Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/04/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
3569 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3569 /2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to MORELLI MARIA, Parte_1
giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE - contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale;
scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza del 31.03.2025 depositate dalla ricorrente quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato ex art. 473 bis. 49 c.p.c. il 17/07/2024, ha Parte_1
chiesto la pronuncia della separazione e del divorzio dal coniuge, con il quale aveva contratto matrimonio civile il 19/01/2021, in Foggia, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del menzionato Comune all'atto n. 4, Parte I, Anno 2021, precisando che dalla detta unione non erano nati figli e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti si erano da tempo gravemente deteriorati.
Contestualmente, la parte ha chiesto dichiararsi che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898 e che, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio.
Con la prima memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c., la ricorrente ha formulato domanda di assegno di mantenimento per sé pati ad euro 500,00.
Concessi alcuni rinvii per il rinnovo ed il perfezionamento della notifica nei confronti del resistente, con ordinanza del 1.04.2025, il Giudice delegato ha constatato l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha dichiarato la contumacia del resistente e ha emesso i provvedimenti provvisori e urgenti e, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, sulle conclusioni depositate dalla ricorrente, si è riservato di riferire immediatamente al Collegio per la decisione. Il P.M. ha reso parere favorevole il
2.04.2025.
Sulla istanza di correzione del provvedimento del Giudice del 01/04/2025 e sulla domanda di mantenimento.
Preliminarmente, il Collegio ritiene infondata l'istanza di correzione, formulata dalla ricorrente il 2.04.2025, volta ad ottenere la modifica dell'ordinanza emessa dal Giudice relatore nella parte in cui non ha riconosciuto un mantenimento in favore della . Ed infatti, correttamente Parte_1
il Giudice, nulla disponendo a titolo di mantenimento, ha implicitamente ritenuto tardiva la domanda formulata dalla ricorrente per la prima volta soltanto in sede di prima memoria integrativa.
Come noto, l'art. 473 bis.17 c.p.c. prevede che “Entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate”, e tali decadenze operano in riferimento a domanda aventi ad oggetto diritti disponibili (art. 473bis. 19 c.p.c.) La norma, pertanto, riconosce la possibilità per il ricorrente, in sede di prima memoria, di modificare o precisare domande già formulate nell'atto introduttivo, non certo di introdurne ex novo. Nel caso in esame, la ricorrente, nel proprio atto introduttivo, non ha chiesto alcun mantenimento per sé, introducendo, soltanto con la prima memoria, una domanda di condanna dell'ex coniuge al mantenimento della stessa.
Ad abundantiam, il Collegio rileva in ogni caso l'infondatezza della domanda, atteso che la stessa è stata proposta in maniera del tutto generica e in difetto del benchè minimo principio di prova da cui desumere che la ricorrente non sia in grado, con i propri redditi e la propria capacità lavorativa (tenuto conto anche della giovane età della stessa), di procurarsi i mezzi necessari al proprio mantenimento, a tacere del fatto che non sono state neanche allegate le effettive condizioni del coniuge e il tenore di vita del matrimonio (peraltro, di brevissima durata).
Pertanto, nulla va previsto a titolo di mantenimento della ricorrente.
Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione proposta è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta intollerabile risulta inequivocabilmente sia dal fatto che i coniugi ormai da tempo non vivono più assieme, sia dalle allegazioni della ricorrente e dalla contumacia del resistente, resosi irreperibile.
Tale obiettiva situazione evidenzia come si sia verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
La ricorrente ha chiesto anche lo scioglmento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi provveda, una volta che la sentenza sarà passata in giudicato e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Le spese di lite verranno regolate all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio il 19/01/2021, in Foggia, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del menzionato Comune all'atto n. 4, Parte I, Anno 2021;
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
- spese di lite al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 03/04/2025 .
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3569 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di divorzio”, proposta da:
, con il patrocinio dell'avv.to MORELLI MARIA , Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE - contumace letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
vista la propria sentenza emessa in data odierna;
rilevato che la causa deve proseguire in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo dinanzi al Giudice relatore dott.ssa Maria Elena de Tura, fissando l'udienza del 22 giugno 2026 per la prosecuzione del giudizio e onerando le parti del deposito, in vista della stessa, dell'attestato di definitività della sentenza di separazione;
visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto di poter disporre che l'udienza precedentemente fissata sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni in relazione agli adempimenti processuali previsti, non richiedendo la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
richiamate le parti al puntuale rispetto del principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali, ai sensi del novellato art. 121 c.p.c.; ritenuto opportuno, in un'ottica di leale collaborazione e per favorire il sollecito svolgimento del procedimento ai sensi degli artt. 88 e 175 c.p.c., secondo i poteri di direzione dell'udienza riconosciuti dall'art. 127 c.p.c., invitare i difensori al deposito di note scritte prima del decorso del termine perentorio assegnato, al fine di consentire alla Cancelleria di lavorare tempestivamente le note e, di conseguenza, al Giudice di provvedere in tempo utile per l'udienza prefissata;
osservato che il complessivo comportamento delle parti e comunque l'abuso, da parte loro, del modulo processuale richiamato, potrebbe essere valutato ai sensi delle norme vigenti (cfr., a titolo esemplificativo, gli artt. 88, 92, co. 1, 116, co. 2, c.p.c. e art. 4, co. 7, D.M. n. 55/2014);
DISPONE che l'udienza precedentemente fissata sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni in relazione agli adempimenti processuali previsti e, per l'effetto,
ASSEGNA termine perentorio fino al giorno dell'udienza per il deposito delle suddette note;
INVITA in ogni caso, i difensori a depositare le note scritte contenenti le sole “istanze e conclusioni” in relazione agli adempimenti processuali previsti (preferibilmente un'unica nota congiunta) entro e non oltre cinque giorni prima dell'udienza già fissata, al fine di garantire l'efficiente espletamento delle attività di Cancelleria connesse alla ricezione degli atti telematici;
INVITA
i procuratori a trasmettere una dichiarazione sottoscritta personalmente dalle parti, nella quale ognuna dichiara con atto separato di non volersi conciliare;
RICHIAMA le parti al puntuale rispetto del principio di sinteticità degli atti processuali nonché del principio di leale collaborazione e di correttezza processuale;
AVVERTE
- che è facoltà delle parti di opporsi alla trattazione del procedimento secondo la modalità
in questa sede indicata presentando, entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto, istanza di trattazione orale;
- che qualora venga presentata istanza di trattazione orale con nota congiunta si procederà in conformità;
- che se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza ex artt. 181/309 c.p.c.; se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
INVITA le parti, nel caso di modifiche o di divorzio, ad attestare la definitività del provvedimento che si chiede di modificare o comunque, per il divorzio, del provvedimento di separazione, con la precisazione che nel caso di separazione consensuale o di divorzio congiunto già intervenuta tra le parti sarà comunque sufficiente una attestazione di non avere proposto impugnazione avverso i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, essendo invece necessario, in tutti gli altri casi, la produzione del certificato di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c.;
MANDA la cancelleria per la tempestiva comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 03/04/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro