Articolo 73 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 72Articolo 74
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4 aprile 1972
Art. 73.
E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1972, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell' articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n. 1).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per l'anno finanziario 1972, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi inscritti al capitolo n. 247 del detto stato di previsione.
Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonche' le iscrizioni ai competenti capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.
Entrata in vigore il 4 aprile 1972
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