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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/10/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Crucitti Maria Luisa Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 158.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.03.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, c.f. nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
T'LA LL IO (RC) C.da Ciporina n.19, rappresentato e difeso, giusta procura in atti del primo grado, dall'Avv. Giuseppe Monteleone (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Locri Via Oliverio snc, PEC
Email_1
- Appellante-
Contro
, in persona del legale rappresentante pro- tempore, Controparte_1
Appellata contumace -
OGGETTO
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1186/2018 del 26.09.2018, pubblicata in pari data, resa in procedimento R.G. n. 1449/2016.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.03.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., parte appellate così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto e per le motivazioni in esso contenute, così provvedere: In via principale - in riforma e/o annullamento della sentenza impugnata (n. 1186/2018 del 26.09.2018 del Tribunale di Locri, in pari data depositata e giammai notificata), accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione /o
1 decadenza dei crediti portati nelle cartelle: Cartella n. 09420050011856843 000 ruolo n.
0002944 anno di imposta 2005 ente impositore Tribunale di Locri, Ufficio Recupero Crediti – cartella n. 09420040029139088 000 ruolo n. 0005284 anno di imposta 2004 ente impositore
Casa Circondariale di Locri – cartella n. 09420030043768821 000 ruolo n. 0004359 anno di imposta 2003 ente impositore Tribunale di Locri Ufficio campione penale, il tutto per un ammontare complessivo pari ad € 8.181,38; - con ogni effetto ed onere compresa la condanna alle distraende spese processuali e competenze difensive ex art. 93 c.p.c. di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in maniera sintetica in relazione allo svolgimento del processo di primo grado in conformità all'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 16 bis comma IX- octies d.l. 179/2012, richiamandosi gli atti di causa per quanto in essi più ampiamente contenuto.
Come compendiato anche in sentenza di primo grado, adiva il Tribunale di Parte_1
Locri con ricorso “premettendo di aver avuto conoscenza, mediante richiesta di estratto di ruolo dell'esistenza delle cartelle esattoriali n. 09420050011856843000,
n.09420040029139088000 e n. 09420030043768821000” e chiedendo che venisse dichiarata l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dei crediti portati dagli estratti di ruolo impugnati.
A sostegno della propria domanda, lamentava la mancata notifica delle cartelle esattoriali e degli altri atti prodromici, la carenza di motivazione e la prescrizione e/o decadenza dell'ente impositore della pretesa al pagamento.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'azione per difetto di interesse e contestando in ogni caso la domanda avversaria.”
Con sentenza impugnata veniva dichiarata l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, non versando il ricorrente nella condizione di non avere mai avuto conoscenza delle cartelle esattoriali impugnate per omessa notifica delle stesse e non essendo stata intrapresa alcuna iniziativa da parte del creditore, con compensazione di spese di lite.
Avverso l'indicato provvedimento proponeva appello parte istante eccependo l'erroneità della pronuncia per errato non riconoscimento di un “interesse concreto ed attuale ad impugnare il ruolo al fine di far valere la prescrizione del credito esattoriale sotteso alle cartelle di pagamento” e per omessa pronuncia sulla domanda di prescrizione.
Rilevava, a supporto dell'impugnazione: - che “l'iscrizione a ruolo altri non è che
l'esteriorizzazione della pretesa impositiva, idonea a creare una situazione di incertezza e presupposto di un pregiudizio già immanente nella sfera giuridica dell'interessato. Vi è, dunque,
2 un interesse concreto ed attuale a provocare un accertamento negativo di siffatta pretesa”; - che è legittima l'impugnazione dell'estratto di ruolo;
- che successivamente al deposito della pronuncia di grado, in data 05.10.2018, era stata proposta istanza in autotutela non riscontrata.
Concludeva, quindi, chiedendo alla Corte di voler: “in riforma e/o annullamento della sentenza impugnata (n. 1186/2018 del 26.09.2018 del Tribunale di Locri, in pari data depositata e giammai notificata), accertare e dichiarare l'accoglimento della domanda, con ogni effetto ed onere compresa la condanna alle distraende spese processuali e competenze difensive ex art.
93 c.p.c. di entrambi i gradi giurisdizionali”.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, per l'udienza del 04.03.2024, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la parte appellante depositava note di trattazione scritta e precisava le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di parte appellata, come da notifica effettuata al procuratore costituito della parte Controparte_1 CP_1
Al riguardo, in sentenza di primo grado si è statuito che “nessun provvedimento debba essere adottato a seguito LL scioglimento e della conseguente cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese ed estinzione delle società del gruppo disposta con D.L. 193/2016, a CP_1 far data dal 1.7.2017. Ed invero come sottolineato dalla Suprema Corte di Cassazione - Sez.
Quinta - Ordinanza 15003 del 08.06.2018 “nella specie vi è stata una successione nell'universalità dei rapporti facenti capo al soggetto inizialmente considerato, con trasferimento dei rapporti pendenti (art.111 c.p.c.), nel caso specifico concernenti lo svolgimento della funzione disciplinata dalla legge. Il processo può, conseguentemente proseguire”.
Nel merito l'appello è infondato e viene rigettato, con conferma della sentenza impugnata, atteso il preliminare rigetto del motivo di gravame relativo alla dichiarata carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
La pronuncia non appare, infatti, viziata sul punto e viene condivisa da questo giudice.
Deve premettersi che in primo grado si è proposto ricorso avverso l'estratto di ruolo del
27.09.2016 chiedendo volersi dichiarare: “L'intervenuta prescrizione dei crediti portati nelle cartelle: Cartella n. 09420050011856843 000 ruolo n. 0002944 anno di imposta 2005 ente impositore Tribunale di Locri, Ufficio Recupero Crediti - cartella n. 09420040029139088 000 ruolo n. 0005284 anno di imposta 2004 ente impositore Casa Circondariale di Locri - cartella
3 n. 09420030043768821 000 ruolo n. 0004359 anno di imposta 2003 ente impositore Tribunale di Locri Ufficio campione penale, il tutto per un ammontare complessivo pari ad € 8.181,38. -
In subordine dichiarare l'intervenuta decadenza dei crediti riportati nelle seguenti cartelle:
09420050011856843 000 ruolo n. 0002944 anno di imposta 2005 ente impositore Tribunale di
Locri, Ufficio Recupero Crediti - cartella n. 09420040029139088 000 ruolo n. 0005284 anno di imposta 2004 ente impositore Casa Circondariale di Locri - cartella n. 09420030043768821
000 ruolo n. 0004359 anno di imposta 2003 ente impositore Tribunale di Locri Ufficio campione penale, il tutto per un ammontare complessivo pari ad € 8.181,38”.
Il giudice di prime cure ha affermato che la domanda, sia che si “voglia qualificare come azione di accertamento negativo che come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire”, dando ampia motivazione in ordine alla ratio del decisum ed alla esistenza di precedenti giurisprudenziali in merito, nonché aderendo “a quell'orientamento interpretativo secondo cui non è ravvisabile l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa, e difettino atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi (Cass. 13-10-2016, n. 20618; Cass. 10-11-2016,
n. 22946; Cass., 9-3-2017, n. 6034)”.
La sentenza è scevra da vizi, essendo conforme al principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità del periodo in esame secondo cui deve ritenersi inammissibile, per difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., un'azione di mero accertamento negativo volta a far dichiarare la prescrizione di un credito iscritto a ruolo quando la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata e non opposta e non sia stata intrapresa alcuna successiva azione esecutiva, anche in mancanza di espresse necessità di garantire diversi diritti o interessi di pari rilievo, mancando un pregiudizio attuale e concreto che abbia reso necessario l'intervento del giudice.
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica connessa ad uno stato di incertezza idonea ad arrecare all'interessato un pregiudizio concreto e attuale, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
L'assenza di esecuzione e la mancanza di indicazione e prova di pregiudizio qualificato, ossia un pregiudizio specifico e attuale derivante dalla pendenza del debito, rilevano ai fini del non riconosciuto interesse ad agire, richiedendosi la presenza di un'iniziativa esecutiva o di un atto prodromico all'esecuzione da cui è derivante un pregiudizio concreto ed attuale, per
4 l'insussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale (Cass. n. 22946 del 10/11/2016, Cass.
n. 20618 del 13/10/2016, Cass. n. 6034 del 9/3/2017 e Cass. 5446/2019).
In tal senso, tra le altre, si è statuito in sentenza della Cassazione del 2016 n. 22946 in cui è stata negata l'esistenza di un siffatto interesse precisandosi che la “impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione”, rilevando che “Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione, eventualmente, soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio”, ed affermando che “Deve escludersi, perché estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un'azione di mero accertamento”. Si è, quindi, escluso l'interesse quando la cartella sia stata notificata in precedenza in mancanza di iniziative esecutive, per l'insussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale.
Analogamente si è sostanzialmente disposto in pronuncia della Suprema Corte di Cassazione
09/03/2017, n. 6034, in cui si è precisato che l'azione “difetta l'interesse ad agire per
l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando… il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi” chiarendo che ove divenga “attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa” può procedersi all'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ. (opposizione non ammissibile nel caso in esame stante l'assenza di un atto prodromico all'azione esecutiva che ne costituisca il presupposto).
Anche le successive pronunce giurisprudenziali hanno condiviso il medesimo principio, ribadendo che non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione.
La Suprema Corte (ex multis Cass 15604/20) ha anche ritenuto esistente la carenza di interesse ex art 100 c.p.c. nel giudizio di accertamento negativo sull'esistenza del credito per intervenuta prescrizione eccepita in via di azione affermando che: “la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte in base alla quale risulta che - quando il ricorrente ha ricevuto la notifica della precedente cartella e sostenga di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un atto successivo come l'estratto di ruolo - la prescrizione non
5 possa essere eccepita in via di azione per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. dal momento che, in difetto di un'azione esecutiva in atto, non è ammessa l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella. Ciò in quanto, … in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, deve appunto ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore difetti di interesse ad agire non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio”.
Detto principio, tra le altre, è stato espresso in pronuncia della Cassazione del 07/03/2022, n.
7353, in cui si è precisato anche che “l'inerzia dell'amministrazione” ha “un significato
"neutro" e non sintomatico di quell'incertezza che legittima l'interesse ad agire utilizzando la risorsa giudiziaria, opponendo l'intervenuta prescrizione” e che “un'azione di accertamento
"pura," ovvero una sorta d'interpello giudiziale” non è “riconoscibile, "in radice", come una pretesa "avversariale" scrutinabile nel quadro dell'attuale ordinamento processuale” in materia di prescrizione e che deve escludersi la possibilità di far valere in via di azione l'intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui, posto che tale attribuzione è strutturata nella previsione normativa (cfr. artt. 2938 e 2939 c.c.) nella forma dell'eccezione, per cui non può essere fatta valere in via di azione in una domanda di mero accertamento, in quanto estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui.
Inoltre, il diverso orientamento di cui in sentenza n. 19704 del 2015 richiamata dall'appellante a sostegno del gravame è stato superato e modificato, oltre che dalle indicate pronunce, anche dal D.L. n. 146 del 2021, convertito con L. n. 215/2021, che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 riscrivendo le regole sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo, ed escludendo l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, come confermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 26283/2022.
In essa, tra l'altro, la Suprema Corte ha ribadito la natura meramente ricognitiva dell'estratto di ruolo ribadendo che lo stesso è privo di pretesa impositiva, precisandone la non impugnatività come disposta dalla indicata normativa e che "la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione", con applicazione anche alla riscossione delle entrate extratributarie (ciò discendendo dal combinato disposto dell'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di
6 sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette).
Nella pronuncia in esame si è anche indicata una limitazione all'ammissibilità di azioni siffatte, che è legata alla sussistenza di un pregiudizio concreto e attuale, ribadendosi la necessità di un interesse e chiarendo che ciò non comporta alcun pregiudizio per il diritto all'azione giudiziaria poiché “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e
24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617
c.p.c, quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n.1558/20;
n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”.
Infine, si è ribadito che i casi indicati dalla norma sono “tassativi e non esemplificativi, per cui
l'interprete non può crearne altri", escludendo ogni possibile dubbio di incostituzionalità e dando conto delle esigenze sottese alla norma medesima.
Si rileva che le ipotesi tassative sono state ampliate dal Decreto Legislativo n. 110 del 29 luglio
2024, ma esulano sempre dalla fattispecie in esame per come rappresentata dal ricorrente che, tra l'altro, nulla ha dedotto in merito al presunto pregiudizio.
Di conseguenza, al di fuori dei casi indicati dalla legge l'azione è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Il ricorrente, inoltre, era tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione delle pretese creditorie dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio derivante dalla esposizione debitoria, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire, ma sul punto nulla è stato dedotto.
Deve, altresì, escludersi che il silenzio serbato dall'ente sull'istanza di autotutela proposta successivamente alla pronuncia di primo grado possa far sorgere un interesse ad agire qualificato in capo al contribuente.
7 Si rileva, infine, che la pronuncia indicata è stata confermata e recepita in tutte le statuizioni successive.
A ulteriore conferma della tesi restrittiva, la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.
12459/2024 ha stabilito che "in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del
D.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla
L. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore".
Sempre a fini esemplificativi, si fa presente che in sentenza della Cassazione del 12/09/2024,
n. 24552, si è ribadito che “è infatti affermazione condivisa, in dottrina ed in giurisprudenza, che scopo dell'azione di mero accertamento è ripristinare la certezza giuridica su un diritto, in chiave positiva o negativa, cioè a dire nel senso dell'affermazione dell'esistenza LL stesso o della negazione dell'esistenza di quello altrui;
in ossequio all'idea della necessaria utilità del processo e della sua strumentalità rispetto al diritto sostanziale, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto in confronto del titolare del diritto, idoneo ad arrecare quel pregiudizio consistente nello stato di incertezza determinatosi che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare;
diversamente opinando,
l'azione di accertamento assumerebbe un inaccettabile carattere esclusivamente preventivo, sarebbe cioè diretta a prevenire ogni - astratto, futuro ed eventuale - dubbio sulla esistenza di un diritto, finendo con il configurare un'azione di mera iattanza che proprio la positiva previsione dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione (art. 100 cod. proc. civ.) ha inteso escludere”, come confermato anche più recentemente, ex multis, in ordinanza del
06/04/2025, n. 9061, in cui si è anche statuito che “Un interesse ad agire siffatto non può scorgersi nella formulazione di una richiesta di prescrizione del credito portato dalla cartella opposta”, richiedendo la verifica dell'interesse ad agire “anche in caso ci si intenda dolere soltanto della prescrizione successiva”.
Per i motivi indicati, si condivide la pronuncia sulla carenza di interesse all'azione, confermando la sentenza impugnata, con rigetto dell'appello proposto.
8 Nulla deve, infine, disporsi in ordine alle spese di lite nei confronti della parte appellata rimasta contumace, non avendo spiegato alcuna attività processuale né sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.
In considerazione del rigetto integrale dell'appello, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro- tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.
1186/2018 del 26.09.2018 resa in procedimento R.G. n. 1449/2016, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1-rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- nulla per spese nei confronti della parte appellata contumace;
3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 17.10.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Crucitti Maria Luisa Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 158.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.03.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, c.f. nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
T'LA LL IO (RC) C.da Ciporina n.19, rappresentato e difeso, giusta procura in atti del primo grado, dall'Avv. Giuseppe Monteleone (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Locri Via Oliverio snc, PEC
Email_1
- Appellante-
Contro
, in persona del legale rappresentante pro- tempore, Controparte_1
Appellata contumace -
OGGETTO
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1186/2018 del 26.09.2018, pubblicata in pari data, resa in procedimento R.G. n. 1449/2016.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.03.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., parte appellate così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto e per le motivazioni in esso contenute, così provvedere: In via principale - in riforma e/o annullamento della sentenza impugnata (n. 1186/2018 del 26.09.2018 del Tribunale di Locri, in pari data depositata e giammai notificata), accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione /o
1 decadenza dei crediti portati nelle cartelle: Cartella n. 09420050011856843 000 ruolo n.
0002944 anno di imposta 2005 ente impositore Tribunale di Locri, Ufficio Recupero Crediti – cartella n. 09420040029139088 000 ruolo n. 0005284 anno di imposta 2004 ente impositore
Casa Circondariale di Locri – cartella n. 09420030043768821 000 ruolo n. 0004359 anno di imposta 2003 ente impositore Tribunale di Locri Ufficio campione penale, il tutto per un ammontare complessivo pari ad € 8.181,38; - con ogni effetto ed onere compresa la condanna alle distraende spese processuali e competenze difensive ex art. 93 c.p.c. di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in maniera sintetica in relazione allo svolgimento del processo di primo grado in conformità all'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 16 bis comma IX- octies d.l. 179/2012, richiamandosi gli atti di causa per quanto in essi più ampiamente contenuto.
Come compendiato anche in sentenza di primo grado, adiva il Tribunale di Parte_1
Locri con ricorso “premettendo di aver avuto conoscenza, mediante richiesta di estratto di ruolo dell'esistenza delle cartelle esattoriali n. 09420050011856843000,
n.09420040029139088000 e n. 09420030043768821000” e chiedendo che venisse dichiarata l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dei crediti portati dagli estratti di ruolo impugnati.
A sostegno della propria domanda, lamentava la mancata notifica delle cartelle esattoriali e degli altri atti prodromici, la carenza di motivazione e la prescrizione e/o decadenza dell'ente impositore della pretesa al pagamento.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'azione per difetto di interesse e contestando in ogni caso la domanda avversaria.”
Con sentenza impugnata veniva dichiarata l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, non versando il ricorrente nella condizione di non avere mai avuto conoscenza delle cartelle esattoriali impugnate per omessa notifica delle stesse e non essendo stata intrapresa alcuna iniziativa da parte del creditore, con compensazione di spese di lite.
Avverso l'indicato provvedimento proponeva appello parte istante eccependo l'erroneità della pronuncia per errato non riconoscimento di un “interesse concreto ed attuale ad impugnare il ruolo al fine di far valere la prescrizione del credito esattoriale sotteso alle cartelle di pagamento” e per omessa pronuncia sulla domanda di prescrizione.
Rilevava, a supporto dell'impugnazione: - che “l'iscrizione a ruolo altri non è che
l'esteriorizzazione della pretesa impositiva, idonea a creare una situazione di incertezza e presupposto di un pregiudizio già immanente nella sfera giuridica dell'interessato. Vi è, dunque,
2 un interesse concreto ed attuale a provocare un accertamento negativo di siffatta pretesa”; - che è legittima l'impugnazione dell'estratto di ruolo;
- che successivamente al deposito della pronuncia di grado, in data 05.10.2018, era stata proposta istanza in autotutela non riscontrata.
Concludeva, quindi, chiedendo alla Corte di voler: “in riforma e/o annullamento della sentenza impugnata (n. 1186/2018 del 26.09.2018 del Tribunale di Locri, in pari data depositata e giammai notificata), accertare e dichiarare l'accoglimento della domanda, con ogni effetto ed onere compresa la condanna alle distraende spese processuali e competenze difensive ex art.
93 c.p.c. di entrambi i gradi giurisdizionali”.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, per l'udienza del 04.03.2024, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la parte appellante depositava note di trattazione scritta e precisava le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di parte appellata, come da notifica effettuata al procuratore costituito della parte Controparte_1 CP_1
Al riguardo, in sentenza di primo grado si è statuito che “nessun provvedimento debba essere adottato a seguito LL scioglimento e della conseguente cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese ed estinzione delle società del gruppo disposta con D.L. 193/2016, a CP_1 far data dal 1.7.2017. Ed invero come sottolineato dalla Suprema Corte di Cassazione - Sez.
Quinta - Ordinanza 15003 del 08.06.2018 “nella specie vi è stata una successione nell'universalità dei rapporti facenti capo al soggetto inizialmente considerato, con trasferimento dei rapporti pendenti (art.111 c.p.c.), nel caso specifico concernenti lo svolgimento della funzione disciplinata dalla legge. Il processo può, conseguentemente proseguire”.
Nel merito l'appello è infondato e viene rigettato, con conferma della sentenza impugnata, atteso il preliminare rigetto del motivo di gravame relativo alla dichiarata carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
La pronuncia non appare, infatti, viziata sul punto e viene condivisa da questo giudice.
Deve premettersi che in primo grado si è proposto ricorso avverso l'estratto di ruolo del
27.09.2016 chiedendo volersi dichiarare: “L'intervenuta prescrizione dei crediti portati nelle cartelle: Cartella n. 09420050011856843 000 ruolo n. 0002944 anno di imposta 2005 ente impositore Tribunale di Locri, Ufficio Recupero Crediti - cartella n. 09420040029139088 000 ruolo n. 0005284 anno di imposta 2004 ente impositore Casa Circondariale di Locri - cartella
3 n. 09420030043768821 000 ruolo n. 0004359 anno di imposta 2003 ente impositore Tribunale di Locri Ufficio campione penale, il tutto per un ammontare complessivo pari ad € 8.181,38. -
In subordine dichiarare l'intervenuta decadenza dei crediti riportati nelle seguenti cartelle:
09420050011856843 000 ruolo n. 0002944 anno di imposta 2005 ente impositore Tribunale di
Locri, Ufficio Recupero Crediti - cartella n. 09420040029139088 000 ruolo n. 0005284 anno di imposta 2004 ente impositore Casa Circondariale di Locri - cartella n. 09420030043768821
000 ruolo n. 0004359 anno di imposta 2003 ente impositore Tribunale di Locri Ufficio campione penale, il tutto per un ammontare complessivo pari ad € 8.181,38”.
Il giudice di prime cure ha affermato che la domanda, sia che si “voglia qualificare come azione di accertamento negativo che come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire”, dando ampia motivazione in ordine alla ratio del decisum ed alla esistenza di precedenti giurisprudenziali in merito, nonché aderendo “a quell'orientamento interpretativo secondo cui non è ravvisabile l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa, e difettino atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi (Cass. 13-10-2016, n. 20618; Cass. 10-11-2016,
n. 22946; Cass., 9-3-2017, n. 6034)”.
La sentenza è scevra da vizi, essendo conforme al principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità del periodo in esame secondo cui deve ritenersi inammissibile, per difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., un'azione di mero accertamento negativo volta a far dichiarare la prescrizione di un credito iscritto a ruolo quando la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata e non opposta e non sia stata intrapresa alcuna successiva azione esecutiva, anche in mancanza di espresse necessità di garantire diversi diritti o interessi di pari rilievo, mancando un pregiudizio attuale e concreto che abbia reso necessario l'intervento del giudice.
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica connessa ad uno stato di incertezza idonea ad arrecare all'interessato un pregiudizio concreto e attuale, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
L'assenza di esecuzione e la mancanza di indicazione e prova di pregiudizio qualificato, ossia un pregiudizio specifico e attuale derivante dalla pendenza del debito, rilevano ai fini del non riconosciuto interesse ad agire, richiedendosi la presenza di un'iniziativa esecutiva o di un atto prodromico all'esecuzione da cui è derivante un pregiudizio concreto ed attuale, per
4 l'insussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale (Cass. n. 22946 del 10/11/2016, Cass.
n. 20618 del 13/10/2016, Cass. n. 6034 del 9/3/2017 e Cass. 5446/2019).
In tal senso, tra le altre, si è statuito in sentenza della Cassazione del 2016 n. 22946 in cui è stata negata l'esistenza di un siffatto interesse precisandosi che la “impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione”, rilevando che “Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione, eventualmente, soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio”, ed affermando che “Deve escludersi, perché estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un'azione di mero accertamento”. Si è, quindi, escluso l'interesse quando la cartella sia stata notificata in precedenza in mancanza di iniziative esecutive, per l'insussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale.
Analogamente si è sostanzialmente disposto in pronuncia della Suprema Corte di Cassazione
09/03/2017, n. 6034, in cui si è precisato che l'azione “difetta l'interesse ad agire per
l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando… il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi” chiarendo che ove divenga “attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa” può procedersi all'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ. (opposizione non ammissibile nel caso in esame stante l'assenza di un atto prodromico all'azione esecutiva che ne costituisca il presupposto).
Anche le successive pronunce giurisprudenziali hanno condiviso il medesimo principio, ribadendo che non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione.
La Suprema Corte (ex multis Cass 15604/20) ha anche ritenuto esistente la carenza di interesse ex art 100 c.p.c. nel giudizio di accertamento negativo sull'esistenza del credito per intervenuta prescrizione eccepita in via di azione affermando che: “la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte in base alla quale risulta che - quando il ricorrente ha ricevuto la notifica della precedente cartella e sostenga di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un atto successivo come l'estratto di ruolo - la prescrizione non
5 possa essere eccepita in via di azione per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. dal momento che, in difetto di un'azione esecutiva in atto, non è ammessa l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella. Ciò in quanto, … in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, deve appunto ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore difetti di interesse ad agire non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio”.
Detto principio, tra le altre, è stato espresso in pronuncia della Cassazione del 07/03/2022, n.
7353, in cui si è precisato anche che “l'inerzia dell'amministrazione” ha “un significato
"neutro" e non sintomatico di quell'incertezza che legittima l'interesse ad agire utilizzando la risorsa giudiziaria, opponendo l'intervenuta prescrizione” e che “un'azione di accertamento
"pura," ovvero una sorta d'interpello giudiziale” non è “riconoscibile, "in radice", come una pretesa "avversariale" scrutinabile nel quadro dell'attuale ordinamento processuale” in materia di prescrizione e che deve escludersi la possibilità di far valere in via di azione l'intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui, posto che tale attribuzione è strutturata nella previsione normativa (cfr. artt. 2938 e 2939 c.c.) nella forma dell'eccezione, per cui non può essere fatta valere in via di azione in una domanda di mero accertamento, in quanto estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui.
Inoltre, il diverso orientamento di cui in sentenza n. 19704 del 2015 richiamata dall'appellante a sostegno del gravame è stato superato e modificato, oltre che dalle indicate pronunce, anche dal D.L. n. 146 del 2021, convertito con L. n. 215/2021, che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 riscrivendo le regole sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo, ed escludendo l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, come confermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 26283/2022.
In essa, tra l'altro, la Suprema Corte ha ribadito la natura meramente ricognitiva dell'estratto di ruolo ribadendo che lo stesso è privo di pretesa impositiva, precisandone la non impugnatività come disposta dalla indicata normativa e che "la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione", con applicazione anche alla riscossione delle entrate extratributarie (ciò discendendo dal combinato disposto dell'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di
6 sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette).
Nella pronuncia in esame si è anche indicata una limitazione all'ammissibilità di azioni siffatte, che è legata alla sussistenza di un pregiudizio concreto e attuale, ribadendosi la necessità di un interesse e chiarendo che ciò non comporta alcun pregiudizio per il diritto all'azione giudiziaria poiché “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e
24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617
c.p.c, quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n.1558/20;
n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”.
Infine, si è ribadito che i casi indicati dalla norma sono “tassativi e non esemplificativi, per cui
l'interprete non può crearne altri", escludendo ogni possibile dubbio di incostituzionalità e dando conto delle esigenze sottese alla norma medesima.
Si rileva che le ipotesi tassative sono state ampliate dal Decreto Legislativo n. 110 del 29 luglio
2024, ma esulano sempre dalla fattispecie in esame per come rappresentata dal ricorrente che, tra l'altro, nulla ha dedotto in merito al presunto pregiudizio.
Di conseguenza, al di fuori dei casi indicati dalla legge l'azione è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Il ricorrente, inoltre, era tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione delle pretese creditorie dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio derivante dalla esposizione debitoria, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire, ma sul punto nulla è stato dedotto.
Deve, altresì, escludersi che il silenzio serbato dall'ente sull'istanza di autotutela proposta successivamente alla pronuncia di primo grado possa far sorgere un interesse ad agire qualificato in capo al contribuente.
7 Si rileva, infine, che la pronuncia indicata è stata confermata e recepita in tutte le statuizioni successive.
A ulteriore conferma della tesi restrittiva, la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.
12459/2024 ha stabilito che "in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del
D.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla
L. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore".
Sempre a fini esemplificativi, si fa presente che in sentenza della Cassazione del 12/09/2024,
n. 24552, si è ribadito che “è infatti affermazione condivisa, in dottrina ed in giurisprudenza, che scopo dell'azione di mero accertamento è ripristinare la certezza giuridica su un diritto, in chiave positiva o negativa, cioè a dire nel senso dell'affermazione dell'esistenza LL stesso o della negazione dell'esistenza di quello altrui;
in ossequio all'idea della necessaria utilità del processo e della sua strumentalità rispetto al diritto sostanziale, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto in confronto del titolare del diritto, idoneo ad arrecare quel pregiudizio consistente nello stato di incertezza determinatosi che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare;
diversamente opinando,
l'azione di accertamento assumerebbe un inaccettabile carattere esclusivamente preventivo, sarebbe cioè diretta a prevenire ogni - astratto, futuro ed eventuale - dubbio sulla esistenza di un diritto, finendo con il configurare un'azione di mera iattanza che proprio la positiva previsione dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione (art. 100 cod. proc. civ.) ha inteso escludere”, come confermato anche più recentemente, ex multis, in ordinanza del
06/04/2025, n. 9061, in cui si è anche statuito che “Un interesse ad agire siffatto non può scorgersi nella formulazione di una richiesta di prescrizione del credito portato dalla cartella opposta”, richiedendo la verifica dell'interesse ad agire “anche in caso ci si intenda dolere soltanto della prescrizione successiva”.
Per i motivi indicati, si condivide la pronuncia sulla carenza di interesse all'azione, confermando la sentenza impugnata, con rigetto dell'appello proposto.
8 Nulla deve, infine, disporsi in ordine alle spese di lite nei confronti della parte appellata rimasta contumace, non avendo spiegato alcuna attività processuale né sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.
In considerazione del rigetto integrale dell'appello, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro- tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.
1186/2018 del 26.09.2018 resa in procedimento R.G. n. 1449/2016, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1-rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- nulla per spese nei confronti della parte appellata contumace;
3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 17.10.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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