetto di causa.
Merita accoglimento anche la domanda di condanna di parte convenuta al pagamento dell'equivalente monetario del bene oggetto dell'atto revocato.
Al riguardo, si richiama il consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass.,
Sez. I, Ord. n. 6262 del 2018), secondo cui "La revocatoria di cui all'art. 2901 cod. civ., esercitabile dal curatore del fallimento ai sensi dell'art. 66 I.fall., è un'azione indubbiamente eclettica, nel senso che riprende i caratteri del rimedio disciplinato dal codice civile e quelli della revocatoria fallimentare ex art. 67 l.fall., siccome destinata a tutelare la garanzia patrimoniale di tutti i creditori presenti e futuri dell'imprenditore, senza che occorra distinguere tra atti negoziali posteriori o anteriori al sorgere del credito altrui. L'azione revocatoria ordinaria viene, invero, menzionata nell'art. 66 I.fall. per rendere indiscutibile la legittimazione del curatore fallimentare non solo a subentrare nel processo già instaurato dal singolo creditore che l'ha esercitata, ma altresì ad intraprenderla egli stesso, quale giuridica ipostasi di tutto il ceto creditorio sulla quale si sono convogliati tutti i diritti processuali, o gli strumenti di tutela, antecedentemente spettanti ai creditori uti singuli. E' indubbio, poi, che l'accoglimento dell'azione revocatoria in materia fallimentare (sia se esercitata ex art. 66 I.fall., sia se esperita ai sensi del successivo art. 67) non determina alcun effetto restitutorio, né, tantomeno, un effetto traslativo a favore della massa dei creditori, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa dei creditori, rendendo il bene trasferito assoggettabile all'esecuzione concorsuale, senza peraltro caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione nei confronti dell'acquirente (cfr. Cass. n. 9584 del 2015; Cass., S.U, n. 9660 del 2009;
Cass. n. 18573 del 2004; Cass. n. 17590 del 2005). Costituisce, però, orientamento parimenti consolidato di questa Suprema Corte che la domanda di revocatoria in ambito fallimentare ha ad oggetto non il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante la sua assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore (cfr. Cass. n. 11440 del
2014; Cass. n. 26041 del 2013; Cass. n. 14098 del 2009, resa in fattispecie di revocatoria anche ex artt. 66 e 67 I. fall). Ne consegue che, in ogni caso in cui ciò risulti concretamente impossibile, ben può essere pronunciata, anche d'ufficio, dal giudice la condanna al pagamento dell'equivalente monetario del bene oggetto dell'atto revocato, perché la domanda di condanna al pagamento del tantundem deve ritenersi implicitamente inclusa nell'azione revocatoria (cfr. Cass. n. 11440 del
2014; Cass. n. 14098 del 2009; Cass. n. 2883 del 2007; Cass. n. 24051 del 2006; Cass. sez. 1^, 22
ottobre 2002, n. 14891, n. 558003)". Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto, anche nella fase cautelare, l'impossibilità di assoggettare i beni oggetto dell'atto revocando ad esecuzione forzata, circostanza che non è stata contestata da parte convenuta, dovendosi, pertanto, ritenere pacifica, e che risulta provata dalla documentazione prodotta relativa al bilancio al 31.12.2020 di Controparte 1 (doc. 23 parte attrice).
Attesa, dunque, l'ammissibilità della domanda di parte attrice in applicazione del principio di diritto sopraindicato, si richiamano, quanto al valore dei beni oggetto dell'atto revocato, le valutazioni espresse dal CTU, che devono ritenersi condivisibili, in quanto esenti da vizi logici, complete,
esaurienti, compiutamente motivate e prive di ogni considerazione aprioristica.
In particolare, l'Ausiliario del Giudice ha quantificato il valore complessivo dei beni oggetto dell'atto revocato nella somma complessiva di euro 52.750,00 oltre IVA.
Pertanto, si condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice la somma di euro 52.750,00 oltre
IVA, a titolo di equivalente monetario dei beni oggetto dell'atto revocato.
Le spese di lite del presente procedimento e della fase cautelare seguono la soccombenza e, pertanto,
parte convenuta deve essere condannata a rifondere le spese di lite:
- Del procedimento cautelare, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento (da euro 52.001,00 a euro 260.000,00),
ad esclusione della fase relativa alla istruttoria per cui viene applicato il valore minimo, con pagamento in favore dell'Erario per effetto dell'ammissione di parte attrice al Patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 D.P.R. 115/2002 (v. doc. 1 parte attrice: decreto del 11.02.2022
in cui il Giudice Delegato ha attestato che il Fallimento Controparte_8 non
disponeva del denaro necessario per il pagamento delle spese di lite);
Del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento (da euro 52.001,00 a euro 260.000,00), con pagamento in favore dell'Erario per effetto dell'ammissione di parte attrice al Patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 D.P.R. 115/2002 (v. doc. 1 parte attrice: decreto del 11.02.2022 in cui il Giudice Delegato ha attestato che il Fallimento Controparte_8 non
disponeva del denaro necessario per il pagamento delle spese di lite).
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie la domanda revocatoria e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti del la vendita dei beni mobili indicati nelle fatture n. 45, 46, 47fallimento di Parte_1
del 28.12.2017, stipulata in data 28.12.2017 e successivamente formalizzata nella scrittura privata autenticata del 23.02.2018;
2) condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice la somma di euro 52.750,00, oltre
Iva, a titolo di equivalente monetario dei beni oggetto dell'atto revocato;
3) Condanna parte resistente al pagamento in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione di parte attrice al Patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 D.P.R. 115/2002delle spese di lite della fase cautelare, che liquida nella somma di euro 6642,00 per compensi, oltre Iva, Cpa, spese generali come per legge, spese di notifica,
4) Condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione di parte attrice al Patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 D.P.R. 115/2002 delle spese di lite del presente procedimento, che liquida nella somma di euro 14.103,00 per compensi, oltre Iva, Cpa, spese generali come per legge, spese di notifica.
5) Pone a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Lucca, 12.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli