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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/05/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile – Procedure concorsuali
Il Tribunale, composto dai magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott. Fabio Letterio Ciraolo Giudice dott. Sebastiano Cassaniti Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 104/2025 R.G.P.U., promosso da (C.F. e P. IVA ), col patrocinio dell'avv. Andrea C. Parte_1 P.IVA_1
Grosso, nei confronti di
(C.F. ) – DEBITORE CONTUMACE, CP_1 P.IVA_2 visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del debitore;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza a norma dell'art. 40 CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il debitore ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che,
- il ricorrente ha dedotto e documentato di essere creditore della società convenuta per l'importo complessivo di € 131.184,39 giusta contratto di mutuo risolto per inadempimento del debitore;
ha allegato la sussistenza dei requisiti dimensionali per escludere che si tratti di c.d. impresa minore e lo stato d'insolvenza del debitore, desumibile dall'esposizione debitoria e dalle perdite d'esercizio esposte nell'ultimo bilancio pubblicato (2023), dalla circostanza che il magazzino merci ammonta a oltre il 50% del fatturato per un indice di rotazione merci superiore a sei mesi, dall'errata esposizione del debito bancario (rispetto a quello ricavabile dalla Centrale Rischi) e dall'assenza di beni immobili da sottoporre ad esecuzione,
- nonostante rituale evocazione in giudizio, il debitore non è comparso all'udienza di convocazione ed è rimasto contumace,
- sono state acquisite le informazioni di cui all'art. 42 CCII, ritenuto che,
- il debitore è soggetto alla disciplina di cui al CCII ex art. 1 e non risulta il possesso congiunto dei
1 requisiti per ritenere che trattasi di impresa minore (artt. 121 e 2 c. 1 lett. d CCII), considerato che nel bilancio al 31.12.2023 sono espositi ricavi lordi per complessivi € 1.133.337,
- sussiste lo stato d'insolvenza tenuto conto dell'inadempimento dedotto dalla ricorrente e dell'esposizione debitoria certificata dall'agente della riscossione per complessivi € 297.796,45 indicati come “residuo al netto dell'importo sospeso”, rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49 c. 5 CCII;
ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
osservato, per quanto concerne la nomina del curatore, il disposto degli artt. 125 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 38, 40, 41, 42, 49 e 121 CCI;
DICHIARA nella sua contumacia, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. CP_1
, con sede in Misterbianco, via Piano Tavola n. 1 (CT); P.IVA_2
NOMINA il dott. Cassaniti Sebastiano Giudice delegato per la procedura;
NOMINA
l'avv. MARCO MERENDA Curatore che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII - salvo diversa determinazione nel caso in cui sussista una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35 c. 4bis d. lgs. n. 159/2011, come richiamato dal comma 3 dell'art. 125
CCII - con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina dando atto della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione (art. 126 CCII, come novellato con d. lgs. n. 136/2024);
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale:
- di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- ove imprenditore soggetto all'obbligo, di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 198 c. 2;
STABILISCE
2 il giorno 30/09/2025, ore 11:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10 c. 3 CCII;
SEGNALA al Curatore che deve:
- tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
- se il debitore o gli amministratori non ottemperano gli obblighi di deposito di cui all'art. 49 c. 3 lett. c) e l'obbligo di cui all'art. 198 c. 2, informare senza indugio il pubblico ministero;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 c. 4
CCII.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 08/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sebastiano Cassanti Mariano Sciacca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile – Procedure concorsuali
Il Tribunale, composto dai magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott. Fabio Letterio Ciraolo Giudice dott. Sebastiano Cassaniti Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 104/2025 R.G.P.U., promosso da (C.F. e P. IVA ), col patrocinio dell'avv. Andrea C. Parte_1 P.IVA_1
Grosso, nei confronti di
(C.F. ) – DEBITORE CONTUMACE, CP_1 P.IVA_2 visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del debitore;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza a norma dell'art. 40 CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il debitore ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che,
- il ricorrente ha dedotto e documentato di essere creditore della società convenuta per l'importo complessivo di € 131.184,39 giusta contratto di mutuo risolto per inadempimento del debitore;
ha allegato la sussistenza dei requisiti dimensionali per escludere che si tratti di c.d. impresa minore e lo stato d'insolvenza del debitore, desumibile dall'esposizione debitoria e dalle perdite d'esercizio esposte nell'ultimo bilancio pubblicato (2023), dalla circostanza che il magazzino merci ammonta a oltre il 50% del fatturato per un indice di rotazione merci superiore a sei mesi, dall'errata esposizione del debito bancario (rispetto a quello ricavabile dalla Centrale Rischi) e dall'assenza di beni immobili da sottoporre ad esecuzione,
- nonostante rituale evocazione in giudizio, il debitore non è comparso all'udienza di convocazione ed è rimasto contumace,
- sono state acquisite le informazioni di cui all'art. 42 CCII, ritenuto che,
- il debitore è soggetto alla disciplina di cui al CCII ex art. 1 e non risulta il possesso congiunto dei
1 requisiti per ritenere che trattasi di impresa minore (artt. 121 e 2 c. 1 lett. d CCII), considerato che nel bilancio al 31.12.2023 sono espositi ricavi lordi per complessivi € 1.133.337,
- sussiste lo stato d'insolvenza tenuto conto dell'inadempimento dedotto dalla ricorrente e dell'esposizione debitoria certificata dall'agente della riscossione per complessivi € 297.796,45 indicati come “residuo al netto dell'importo sospeso”, rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49 c. 5 CCII;
ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
osservato, per quanto concerne la nomina del curatore, il disposto degli artt. 125 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 38, 40, 41, 42, 49 e 121 CCI;
DICHIARA nella sua contumacia, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. CP_1
, con sede in Misterbianco, via Piano Tavola n. 1 (CT); P.IVA_2
NOMINA il dott. Cassaniti Sebastiano Giudice delegato per la procedura;
NOMINA
l'avv. MARCO MERENDA Curatore che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII - salvo diversa determinazione nel caso in cui sussista una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35 c. 4bis d. lgs. n. 159/2011, come richiamato dal comma 3 dell'art. 125
CCII - con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina dando atto della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione (art. 126 CCII, come novellato con d. lgs. n. 136/2024);
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale:
- di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- ove imprenditore soggetto all'obbligo, di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 198 c. 2;
STABILISCE
2 il giorno 30/09/2025, ore 11:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10 c. 3 CCII;
SEGNALA al Curatore che deve:
- tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
- se il debitore o gli amministratori non ottemperano gli obblighi di deposito di cui all'art. 49 c. 3 lett. c) e l'obbligo di cui all'art. 198 c. 2, informare senza indugio il pubblico ministero;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 c. 4
CCII.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 08/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sebastiano Cassanti Mariano Sciacca
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