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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI SEZ. UNICA
All'udienza del 15 gennaio 2025 davanti al Giudice Giuliana IA ROria Ranieri viene chiamato il giudizio RG 1071/2022 promosso da LÀ BR (C.F.: PDLBRNS6R01A385J) elettivamente domiciliato in Locri, alla Via Sibari 18, presso lo studio dell'Avv. Annalisa Alba che lo rappresenta e difende giusta procura su separato foglio da intendersi in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
Comune di OR (CF: 81000590802) in persona del Sindaco p.t., corrente in
OR alla Via Vittorio Emanuele n.35, elettivamente domiciliato in IN (RC) alla Via
Papa UCni, presso lo studio dell'Avv. Giuliana Ferraro che lo rappresenta e difende giusta delega posta in calce alla comparsa di costituzione e difesa
CONVENUTO
e
RE ON (CF: RNANT68528D9761) nato il [...] a [...] e residente in [...];
RE ME (CF: [...]) nato il [...] ad [...] ed ivi residente alla C.da Vescovado n.3;
RE PP (CF: [...]) nato il [...] ad [...] e residente in IN (TO) alla Via Ponchielli n. 4;
RE IC (CF: [...]) nato il [...] ad [...] e residente in San IC di OR (RC) alla Via Cesare Battisti;
FI RO (CF: [...]) nata il [...] ad [...] e residente in [...];
ON NA (CF: [...]) nata il [...] ad [...]
(RC) e ivi residente a[...] int. 2;
ON IA nata il [...] a [...] e residente in OR (RC) alla
Traversa Roma;
LI IA (CF: V[...]) nata il [...] ad [...] e ivi residente alla Cda Stracà n.2; LI IA RO (CF: [...]) nata il [...] a [...] e residente in S. IC di OR (RC), Via Calvario;
LI TO (CF: [...]) nata il [...] a [...] e residente in San IC di OR (RC), Via Calvario;
LI GI IA (CF: [...]) nata il [...] ad
OR e residente in Via Lorimer Crescent, Narellan -NSW Australia;
IC GE (CF: [...]) nata il [...] a [...]- Australia
e residente in OR alla C.da Calvario 7;
PA IT (CF: [...]) nata il [...] ad [...] e residente in La Loggia (TO), Via Dora n.5
CONVENUTI CONTUMACI
§ § § § §
È presente per la parte attrice l'Avv. Alba la quale precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa nonché alle note conclusive ed insiste per l'accoglimento della domanda.
Per il Comune di OR nessuno è presente.
Per gli altri convenuti nessuno è presente.
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c. dispone che si proceda alla discussione orale.
Al termine della discussione, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana IA ROria Ranieri
2 Il Giudice
Al termine della discussione e della camera di consiglio, alle ore 15,30 pronuncia sentenza nel procedimento RG 1071/2022 dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato LÀ BR conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Locri, i convenuti come in epigrafe indicati, per vedersi riconosciuto il diritto di proprietà acquisito per usucapione ventennale in virtù del possesso continuo, pacifico, pubblico e indisturbato delle unità immobiliari in oggetto. A fondamento della domanda esponeva di possedere da oltre 30 anni, uti dominus, in maniera pubblica, pacifica e continuata i terreni siti nel Comune di OR e identificati al NCTU al foglio 16 con p.lle
152,153, 156, 139, 140, 142, 120, 113, 122,119, 128, 129, 130, 125, 820 e al foglio 20 p.lle
293, 292.
Catastalmente, titolari di dette particelle, recte terreni agricoli, anche a seguito di vari passaggi mortis causa, erano: per la p.lla 156 foglio 16, il Comune di OR quale titolare di diritto del concedente e RE ON, RE ME, RE PP e RE
IC quali titolari di diritto di enfiteusi;
per le p.lle 139,140,129,142, 128,130, 142, 140, foglio 16, il Comune di OR quale titolare di diritto del concedente e FI RO quale livellaria;
per le p.lle 125, 119, 120,113,122 foglio 16, il Comune di OR quale concedente e ON IA, ON NA;
per p.lle 152, 153 e 820, Comune di OR quale titolare del diritto del concedente e PA IT quale livellario;
per le p.lle 293 e 292 del foglio 20, Comune di OR quale titolare del diritto del concedente e
AC GI, nata ad [...] il [...] e AC IA nata ad [...] il
21.12.1919, sorelle, entrambe decedute, i cui eredi e formali titolari di livello risultano:
LI GI IA e LI IA (quali eredi di LI ON PA, nato ad
OR il 22.03.1914 e deceduto il 09.08.1988 e di AC IA RO nata ad [...] il
29.09.1916 e deceduta il 06.08.2018), LI TO, LI IA RO, e IC
GE, quali eredi di LI PP, deceduto il 07.04.2017, figlio di LI
ON PA e AC IA RO. Secondo la ricostruzione di parte attrice, il LÀ
3 da oltre 30 anni utilizzava detti terreni uti dominus, coltivando gli stessi e occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria. Il tutto in maniera pubblica, continua ed indisturbata.
Né tale stato di cose era mai stato oggetto di contestazione, derivandone, nel caso di specie, la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge ad usucapionem.
Rilevava, infine , che era stata espletata la procedura di mediazione conclusasi in data
07.03.2022 con verbale negativo, per mancata adesione degli odierni convenuti. Quindi adito il Tribunale , chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare, dire
e dichiarare, con qualsiasi statuizione, che in capo al Sig. LÀ BR sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 1158 cc e ss. in ordine ai terreni siti nel Comune di OR e identificati al NCTU al foglio 16 con p.lle 152, 153, 156, 139, 140, 142, 120, 113, 122,119,
128, 129, 130, 125, 820 e al foglio 20 p.lle 293, 292 ai fini dell'acquisto della proprietà degli stessi e, per l'effetto, dichiarare con qualsiasi statuizione, l'attore proprietario dei mentovati terreni con ogni diritto, dipendenza e pertinenza ad essi inerenti, attesi i fatti esposti in narrativa;
2) Conseguentemente e sempre per l'effetto, disporre, con qualsiasi statuizione, tutte le necessarie statuizioni in ordine alla pubblicità e trascrizione di tale pronuncia nei pubblici registri”.
Con comparsa depositata il 3.11.2022, si costituiva il Comune di OR che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e concluso, non risultando all'Ente odierno convenuto che LÀ BR abbia indisturbatamente posseduto uti dominus e per oltre un ventennio gli immobili succitati. Pertanto, concludeva chiedendo di: “…rigettare la domanda di usucapione spiegata ex adverso, poiché infondata in fatto e diritto per le motivazioni sopra esposte ovvero con ogni ulteriore statuizione. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Istruita la causa mediante prove testimoniali, i procuratori dele parti chiedevano un rinvio per la precisazione delle conclusioni veniva dichiarata conclusa la fase istruttoria, quindi il Giudice dr.ssa Marra rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
23.10.2024 a trattazione scritta.
Con successiva ordinanza rinviava per precisazione delle conclusioni , discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 15 gennaio 2025 con termine per il deposito di note conclusionali.
4 A seguito di cambio dell'istruttore, la causa veniva chiamata innanzi al sottoscritto
Giudicante all'udienza suddetta ed il procuratore delle parti attrici insisteva nelle richieste di cui agli atti e verbali di causa.
In diritto
2.- In ordine alla condizione di procedibilità
Parte convenuta costituita ovvero il Comune di OR ha rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria nei confronti dell'Ente. L'eccezione non risulta fondata.
Quanto sostenuto in ordine alla condizione di procedibilità dell'azione non risulta fondato atteso che risulta prodotto in atti il verbale di mediazione , con esito negativo, nel quale viene espressamente indicato quale soggetto destinatario della lettera raccomandata anche il Comune di OR. Non vi sono elementi per ritenere che quanto dichiarato dal mediatore non sia reale.
Nel merito
3.- Principi
Per quel che concerne il merito del giudizio, il LÀ BR ha proposto azione di riconoscimento della proprietà per maturata usucapione. In punto di diritto, giova premettere taluni principi consolidati vigenti in materia.
È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. civile sez. II, 03/11/2021, n.31238; Cass. civile, sez. II, 30/07/2019, n. 20508).
Con maggiore dettaglio espositivo, per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per il tempo previsto dalla legge, un
5 potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa, tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare (Cass. civile sez. II, 29/11/2005, n.25922).
Il possesso quindi, ai fini dell'usucapione, deve essere qualificato, continuato e pacifico, ossia acquistato in modo non violento o clandestino, laddove in tema di usucapione, ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. La clandestinità ricorre, infatti, quando l'azione sia sottratta alla conoscenza dell'interessato in modo da impedirne la reazione ed il ricorso ai rimedi di legge (Cass. civile, Sez. II, ordinanza n. 2682,
28 gennaio 2022).
Per l'usucapione, il possesso pubblico, ossia visibile a un'ampia generalità di individui, costituisce un requisito essenziale, non limitandosi agli artifizi usati per sembrare proprietario ma richiedendo che sia esercitato in maniera aperta, escludendo situazioni di segretezza o accesso ristretto tipiche di relazioni personali o modalità di utilizzo circoscritte
(Cass. civile, sez. II, 07/11/2024, n. 28703).
L'acquisto della proprietà per usucapione ordinaria di beni immobili ai sensi dell'art. 1158 c.c. richiede il descritto comportamento accompagnato altresì dall'animo di tenere la cosa come propria - cd. animus rem sibi habendi per un ventennio e, nel contempo, la completa inerzia del titolare formale del bene, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
4.- La domanda proposta da LÀ BR.
6 Alla luce dei principi sopra brevemente richiamati, la domanda di usucapione proposta da LÀ BR non può essere accolta in quanto non sufficientemente provata per le ragioni di cui di seguito .
4.1- Esaminati gli atti, si evidenzia che con riferimento ai beni immobili sono state depositate le visure catastali di tutte le particelle oggetto di domanda.
Catastalmente titolari di dette particelle sono: per le p.lle 156, il Comune di OR quale titolare di diritto del concedente e RE ON, RE ME, RE PP e
RE IC quali titolari di diritto di enfiteusi;
per le p.lle 139, 140, 129, 142, foglio 16, il
Comune di OR quale titolare di diritto del concedente e FI RO quale livellaria;
per le p.lle 125, 119, 120, 113, 122 foglio 16, il Comune di OR quale concedente e
ON IA e ON NA quali titolari di diritto di enfiteusi;
per le p.lle
152, 153 e 820 Foglio 16, il Comune di OR quale titolare del diritto del concedente e
PA IT quale livellario;
per le p.lle 293 e 292 foglio 20, il Comune di OR quale titolare del diritto del concedente e AC GI, nata ad [...] il [...] e
AC IA nata ad [...] il [...]; per le p.lle 128, 130 del Foglio 16, risulta essere FI RO titolare del diritto di proprietà.
Va detto che sulla base delle visure catastali nonché i certificati storici di famiglia allegati in atti , valutati unitamente alla certificazione ipocatastale, è stato possibile verificare la corretta ricostruzione di parte attrice in ordine all'attuale titolarità dei beni oggetto di domanda.
Tali valutazioni e verifiche sono essenziali ai fini dell'accertamento dell'integrità del contraddittorio che, nella specie, è stato correttamente costituito avendo, parte attrice ritualmente citato tutti i soggetti che possono avere un interesse in giudizio in quanto titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento. Deve ritenersi che il contraddittorio sia integro e validamente costituito.
4.2.- Tanto accertato, nel caso di specie non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem richiesti dal combinato disposto degli artt.1158, 1163 c.c. (pacificità, pubblicità, durata ultraventennale) con riferimento ai cespiti indicati nell'atto di citazione.
7 Richiamati i principi vigenti in materia ed oggetto di continua elaborazione giurisprudenziale la circostanza sottesa alla domanda ovvero il possesso utile ad usucapire svolto dall'attore non risulta sufficientemente provato sotto diversi profili:
a.- è in atti la costituzione dell'Ente proprietario ed intestatario delle particelle oggetto di domanda (salvo che per le p.lle 128, 130 del Foglio 16 di FI RO ) che , nel costituirsi, ha da subito contestato la presenza del LÀ sui luoghi e l'attività ivi svolta dallo stesso e l'esclusività dell'affermato possesso. Alla luce dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio sopra richiamati , ciò richiedeva una prova testimoniale molto rigorosa e precisa, presupposto che non risulta essere soddisfatto dalla stessa articolazione della prova orale che, a fronte della contestazione, risulta piuttosto generica ed affidata alla deposizione di due testimoni di cui si dirà infra. Occorre precisare che la mancata precisazione delle conclusioni da parte del Comune di OR non ha il significato di rinuncia alla posizione oppositiva o alle conclusioni rassegnate sia nella comparsa di costituzione che negli scritti difensivi successivi, dovendosi ritenere richiamate le conclusioni già rassegnate;
b.- posto che non vi è contestazione sulla proprietà dei beni immobili, elemento imprescindibile ai fini della domanda di usucapione è la determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto della stessa, ciò al fine di consentire al giudice il vaglio delle prove offerte.
Nel caso di specie , la domanda riguarda un numero considerevole di particelle senza alcuna descrizione specifica, se esse costituiscano un unico fondo o meno. La individuazione del bene non è accompagnata da rappresentazione mappale o produzione fotografica che ne consenta l'individuazione in concreto anche al fine di apprezzare l'attività dell'attore e verificare quanto riferito dai testimoni. Ciò rende le prove (due testimoni) offerte insufficienti anche per l'opposizione del Comune di ardore e rileva sotto due profili: la maggior parte sono censite nel foglio 16 altre sono al foglio 20 del catasto terreni, dunque non si comprende la collocazione anche rispetto all'esito della prova;
le p.lle 128, 130 del Foglio 16, risultano essere intestate a FI RO proprietà per l'intero, dunque non è dato individuare tali porzioni rispetto a quelle intestate al Comune di OR.
c.- sulla base delle intestazioni catastali risultano, oltre il Comune di OR quale proprietario concedente, diversi soggetti catastalmente individuati quali enfiteuti o livellari
8 , parificati agli enfiteuti. L'enfiteusi è un diritto reale di godimento su cosa altrui che ed alla luce anche di tale circostanza documentale , la prova del possesso esclusivo, pacifico, continuativo e pubblico avrebbe dovuto essere rigorosa, non solo in relazione alla posizione del proprietario concedente e della FI RO, ma anche dei titolari di un diritto reale di godimento su bene altrui come in casu.
La circostanza che i convenuti non si siano costituiti nulla dimostra ai fini causa, in quant per giurisprudenza costante in caso di azione di usucapione tale condotta non integra un “comportamento concludente”, anzi si richiede in tale ipotesi l'attenta verifica del
Giudice proprio in ipotesi di contumacia , dovendo comunque essere fornita prova sufficiente.
d.- Non sostiene l'azione proposta dall'attore l'esito della prova orale affidata a due testimoni e non univoca sullo stato dei terreni (non individuati) e sull'attività del LÀ
All'udienza del 10/04/2024 il teste LD IC dichiarava: “posso dire che l'attore utilizza dei terreni che si trovano in c.da Elia di OR. Tanto so perché la mia famiglia ha dei terreni limitrofi, confinanti con quelli posseduti dal LÀ. Oltre che con me, i terreni dell'attore confinano con proprietà RI e proprietà AN (mi sembra). Lì vicino c'è anche un corso d'acqua che si forma solo nei messi invernali. Noi lo chiamiamo “Vallone”.
Il LÀ lo vedo sui terreni da quando erano ragazzo, sicuramente da più di 20 anni. In questi terreni, lui tiene degli animali (mucche e capre), cura le piante di ulivo; ci sono anche alberi da frutto (peri, fichi, aranci) e lui raccoglie i frutti. Ci sono per lo più alberi di ulivo. Il terreno è molto esteso, ma non so dare indicazioni precise. Il terreno è recintato con filo spinato, paletti ed a tratti rete. Sicuramente è l'attore ad aver realizzato la recinzione: io posso dire di averlo visto insieme a degli operai realizzare parte della recinzione. Io vado sul terreno non troppo spesso, o una volta a mese o un paio di volte
l'anno. In quelle occasioni vedo quasi sempre il LÀ sui terreni oggetto di causa.
Conosco quasi tutti i convenuti e li ho visti raramente sui terreni, ma faccio riferimento a moltissimi anni fa. Viceversa, negli ultimi 25-30 anni non ho visto più i convenuti sui terreni oggetto di causa, ho visto sempre e solo l'attore. Non ho mai assistito a contestazioni mosse al possesso dell'attore. L'attore raccoglie le olive: ho visto che vengono predisposte le reti per la raccolta”.
9 Di tenore parzialmente diversa invece la testimonianza della teste IN RO
UC la quale dichiarava: “Posso dire che l'attore utilizza dei terreni che si trovano in c.da
Alia di OR. Tanto so perché con la moglie dell'attore siamo amici e sono andata anche io a volte a raccogliere le olive. I terreni dell'attore confinano con proprietà RI BR, proprietà AN PI e con proprietà LD. Da un lato c'è anche un corso d'acqua che noi chiamiamo “Vallone”. Il LÀ lo vedo sui terreni da sempre, credo 30-40 anni orientativamente. In questi terreni non ci sono animali. Ci sono ulivi, alberi da frutto
(aranci) e tanti alberi vecchi sia di ulivo che altri che non che tipo di alberi siano. Il terreno
è molto esteso. Il terreno è recintato con paletti di ferro e rete. So che è stato l'attore a realizzare la recinzione perché me l'ha detto la moglie. Sono andata a volte ad aiutare la moglie nella raccolta delle olive. So che LÀ BR si reca sul terreno anche più volte alla settimana: tanto so perché me lo ha detto la moglie, ma anche perché lo vedo che torna dalla campagna. Non conosco i convenuti;
ho visto sul terreno sempre e solo l'attore e la sua famiglia. Non ho mai assistito a contestazioni mosse al possesso dell'attore. Il figlio dell'attore ha degli animali ma non so se siano mai stati portati su questi terreni”.
Dalla valutazione complessiva della prova emerge:
-che il teste LD si reca sul posto di rado, la teste IN altrettanto , qualche volta per la raccolta delle olive, quindi quanto riferito in ordine alla presenza del LÀ sui luoghi non è certa ed attendibile e non è sufficiente ai fini del potere di fatto uti dominus;
- il teste LD affermava che l'attore teneva, in questi terreni, degli animali
(specificando mucche e capre), la teste IN dichiarava che in questi terreni non c'erano animali aggiungendo soltanto che era il figlio dell'attore ad avere degli animali, senza tuttavia essere a conoscenza se fossero mai stati portati su questi terreni.
- la deposizione della teste IN è parzialmente inutilizzabile perche riferisce fatti e circostanze riportate dalla moglie del LÀ e non anche apprese direttamente;
-per quel che riguarda l'attività del LÀ il teste LD riferisce che LÀ
“cura” le piante di ulivo e la IN che ha aiutato nella raccolta ma nessuno dei testi riferisce di averlo visto coltivare o svolgere attività sul posto. Con riferimento alla coltivazione va detto che ai fini dell'acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non basta la prova della sua coltivazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in
10 modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus, ma occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene (Cass. civile sez. II, 22/08/2023, n.24991; Cass. civile, sez. II,
29/11/2023, n. 33190). Ritenendo che la coltivazione del fondo è prova insufficiente, la giurisprudenza pertanto ha affermato: "E' onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche
l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire. L'utilizzo del terreno per la coltivazione, in assenza di un atto apprensivo della proprietà, è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus. L'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso."
(Cass. n. 4931/2022).
- l'elemento che potrebbe risultare rilevante è la presenza di una recinzione in quanto la “recinzione” costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (Cass. civile, sez. II, 11/01/2024,
n. 1121; Cass. n. 1796/2022; Cass. civile sez. II, 28/06/2023, n.18528).
Ora, sulla base di quanto riferito dai testi il teste LD dichiara che il terreno era recintato con filo spinato, paletti ed a tratti con rete ritenendo tale recinzione “sicuramente” fosse stata realizzata dall'attore (per avere visto l'attore insieme a degli operai realizzarne parte); la teste IN ha descritto una recinzione differente e dichiara che era stato l'attore a realizzare la recinzione per fatto riferito, senza pertanto aver avuto una conoscenza
11 diretta di tale circostanza. Non è chiaro se è stato l'attore a realizzare la recinzione e quando e la stessa non è descritta in maniera dai testi che non precisano se questa
“chiuda” tutte le parti del fondo, ove unitario, o una parte né riferiscono di un cancello o altro che impedisca l'accesso di terzi . In casu tale aspetto non è univoco né supportato da elementi fotografici che consentano l'apprezzamento ulteriore su quanto riferito dai testi .
Come detto non coincidono le deposizioni dei testi sul tipo di recinzione, né se la stessa sia stata realizzata dall'attore e non consenta l'accesso di terzi con esclusività del possesso.
Orbene, l'istruttoria esperita non ha permesso di acclarare che l'attore abbia utilizzato i beni in questione in via del tutto autonoma, ma neppure se ciò sia avvenuto con un godimento esclusivo e con il compimento di attività incompatibili con il possesso altrui né, più in generale, che l'utilizzo medesimo dei beni in questione sia stato tale da integrare la fattispecie dell'usucapione per come delineata sia dalle norme di riferimento che dalle recenti pronunce della Suprema Corte. Pertanto l'azione non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
-rigetta l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda;
- rigetta la domanda proposta da LÀ BR per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna LÀ BR alla refusione delle spese e competenze di giudizio che si liquidano sulla base del valore della causa determinato ex art. 15 cpc in aplicazione del
DM 55/2014, come segue: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00; Fase istruttoria, valore minimo: €
903,00; Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00 per un totale di € 3.809,00, con compensazione nella misura del 20 % per il rigetto dell'eccezione preliminare , oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Compensate le spese tra la parte attrice e gli altri convenuti non costituiti
Locri, così deciso il 15/01/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana IA ROria Ranieri
12 13
All'udienza del 15 gennaio 2025 davanti al Giudice Giuliana IA ROria Ranieri viene chiamato il giudizio RG 1071/2022 promosso da LÀ BR (C.F.: PDLBRNS6R01A385J) elettivamente domiciliato in Locri, alla Via Sibari 18, presso lo studio dell'Avv. Annalisa Alba che lo rappresenta e difende giusta procura su separato foglio da intendersi in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
Comune di OR (CF: 81000590802) in persona del Sindaco p.t., corrente in
OR alla Via Vittorio Emanuele n.35, elettivamente domiciliato in IN (RC) alla Via
Papa UCni, presso lo studio dell'Avv. Giuliana Ferraro che lo rappresenta e difende giusta delega posta in calce alla comparsa di costituzione e difesa
CONVENUTO
e
RE ON (CF: RNANT68528D9761) nato il [...] a [...] e residente in [...];
RE ME (CF: [...]) nato il [...] ad [...] ed ivi residente alla C.da Vescovado n.3;
RE PP (CF: [...]) nato il [...] ad [...] e residente in IN (TO) alla Via Ponchielli n. 4;
RE IC (CF: [...]) nato il [...] ad [...] e residente in San IC di OR (RC) alla Via Cesare Battisti;
FI RO (CF: [...]) nata il [...] ad [...] e residente in [...];
ON NA (CF: [...]) nata il [...] ad [...]
(RC) e ivi residente a[...] int. 2;
ON IA nata il [...] a [...] e residente in OR (RC) alla
Traversa Roma;
LI IA (CF: V[...]) nata il [...] ad [...] e ivi residente alla Cda Stracà n.2; LI IA RO (CF: [...]) nata il [...] a [...] e residente in S. IC di OR (RC), Via Calvario;
LI TO (CF: [...]) nata il [...] a [...] e residente in San IC di OR (RC), Via Calvario;
LI GI IA (CF: [...]) nata il [...] ad
OR e residente in Via Lorimer Crescent, Narellan -NSW Australia;
IC GE (CF: [...]) nata il [...] a [...]- Australia
e residente in OR alla C.da Calvario 7;
PA IT (CF: [...]) nata il [...] ad [...] e residente in La Loggia (TO), Via Dora n.5
CONVENUTI CONTUMACI
§ § § § §
È presente per la parte attrice l'Avv. Alba la quale precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa nonché alle note conclusive ed insiste per l'accoglimento della domanda.
Per il Comune di OR nessuno è presente.
Per gli altri convenuti nessuno è presente.
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c. dispone che si proceda alla discussione orale.
Al termine della discussione, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana IA ROria Ranieri
2 Il Giudice
Al termine della discussione e della camera di consiglio, alle ore 15,30 pronuncia sentenza nel procedimento RG 1071/2022 dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato LÀ BR conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Locri, i convenuti come in epigrafe indicati, per vedersi riconosciuto il diritto di proprietà acquisito per usucapione ventennale in virtù del possesso continuo, pacifico, pubblico e indisturbato delle unità immobiliari in oggetto. A fondamento della domanda esponeva di possedere da oltre 30 anni, uti dominus, in maniera pubblica, pacifica e continuata i terreni siti nel Comune di OR e identificati al NCTU al foglio 16 con p.lle
152,153, 156, 139, 140, 142, 120, 113, 122,119, 128, 129, 130, 125, 820 e al foglio 20 p.lle
293, 292.
Catastalmente, titolari di dette particelle, recte terreni agricoli, anche a seguito di vari passaggi mortis causa, erano: per la p.lla 156 foglio 16, il Comune di OR quale titolare di diritto del concedente e RE ON, RE ME, RE PP e RE
IC quali titolari di diritto di enfiteusi;
per le p.lle 139,140,129,142, 128,130, 142, 140, foglio 16, il Comune di OR quale titolare di diritto del concedente e FI RO quale livellaria;
per le p.lle 125, 119, 120,113,122 foglio 16, il Comune di OR quale concedente e ON IA, ON NA;
per p.lle 152, 153 e 820, Comune di OR quale titolare del diritto del concedente e PA IT quale livellario;
per le p.lle 293 e 292 del foglio 20, Comune di OR quale titolare del diritto del concedente e
AC GI, nata ad [...] il [...] e AC IA nata ad [...] il
21.12.1919, sorelle, entrambe decedute, i cui eredi e formali titolari di livello risultano:
LI GI IA e LI IA (quali eredi di LI ON PA, nato ad
OR il 22.03.1914 e deceduto il 09.08.1988 e di AC IA RO nata ad [...] il
29.09.1916 e deceduta il 06.08.2018), LI TO, LI IA RO, e IC
GE, quali eredi di LI PP, deceduto il 07.04.2017, figlio di LI
ON PA e AC IA RO. Secondo la ricostruzione di parte attrice, il LÀ
3 da oltre 30 anni utilizzava detti terreni uti dominus, coltivando gli stessi e occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria. Il tutto in maniera pubblica, continua ed indisturbata.
Né tale stato di cose era mai stato oggetto di contestazione, derivandone, nel caso di specie, la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge ad usucapionem.
Rilevava, infine , che era stata espletata la procedura di mediazione conclusasi in data
07.03.2022 con verbale negativo, per mancata adesione degli odierni convenuti. Quindi adito il Tribunale , chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare, dire
e dichiarare, con qualsiasi statuizione, che in capo al Sig. LÀ BR sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 1158 cc e ss. in ordine ai terreni siti nel Comune di OR e identificati al NCTU al foglio 16 con p.lle 152, 153, 156, 139, 140, 142, 120, 113, 122,119,
128, 129, 130, 125, 820 e al foglio 20 p.lle 293, 292 ai fini dell'acquisto della proprietà degli stessi e, per l'effetto, dichiarare con qualsiasi statuizione, l'attore proprietario dei mentovati terreni con ogni diritto, dipendenza e pertinenza ad essi inerenti, attesi i fatti esposti in narrativa;
2) Conseguentemente e sempre per l'effetto, disporre, con qualsiasi statuizione, tutte le necessarie statuizioni in ordine alla pubblicità e trascrizione di tale pronuncia nei pubblici registri”.
Con comparsa depositata il 3.11.2022, si costituiva il Comune di OR che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e concluso, non risultando all'Ente odierno convenuto che LÀ BR abbia indisturbatamente posseduto uti dominus e per oltre un ventennio gli immobili succitati. Pertanto, concludeva chiedendo di: “…rigettare la domanda di usucapione spiegata ex adverso, poiché infondata in fatto e diritto per le motivazioni sopra esposte ovvero con ogni ulteriore statuizione. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Istruita la causa mediante prove testimoniali, i procuratori dele parti chiedevano un rinvio per la precisazione delle conclusioni veniva dichiarata conclusa la fase istruttoria, quindi il Giudice dr.ssa Marra rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
23.10.2024 a trattazione scritta.
Con successiva ordinanza rinviava per precisazione delle conclusioni , discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 15 gennaio 2025 con termine per il deposito di note conclusionali.
4 A seguito di cambio dell'istruttore, la causa veniva chiamata innanzi al sottoscritto
Giudicante all'udienza suddetta ed il procuratore delle parti attrici insisteva nelle richieste di cui agli atti e verbali di causa.
In diritto
2.- In ordine alla condizione di procedibilità
Parte convenuta costituita ovvero il Comune di OR ha rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria nei confronti dell'Ente. L'eccezione non risulta fondata.
Quanto sostenuto in ordine alla condizione di procedibilità dell'azione non risulta fondato atteso che risulta prodotto in atti il verbale di mediazione , con esito negativo, nel quale viene espressamente indicato quale soggetto destinatario della lettera raccomandata anche il Comune di OR. Non vi sono elementi per ritenere che quanto dichiarato dal mediatore non sia reale.
Nel merito
3.- Principi
Per quel che concerne il merito del giudizio, il LÀ BR ha proposto azione di riconoscimento della proprietà per maturata usucapione. In punto di diritto, giova premettere taluni principi consolidati vigenti in materia.
È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. civile sez. II, 03/11/2021, n.31238; Cass. civile, sez. II, 30/07/2019, n. 20508).
Con maggiore dettaglio espositivo, per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per il tempo previsto dalla legge, un
5 potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa, tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare (Cass. civile sez. II, 29/11/2005, n.25922).
Il possesso quindi, ai fini dell'usucapione, deve essere qualificato, continuato e pacifico, ossia acquistato in modo non violento o clandestino, laddove in tema di usucapione, ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. La clandestinità ricorre, infatti, quando l'azione sia sottratta alla conoscenza dell'interessato in modo da impedirne la reazione ed il ricorso ai rimedi di legge (Cass. civile, Sez. II, ordinanza n. 2682,
28 gennaio 2022).
Per l'usucapione, il possesso pubblico, ossia visibile a un'ampia generalità di individui, costituisce un requisito essenziale, non limitandosi agli artifizi usati per sembrare proprietario ma richiedendo che sia esercitato in maniera aperta, escludendo situazioni di segretezza o accesso ristretto tipiche di relazioni personali o modalità di utilizzo circoscritte
(Cass. civile, sez. II, 07/11/2024, n. 28703).
L'acquisto della proprietà per usucapione ordinaria di beni immobili ai sensi dell'art. 1158 c.c. richiede il descritto comportamento accompagnato altresì dall'animo di tenere la cosa come propria - cd. animus rem sibi habendi per un ventennio e, nel contempo, la completa inerzia del titolare formale del bene, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
4.- La domanda proposta da LÀ BR.
6 Alla luce dei principi sopra brevemente richiamati, la domanda di usucapione proposta da LÀ BR non può essere accolta in quanto non sufficientemente provata per le ragioni di cui di seguito .
4.1- Esaminati gli atti, si evidenzia che con riferimento ai beni immobili sono state depositate le visure catastali di tutte le particelle oggetto di domanda.
Catastalmente titolari di dette particelle sono: per le p.lle 156, il Comune di OR quale titolare di diritto del concedente e RE ON, RE ME, RE PP e
RE IC quali titolari di diritto di enfiteusi;
per le p.lle 139, 140, 129, 142, foglio 16, il
Comune di OR quale titolare di diritto del concedente e FI RO quale livellaria;
per le p.lle 125, 119, 120, 113, 122 foglio 16, il Comune di OR quale concedente e
ON IA e ON NA quali titolari di diritto di enfiteusi;
per le p.lle
152, 153 e 820 Foglio 16, il Comune di OR quale titolare del diritto del concedente e
PA IT quale livellario;
per le p.lle 293 e 292 foglio 20, il Comune di OR quale titolare del diritto del concedente e AC GI, nata ad [...] il [...] e
AC IA nata ad [...] il [...]; per le p.lle 128, 130 del Foglio 16, risulta essere FI RO titolare del diritto di proprietà.
Va detto che sulla base delle visure catastali nonché i certificati storici di famiglia allegati in atti , valutati unitamente alla certificazione ipocatastale, è stato possibile verificare la corretta ricostruzione di parte attrice in ordine all'attuale titolarità dei beni oggetto di domanda.
Tali valutazioni e verifiche sono essenziali ai fini dell'accertamento dell'integrità del contraddittorio che, nella specie, è stato correttamente costituito avendo, parte attrice ritualmente citato tutti i soggetti che possono avere un interesse in giudizio in quanto titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento. Deve ritenersi che il contraddittorio sia integro e validamente costituito.
4.2.- Tanto accertato, nel caso di specie non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem richiesti dal combinato disposto degli artt.1158, 1163 c.c. (pacificità, pubblicità, durata ultraventennale) con riferimento ai cespiti indicati nell'atto di citazione.
7 Richiamati i principi vigenti in materia ed oggetto di continua elaborazione giurisprudenziale la circostanza sottesa alla domanda ovvero il possesso utile ad usucapire svolto dall'attore non risulta sufficientemente provato sotto diversi profili:
a.- è in atti la costituzione dell'Ente proprietario ed intestatario delle particelle oggetto di domanda (salvo che per le p.lle 128, 130 del Foglio 16 di FI RO ) che , nel costituirsi, ha da subito contestato la presenza del LÀ sui luoghi e l'attività ivi svolta dallo stesso e l'esclusività dell'affermato possesso. Alla luce dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio sopra richiamati , ciò richiedeva una prova testimoniale molto rigorosa e precisa, presupposto che non risulta essere soddisfatto dalla stessa articolazione della prova orale che, a fronte della contestazione, risulta piuttosto generica ed affidata alla deposizione di due testimoni di cui si dirà infra. Occorre precisare che la mancata precisazione delle conclusioni da parte del Comune di OR non ha il significato di rinuncia alla posizione oppositiva o alle conclusioni rassegnate sia nella comparsa di costituzione che negli scritti difensivi successivi, dovendosi ritenere richiamate le conclusioni già rassegnate;
b.- posto che non vi è contestazione sulla proprietà dei beni immobili, elemento imprescindibile ai fini della domanda di usucapione è la determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto della stessa, ciò al fine di consentire al giudice il vaglio delle prove offerte.
Nel caso di specie , la domanda riguarda un numero considerevole di particelle senza alcuna descrizione specifica, se esse costituiscano un unico fondo o meno. La individuazione del bene non è accompagnata da rappresentazione mappale o produzione fotografica che ne consenta l'individuazione in concreto anche al fine di apprezzare l'attività dell'attore e verificare quanto riferito dai testimoni. Ciò rende le prove (due testimoni) offerte insufficienti anche per l'opposizione del Comune di ardore e rileva sotto due profili: la maggior parte sono censite nel foglio 16 altre sono al foglio 20 del catasto terreni, dunque non si comprende la collocazione anche rispetto all'esito della prova;
le p.lle 128, 130 del Foglio 16, risultano essere intestate a FI RO proprietà per l'intero, dunque non è dato individuare tali porzioni rispetto a quelle intestate al Comune di OR.
c.- sulla base delle intestazioni catastali risultano, oltre il Comune di OR quale proprietario concedente, diversi soggetti catastalmente individuati quali enfiteuti o livellari
8 , parificati agli enfiteuti. L'enfiteusi è un diritto reale di godimento su cosa altrui che ed alla luce anche di tale circostanza documentale , la prova del possesso esclusivo, pacifico, continuativo e pubblico avrebbe dovuto essere rigorosa, non solo in relazione alla posizione del proprietario concedente e della FI RO, ma anche dei titolari di un diritto reale di godimento su bene altrui come in casu.
La circostanza che i convenuti non si siano costituiti nulla dimostra ai fini causa, in quant per giurisprudenza costante in caso di azione di usucapione tale condotta non integra un “comportamento concludente”, anzi si richiede in tale ipotesi l'attenta verifica del
Giudice proprio in ipotesi di contumacia , dovendo comunque essere fornita prova sufficiente.
d.- Non sostiene l'azione proposta dall'attore l'esito della prova orale affidata a due testimoni e non univoca sullo stato dei terreni (non individuati) e sull'attività del LÀ
All'udienza del 10/04/2024 il teste LD IC dichiarava: “posso dire che l'attore utilizza dei terreni che si trovano in c.da Elia di OR. Tanto so perché la mia famiglia ha dei terreni limitrofi, confinanti con quelli posseduti dal LÀ. Oltre che con me, i terreni dell'attore confinano con proprietà RI e proprietà AN (mi sembra). Lì vicino c'è anche un corso d'acqua che si forma solo nei messi invernali. Noi lo chiamiamo “Vallone”.
Il LÀ lo vedo sui terreni da quando erano ragazzo, sicuramente da più di 20 anni. In questi terreni, lui tiene degli animali (mucche e capre), cura le piante di ulivo; ci sono anche alberi da frutto (peri, fichi, aranci) e lui raccoglie i frutti. Ci sono per lo più alberi di ulivo. Il terreno è molto esteso, ma non so dare indicazioni precise. Il terreno è recintato con filo spinato, paletti ed a tratti rete. Sicuramente è l'attore ad aver realizzato la recinzione: io posso dire di averlo visto insieme a degli operai realizzare parte della recinzione. Io vado sul terreno non troppo spesso, o una volta a mese o un paio di volte
l'anno. In quelle occasioni vedo quasi sempre il LÀ sui terreni oggetto di causa.
Conosco quasi tutti i convenuti e li ho visti raramente sui terreni, ma faccio riferimento a moltissimi anni fa. Viceversa, negli ultimi 25-30 anni non ho visto più i convenuti sui terreni oggetto di causa, ho visto sempre e solo l'attore. Non ho mai assistito a contestazioni mosse al possesso dell'attore. L'attore raccoglie le olive: ho visto che vengono predisposte le reti per la raccolta”.
9 Di tenore parzialmente diversa invece la testimonianza della teste IN RO
UC la quale dichiarava: “Posso dire che l'attore utilizza dei terreni che si trovano in c.da
Alia di OR. Tanto so perché con la moglie dell'attore siamo amici e sono andata anche io a volte a raccogliere le olive. I terreni dell'attore confinano con proprietà RI BR, proprietà AN PI e con proprietà LD. Da un lato c'è anche un corso d'acqua che noi chiamiamo “Vallone”. Il LÀ lo vedo sui terreni da sempre, credo 30-40 anni orientativamente. In questi terreni non ci sono animali. Ci sono ulivi, alberi da frutto
(aranci) e tanti alberi vecchi sia di ulivo che altri che non che tipo di alberi siano. Il terreno
è molto esteso. Il terreno è recintato con paletti di ferro e rete. So che è stato l'attore a realizzare la recinzione perché me l'ha detto la moglie. Sono andata a volte ad aiutare la moglie nella raccolta delle olive. So che LÀ BR si reca sul terreno anche più volte alla settimana: tanto so perché me lo ha detto la moglie, ma anche perché lo vedo che torna dalla campagna. Non conosco i convenuti;
ho visto sul terreno sempre e solo l'attore e la sua famiglia. Non ho mai assistito a contestazioni mosse al possesso dell'attore. Il figlio dell'attore ha degli animali ma non so se siano mai stati portati su questi terreni”.
Dalla valutazione complessiva della prova emerge:
-che il teste LD si reca sul posto di rado, la teste IN altrettanto , qualche volta per la raccolta delle olive, quindi quanto riferito in ordine alla presenza del LÀ sui luoghi non è certa ed attendibile e non è sufficiente ai fini del potere di fatto uti dominus;
- il teste LD affermava che l'attore teneva, in questi terreni, degli animali
(specificando mucche e capre), la teste IN dichiarava che in questi terreni non c'erano animali aggiungendo soltanto che era il figlio dell'attore ad avere degli animali, senza tuttavia essere a conoscenza se fossero mai stati portati su questi terreni.
- la deposizione della teste IN è parzialmente inutilizzabile perche riferisce fatti e circostanze riportate dalla moglie del LÀ e non anche apprese direttamente;
-per quel che riguarda l'attività del LÀ il teste LD riferisce che LÀ
“cura” le piante di ulivo e la IN che ha aiutato nella raccolta ma nessuno dei testi riferisce di averlo visto coltivare o svolgere attività sul posto. Con riferimento alla coltivazione va detto che ai fini dell'acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non basta la prova della sua coltivazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in
10 modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus, ma occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene (Cass. civile sez. II, 22/08/2023, n.24991; Cass. civile, sez. II,
29/11/2023, n. 33190). Ritenendo che la coltivazione del fondo è prova insufficiente, la giurisprudenza pertanto ha affermato: "E' onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche
l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire. L'utilizzo del terreno per la coltivazione, in assenza di un atto apprensivo della proprietà, è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus. L'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso."
(Cass. n. 4931/2022).
- l'elemento che potrebbe risultare rilevante è la presenza di una recinzione in quanto la “recinzione” costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (Cass. civile, sez. II, 11/01/2024,
n. 1121; Cass. n. 1796/2022; Cass. civile sez. II, 28/06/2023, n.18528).
Ora, sulla base di quanto riferito dai testi il teste LD dichiara che il terreno era recintato con filo spinato, paletti ed a tratti con rete ritenendo tale recinzione “sicuramente” fosse stata realizzata dall'attore (per avere visto l'attore insieme a degli operai realizzarne parte); la teste IN ha descritto una recinzione differente e dichiara che era stato l'attore a realizzare la recinzione per fatto riferito, senza pertanto aver avuto una conoscenza
11 diretta di tale circostanza. Non è chiaro se è stato l'attore a realizzare la recinzione e quando e la stessa non è descritta in maniera dai testi che non precisano se questa
“chiuda” tutte le parti del fondo, ove unitario, o una parte né riferiscono di un cancello o altro che impedisca l'accesso di terzi . In casu tale aspetto non è univoco né supportato da elementi fotografici che consentano l'apprezzamento ulteriore su quanto riferito dai testi .
Come detto non coincidono le deposizioni dei testi sul tipo di recinzione, né se la stessa sia stata realizzata dall'attore e non consenta l'accesso di terzi con esclusività del possesso.
Orbene, l'istruttoria esperita non ha permesso di acclarare che l'attore abbia utilizzato i beni in questione in via del tutto autonoma, ma neppure se ciò sia avvenuto con un godimento esclusivo e con il compimento di attività incompatibili con il possesso altrui né, più in generale, che l'utilizzo medesimo dei beni in questione sia stato tale da integrare la fattispecie dell'usucapione per come delineata sia dalle norme di riferimento che dalle recenti pronunce della Suprema Corte. Pertanto l'azione non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
-rigetta l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda;
- rigetta la domanda proposta da LÀ BR per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna LÀ BR alla refusione delle spese e competenze di giudizio che si liquidano sulla base del valore della causa determinato ex art. 15 cpc in aplicazione del
DM 55/2014, come segue: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00; Fase istruttoria, valore minimo: €
903,00; Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00 per un totale di € 3.809,00, con compensazione nella misura del 20 % per il rigetto dell'eccezione preliminare , oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Compensate le spese tra la parte attrice e gli altri convenuti non costituiti
Locri, così deciso il 15/01/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana IA ROria Ranieri
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