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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/06/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 309/2015 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 27 marzo 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
- e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Armando LA VIOLA ed elettivamente domiciliati in Latina, Via Monti, n. 18;
PARTE ATTRICE
CONTRO
- Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Sara TASSONI ed
[...]
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 440;
PARTE CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
PARTE CONVENUTA -contumace
OGGETTO: lesioni personali
CONCLUSIONI
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 marzo 2025 parte attrice concludeva come da note scritte depositate in data 26 marzo 2025 e parte convenuta come da note scritte in data 17 febbraio 2025 da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 23 gennaio 2015 e Parte_2 [...]
deducevano: Parte_2
a) in data 09.08.2012 alle ore 10 circa all'epoca dei fatti minore, alla Parte_1
guida del motociclo Yamaha DW 22300 di proprietà di , Parte_2 procedeva sulla Via Migliara 54 Dx in Agro di Sabaudia con direzione verso la
Strada Pontina, quando entrava in collisione con la FIAT 500 tg. EH992RF condotta dalla proprietaria;
CP_2
b) In seguito all'urto l'attore riportava lesioni gravissime, tanto da rendere necessario,
a causa del politrauma, il trasporto in eliambulanza con il 118 presso il Policlinico
Gemelli di Roma dove veniva ricoverato con prognosi riservata, sciolta solo in data
13 agosto 2012, dalle quali erano residuati seri postumi invalidanti di natura permanente, come costatato dal Dr. Persona_1
c) L'intervento sul luogo del sinistro dei CC della Stazione di Sabaudia, i quali, rilasciavano un primo rapporto con indicazione degli agenti operanti (Mar. capo
[...]
, e ), al quale ne facevano però seguire un successivo Per_2 Persona_3 anch'esso privo di data, errato come il precedente nella data di nascita del giovane
, con dicitura “E' copia conforme”, senza ulteriore specificazione, Parte_1
sottoscrizione di uno soltanto degli agenti verbalizzanti, e presenza di correzioni rispetto al precedente, stigmatizzati dagli attori, anche nella parte in cui i militi riproducevano una soggettiva versione degli avvenimenti, con riguardo a presenza di camion sul teatro dell'incidente. Allegavano infatti che l'autocarro Scania non proveniva dall' in contrasto con quanto dichiarato dallo Controparte_3
stesso conducente il 18 di agosto 2012, in sede di S.I.T. proprio Persona_4
presso la Stazione dei Carabinieri di Sabaudia, ai quali aveva riferito che alle ore
10,15 circa del 09 agosto 2012, proveniente dall' Agricola EN NN CP_3
alla guida dell'autocarro eseguiva manovra di svolta a destra sulla Migliara 54 con direzione SR Pontina. Tale dichiarazione veniva poi da questo modificata, con versione data ai Carabinieri in data 20.08.2012 nel senso che sarebbe invece uscito dal podere Danesin ove aveva in precedenza parcheggiato. A tali affermazioni, i militi allegavano che non poteva ravvisarsi nella condotta del l'omessa Per_4
precedenza nei confronti del motociclo perché dal disco del cronotachigrafo dalle ore 10,15 alle ore 10,30 l'autocarro stava percorrendo la Via Migliara 54;
d) L'inutilizzabilità del cronotachigrafo e l' inutilizzabilità dello schizzo planimetrico allegato al rapporto dei Carabinieri giacché esso non era in scala e mancava dei capisaldi essenziali e non era neppure rappresentativo del teatro dell'incidente ed inoltre i verbalizzanti omettevano di considerare che il sinistro si era verificato in un tempo antecedente alle 10,03 corrispondente a quello della chiamata al 118;
e) La proposizione da parte di in proprio e nella qualità di Parte_2
esercente la potestà per di querela a seguito della quale la Parte_1
Procura della Repubblica disponeva indagini, cui poi veniva formulata da parte del
PM richiesta di archiviazione notificata in data 10/09/2013 in assenza di profili di responsabilità penale nei confronti della conducente dell'autovettura 500 targa
EH992RF ( ) o di conducente autocarro Scania CP_2 Persona_4
M220 tg. AF207RP. Avverso tale provvedimento di archiviazione veniva promossa opposizione alla richiesta di archiviazione e successivamente il PM chiedeva al
Comando Stazione Carabinieri di Sabaudia di precisare le conclusioni da loro riportate nella informativa, senza ricevere alcuna valida risposta;
f) La collisione tra il motociclo e la vettura antagonista della non si era CP_2 verificata a seguito di manovra di sorpasso dell'autocarro da parte del motociclo attoreo ma dal tentativo di questo di evitare collisione con il pesante automezzo, che dal podere dei Danesin, o dalla ditta dove si trovava parcheggiato, alla CP_3
destra secondo la direzione di marcia del motociclista, imboccava la Migliara, in concomitanza con il sopraggiungente motociclo;
ed inoltre vi era stata omessa osservanza da parte della dell'obbligo di tenere la destra. Tuttavia vi era CP_2
impossibilità in concreto di individuare sull' asfalto, il presumibile punto d' urto in mancanza di segnaletica orizzontale, e/o di credibili prove testimoniali;
g) L'incertezza relativa alla ricostruzione della dinamica dell'incidente determinava l'applicazione del principio di pari responsabilità di cui al comma secondo dell'art. 2054 cc a ragione di totale assenza da parte della di prove che dimostravano CP_2
il superamento da parte sua della presunzione di cui all'art. 2054 comma 1 c.c., in concorso ex art. 2055 c.c. con il conducente del camion Scania M220, per l'ingombro determinato sulla strada e l'improvviso ingresso su di essa, turbativa conseguente alla circolazione dei veicoli, senza osservanza delle norme di prudenza e soprattutto sulla circolazione, che esigevano la concessione della precedenza ai veicoli circolanti. Sotto il profilo della solidarietà ex art. 2055 cc la responsabilità concorrente, determinava assunzione da parte della e della sua CP_2 assicurazione, della quota di responsabilità individuabile anche a carico di
[...]
conducente il veicolo;
Per_5 CP_4
h) La gravità del danno e la richiesta di personalizzazione giacchè il ragazzo all'epoca dei fatti in età scolare era stato sottratto per tanto tempo al rapporto con i coetanei e privato di ogni possibilità ludica e sportiva con impatto nella vita di relazione al contempo i genitori del giovane a causa dell'assistenza e delle cure costanti rivolte al proprio figlio avevano subito grave sofferenza psico-fisica;
Concludevano pertanto chiedendo: “Piaccia all'intestato Tribunale per la causale di cui narrativa, previo se del caso espletamento del procedimento di mediazione, in difetto di accordo, accertata e dichiarata la responsabilità della signora ovvero il concorso se del caso anche CP_2 con altro agente, condannarla in solido con la , in Parte_3 persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni tutti in favore degli attori, ciascuno per i propri diritti, da quantificarsi in corso di causa, oltre quello per mancato uso del denaro, rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dal di del fatto all'effettivo saldo. Con vittoria di spese di lite ex DM 55/2014. In via istruttoria: Chiede per ora con ogni riserva ex art.
183 c.p.c. a) ammettersi interrogatorio formale della convenuta sulle seguenti circostanze CP_2 precedute dalle parole “vero o no che”: 1. “nel giorno e luogo indicati l'autocarro Scania M220 ha impegnato la via Migliara 54 contestualmente percorsa dal ciclomotore condotto da
[...]
e dalla condotta dalla IGnora;
2. L'autoveicolo Scania M220 si Parte_1 CP_5 CP_2
è immesso nel flusso di circolazione della Migliara proveniente dal podere Danesin dal Pt_4 podere mentre la strada era impegnata dai veicoli condotti rispettamene da CP_3 [...]
e da . b) ammettersi altresì CTU diretta ad accertare le lesioni di Parte_1 CP_2 [...]
e gli esiti permanenti e temporanei da essi derivatl, con nomina del Dr. Parte_1 [...] di parte;
c) ammettersi CTU diretta a verificare la veldcità tenuta dalla Fiat 500 di Per_1
CP_2
Con comparsa del 25 maggio 2015 COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI
HELVETIA RAPPRESENTANZA GENERALE si costituiva in giudizio CP_1 deducendo:
a) L'improponibilità della domanda della sig.ra la quale non aveva mai Controparte_6
richiesto con lettera raccomandata il risarcimento dei danni per i quali si introduceva il giudizio. La raccomandata, era stata inviata esclusivamente per
EG CA e IA ed era peraltro carente di tutti i dati che dovevano essere contenuti secondo la normativa vigente;
b) La nullità della domanda attrice ai sensi dell'art.164 cpc e dell'art. 163 cpc ai numeri
3 e 4 giacchè gli attori non quantificavano i danni subiti e li indicavano solo genericamente non consentendo un'adeguata difesa sul punto e non indicando neppure le cifre da ottenere a titolo di risarcimento lasciando nell'assoluta incertezza l'entità delle somme pretese;
c) Sulla base della relazione del consulente ing. fondata Persona_6
sull'analisi dei rilievi tecnici di P.G. e della documentazione agli atti disponibile, la causa essenziale dell'incidente stradale era riconducibile all'imprudenza e negligenza del conducente del motociclo Yamaha X Max che sorpassava pericolosamente l'autocarro Scania senza accorgersi della presenza dell'autovettura
Fiat 500 proveniente dal senso opposto di marcia, urtandola frontalmente. La conducente dell'autovettura Fiat 500 a fronte di un evento così imprevisto ed imprevedibile come I 'invasione della propria semicarreggiata di pertinenza da parte dell'attore, sterzava a destra uscendo dalla sua semicarreggiata e soltanto grazie alla velocità moderata di marcia dell'autovettura non vi era stato esito mortale per il conducente del motociclo. Il punto d'urto aveva interessato la parte anteriore sinistra dell'autovettura e la parte anteriore del motociclo;
Concludeva pertanto chiedendo: “In via preliminare e pregiudiziale, voglia l'Onorevole
Tribunale di Roma dichiarare l'improponibilità della domanda della sig.ra Controparte_6 gradatamente voglia dichiarare la nullità della citazione e delle domanda attrici, rigettandole per le fondate eccezioni da noi proposte ai sensi dell'art. 164 cpc, gradatamente, nel merito, voglia
l'Onorevole Tribunale rigettare le domande degli attori perchè infondate in fatto e diritto e non provate;
voglia condannare gli attori al pagamento delle spese, diritti ed onorari tutti del presente processo oltre il 15 % di rimborso forfettario, Iva e Cap.; in via del tutto subordinata, nella non creduta ipotesi di accertamento di una percentuale di colpa a carico della sig.ra voglia CP_2 dichiarare la società tenuta a risarcire nei limiti del massimale di polizza. In via istruttoria CP_1 si chiede interrogatorio formale del sig. prova per testi sui capi da 1 a 6 della Parte_1 presente comparsa preceduti dalle parole “vero che”. Si indicano a testi gli operanti
[...]
e via Migliara 54 Pontinia;
via Testimone_1 Persona_3 Testimone_2 Persona_4
Migliara 53 Pontinia;
Via Lungo Sisto 81 Terracina. In caso di ammissione della Testimone_3
CTU medico legale si indica fin d'ora come nostro CT di parte il Prof. Via Fagarè 15 Persona_7
Roma. Con espressa richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 cpc VI° comma.”
All'udienza del 26 maggio 2015 parte attrice depositava cartolina di ricevimento di notifica dell'atto di citazione alla signora e alla CP_2 Controparte_1
Chiedeva poi di dichiarare la contumacia della signora non
[...] CP_2 costituita e formulava diniego di accettazione del contraddittorio su fatti nuovi e diversi.
Parte convenuta compagnia si riportava alla comparsa e insisteva nell'eccezione CP_1
preliminare sollevata, chiedeva i termini di cui all'art. 183 che il Giudice concedeva. Il
Giudice rinviava poi per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 12 ottobre 2015 e dichiarava inoltre la contumacia di . CP_2
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c primo termine del 25 giugno 2015 parte attrice condivideva l'eccezione della di improcedibilità della domanda con riguardo alla CP_1 posizione di con riferimento ai danni materiali e biologici iure proprio per Controparte_6
cui esprimeva rinuncia agli atti. Sussistendo infatti regime di comunione legale dei beni con il marito all'epoca dei fatti, la messa in mora di questi aveva Parte_2 efficacia anche per la moglie in virtù della solidarietà attiva. Riguardo le circostanze che parte convenuta intendeva dimostrare con i capitoli di prova orale, osservava la loro inammissibilità per le parti in cui si chiedeva ai testi di riferire non fatti ma proprie valutazioni. In via subordinata chiedeva di essere ammessa alla prova contraria con i medesimi testi indicati dalla convenuta e con i testi , e Tes_2 Tes_3 Per_4
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c secondo termine del 23 luglio 2015 parte attrice chiedeva l'ammissione dei mezzi di prova articolati in citazione, integrati con richiesta di ammissione di prova orale sui capitoli con numerazione susseguente: A. Ammettersi interrogatorio formale della convenuta sulle seguenti circostanze precedute dalle CP_2 parole “vero o no che” 1. In data 09.08.2012 verso le ore 10 circa Parte_1
all'epoca dei fatti minore, alla guida del motociclo Yamaha DW 22300 di proprietà di
, assicurato con Latina n°0104353LO, procedeva Parte_2 Controparte_7 sulla Via Migliara 54 Dx in Agro di Sabaudia con direzione verso la Strada Pontina, quando entrava in collisione con la FIAT 500 tg. EH992RF condotta dalla proprietaria
. 2. << nel giorno, nell'ora e luogo indicati l'autocarro Scania M220 ha CP_2 impegnato la via Migliara 54 nel momento in cui era contestualmente percorsa dal ciclomotore condotto da e dalla condotta dalla IGnora Parte_1 CP_5
; 3. << L'autoveicolo Scania M220 si è immesso nel flusso di circolazione Controparte_2
della Migliara proveniente dal podere Danesin o dal podere mentre la strada Pt_4 CP_3
era impegnata dai veicoli condotti rispettamene da e da Parte_1 CP_2
.
4. La collisione tra i due veicoli antagonisti si è verificata pressoché al centro
[...]
strada. B. Sui precedenti capitoli e sui successivi ivi indicati chiedeva l'ammissione della prova per testi che si indicavano preceduti dalle parole “vero o no che”. Sui capitoli 2, 3, 4,
10, 13 e 21 indicava i testi , e salvo Persona_4 Testimone_2 Testimone_3
altri di riferimento;
Sul capitolo 22 a testi: , Tes_4 Testimone_5 [...]
, . Chiedeva inoltre l'ammissione della CTU diretta ad accertare le Tes_6 Testimone_7
lesioni di e gli esiti permanenti e temporanei da essi derivati, con Parte_1
nomina del Dr. di parte, salvi altri, CTU diretta a verificare tra Persona_1
l'altro, la velocità tenuta dalla Fiat 500 di quanto tempo aveva impiegato CP_2
l'autocarro a percorrere 10/15 metri, dal momento in cui si era immesso sulla strada dall' a sviluppare in scala lo “schizzo di campagna”; a Parte_5 confrontare questo con il successivo, allegato al secondo rapporto;
alla costatazione della esistenza o meno di errori;
a verificare il disco orario del camion ed il doc. 14 consegnato dai CC al PM;
ad ogni altra attività utile a ricostruire la dinamica dell'incidente ed il concorso o meno del camion della ditta CP_3
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c secondo termine del 24 luglio 2015 parte convenuta contestava la rinuncia agli atti formulata dagli attori sulla Controparte_1
domanda della sig.ra in quanto essa necessitava dell'accettazione formale e perché Pt_6
essa veniva limitata al danno iure proprio ma non risultava, dalla lettura dell'atto introduttivo, che fossero stati richiesti danni diversi da quelli iure proprio. Oltre a ciò contestavano la pretesa di non accettare il contraddittorio in relazione alla consulenza redatta dal fiduciario e agli atti di pubblica provenienza (verbale delle autorità). CP_1
In via istruttoria insisteva nell'ammissione dell'interrogatorio formale del sig. Parte_1
e della prova testimoniale sui seguenti capitoli preceduti dalle parole “ Vero che”
[...]
ed epurate da eventuali valutazioni: 1) Il giorno 09.08.12 alle ore 10,00 circa, la sig.ra
[...]
alla guida della sua Fiat 500 tg. EH992RF, percorreva sulla sua destra la Via CP_2
Migliara 54 con direzione di marcia SR 148 Pontina Borgo OD;
2) nel senso di marcia opposto proveniva l' autocarro Scania M 220 condotto dal sig. 3) Nel Persona_4
momento in cui l'autocarro Scania si affiancava alla Fiat 500 il motociclo condotto dal giovane sorpassava l'autocarro; 4) La conducente la Fiat 500 sterzava a Parte_7
destra uscendo dalla sua semicarreggiata ma veniva a collisione con il motociclo;
5) Il punto d'urto ha interessato la parte anteriore sinistra dell'autovettura e la parte anteriore del motociclo;
6) Il motociclo, proveniente dal senso di marcia opposto alla Fiat 500, sopraggiungeva ad oltre 90 Km/h e durante il sorpasso occupava la semicarreggiata percorsa dalla Fiat 500; 7) sul luogo del sinistro e nel senso di marcia percorso dal Pt_1
esisteva segnaletica verticale di divieto di sorpasso, presenza di cunette e dossi, pericolo generico. Indicava a testi gli operanti e Tes_8 Testimone_1 Persona_3
presso Stazione Carabinieri di Sabaudia;
; Testimone_2 Persona_4 Tes_3
, nonchè l'ing. anche sul seguente cap.8) “Vero che ha
[...] Persona_6 redatto la relazione di consulenza che le viene esibita e che conferma in ogni parte”. In caso di ammissione della CTU medico legale indicava come CT di parte . Persona_7
Si opponeva infine all'ammissione delle prove articolate nell'atto introduttivo perché inammissibili e tendenti a provare circostanze contrastanti con quanto emergeva dal rapporto redatto dalle autorità. In caso di ammissione chiedeva prova contraria con i testi sopra indicati. Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. terzo termine del 31 agosto 2015 parte convenuta contestava le prove testimoniali articolate nella memoria di parte Controparte_1 attrice in quanto inammissibili e in caso di ammissione chiedeva di essere ammessa alla prova contraria con i testi indicati nella memoria 183 VI c.c.p.c. n.
2. Si opponeva all'ammissione di Ctu tecnica perché appariva del tutto superflua essendo chiara la dinamica del sinistro e contestava nuovamente la documentazione ex adverso prodotta
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. terzo termine del 14 settembre 2015 parte attrice ribadiva il diniego di accettazione del contraddittorio nei riguardi della relazione di parte convenuta svolta dall' ing. il quale non poteva neppure essere Controparte_8 ammesso come teste per la conferma della relazione da lui autonomamente svolta senza la partecipazione dell'attore. Lo stesso valeva per la dichiarazione testimoniale scritta di
, per le parti che differivano da quelle rese ai Carabinieri e per quelle che Testimone_3 non avevano carattere valutativo. Contestava inoltre le prove orali come articolate dalla in quanto i capitoli risultavano inammissibili. A prova contraria Controparte_9 indicava i capitoli di prova articolati dalla con i testi indicati, e dall'attore nella II CP_1
memoria ex art. 183 con i testi ivi indicati. Insisteva infine nelle richieste istruttorie formulate nella II memoria ex art. 183 cpc con i testi ivi indicati.
All'udienza del 22 ottobre 2015 parte attrice chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori come richiesti nelle proprie memorie ex art. 183 sesto comma cpc. Parte convenuta si riportava alle memorie depositate, insisteva nell' ammissione dei mezzi di CP_1 prova ivi articolati, rilevava che il signor indicato come teste, vista Per_4
l'impostazione della domanda volta a provare la sua responsabilità nel sinistro per cui era causa, risultava incapace a deporre avendo lo stesso un concreto interesse che poteva incidere negativamente sulla partecipazione al giudizio. Quanto agli agenti intervenuti dopo il sinistro nulla poteva aggiungere rispetto ai rapporti già in atti. Parte attrice rimetteva pertanto al Giudice la valutazione circa l'opportunità di ordinare la chiamata nel giudizio del e dalla sua compagnia di assicurazione essendo la causa comune ex Per_4
art 107 cpc. Il Giudice dato atto si riservava.
Con ordinanza del 11 gennaio 2016 il Giudice a scioglimento della riserva ed esaminati gli atti di causa, sulle istanze istruttorie formulate da parte attrice non ammetteva l'interrogatorio formale richiesto poiché non volto alla confessione;
ammetteva la prova testimoniale richiesta, escludendo i capitoli nn. 5,11,14,15,17, 18 e 21 poiché vertenti su circostanze di fatto comprovabili documentalmente;
n. 8 poiché contenente valutazioni;
nn. 16 e 19 poiché negativa non sunt probanda. Sulle istanze istruttorie formulate da parte convenuta, ammetteva la prova orale richiesta. Rigettava l'istanza di chiamata in causa formulata dalla società assicuratrice convenuta riguardo a , in quanto Persona_4
l'unica domanda oggetto del presente giudizio era volta al solo accertamento della responsabilità della Fissava per l'espletamento dell'interrogatorio formale e CP_2
l'escussione di due testi per parte, a loro scelta, l'udienza del 28 giugno 2015. Riservava all'esito la decisione sull'ammissione delle CTU richieste.
All'udienza del 21 marzo 2017 a seguito di un rinvio parte convenuta esibiva la citazione a testi, parte attrice, chiedeva disporsi il riesame dell'ordinanza dell'11 gennaio 2016 e l'ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta e le altre richieste CP_2 di cui alle note n 2 ex art 183 c pc, chiedeva inoltre l'ammissione della CTU medico legale sulla dinamica dell'incidente, depositava intimazione ai testi di e Testimone_3 Tes_4
ritualmente notificata. Era presente il sig il quale rendeva
[...] Parte_2
l'interrogatorio formale cap 1 si è vero sono il padre di e sono Parte_1
intervenuto nell'incidente dopo che è avvenuto. Sui capitoli dell'interrogatorio non posso rispondere in quanto intervenuto successivamente. Veniva introdotto Parte_1
nato il [...] a [...] il quale si dichiarava disposto a rendere interrogatorio formale deferito. Sul capitolo 1 “è vero quanto mi si legge”. Preciso che davanti a me c'era un autocarro e la signora procedeva in senso opposto di marcia non ricordo esattamente in che modo la signora impegnava la corsia. Sul capitolo 2 “è vero quanto mi si CP_2
legge” L'autocarro proveniva in senso opposto rispetto al senso di marcia della signora
Sul capitolo 3 “Non è vero”. Sul capitolo 4 “Non posso rispondere perché dopo CP_2
l'urto ho perso i sensi”. Sul capitolo 5 “E' vero quanto mi si legge”. Per quanto ho potuto vedere successivamente. Sul capitolo 6 “Non è vero quanto mi si legge” Sul capitolo 7
“non ci sono cunette o dossi ma c'è la segnaletica di divieto di sorpasso”. Veniva introdotta la teste di entrambe le parti signora identificata a mezzo carta Testimone_3
d'identità nata il [...] a [...] e dichiarava sul capitolo 1 adr conosco le parti in causa perché siamo di Borgo OD sul capitolo 1 della memoria di parte attrice rispondeva “Confermo.” Preciso che mi trovavo a viaggiare sulla mia autovettura dietro la sig.ra con senso di marcia opposto al ciclomotore. Ho visto improvvisamente la CP_2
vettura uscire fuori strada sulla sua destra mentre la mia visuale sulla sinistra era impedita dal camion che veniva in senso opposto a quel punto mi sono immediatamente fermata anche perché la mia velocità era molto ridotta. Non ho visto la collisione ma ho udito l'urto ed ho visto volare lo zainetto e dei pezzi meccanici e in particolare lo zainetto che ho notato in quanto simile a quello di mia figlia. Preciso che non ho visto il ciclomotore. Sul capitolo 3 non sono in grado di rispondere. Sul capitolo 10 “E' vero quanto mi si legge.” E' carente la segnaletica sia verticale che orizzontale. Sul capitolo 22 “confermo” adr non ho visto il sorpasso. Verosimilmente ho visto la vettura andare fuori strada circa 50 m oltre il camion se non ricordo male mi sono fermata all'altezza di un ponte per prestare soccorso e si è fermato anche il camion. Dopo ho saputo che il camion era condotto dal signor CP_3
se non ricordo male ADR confermo di aver rilasciato dichiarazione dai carabinieri. Era presente altresì il sig identificato a mezzo carta identità nato il [...] a Tes_4
Priverno il quale sul capitolo 22 di parte attrice rispondeva ero amico del sig
[...]
. Preciso che dopo l'incidente faceva fatica a ricordare l'episodio. Prima Parte_1
uscivamo tutte le sere insieme e poi non è stato più possibile perché infortunato. Era un ragazzo dinamico. Le parti richiedevano rinvio per la prova. Il Giudice dato atto rinviava al 26 settembre 2017 con riserva di concessione della CTU
All'udienza del 24 maggio 2018 a seguito di alcuni rinvii veniva introdotto il teste di parte convenuta sig. il quale dichiarava: adr: sono e mi chiamo Persona_4 Per_4
nato a [...] il [...] residente in [...] ½ dx 1833
[...] identificato con carta di identità n. rilasciata dal comune di Pontinia il 5.9.2016 Numero_1
in corso di validità. Sono conoscente di , essendo quasi vicini di casa. Sul Parte_2
Contr capo 1 della memoria di parte convenuta è vero. Ero alla guida del camion della ditta per cui lavoravo all'epoca e percorrevo la Migliara 54 in direzione Pontina, quando nel senso opposto di marcia rispetto al mio ho visto la 500 bianca del tipo nuovo modello ribaltarsi sul lato passeggero. Mi sono fermato, ma col camion il tempo di frenata è un po' più lungo. Dallo specchietto laterale sinistro ho visto qualcosa che ricadeva dal cielo.
Quando mi sono fermato ho visto che era un ragazzo caduto a terra. Quando mi sono fermato il mio veicolo era di poco spostato in avanti rispetto all'auto. Sono sceso dal veicolo e ho potuto constatare che a terra vi era un ragazzo. Ho visto quindi una cosa cadere e quando sono sceso ho appurato che era una persona. Non ho fatto caso se vi fossero altri veicoli incidentati oltre la 500. Le altre vetture che ricordo sono quelle che si sono fermate a seguito del sinistro. Ho visto il ragazzo a terra nel sangue ma non mi sono avvicinato di più essendo impressionabile. Mi sono avvicinato alla 500 e con altre persone che si erano fermato l'ho tirata fuori dall'auto. La signora che guidava era sola in auto ed era cosciente. Sul capo 3 adr: non ho visto il motoveicolo sorpassarmi. Sul capo 4 adr: non ho assistito ad alcuna collisione. Ho visto solo l'auto rovesciarsi. Sul capo 5 adr: non ho visto alcun motociclo sulla srada e non ho fatto caso al punto di danno della auto. Sul capo
6 adr: non ho visto il motociclo. Sul capo 7 adr: non vi è alcun cartello stradale in quel punto. L'unico cartello che ricordo è percolo di attraversamento animali vaganti. Veniva introdotto il teste di parte convenuta sig. il quale dichiarava: adr: sono e Testimone_2 mi chiamo nato a [...] il [...] residente in [...]
Migliara 54 identificato con carta di identità n. rilasciata dal comune di Numero_2
Sabaudia il 2.10.2008 in corso di validità. Sono conoscente degli attori e della CP_2 perché rispettivamente abitano ad hanno un negozio vicino casa mia. Adr: è vero. Ero alla guida della mia vettura, una golf, nel senso di marcia opposto a quello della 500. Davanti a me vi era un motociclo e più avanti ancora un camion. Ho visto il motociclo che sorpassava il camion e durante il sorpasso collideva con la 500 che proveniva dal senso opposto. Ho visto il ragazzo che era sbalzato via dalla moto ed è caduto a terra in strada un po' più avanti. L'auto è finita nel canale laterale alla strada sottosopra. Non ricordo se totalmente capovolta o solo parzialmente. Ero preoccupata per le condizioni del ragazzo.
Ho accostato e con un'altra signora che guidava la vettura dietro la 500 ci siamo avvicinate per prestare soccorso al ragazzo che era svenuto e aveva sangue che usciva da un orecchio.
Alla 500 non mi sono avvicinata perché era già soccorsa da altri. Sul capo 3 adr: ho visto il motociclo spostarsi sulla sinistra per sorpassare il camion e nel frattempo sopraggiungere l'auto. Il camion e l'auto erano all'incirca affiancati.sul capo 4 adr: ho visto l'impatto del motociclo con l'auto e l'auto finita nel canale laterale alla strada. Sul capo 5 adr: il motociclo ha impattato l'auto nella parte anteriore sinistra. Sul capo 6 adr: il motociclo nel superare il camion è andato oltre la metà della strada. Preciso che in quel tratto non vi +è segnaletica orizzontale che delimiti le due corsie della carreggiata. Sul capo 7 adr: non ricordo se all'epoca vi fosse segnaletica verticale. Posso dire che c'è il dosso perché abitando lì so che quel punto è interessato da un dosso. Sul capo 2 della memoria di parte attrice adr: non son da dove provenisse il camion. Io ho visto davanti a me il camion già sulla strada. Dietro c'era la moto e ho visto la moto spostarsi sulla sinistra. Sul capo 3 adr: non ho visto il camion immettersi. Io ricordo di averlo visto sulla strada. Sul capo 4 adr: non è vero. Il fatto è avvenuto sul lato sinistro della carreggiata rispetto alla mia visuale.
Sul capo 10 adr: ho già risposto. Sul capo 13 adr: posso dire che il sinistro si è verificato tra le 10.00 e le 10.30. non ricordo possibile che fosse anteriore alle 10.00. Le parti chiedevano rinvio in prosieguo prova. Il Giudice rinviava in prosieguo prova per l'escussione dei testi residui all'udienza del 30.10.2018
All'udienza del 30 ottobre 2018 veniva introdotto il teste di parte convenuta sig.
il quale dichiarava: adr: sono e mi chiamo Persona_6 Persona_6
nato a [...] il [...] residente in [...] identificato con tessera professionale ordine degli Ingegneri n. rilasciata NumeroDiCarta_3
dall'ordine degli ingegneri della Provincia di Roma il 30.5.2013 in corso di validità. Sono consulente esterno per la . Sono libero professionista. Sul capo 1, 2 , 4 della CP_1 memoria di parte convenuta ex art. 183 VI c c.p.c. Adr: non ero presente al fatto ma ho ricostruito la dinamica del sinistro in tal modo sulla base dei rilievi della P.G. e degli accertamenti tecnici sul campo del sinistro. Preciso che in rilievi sono stati da me effettuati nel 2014. Sul capo 3 adr: dalle verifiche in base ai rilievi delle autorità risulta che il motociclo nella fase post urto è rimbalzato sul margine destro della carreggiata. Non ho accertato l'avvenuto sorpasso ma posso riferirete di aver riscontrato in base alle posizioni statiche finali di veicoli e dall'assenza di tracce di scarrocciamento rilevate dalla P.G. che l'autovettura era finita con le ruote laterali destra nella cunetta oltre il margine destro della carreggiata e il motociclo è rimbalzato sul margine opposto della carreggiata. Preciso che il punto d'urto non è stato rilevato dalle autorità le conclusioni sono state tratte sulla base della mia esperienza tecnica. Sul capo 5 adr: è vero. Tanto posso riferire dalla ricostruzione effettuata sulla base dei rilievi della P.G.. non ho esaminato i veicoli incidentati. Sul capo 6 adr: tanto posso riferire sulla base dei rilievi sulla base dei calcoli cinematici. Non ho potuto constatare alcun elemento che mi indicasse o la velocità percorsa. sul capo 7 adr: al momento del mio accesso ispettivo nel 2014 ho constatato la presenza di detti segnali stradali. Quanto alla loro presenza al momento del sinistro nel 2012 posso riferire di aver letto dietro il cartello stradale un riferimento almeno del 2011 non ricordo la data precisa.
Sul capo 8 adr: confermo. Veniva introdotto il teste di parte attrice sig. il Testimone_7
quale dichiarava: adr: sono e mi chiamo nato a [...] il [...] residente Testimone_7 in Pontinia alla via strada della codarda n. 48 identificato con carta di identità n. rilasciata dal comune di Pontinia il 12.3.2010 in corso di validità. Sono amica di NU . Sul capo 22 della memoria di parte attrice Adr: è vero. Tanto so perché sono Parte_1
amica di dai tempi delle scuole medie e frequentiamo la stessa comitiva di Parte_1
amici. Veniva introdotto il teste di parte attrice sig. il quale Testimone_5 dichiarava: adr: sono e mi chiamo nato a [...] il [...] Testimone_5
residente in [...] identificato con carta di identità
n. rilasciata dal comune di Pontinia il 7.7.2010 in corso di validità. Sono amico NumeroD_5
di . Sul capo 22 della memoria di parte attrice Adr: è vero. Tanto so perché sono Parte_1
amico di dai tempi delle scuole medie e abbiamo frequentato lo stesso istituto Parte_1 superiore. A seguito del sinistro mi sono recato più volte in ospedale a Roma per fargli visita e anche quando è stato dimesso ed è tornato a casa. Parte attrice insisteva per l'ammissione delle ctu medico-legale e cinematica. Parte convenuta si opponeva. Il
Giudice rinviava in prosieguo prova all'udienza del 5 marzo 2019 onerando parte convenuta del deposito della citazione per l'udienza.
Con ordinanza del 24 novembre 2019 il Giudice a seguito di alcuni rinvii, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 novembre 2019, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta, ritenuto necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio affinché l'ausiliare, “esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti eventualmente nominati, previa ispezione sul luogo del sinistro, ricostruisca la dinamica del sinistro sulla base dei rilievi tecnici effettuati dagli agenti accertatori, dei danni riportati dai veicoli e descritti in atti, nonché dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai testimoni, riferendo ogni elemento utile ad accertare le condotte di guida delle persone coinvolte e provvedendo a ricostruire le posizioni del motociclo e dell'autovettura Fiat 500 su apposita redigenda planimetria, corredata di fotografie del luogo del sinistro” vista la richiesta delle parti in ordine alla prosecuzione della prova orale, ritenuto di riservare all'esito della prova orale e dell'accertamento tecnico in ordine alla dinamica dell'incidente la valutazione in ordine alla necessità di disporre consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico, nominava Ctu il Dott. , per compiere gli accertamenti di cui in Persona_8 premessa, e fissava l'udienza del 7 gennaio 2020, per il giuramento di rito e per l'esame testimoniale del . Testimone_9 Per_2
All'udienza del 7 gennaio 2020 parte attrice si riportava gli scritti difensivi e insisteva affinché nella ricostruzione della dinamica dell'incidente da parte del CTU il Giudice lo sollecitasse alla verifica di ogni componente causale anche di terzi a ragione delle sommarie informazioni in atti Parte convenuta si riportava invece alla documentazione prodotta. Il CTU nominato dichiarava di aver avuto un rapporto Persona_8
fiduciario con la compagnia assicuratrice incorporata per fusione da Controparte_11
Chiamato a testimoniare il maresciallo non era apparso. Il Controparte_1 Per_2
Giudice ritenuti sussistenti i motivi di opportunità per la sostituzione del CTU nominato si riservava per la decisione
Con ordinanza del 15 gennaio 2020 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 gennaio 2010 letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta, vista la dichiarazione del Ctu nominato, di aver avuto rapporti di collaborazione professionale con la , incorporata dalla Parte_8 Parte_9 [...]
, ritenute sussistenti gravi ragioni di convenienza per le quali Parte_10 appariva opportuno provvedere alla sostituzione del Ctu al fine di garantire pienamente la terzietà dell'ausiliare del Giudice, nominava, in sua sostituzione, il Dott. Persona_9
fissava l'udienza del 3 marzo 2020, per il giuramento di rito e per l'esame del testimone
, non comparso all' udienza pur se regolarmente citato. Tes_8 Per_2
All'udienza del 7 ottobre 2020, a seguito di alcuni rinvii, Il C.T.U. dichiarava di accettare l'incarico; indicava la data di inizio delle operazioni peritali per il 27.10.2020, presso i luoghi di causa e chiedeva un acconto pari a € 1.000,00. Il Giudice dato atto di quanto sopra, visto l'art. 195 c.p.c., fissava, al 15 gennaio 2021 il termine per la trasmissione – da parte del C.T.U. - alle parti costituite della propria relazione peritale;
al 5 febbraio 2021 il termine per la trasmissione al C.T.U. delle osservazioni delle parti;
al 25 febbraio 2021 il termine per il deposito – a cura del C.T.U. – in cancelleria, mediante invio telematico, della relazione tecnica d'ufficio, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione delle stesse. Disponeva un acconto per il C.T.U. di € 1.000,00 che poneva provvisoriamente a carico delle parti in solido tra loro, fissava termine fino all'inizio delle operazioni peritali per la nomina degli eventuali Consulenti Tecnici di parte. Parte attrice nominava l'Ing. salvo altri in sostituzione;
parte convenuta nominava l'Ing. Persona_10 [...]
con facoltà di sostituzione fino all'inizio delle operazioni peritali. Era altresì Persona_6
presente il teste comune delle parti, , identificato con la patente di guida n. Testimone_1
, il quale, dichiarava: “Sono nato a [...], il [...], NumeroD_1 Testimone_1 residente in [...], via Principe di Piemonte, non ho alcun rapporto con le parti, indifferente;
professione. Pensionato, all'epoca dei fatti di causa ero RE AP in servizio presso la Stazione dei carabinieri di Sabaudia”. Interrogato sui capitoli di cui alla seconda memoria istruttoria della parte attrice, rispondeva: cap. 1) non ricordo il sinistro e non ho avuto la possibilità di rivedere gli atti dell'incidente; vengono ora mostrati al testimone i rapporti dell'incidente stradale allegati al documento n. 1 e al n. 17 del fascicolo di parte attrice, all'esito della lettura dei rapporti ricordo di essere intervenuto subito dopo l'incidente e di aver redatto il verbale di accertamento del sinistro;
cap. 2) non abbiamo assistito alla fase di manovra, dalle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti sappiamo di una manovra di sorpasso del motociclo nei confronti dell'autocarro; al momento del nostro arrivo il IG, non era presente perché era stato già soccorso;
Pt_1
non ricordo se in seguito il IG. ha rilasciato dichiarazioni, non ricordo bene se la Pt_1
conducente della Fiat 500 è stata sentita nell'immediatezza o successivamente, suppongo di si;
la manovra di sorpasso è stata riferita dal conducente dell'autocarro, non ricordo se anche da altri soggetti coinvolti o che hanno assistito;
cap. 3) la manovra di immissione dell'autocarro è stata riferita dalle parti, anzi, riflettendo mi sembra dal conducente dell'autocarro, che è stato sentito successivamente;
ricordo che il conducente dell'autocarro ha riferito di essersi prima immesso nel flusso della circolazione stradale e poi più avanti di essere stato sorpassato;
anzi, non ricordo bene, mi sembra che all'inizio il conducente dell'autocarro non si fosse accorto della collisione e che l'ha saputo in seguito, più tardi;
cap. 4) confermo;
cap. 6) la planimetria di cui al documento 18 rappresenta il teatro del sinistro così come riscontrato all'atto dell'accertamento mentre lo schizzo planimetrico di cui al doc. 7 allegato alla seconda memoria istruttoria è più sintetico, raffigurando esclusivamente la strada dove è avvenuta la collisione tra i mezzi e non riportando completamente lo stato dei luoghi;
manca infatti l'ingresso alla proprietà CP_3
e mancano i pali;
cap. 7) ho già risposto, cap. 9) mi riporto agli atti;
cap. 10) non ricordo se ci fosse la segnaletica;
cap. 12) ho già risposto;
preciso che i capisaldi sono indicati con le lettere A e B, e che invero non rappresentano i pali ma indicano l'ingresso del podere
Danesin; cap. 13) confermo la circostanza;
cap. 20) confermo i rapporti in atti, di cui ai documenti 7 e 17 allegati all'atto introduttivo;
Il testimone, sentito sui capitoli di prova articolati dalla parte convenuta nella seconda memoria istruttoria, rispondeva: 1.)
Confermo, la posizione della Fiat sulla destra della carreggiata indica la direzione di marcia percorsa dalla 500; preciso altresì che quando siamo arrivati abbiamo trovato la 500 parzialmente fuori dalla sua corsia di percorrenza, adagiata sul fianco destro fuori dalla carreggiata, ma ci sono state poi delle dichiarazioni rese da una persona che ha assistito ai fatti, secondo le quali la 500 al momento del sinistro si trovava all'interno della sua corsia di percorrenza, non ricordo però se il testimone abbia detto anche che stava procedendo mantenendosi verso il margine destro della carreggiata;
riconosco la mia firma sulle sommarie informazioni raccolte;
ricordo che il testimone ha detto che il conducente della
500 ha effettuato una manovra veloce verso la propria destra per evitare l'impatto con il motociclo;
2.) Confermo la circostanza;
ciò è stato riferito da una persona che ha assistito all'incidente stradale;
non ricordo se l'autocarro fosse ancora sul posto quando siamo intervenuti, 3.) La ricostruzione del sorpasso è stata operata sulla base delle dichiarazioni della IG.ra , che era alla guida della propria auto e percorreva la via Testimone_2
Migliara; la stessa si trovava dietro al camion (si dà atto che il testimone ha risposto leggendo la documentazione presente nel fascicolo della parte attrice); 4.) confermo;
5.) non ricordo, 6.) Noi non abbiamo indicato la velocità del motociclo né avevamo gli elementi per risalire alla velocità tenuta dal mezzo;
7.) non ricordo se fosse presente la segnaletica stradale. Parte attrice chiedeva la prosecuzione della prova e insisteva per l'ammissione della richiesta consulenza tecnica medico legale;
contestava le dichiarazioni rese dal teste e indicava a sospettato il testimone escusso all'odierna udienza. Il Giudice rinviava la causa all'udienza del 4 marzo 2021, per l'esame della consulenza tecnica d'ufficio.
Con relazione finale del 27 febbraio 2021 il Ctu evidenziava come nel caso in esame, non fosse possibile ricostruire la dinamica dell'incidente dal punto di vista tecnico per la insufficienza degli elementi oggettivi disponibili e valutabili che si riducevano unicamente alle posizioni statiche finali assunte dai due mezzi coinvolti, un'autovettura Fiat 500 ed un motociclo Yamaha X Max 125, ricavabili dalla planimetria in scala della scena del sinistro redatta dai Carabinieri della Stazione di Sabaudia. La compiuta analisi delle dichiarazioni rese dai testimoni dell'evento infortunistico ai Carabinieri e in sede di udienza aveva comunque evidenziato, una ricostruzione dell'evento che ricalcava, quella descritta dalla conducente della Fiat 500, la sig.ra nella quale l'impatto tra i veicoli, che CP_2
provenivano da direzioni opposte, si concretizzava all'interno della corsia di marcia di pertinenza dell'autovettura, con il motociclo impegnato in una manovra di sorpasso di un autocarro che lo precedeva nella marcia. Con ordinanza del 19 aprile 2021 il Giudice, tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COV1D-19, conformemente all'art. 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche;
visto il decreto n. 48 del 2020 del Presidente del Tribunale di Latina, rilevato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) del d.l. n. 44/2021 il termine di vigenza delle norme processuali dettate per il periodo dello stato di emergenza era stato prorogato fino al 31 luglio 2021, disponeva che l'udienza del 13 maggio 2021 già fissata si svolgesse secondo le modalità dell'udienza cd. “cartolare”.
Con note di trattazione del 22 aprile 2021 parte convenuta visto il Controparte_1
deposito dell'elaborato peritale, chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni. Si opponeva all'espletamento di CTU medico legale, non sussistendone i presupposti alla luce dell'istruttoria espletata e delle risultanze della CTU tecnica.
Con note di trattazione del 7 maggio 2021 parte attrice rilevava la nullità, almeno parziale, per palese diffuso vizio logico e difetto di motivazione, della parte espositiva e delle conclusioni della CTU, sebbene fosse stato rilevato in premessa la inaffidabilità di dati, privi peraltro di riscontro alla verifica, sia materiale che scientifico e pertanto ne chiedeva il rinnovo. Insisteva inoltre per l'ammissione della CTU medico legale sulla persona di formulata già nelle memorie 183 cpc. Parte_2
Con ordinanza del 9 novembre 2023 il Giudice a seguito di vari rinvii lette le note sostitutive di udienza, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c
Con comparsa conclusionale del 5 gennaio 2024 parte attrice ribadiva quanto evidenziato negli atti precedenti e richiedeva per il danno di adeguata Parte_1
quantificazione con personalizzazione massima, a ragione della gravità degli esiti e delle conseguenze sul piano fisico, psicologico ed alle sofferenze della vita di relazione, da determinarsi sulla base delle tabelle di Milano, avuto riguardo alle conclusioni del CT di parte Dott. che aveva determinato in misura di 90 gg di totale;
30 gg di Per_1 parziale al 75 %; ulteriori 60 gg al 50% con esiti permanenti in misura del 40/50%, per postumi costituiti da “sindrome psicorganica post fratturati va cranica con persistenti anomalie EEGrafiche, grave deficit funzionale dei movimenti del polso dx con abolizione della supinazione in destrimane, enti di frattura bacino con deficit dei movimenti dell' anca dx e dismetria degli arti inferiori ”. Chiedeva di aggiungere al danno biologico la personalizzazione in misura del 25%, e quello morale, e pertanto complessivamente €
471.233,88= o quello maggiore o minore di giustizia. Insisteva nelle conclusioni rassegnate, anche istruttorie, con vittoria di spese di lite nella misura di € 38.738,90= comprensiva di spese generali 15% cui aggiungere IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Con comparsa conclusionale del 8 gennaio 2024 parte convenuta Controparte_1 ribadiva quanto dedotto.
Con memoria di replica del 25 gennaio 2024 parte attrice ribadiva quanto dedotto.
Con memoria di replica del 26 gennaio 2024 parte convenuta Controparte_1 ribadiva quanto dedotto e sull'eccepita nullità della Ctu evidenziava che l'ipotesi di nullità prospettata dagli attori non rientrava in alcuna delle cause previste dalla legge. Alcuna violazione del contraddittorio, ed in particolare alcuno dei casi tassativi che potevano integrare la violazione del principio del contraddittorio, risultava essersi verificato nel caso di specie.
Con ordinanza del 29 maggio 2024 il Giudice rilevato che la causa non risultava sufficientemente istruita, considerato altresì che, a seguito degli elementi emersi dalla documentazione depositata in atti, dalle dichiarazioni testimoniali e dalla consulenza tecnica d'ufficio volta all'accertamento della dinamica dell'incidente, al fine del decidere appariva necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio, affinché il CTU rispondesse ai seguenti quesiti: “esaminati gli atti, sentite le parti ed i loro consulenti, presa visione della documentazione relativa ai fatti di causa, sottoposto a visita il periziando ed eseguiti tutti gli accertamenti medici specialisti ritenuti opportuni, dica il Ctu: 1) quali siano state le conseguenze lesive del sinistro per il quale è causa;
2) se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata;
3) se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi;
4) in caso di risposta affermativa al quesito sub 3), se i postumi permanenti possano essere eliminati in tutto od in parte, precisando in che modo, con quali tempi di invalidità temporanea, con quale rischio e con quale costo, ed indicando quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo;
5) le spese congrue e riconducibili al sinistro e le quantifichi;
disponeva consulenza tecnica d'ufficio, al fine di compiere gli accertamenti di cui in premessa, e nominava all'uopo CTU il Dott. ; rinviava la causa all'udienza del 27 giugno 2024 per il Persona_11
giuramento di rito.
Con ordinanza del 13 agosto 2024 il Giudice, dato atto che con dichiarazione del 3 giugno
2024, il Ctu nominato, il Dott. aveva accettato l'incarico e aveva prestato Persona_11
il giuramento di rito per l'udienza del 27 giugno 2024, indicando la data di inizio delle operazioni peritali il giorno 10 luglio 2024 presso il proprio studio;
dato atto che con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti avevano nominato i propri consulenti di fiducia, visto l'art. 195 c.p.c., fissava al 10 novembre 2024 il termine per la trasmissione – da parte del C.T.U. - alle parti costituite della propria relazione peritale;
al
10 dicembre 2024 il termine per la trasmissione al C.T.U. delle osservazioni delle parti costituite sulla relazione peritale;
al 10 gennaio 2025 il termine per il deposito – a cura del
C.T.U. – della relazione tecnica d'ufficio, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione delle stesse;
autorizzava il Ctu all'utilizzo del mezzo proprio;
disponeva in favore del Ctu un acconto pari ad € 500,00 che poneva a carico delle parti, in solido tra loro, fissava l'udienza del 13 febbraio 2025, per l'esame della relazione peritale, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte da effettuarsi entro il medesimo giorno di udienza.
Con relazione finale del 18 dicembre 2024 il Ctu indicava che il sig. Parte_1
di anni 29, a seguito dell'infortunio del g. 09/08/2012, riportava lesioni di natura traumatica, riferibili cronologicamente, dinamicamente e clinicamente al sinistro de quo.
Esse erano consistite in sindrome psicorganica da trauma cranico con frattura dell'osso temporale di destra, focolaio emorragico lacero-contusivo in corrispondenza della circonvoluzione temporale superiore sinistra e anomalie elettroencefalografiche;
frattura pluriframmentaria metaepifisaria del radio con sublussazione volare del massiccio carpale, trattata con intervento chirurgico di osteosintesi e successiva osteotomia correttiva per viziosa consolidazione;
diastasi della sinfisi pubica e delle articolazioni sacroiliache, trattata chirurgicamente;
f.l.c. multiple avambraccio sin. e coscia sin. Le lesioni di cui sopra avevano ingenerato il seguente danno I.T.T. : gg. 90 (novanta) I.T.P. mediamente valutabili al 50% : gg. 90 (novanta) danno biologico permanente: 36% (trentasei per cento) Tali postumi determinavano una maggiore usura lavorativa per qualsiasi attività che il periziato andava a svolgere. In atti non risultavano documentate spese mediche sostenute dall'attore. La quantificazione del danno effettuata aveva tratto spunto dalle linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona, redatta dalla Società Italiana di
Medicina Legale e delle Assicurazioni Ed. Giuffrè 2016. La suddetta valutazione era stata verbalmente concordata con i consulenti di parte attorea e di parte convenuta che non avevano mosso alcuna obiezione.
Con ordinanza del 14 febbraio 2025 il Giudice a seguito di un rinvio, letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 13 febbraio 2025, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 12 febbraio 2025 e da parte convenuta in data 11 febbraio 2025 rilevato che la richiesta di provvisionale avanzata da parte attrice ex art. 147
CDA non poteva essere accolta dovendosi valutare, all'esito del compiuto esame del merito, la sussistenza della responsabilità stante l'esito dell'istruttoria e le risultanze della
CTU modale Ing. ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la Per_9 precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 marzo 2025 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti per note fino al giorno dell'udienza.
Con note di trattazione del 17 febbraio 2025 parte convenuta Controparte_1 reiterava la propria opposizione alla richiesta di rinnovo della CTU, si riportava alle conclusioni della comparsa di risposta chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione con termini di legge per conclusionali e repliche.
Con note di trattazione del 26 marzo 2025 parte attrice formulava richieste istruttorie e per il risarcimento di tutti i danni per lesioni subite da nel sinistro de Parte_1
quo in ragione anche delle conclusioni cui era giunto il CTU dott. chiedeva la Per_11
somma di € 355.206,00 ovvero a quella maggiore o minore di giustizia , nonché al danno patrimoniale omnia comprensivo e morale in via equitativa di giustizia, per
[...]
e , non potendosi negare “danno riflesso”. Parte_2 Controparte_12
Con ordinanza del 27 marzo 2025 il Giudice letti gli atti di causa, all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 26 marzo 2025 e da parte convenuta in data 17 febbraio
2025 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 20 maggio 2025 così concludendo:
“L'entità dei danni materiali subiti da (padre di , e di quelli Parte_2 Parte_1 immateriali riflessi, per le sofferenze conseguenti le gravi patologie riportate ed esiti permanenti residuati al figlio, va senz'altro stabilita in via equitativa, secondo prudente apprezzamento del giudice, in misura comunque non minore ad euro 50mila. Il danno di merita Parte_1 invece generosa quantificazione e personalizzazione massima, a ragione della gravità degli esiti, delle conseguenze sul piano fisico e psicologico;
delle sofferenze nella vita lavorativa e di relazione, che chiediamo determinarsi sulla base della Tabella Unica Nazionale (DPR n. 12 del 13/1/2025), avuto riguardo: in via principale, alle conclusioni del CT di parte Dott. che ha Per_1 determinato in misura di 90 gg di totale;
30 gg di parziale al 75 %; ulteriori 60 gg al 50% ed esiti permanenti in misura del 40/50%, con risarcimento in misura di euro 471.233,88= specificato sulla
Tabella di Milano, nella precedente conclusionale;
ovvero, in base a quanto stabilito dal CTU dott.
: pertanto in gg 90 per ITT;
gg 90 ITP al 50% ed IP 36%, come danno biologico, tuttavia Per_11 assai rilevante per un giovane all'epoca di soli 17 anni, essendo ridotta la sua capacità in maniera permanente di oltre un terzo, che esige personalizzazione adeguata, pari almeno al 45%, tenuto conto proprio dell'evidenziazione del CTU secondo cui <>, e, per consequenzialità logica, di rilevante pregiudiziale incidenza e riflessi nella vita di relazione, in quella ludica, sul tenore stesso della qualità della vita, perdita di chances, nei rapporti interpersonali con amici e ragazze, quantificabile in maniera non minore di euro 321.961,05=, secondo calcolo conforme alla Tabella
Unica Nazionale (DRP n.12 del 13/1/2025). Tale somma, rivalutata secondo gli indici ISTAT
(Cass. SSUU. 1712 del 17-2-1995), con interessi anno per anno, previa devalutazione, assomma ad euro 449.652,03= (s.e.&o.), come da tabelle che si allegano parte integrante della presente memoria
(All. C-D), ovvero maggiore o minore di giustizia, oltre interessi di legge dalla sentenza all' effettivo saldo. * Con riserva di repliche, si insiste nelle conclusioni rassegnate, anche istruttorie, e dunque nell'accoglimento della domanda, con vittoria di spese di lite nella misura di euro €.
33.032,00=. comprensiva di spese generali 15% cui aggiungere IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario, secondo tariffa professionale ai valori medi per causa di valore compreso tra €. 260/520mila: per la fase di studio €. 3.544,00; per la fase introduttiva €. 2.338,00; per la fase istruttoria €. 10.411,00; per la fase decisionale duplicata €.
12.328,00 per un totale di €. 28.624,00= oltre spese generali 15% €. 4.293,15; totale compenso €.
33.032,00”
Parte attrice depositava memoria di replica in data 16 giugno 2025 ribadendo l'inattendibilità della CTU e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Parte convenuta depositava comparsa conclusionale in data 20 maggio 2025 e depositava memoria di replica in data 16 giugno 2025 ribadendo le conclusioni già rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Preliminarmente sull'eccezione sollevata da parte convenuta di assoluto difetto di causa petendi, si osserva che ai sensi di quanto disposto dall'art. 164, 4° comma, e dall'art.163
c.p.c. l'atto di citazione è nullo se è omessa l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda. Secondo la giurisprudenza prevalente, l'atto introduttivo privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità ai sensi degli art. 163, 164 e 156 c.p.c., sempre che non si tratti di un'omissione formale, ma si verifichi la sostanziale impossibilità di individuare i suddetti elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto, la cui interpretazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione;
tale nullità opera pregiudizialmente, dovendo essere dichiarata prima di ogni valutazione di merito anche nell'ipotesi di costituzione del convenuto (Cassazione civile, sez. lav., 1 luglio
1999, n. 6714; Cass. civ., Sez. II, 07/03/2006, n.4828). Ad ogni modo “La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta
l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (Corte di
Cassazione Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012)
Va rilevato, infatti, che la nullità dell'atto di citazione deve essere dichiarata nei casi in cui risulta obiettivamente impossibile per il convenuto conoscere l'oggetto della domanda, ma non quando l'individuazione di esso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio. In particolare, la nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1681 del 29 gennaio 2015 conf. Tribunale Trani, 04/12/2018, n.2448). Orbene, nel caso di specie non sussistono i vizi lamentati dalla convenuta opposta in ordine agli elementi indicati negli artt. 163 - 164 cpc giacchè essa ha disposto argomentate controdeduzioni a quanto sostenuto da parte attrice nell'atto di citazione, essendo innegabile che se fossero stati omessi l'oggetto e le ragioni della domanda attorea, la convenuta non avrebbe potuto controdedurre alle avverse prospettazioni.
Venendo invece all'esame del merito parte attrice ritiene sussistere il concorso di colpa con la conducente antagonista nel sinistro, applicando la presunzione di cui al II CP_2 comma dell'art. 2054 c.c..
In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall' art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, operando solo in quanto non siano accertabili, mediante indagine specifica le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità o sia impossibile stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento (Cass. n. 10304/2009; Cass. 6483/2013; Cass. n.
7061/2020; n. 13540/2023).
Pertanto, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., laddove si accerti che esclusivamente detta violazione abbia causato il sinistro.
Nel caso di specie dalle risultanze del rapporto dei Carabinieri di Sabaudia emerge che
“Alle ore 10:15 del 9 agosto 2012, il conducente del motociclo Yamaha, a circa 600 metri dalla SR
148 Pontina, nel tratto compreso tra il podere “DANESIN” e il podere eseguiva Persona_12 manovra di sorpasso dell'autocarro Scania M220 tg. AF270RP che percorreva Via Migliara 54 con direzione di marcia Borgo OD Centro SR Pontina. Durante l'affiancamento dell'autocarro sopraggiungeva nella corsia opposta la Fiat 500 la cui conducente sterzava alla propria destra andando ad occupare la sede esterna alla carreggiata senza riuscire però ad evitare lo scontro con il motociclo, il quale attingeva con la sua parte anteriore la parte anteriore sx della Fiat 500 che finiva col capovolgersi. Il motociclo veniva proiettato indietro finendo sulla sede stradale mentre il conducente veniva proiettato in avanti e scaraventato sulla sede stradale. (…)Si reputa opportuno precisare che suddetto autocarro Scania non proveniva dall' come Controparte_3 dichiarato dal conducente dello stesso autocarro. Il IG. come si può rilevare Persona_4 dal disco del cronotachigrafo dalle ore 10:15 alle ore 10:30 stava percorrendo la Via Migliara 54 pertanto non può ravvisarsi nella condotta del l'omessa precedenza nei confronti del Per_4
motociclo”
A confutazione della tesi attorea che deduce l'immissione improvvisa dell'autocarro sulla via Migliara 54 nella contestualità del passaggio del motociclo vi sono le affermazioni rese dallo stesso attore che in sede di udienza del 21 Marzo 2017 riferisce Parte_1
“davanti a me c'era un autocarro e la signora procedeva in senso opposto di marcia”, dalla teste che in una prima dichiarazione resa in data 17 agosto 2012 ai Carabinieri Tes_2
riferiva che alle 10:00 circa del giorno del sinistro percorrendo la via Migliara 54 “giunta all'altezza della seconda abitazione che precede l'azienda agricola di ho notato uno Parte_5 scooter che sterzando a sinistra impegnava la corsia opposta di marcia ed iniziava manovra di sorpasso dell'autocarro che lo precedeva” ed altrettanto in sede di udienza del 24 maggio 2018 dichiara “non ho visto il camion immettersi. io ricordo di averlo visto sulla strada” ed “non so da dove provenisse il camion. Io ho visto davanti a me il camion già sulla strada. Dietro c'era la moto e ho visto la moto spostarsi sulla sinistra”.
La presenza dell'autocarro sulla strada nell'arco di tempo interessato dall'occorso è confermata anche dalla teste che in data 20 agosto 2012 cosi riferisce ai carabinieri Tes_3
“tra le 10 e le 10:30 del 9 agosto 2012 mentre percorrevo alla guida dell'autovettura Fiat croma intestata a mio marito la via Migliara 54 con direzione di marcia SR 148 pontina borgo CE
(…)Nel frattempo notavo alla mia sinistra, sulla corsia di marcia opposta alla mia, un autocarro …
[che] durante lo scontro tra la Fiat 500 e il motociclo si trovava all'altezza della mia autovettura.”
Inoltre lo stesso conducente dell'autocarro il teste in data 18 agosto 2012 riferiva Per_4
ai carabinieri che alle 10:15 circa del 9 agosto 2012 proveniente dall'azienda agricola EN
NN si immetteva sulla via Migliara 54 perciò conformemente a quanto indicato dai
Carabinieri nel rapporto nell'arco di tempo interessato dal sinistro e cioè tra le 10:15 e le
10:30 del 9 agosto 2012 il si trovava già a percorrere la strada teatro dell'occorso. Per_4
La descrizione dell'occorso prospettata invece dalla conducente della fiat 500 e cioè la sig.ra in data 21.08.2012 ai Carabinieri della Stazione di Sabaudia così risulta CP_2
“tra le 10:00 o forse le 10:15 del 9 agosto 2012, mentre percorrevo la via Migliara 54 con direzione di marcia SR 148 NA OD (…)da dietro un autocarro che procedeva nel senso opposto al mio sbucava un motociclo avente la stessa direzione di marcia dell'autocarro, che tentava il sorpasso di quest'ultimo. Ciò avveniva mentre avevo affiancato l'autocarro ed ero giunta all'altezza della parte anteriore dell'autocarro. A quel punto per evitare l'impatto sterzavo a destra andando ad occupare la sede esterna della carreggiata senza però riuscire ad evitare lo scontro. Uscendo dalla carreggiata la mia autovettura si ribaltava. Lo scontro avveniva [tra] la parte anteriore sinistra
(paraurti-parafango) della mia autovettura e la parte anteriore del motociclo. L'impatto avveniva quando il motociclo aveva raggiunto la parte centrale dell'autocarro…”.
Tale ricostruzione della dinamica del sinistro coerente rispetto a quanto riportato nel rapporto dei Carabinieri sopracitato e che indica come causa dell'incidente il sorpasso dell'autocarro effettuato dall'attore, seguito poi da consequenziale e successiva manovra effettuata dalla sig.ra al fine di evitare l'impatto, viene confermata dalle CP_2
affermazioni rese dalla teste , la quale nella prima dichiarazione rilasciata Testimone_2 ai Carabinieri della Stazione di Sabaudia, affermava che percorrendo la S.P. Migliara 54 con direzione di marcia B.go OD-Sabaudia, nella medesima direzione di marcia del motociclo condotto dall'attore, notava quest'ultimo “che sterzando a sinistra impegnava la corsia opposta ed iniziava manovra di sorpasso dell'autocarro che lo precedeva. Durante tale manovra si scontrava con una Fiat 500 bianca diretta verso Borgo OD la cui conducente, per evitare lo scontro, sterzava alla propria destra ma inutilmente.” La sig.ra nella Tes_2 medesima testimonianza precisa inoltre che “al momento dell'urto … lo scooter non aveva ultimato il sorpasso dell'autocarro”. In una successiva dichiarazione resa in data 5 gennaio
2013, ed allo stesso modo in sede di udienza del 24 maggio 2018 la teste conferma le precedenti affermazioni così riferendo “ero alla guida della mia vettura, una Golf, nel senso di Con marcia opposto a quello della . Davanti a me vi era un motociclo e più avanti ancora un camion.
Ho visto il motociclo che sorpassava il camion e durante il sorpasso collideva con la 500 che proveniva dal senso opposto” e ancora “Ho visto il motociclo spostarsi sulla sinistra per sorpassare il camion e nel frattempo sopraggiungere l'auto”.
La stessa parte attrice non confuta la prospettazione della dinamica Parte_1 resa dalla infatti egli in sede udienza confessa di non ricordare neppure CP_2
“esattamente in che modo la signora impegnava la corsia”. CP_2
Inoltre a conferma della ricostruzione prospettata dalla vi è la concordanza fra le CP_2 dichiarazioni rese dai testi in merito alla circostanza riguardante il ribaltamento della FIAT
500 a seguito dell'urto ed infatti la signora così riferisce ai Carabinieri a seguito Tes_2
dell'occorso “La Fiat 500 finiva la propria corsa girata sul fianco destro nella scolina che costeggia la strada”, allo stesso modo il teste sempre ai Carabinieri in data 18 agosto 2012 Per_4 riporta “ho guardato lo specchio laterale sx e ho visto un'autovettura che si stava capovolgendo fuori sede stradale” ed ancora in sede di udienza del 24 maggio 2018 riferisce “ho visto solo
l'auto rovesciarsi”. Simili affermazioni sono rese anche dal teste in sede di udienza Per_2 del 6 ottobre 2020 dove afferma “quando siamo arrivati abbiamo trovato la 500 parzialmente fuori dalla sua corsia di percorrenza adagiata sul fianco destro fuori dalla carreggiata” e dal teste che nell'udienza del 30 ottobre 2018 riferisce “non ho accertato l'avvenuto Persona_6 sorpasso ma posso riferire di aver incontrato riscontrato in base alle posizioni statiche finali di veicoli e dall'assenza di tracce di scarrocciamento rilevate dalla P.G. che l'autovettura era finita con le ruote laterali destre nella cunetta oltre il margine destro della carreggiata e il motociclo è rimbalzato sul margine opposto della carreggiata”
Per di più la circostanza riportata dalla e cioè quella per cui “Lo scontro avveniva CP_2
[tra] la parte anteriore sinistra (paraurti-parafango) della mia autovettura e la parte anteriore del motociclo” viene confermata dalla teste che, in data 20 Testimone_3 agosto 2012, ai Carabinieri della Stazione di Sabaudia riporta “… mentre percorrevo … la via Migliara 54 con direzione di marcia SR 148 PontinaBorgo OD [medesima direzione della Fiat 500], (…)ho visto una Fiat 500 bianca che sbandava alla propria destra, con le ruote lato destro leggermente fuori della sede stradale e subito dopo ho visto un ragazzo proiettato in avanti”.
In particolare quest'ultima seppur non riferisce di un sorpasso dell'autocarro da parte del motociclo, tuttavia nella sua descrizione dell'evento pone l'auto nel momento dell'impatto in cui osserva “un ragazzo proiettato in avanti”, posizionata “con le ruote del lato destro leggermente fuori della sede stradale” e pertanto colloca di fatto l'urto, realizzatosi come riportato dalla Tarozzi, tra la parte anteriore del motociclo e la parte anteriore sinistra e CP_ fiancata anteriore sinistra della all'interno della corsia di marcia di quest'ultima che in quell'istante “con le ruote del lato destro” si trovava “leggermente fuori della sede stradale”.
La ricostruzione fatta dalla viene avvalorata anche dal Ctu il quale CP_2 Per_9 nella sua relazione precisa che nonostante nel caso in esame, non fosse possibile ricostruire la dinamica dell'incidente dal punto di vista tecnico per l'insufficienza degli elementi oggettivi disponibili e valutabili che riguardavano unicamente le posizioni statiche finali assunte dai due mezzi coinvolti, un'autovettura Fiat 500 ed un motociclo Yamaha X Max
125, ricavabili dalla planimetria in scala della scena del sinistro redatta dai Carabinieri della Stazione di Sabaudia, la compiuta analisi delle dichiarazioni rese dai testimoni dell'evento infortunistico ai Carabinieri e in sede di udienza aveva comunque evidenziato, una ricostruzione dell'evento che ricalcava, quella descritta dalla conducente della Fiat
500, la sig.ra nella quale l'impatto tra i veicoli, che provenivano da direzioni CP_2
opposte, si concretizzava all'interno della corsia di marcia di pertinenza dell'autovettura, con il motociclo impegnato in una manovra di sorpasso di un autocarro che lo precedeva nella marcia.
Pertanto, alla luce degli elementi sopra indicati deve ravvisarsi la esclusiva responsabilità di parte attrice nella causazione del sinistro considerato che in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista (v.
Cassazione civile sez. III - 13/05/2021, n. 12884).
La soccombenza di parte attrice nel merito della domanda regola le spese di lite liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 nella misura media.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di parte attrice che dovrà rifondere quanto già versato da parte convenuta . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre Controparte_13 Parte_3
iva e cpa come per legge e rimborso spese generali.
- pone le spese delle CTU definitivamente a carico di parte attrice che dovrà rifondere quanto già versato da parte convenuta . Parte_11
Lì 20 giugno 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava