Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3931/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3931 R.G.A.C., anno 2023, passata in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025, vertente
TRA el.te dom.to presso lo studio dell'avv. Porrino, che lo Parte_1
rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'opposizione
Opponente
E
(già ) e per essa quale Controparte_1 CP_1
mandataria, la rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avv. Enrica Maria Ghia come da mandato in atti
Opposta
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del 29 gennaio 2025, da intendersi qui interamente trascritto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il Parte_1
quale, su istanza della opposta, veniva condannato al pagamento della somma di € 19.316,81 (oltre interessi legali sulla sola sorte capitale), in pagina 1 di 5
Deutsche Bank S.p.A., nel quale il era fidejussore delle Pt_1
obbligazioni assunte dalla debitrice principale.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'avvenuta prescrizione del credito e la operatività dell'art. 1957 c.c.
Si costituiva l'opposta, contestando i motivi di opposizione
All'udienza del 29 gennaio 2025 la causa veniva riservata in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dagli atti l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, posto che la stessa, nel contratto di finanziamento, inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (Cass. 10 febbraio 2023, n. 4232)
Nella specie, il contratto è stato sottoscritto il 17/02/2006, e aveva una durata di 72 mesi, con scadenza il 17/02/2012 e conseguente prescrizione nel 2022.
Risulta peraltro dagli atti che il termine è stato interrotto da comunicazioni trasmesse dalla cedente.
Non emerge dagli atti alcun disconoscimento della firma apposta alla relata di notifica, disconoscimento che peraltro sarebbe irrilevante, in quanto la notifica è effettuata a soggetto diverso dal destinatario (per cui avrebbero dovuto essere addotte altre argomentazioni); risulta invece disconosciuto irritualmente il contratto.
Nel merito, deve premettersi che il va qualificato fideiussore: Pt_1
all'art. 22 è scritto che “il terzo garante dichiara di costituirsi fidejussore del cliente per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal contratto. Pertanto, il garante si impegna a versare immediatamente alla banca, dietro semplice richiesta della stessa, il credito complessivo da questa vantato nei confronti del cliente”.
pagina 2 di 5 In proposito, deve evidenziarsi che, pur essendo esatto che il nomen juris utilizzato non prova la natura del contratto, nella specie, lo stesso non può essere considerato contratto autonomo di garanzia per il semplice utilizzo della locuzione “dietro semplice richiesta della stessa”, in assenza di indicazioni in ordine alle eccezioni che possono essere opposte dal fideiussore, né preclusioni in ordine alla possibilità di opporre al creditore le altre eccezioni spettanti al debitore principale.
Trattandosi di contratto di fidejussione, va esaminata la questione della operatività dell'art.1957 cc, che prevede una causa di decadenza dalla garanzia fideiussoria se il creditore, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore o non le abbia con diligenza continuate.
Non vi è dubbio che il menzionato termine decadenziale sia liberamente derogabile dalle parti e può essere oggetto di rinuncia espressa o tacita da parte del fideiussore.
Quando il garante rivesta la qualità di consumatore, l'accordo derogatorio deve però essere necessariamente perfezionato nel rispetto delle forme di tutela richieste dal Codice del Consumo, con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa.
Nella specie, alcuna prova risulta fornita in merito: l'istituto di credito ingiungente è decaduto dall'azione ex art. 1957 c.c., poiché la clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. è nulla ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett.
t), e 36 del Codice del Consumo, in quanto limitativa della facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata.
Secondo la Suprema Corte (Cass.n. 5598/20), la clausola di deroga al termine di decadenza previsto dall'articolo 1957 c.c. costituisce clausola pagina 3 di 5 vessatoria, con conseguente nullità parziale (rectius di protezione) del contratto.
Nella specie, non può escludersi la qualità di consumatore del . Pt_1
Deve segnalarsi, sul punto, giurisprudenza di merito secondo la quale, in una fideiussione omnibus, quand'anche la clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. sia nulla, se il fideiussore si è impegnato a pagare a semplice richiesta scritta quanto dovuto dal soggetto garantito,
l'onere del creditore, previsto dall'art. 1957 c.c., di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza del credito deve ritenersi soddisfatto con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, senza necessità di proporre entro lo stesso termine un'azione giudiziale.
Secondo tale orientamento, infatti, per i crediti garantiti da fideiussione, qualora le parti abbiano pattuito che il pagamento debba avvenire a
“semplice richiesta”, il fideiussore, assumendo l'obbligo di garantire l'adempimento dell'obbligazione, è tenuto ad una prestazione identica a quella dovuta dal debitore principale. La clausola “solve et repete” deve essere interpretata quale deroga parziale all'art. 1957 del c.c., per cui deve ritenersi sufficiente, ad evitare la decadenza, la proposizione stragiudiziale di una richiesta di pagamento.
Diversamente, vi sarebbe una evidente contraddizione, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione giudiziale.
Nella specie non risulta depositato alcun atto, neanche stragiudiziale, che dimostri che la creditrice abbia coltivato l'azione nei confronti del debitore principale.
L'opposizione va dunque accolta e il decreto ingiuntivo revocato pagina 4 di 5 Le oscillazioni giurisprudenziali sulla operatività della clausola di cui all'art. 1957 c.c. inducono alla compensazione delle spese di lite
PQM
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
(già ) e per essa quale mandataria, la Controparte_1 CP_1
, avverso il decreto ingiuntivo n. 744/23, così Controparte_2
provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda proposta con il ricorso monitorio
2) Compensa tra le parti le spese di lite
3) Benevento 27 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonietta Genovese
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