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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 24/09/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 512/2010 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “istituti
speciali”
TRA
, rappresentato e difeso in forza di procura alle liti in calce alla Parte_1
comparsa di costituzione dall' Avv. Angiolina CASBARRO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Quest'ultima in Bojano alla Via dei Sanniti n°35;
-attore-
E
rappresentato e difeso in forza di procura speciale alle liti in CP_1
calce alla comparsa di costituzione e risposta dall' dall'Avv. Gianni PERROTTA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Quest'ultimo in Isernia al Viale dei Pentri
n° 70; -convenuto-
NONCHE'
rappresentato e difeso in forza di procura speciale alle liti in CP_2 calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Gianni PERROTTA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Quest'ultimo in Isernia al Viale dei Pentri
n° 70; -convenuto-
Conclusioni: come da rispettivi atti.
* * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
Con ricorso ex art. 702 bis c. p. c. l'attore esponeva di essere creditore nei confronti dei convenuti della somma di € 45.003,72 in forza di sentenza n. 465/12 del
Tribunale intestato e n. 303/16 della Corte di Appello di Campobasso, pertanto,
conveniva in giudizio e , chiedendo di essere autorizzato CP_1 CP_2
ad accettare l'eredità di in luogo dei predetti convenuti, eredi Persona_1
rinuncianti, al fine di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei propri
2 crediti.
Con ordinanza del 19.01.2021 l'Ill.mo Sig. Giudice disponeva il mutamento del rito e dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c. p c. rinviava per la precisazione delle conclusioni.
La domanda attorea è fondata e merita integrale accoglimento.
Questo giudice osserva che l'articolo 524 c.c. comma 1° statuisce che se taluno rinuncia, benché senza frode ad una eredità con danno dei suoi creditori,
questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
Tale norma ha la sua ratio nella esigenza di tutelare i creditori che potrebbero subire un pregiudizio nel caso in cui il debitore non sia titolare di beni sufficienti a soddisfare il loro credito e che, tramite la rinuncia alla eredità, si opponga ad un incremento della propria condizione patrimoniale.
I presupposti affinché un soggetto possa azionare la tutela prevista dall'art. 524 c.c. e farsi autorizzare ad accettare l'eredità alla quale è chiamato il suo debitore in nome e luogo dello stesso, sono i seguenti: 1) essere creditore del rinunziante;
2) la rinuncia da parte del suo debitore ad una eredità alla quale lo stesso è chiamato;
3) un danno derivato al creditore da detta rinuncia.
Dalla lettura degli atti di causa emerge che l'attore è creditore nei confronti dei convenuti in forza di sentenza n. 465/12 del Tribunale intestato e n. 303/16 della
3 Corte di Appello di Campobasso per l'importo di € 45.003,72 oltre interessi legali nonché spese per la procedura esecutiva. Altrettanto pacifica risulta essere la circostanza che i convenuti hanno rinunciato all'eredità del proprio padre e ciò con atto Notar di Isernia, prodotto in atti. Per_2
Va, altresì, rilevato che i convenuti con atto notarile nell'anno 2005 ebbero a costituire un fondo patrimoniale con tutti i beni immobili ad eccezione dell'appartamento sito in Sesto Campano, oggetto di procedimento esecutivo nel corso del quale il Giudice dell'Esecuzione in accoglimento dell'opposizione formulata dai debitori, odierni convenuti, sospendeva la stessa .
In ogni caso, va detto che sul bene pignorato interveniva creditori muniti di causa di prelazione e, quindi, ciò rende più difficile per l'attore la possibilità di soddisfare il proprio credito .
Questo Giudice ritiene configurabile nel caso in esame anche il requisito del danno che potrebbe derivare all'attore in seguito all'avvenuta rinuncia.
A parere di questo Giudice nel caso in esame ricorrono tutti i presupposti per l'esperibilità dell'azione de qua.
Emerge dunque che la rinuncia alla eredità ha arrecato all' attore un pregiudizio, atteso che potrebbe non soddisfare il proprio credito, così che ove non venisse accolta la domanda ex art. 524 c.c. in esame non avrebbe la possibilità di soddisfarsi su alcun bene immobile del suo debitore, considerato anche che nell'ambio della procedura esecutiva suddetta sono intervenuti creditori
4 privilegiati.
Ne consegue quindi che la domanda attrice deve essere accolta.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate,
come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione all'attività
concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria).
P. Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del
G.O. P. Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 512/2020 R. G. A. C. C. vertente tra Pt_1
e e , così decide:
[...] CP_1 CP_2
1) accoglie la domanda attorea;
2) autorizza ai sensi dell'art. 524 c.c., ad accettare in Parte_1
nome e per conto di e l'eredità di CP_1 CP_2 [...]
deceduto a Isernia il 22 luglio 2017, al solo scopo di soddisfare sui Per_1
beni ereditari il proprio credito;
3) condanna i convenuti e in solido tra di loro al CP_1 Parte_2
pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'attore in 8.259,00
(ottomiladuecentocinquantanove/00) di cui € 518,00 (cinquecentodiciotto/00) per spese vive, oltre 15 % ex art. 15 T.F. ed IVA e CAP da attribuirsi all'avv. Angiolina
5 CASBARRO dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Isernia il 10 settembre 2025.
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
6
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 512/2010 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “istituti
speciali”
TRA
, rappresentato e difeso in forza di procura alle liti in calce alla Parte_1
comparsa di costituzione dall' Avv. Angiolina CASBARRO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Quest'ultima in Bojano alla Via dei Sanniti n°35;
-attore-
E
rappresentato e difeso in forza di procura speciale alle liti in CP_1
calce alla comparsa di costituzione e risposta dall' dall'Avv. Gianni PERROTTA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Quest'ultimo in Isernia al Viale dei Pentri
n° 70; -convenuto-
NONCHE'
rappresentato e difeso in forza di procura speciale alle liti in CP_2 calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Gianni PERROTTA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Quest'ultimo in Isernia al Viale dei Pentri
n° 70; -convenuto-
Conclusioni: come da rispettivi atti.
* * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
Con ricorso ex art. 702 bis c. p. c. l'attore esponeva di essere creditore nei confronti dei convenuti della somma di € 45.003,72 in forza di sentenza n. 465/12 del
Tribunale intestato e n. 303/16 della Corte di Appello di Campobasso, pertanto,
conveniva in giudizio e , chiedendo di essere autorizzato CP_1 CP_2
ad accettare l'eredità di in luogo dei predetti convenuti, eredi Persona_1
rinuncianti, al fine di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei propri
2 crediti.
Con ordinanza del 19.01.2021 l'Ill.mo Sig. Giudice disponeva il mutamento del rito e dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c. p c. rinviava per la precisazione delle conclusioni.
La domanda attorea è fondata e merita integrale accoglimento.
Questo giudice osserva che l'articolo 524 c.c. comma 1° statuisce che se taluno rinuncia, benché senza frode ad una eredità con danno dei suoi creditori,
questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
Tale norma ha la sua ratio nella esigenza di tutelare i creditori che potrebbero subire un pregiudizio nel caso in cui il debitore non sia titolare di beni sufficienti a soddisfare il loro credito e che, tramite la rinuncia alla eredità, si opponga ad un incremento della propria condizione patrimoniale.
I presupposti affinché un soggetto possa azionare la tutela prevista dall'art. 524 c.c. e farsi autorizzare ad accettare l'eredità alla quale è chiamato il suo debitore in nome e luogo dello stesso, sono i seguenti: 1) essere creditore del rinunziante;
2) la rinuncia da parte del suo debitore ad una eredità alla quale lo stesso è chiamato;
3) un danno derivato al creditore da detta rinuncia.
Dalla lettura degli atti di causa emerge che l'attore è creditore nei confronti dei convenuti in forza di sentenza n. 465/12 del Tribunale intestato e n. 303/16 della
3 Corte di Appello di Campobasso per l'importo di € 45.003,72 oltre interessi legali nonché spese per la procedura esecutiva. Altrettanto pacifica risulta essere la circostanza che i convenuti hanno rinunciato all'eredità del proprio padre e ciò con atto Notar di Isernia, prodotto in atti. Per_2
Va, altresì, rilevato che i convenuti con atto notarile nell'anno 2005 ebbero a costituire un fondo patrimoniale con tutti i beni immobili ad eccezione dell'appartamento sito in Sesto Campano, oggetto di procedimento esecutivo nel corso del quale il Giudice dell'Esecuzione in accoglimento dell'opposizione formulata dai debitori, odierni convenuti, sospendeva la stessa .
In ogni caso, va detto che sul bene pignorato interveniva creditori muniti di causa di prelazione e, quindi, ciò rende più difficile per l'attore la possibilità di soddisfare il proprio credito .
Questo Giudice ritiene configurabile nel caso in esame anche il requisito del danno che potrebbe derivare all'attore in seguito all'avvenuta rinuncia.
A parere di questo Giudice nel caso in esame ricorrono tutti i presupposti per l'esperibilità dell'azione de qua.
Emerge dunque che la rinuncia alla eredità ha arrecato all' attore un pregiudizio, atteso che potrebbe non soddisfare il proprio credito, così che ove non venisse accolta la domanda ex art. 524 c.c. in esame non avrebbe la possibilità di soddisfarsi su alcun bene immobile del suo debitore, considerato anche che nell'ambio della procedura esecutiva suddetta sono intervenuti creditori
4 privilegiati.
Ne consegue quindi che la domanda attrice deve essere accolta.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate,
come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione all'attività
concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria).
P. Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del
G.O. P. Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 512/2020 R. G. A. C. C. vertente tra Pt_1
e e , così decide:
[...] CP_1 CP_2
1) accoglie la domanda attorea;
2) autorizza ai sensi dell'art. 524 c.c., ad accettare in Parte_1
nome e per conto di e l'eredità di CP_1 CP_2 [...]
deceduto a Isernia il 22 luglio 2017, al solo scopo di soddisfare sui Per_1
beni ereditari il proprio credito;
3) condanna i convenuti e in solido tra di loro al CP_1 Parte_2
pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'attore in 8.259,00
(ottomiladuecentocinquantanove/00) di cui € 518,00 (cinquecentodiciotto/00) per spese vive, oltre 15 % ex art. 15 T.F. ed IVA e CAP da attribuirsi all'avv. Angiolina
5 CASBARRO dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Isernia il 10 settembre 2025.
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
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