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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 11/01/2024, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
R. N. G. 988/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 988/ 2023 promossa da:
(C.F. da Gorizia, Piazza Vittoria n. 55; Parte_1 C.F._1
(C.F. ) da Sagrado (GO), Via Piantella n. 6/B; Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avv. Lucia GALLETTA
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e l giorno Parte_1 Parte_2
21.12.02;
2) affidare i figli minori, (Palmanova 02.04.07), (Palmanova Persona_1 Persona_2
30.06.12), (Palmanova 08.07.17), ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre Persona_3
, ad oggi residente presso la casa familiare a sé intestata, in Gorizia, Piazza della Vittoria n. 55; Parte_1
3) stabilire che il padre vedrà e terrà con sé tutti i figli garantendo loro un diritto di visita infrasettimanale e poi a week-end alternati dalla fine della scuola alla domenica sera, una settimana delle vacanze natalizie (alternando di anno in anno la settimana in cui cade il Natale, tra i due genitori) e quindici giorni, anche non consecutivi durante le ferie estive;
4) stabilire che il sig. provvederà al mantenimento di tutti i figli, Parte_2 Persona_1
(Palmanova 02.04.07), (Palmanova 30.06.12), (Palmanova Persona_2 Persona_3
08.07.17) e di e , queste ultime maggiorenni ma non Persona_4 Persona_5 economicamente autosufficienti, con il versamento alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, di un assegno Parte_1
1 di mantenimento di Euro 1.000,00 (euro mille), e quindi euro 200,00 per ciascun figlio, e che ciascuno dei due genitori contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendesse necessario affrontare nell'interesse della prole, spese da intendersi individuate e disciplinate, sulla base del protocollo sulle spese straordinarie, siglato dal Tribunale di Gorizia in data 01.06.16;
5) le parti concordano, inoltre, che la signora beneficerà integralmente dell'importo stabilito a titolo di assegno Parte_1 unico universale, come di fatto già accade per intervenuto accordo delle parti in sede di separazione”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. hanno contratto matrimonio a Gorizia, il giorno 21.12.2002, trascritto nel registro dello stato civile del comune di Gorizia dell'anno 2002, numero 56, parte 2, serie A e si sono separati consensualmente con verbale in data 20.12.2022 omologato con decreto di data 12.01.2023, sub RG 1080/2022 del Tribunale di Gorizia.
Dall'unione nascevano i figli (Monfalcone 05.04.03), Persona_4 Persona_5
(Monfalcone 08.01.05), (Palmanova 02.04.07), Persona_1 Persona_2
(Palmanova 30.06.12), (Palmanova 08.07.17). Persona_3
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 22/11/2023, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe;
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno manifestato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
2 Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi a Gorizia, il giorno 21.12.2002, trascritto nel registro dello stato civile del comune di Gorizia dell'anno 2002, numero 56, parte 2, serie A, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, il 10/01/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 988/ 2023 promossa da:
(C.F. da Gorizia, Piazza Vittoria n. 55; Parte_1 C.F._1
(C.F. ) da Sagrado (GO), Via Piantella n. 6/B; Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avv. Lucia GALLETTA
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e l giorno Parte_1 Parte_2
21.12.02;
2) affidare i figli minori, (Palmanova 02.04.07), (Palmanova Persona_1 Persona_2
30.06.12), (Palmanova 08.07.17), ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre Persona_3
, ad oggi residente presso la casa familiare a sé intestata, in Gorizia, Piazza della Vittoria n. 55; Parte_1
3) stabilire che il padre vedrà e terrà con sé tutti i figli garantendo loro un diritto di visita infrasettimanale e poi a week-end alternati dalla fine della scuola alla domenica sera, una settimana delle vacanze natalizie (alternando di anno in anno la settimana in cui cade il Natale, tra i due genitori) e quindici giorni, anche non consecutivi durante le ferie estive;
4) stabilire che il sig. provvederà al mantenimento di tutti i figli, Parte_2 Persona_1
(Palmanova 02.04.07), (Palmanova 30.06.12), (Palmanova Persona_2 Persona_3
08.07.17) e di e , queste ultime maggiorenni ma non Persona_4 Persona_5 economicamente autosufficienti, con il versamento alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, di un assegno Parte_1
1 di mantenimento di Euro 1.000,00 (euro mille), e quindi euro 200,00 per ciascun figlio, e che ciascuno dei due genitori contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendesse necessario affrontare nell'interesse della prole, spese da intendersi individuate e disciplinate, sulla base del protocollo sulle spese straordinarie, siglato dal Tribunale di Gorizia in data 01.06.16;
5) le parti concordano, inoltre, che la signora beneficerà integralmente dell'importo stabilito a titolo di assegno Parte_1 unico universale, come di fatto già accade per intervenuto accordo delle parti in sede di separazione”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. hanno contratto matrimonio a Gorizia, il giorno 21.12.2002, trascritto nel registro dello stato civile del comune di Gorizia dell'anno 2002, numero 56, parte 2, serie A e si sono separati consensualmente con verbale in data 20.12.2022 omologato con decreto di data 12.01.2023, sub RG 1080/2022 del Tribunale di Gorizia.
Dall'unione nascevano i figli (Monfalcone 05.04.03), Persona_4 Persona_5
(Monfalcone 08.01.05), (Palmanova 02.04.07), Persona_1 Persona_2
(Palmanova 30.06.12), (Palmanova 08.07.17). Persona_3
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 22/11/2023, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe;
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno manifestato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
2 Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi a Gorizia, il giorno 21.12.2002, trascritto nel registro dello stato civile del comune di Gorizia dell'anno 2002, numero 56, parte 2, serie A, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, il 10/01/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
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