Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/04/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai
Magistrati:
Antonio Ruffino Presidente
Marina Cavallo Giudice
Chiara Cutolo Giudice-est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3083/2025 R.G. e pendente tra
(Avv. Gaetano Abela) Parte_1
-parte reclamante- contro
CP_1
-parte reclamata, contumace-
Oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza di estinzione dell'esecuzione mobiliare resa dal G.E. in data 24-25/02/2025 nel procedimento iscritto al n. 1400/2023
R.G.E. Mob..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 31/03/2025 la parte reclamante, unica costituita all'atto della rinuncia, ha depositato rituale dichiarazione di “rinuncia agli atti del giudizio”, con istanza di compensazione delle spese di lite.
Posto che detta dichiarazione è da qualificarsi ex art. 306 c.p.c., il Collegio non può che limitarsi a prendere atto di quanto innanzi, di conseguenza dichiarando l'estinzione del giudizio;
la discussione e la decisione collegiale, perciò, possono aver luogo senza attendere il decorso del termine di contraddittorio accordato alla controparte con decreto presidenziale del 18/03/2025.
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Nulla va invece disposto in relazione alle spese di lite (art. 310, ult. co., c.p.c.).
Va rilevato altresì che:
- la presente decisione viene adottata nella forma della sentenza stante la natura del mezzo impugnatorio, in applicazione del disposto di cui all'art. 630, ult. co., c.p.c., a tenore del quale sul reclamo avverso l'ordinanza estintiva o reiettiva dell'istanza di estinzione “Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza”;
- stante la definizione del reclamo con statuizione estintiva ex art. 306 c.p.c., non sussistono dei presupposti di applicazione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (l'ipotesi può dirsi contigua, a tali limitati effetti, all'ipotesi di cessazione della materia del contendere, su cui si è espressa Cass., n. 3542/2017 concludendo per la non debenza del doppio contributo).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe, così provvede:
DICHIARA l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
Nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, addì
04/04/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Cutolo Antonio Ruffino
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