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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 26/05/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2222/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2222 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: , nato in Parte_1 C.F._1
Brasile il 29/04/1989;
• (C.F.: nata in Parte_2 C.F._2
Brasile il 29/04/2019, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
(come sopra generalizzato) e Parte_1 [...]
, nata in [...] il [...]; Persona_1
• (C.F.: ), nata in [...] il [...]; Parte_3 C.F._3
• (C.F.: ), nata Parte_4 C.F._4
in Brasile il 12/06/1991;
• (C.F.: Controparte_1
), nata in [...] il [...]; C.F._5
• (C.F.: , nato in [...] il Parte_5 C.F._6
16/04/2018, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
Controparte_1 Persona_2
nato in [...] il [...];
[...]
• (C.F.: ), nata in [...] il Controparte_2 C.F._7
16/11/2023, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...] Controparte_1 Persona_2
come sopra generalizzati);
[...]
• C.F.: ), nato in [...] il [...]; Parte_6 C.F._8
• (C.F.: ), nata in Parte_7 C.F._9
Brasile il 13/06/2009, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Pt_6
(come sopra generalizzato) e
[...] CP_3 Controparte_1
nata in [...] il [...];
[...]
• (C.F.: ), nato in [...] il [...]; Parte_8 C.F._10
• (C.F.: ), nato in [...] il [...]; Parte_9 C.F._11
• C.F.: ), nata in [...] il [...]; Parte_10 C.F._12 tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Mario Fani n. 20, presso lo studio dell'avv. Gianluca De
Micco Padula, che li rappresenta e difende nel presente giudizio unitamente all'avv. stabilito
Alessandra Moraes De Alvarenga Rangel;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_4
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 19/03/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite (quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale) al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (benché astrattamente rilevante), in quanto manifestamente infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'ava, , nata in [...] il [...] e, precisamente, a Spinete (Campobasso), Persona_3
successivamente emigrata in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da (coniugatasi, in data 16/02/1957, con cittadino brasiliano), ai di lei figli Persona_3
(odierni ricorrenti): o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in Parte_3
data 23/07/1983;
o , nato il [...]; Parte_8
o nato il [...]; Parte_6
- da ai di lei figli (odierni ricorrenti): Parte_3
o , nato il [...]; Parte_1
o , nata il [...]; Parte_4
- da , alla di lui figlia, Parte_1 Pt_2 Parte_2
(odierna ricorrente), nata il [...];
[...]
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_8
o nato il [...]; Parte_9
o nata il [...]; Parte_10
- da alle di lui figlie (odierne ricorrenti): Parte_6
o nata il [...] e coniugatasi con Controparte_1
cittadino brasiliano in data 28/01/2017;
o nata il [...]; Parte_7
- da ai di lei figli (odierni ricorrenti): Controparte_1
o nato il [...]; Parte_5
o nata il [...]. Controparte_2
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che il più risalente passaggio di cittadinanza per linea materna è quello avvenuto dall'ava,
[...]
(coniugatasi nel 1957 con cittadino brasiliano), ai figli, ed , nati, Per_3 Pt_3 Pt_8 Pt_6
rispettivamente, negli anni 1958, 1961 e 1969.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna. Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana agli odierni ricorrenti, stante l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 che
– benché successive al matrimonio dell'ava e alla nascita dei di lei figli – spiegano i loro effetti retroattivi sin dal 1° gennaio 1948.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente (v., in particolare, il doc. n. 28 allegato alle note scritte depositate in Pt_11 data 19/02/2025, raffigurante le schermate del Portale “Prenotami” del sito web del Parte_12
di San Paolo, dal quale si evince che, nei mesi di dicembre 2024 e febbraio 2025, risultava
[...]
già superato il limite massimo di iscrizioni mensili).
I ricorrenti, inoltre, hanno dato contezza, in ogni caso, delle lunghe liste di attesa per la convocazione
(v., in particolare, il doc. n. 29 allegato alle stesse note scritte, da cui si evince che, al 17 marzo 2024, erano in attesa di convocazione dal Consolato Generale di San Paolo coloro i quali erano stati inseriti nelle liste di attesa degli anni 2016 e 2017).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, nonostante i tentativi effettuati dai ricorrenti stessi, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti,
i quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_4
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge. La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_4
che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di distrazione delle spese di lite al procuratore antistatario, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese” (cfr. in tal senso: Cass. civ. n. 9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2222/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_4
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 24 maggio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2222 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: , nato in Parte_1 C.F._1
Brasile il 29/04/1989;
• (C.F.: nata in Parte_2 C.F._2
Brasile il 29/04/2019, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
(come sopra generalizzato) e Parte_1 [...]
, nata in [...] il [...]; Persona_1
• (C.F.: ), nata in [...] il [...]; Parte_3 C.F._3
• (C.F.: ), nata Parte_4 C.F._4
in Brasile il 12/06/1991;
• (C.F.: Controparte_1
), nata in [...] il [...]; C.F._5
• (C.F.: , nato in [...] il Parte_5 C.F._6
16/04/2018, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
Controparte_1 Persona_2
nato in [...] il [...];
[...]
• (C.F.: ), nata in [...] il Controparte_2 C.F._7
16/11/2023, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...] Controparte_1 Persona_2
come sopra generalizzati);
[...]
• C.F.: ), nato in [...] il [...]; Parte_6 C.F._8
• (C.F.: ), nata in Parte_7 C.F._9
Brasile il 13/06/2009, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Pt_6
(come sopra generalizzato) e
[...] CP_3 Controparte_1
nata in [...] il [...];
[...]
• (C.F.: ), nato in [...] il [...]; Parte_8 C.F._10
• (C.F.: ), nato in [...] il [...]; Parte_9 C.F._11
• C.F.: ), nata in [...] il [...]; Parte_10 C.F._12 tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Mario Fani n. 20, presso lo studio dell'avv. Gianluca De
Micco Padula, che li rappresenta e difende nel presente giudizio unitamente all'avv. stabilito
Alessandra Moraes De Alvarenga Rangel;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_4
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 19/03/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite (quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale) al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (benché astrattamente rilevante), in quanto manifestamente infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'ava, , nata in [...] il [...] e, precisamente, a Spinete (Campobasso), Persona_3
successivamente emigrata in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da (coniugatasi, in data 16/02/1957, con cittadino brasiliano), ai di lei figli Persona_3
(odierni ricorrenti): o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in Parte_3
data 23/07/1983;
o , nato il [...]; Parte_8
o nato il [...]; Parte_6
- da ai di lei figli (odierni ricorrenti): Parte_3
o , nato il [...]; Parte_1
o , nata il [...]; Parte_4
- da , alla di lui figlia, Parte_1 Pt_2 Parte_2
(odierna ricorrente), nata il [...];
[...]
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_8
o nato il [...]; Parte_9
o nata il [...]; Parte_10
- da alle di lui figlie (odierne ricorrenti): Parte_6
o nata il [...] e coniugatasi con Controparte_1
cittadino brasiliano in data 28/01/2017;
o nata il [...]; Parte_7
- da ai di lei figli (odierni ricorrenti): Controparte_1
o nato il [...]; Parte_5
o nata il [...]. Controparte_2
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che il più risalente passaggio di cittadinanza per linea materna è quello avvenuto dall'ava,
[...]
(coniugatasi nel 1957 con cittadino brasiliano), ai figli, ed , nati, Per_3 Pt_3 Pt_8 Pt_6
rispettivamente, negli anni 1958, 1961 e 1969.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna. Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana agli odierni ricorrenti, stante l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 che
– benché successive al matrimonio dell'ava e alla nascita dei di lei figli – spiegano i loro effetti retroattivi sin dal 1° gennaio 1948.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente (v., in particolare, il doc. n. 28 allegato alle note scritte depositate in Pt_11 data 19/02/2025, raffigurante le schermate del Portale “Prenotami” del sito web del Parte_12
di San Paolo, dal quale si evince che, nei mesi di dicembre 2024 e febbraio 2025, risultava
[...]
già superato il limite massimo di iscrizioni mensili).
I ricorrenti, inoltre, hanno dato contezza, in ogni caso, delle lunghe liste di attesa per la convocazione
(v., in particolare, il doc. n. 29 allegato alle stesse note scritte, da cui si evince che, al 17 marzo 2024, erano in attesa di convocazione dal Consolato Generale di San Paolo coloro i quali erano stati inseriti nelle liste di attesa degli anni 2016 e 2017).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, nonostante i tentativi effettuati dai ricorrenti stessi, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti,
i quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_4
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge. La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_4
che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di distrazione delle spese di lite al procuratore antistatario, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese” (cfr. in tal senso: Cass. civ. n. 9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2222/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_4
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 24 maggio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo