Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 10/04/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai Magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente rel. dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 341/2024 R.G., promossa con ricorso in appello depositato il 21.10.2024, da nata a [...] il [...], C.F.: , residente in Parte_1 C.F._1
Castions di Strada (UD) via Ciro Da Pers n. 9, la quale in 3.10.2024 ha presentato domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Cattaruzzi, C.F.:
, con studio in Udine, via Manin n. 18/9, fax 0432 295556, pec: C.F._2
Email_1
- appellante –
contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Pers 9, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Teresa Tripodi C.F._3
( ) con studio in Udine alla via Brenari n.10, PEC CodiceFiscale_4
– fax 0432.287063 ed ivi elettivamente domiciliato giusta Email_2 procura alle liti, come da atto separato collegato alla presente memoria di costituzione
- appellata-
con l'intervento
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 417/2024 dd.21.03.2024 pubblicata il 02.04.2024 del
Tribunale di Udine.
CONCLUSIONI
Per l'appellante, come in atto di appello:
“…in accoglimento della spiegata impugnazione, Voglia, in parziale riforma della sentenza n.
417/2024 dd. 31.03.2024, depositata il 2.04.2024, non notificata, del Tribunale di Udine:
a) determinare in euro 1.250,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio) il contributo paterno al mantenimento dei cinque minori, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
b) porre a carico del padre in ragione dell'80% e della madre in ragione del 20% le spese necessarie al mantenimento e godimento della casa familiare dove i figli vivono straordinarie relative ai cinque figli, nonché quelle straordinarie relative ai minori da individuarsi e disciplinarsi secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Udine;
c) stabilirsi che l'assegno unico universale relativo ai cinque ragazzi verrà percepito integralmente dalla SI Parte_1
Spese di lite rifuse, oltre a IVA e CNA come per legge, da devolversi a favore dello Stato, nel caso di conferma dell'ammissione della SI al patrocinio a spese dello Stato, disponendo la Parte_1 liquidazione delle competenze e delle spese di causa al difensore nei termini indicati dalla legge e contestualmente alla decisione del presente procedimento conformemente a quanto previsto dall'art. 83, comma 3 bis, Dpr 115/2002 (introdotto dalla legge 208/2015)”.
Per l'appellato: come in comparsa di costituzione:
“Rigettare il ricorso in appello proposto dalla SI avverso la sentenza n. Parte_1
417/2024 dd.21.03.2024 pubblicata il 02.04.2024 emessa dal Tribunale di Udine.
- Condannare la SI , ex art.91 c.p.c., alla refusione delle spese del presente Parte_1 procedimento, disponendo la liquidazione per compensi professionali, oltre il 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
- In applicazione del combinato disposto degli artt. 88 c.p.c.; art. 96 comma 1 comma 3 e comma 4
c.p.c.; art. 92 c.p.c. primo comma, condannare la SI , oltre che alle spese Parte_1 di lite del presente procedimento ex art.91 c.p.c. anche al risarcimento dei danni da liquidarsi ex art.
96 comma 1 c.p.c. o in via equitativa ex art. 96 comma 3 c.p.c. oltre il pagamento in favore della cassa delle ammende ex art.96 comma 4 c.p.c.”.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 21.3.2024 il Tribunale di Udine, dopo aver statuito la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza dd. 15.12.2022, decideva le questioni relative alla domanda di addebito, all'affido ed al collocamento della prole, ed alle contribuzioni economiche, statuendo come di seguito: Per
“1) conferma l'affidamento condiviso dei figli minori , , , e Per_2 Per_3 Per_4 [...]
ad entrambi i genitori;
pertanto, ognuno dei genitori potrà esercitare l'ordinaria Per_5 amministrazione sui figli nel periodo di competenza mentre le scelte principali, a titolo esemplificativo in ambito scolastico, sanitario, educativo, religioso ed extrascolastico e comunque tutte quelle rilevanti per la crescita dei figli, dovranno essere adottate congiuntamente da entrambi i genitori;
2) dispone che i figli minori mantengano la loro residenza anagrafica ed effettiva presso la casa familiare sita in Castions di Strada (UD) in via Ciro da Pers n.9;
3) dispone che la predetta abitazione, con gli arredi ed i corredi ivi esistenti, venga assegnata, per l'intero ed in via esclusiva, ad entrambi i genitori, con alternanza settimanale del padre e della madre: ciascun genitore avrà diritto e dovere di vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne presso l'abitazione familiare, potendo godere dell'immobile in modo pieno ed esclusivo durante la settimana di propria competenza. Le parti dovranno farsi carico delle spese ordinarie e straordinarie gravanti sulla casa coniugale nella misura del 50% ciascuna;
4) dispone, dunque, il collocamento paritario dei figli presso entrambi i genitori, a settimane alterne, secondo le modalità di cui al punto che precede;
5) dispone che i figli trascorrano metà delle vacanze natalizie con il padre e metà con la madre, alternando di anno in anno il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'uno o con l'altro genitore;
6) dispone che i figli trascorrano metà delle vacanze pasquali con il padre e metà con la madre, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta;
7) dispone che i figli, nel periodo estivo, trascorrano due settimane anche non consecutive con il padre e due settimane anche non consecutive con la madre;
8) dispone che il padre, sig. , concorra al mantenimento ordinario dei figli minori Controparte_1 versando, entro il giorno 5 di ogni mese (ovvero altra data di scadenza concordata tra le parti), alla SI un assegno pari ad € 150,00 per ciascun figlio (tot. 750,00 euro), salva Parte_1 la rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT;
9) dispone che gli assegni familiari vengano divisi tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno e che le spese straordinarie nell'interesse dei figli, disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine, vengano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
10) dispone che l'assegno unico universale sia percepito da entrambi i genitori, ciascuno per la metà;
11) condanna la sig.ra alla rifusione, in favore del sig. , Parte_1 Controparte_1 della metà delle spese di lite, già liquidate per la quota del 50% in complessivi euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
12) compensa la restante metà delle spese di lite tra le parti”.
1.1. Il Tribunale di Udine accoglieva, in parte motiva senza però riportare in dispositivo la decisione, la domanda riconvenzionale di addebito della separazione, individuandola nell'evento “del tutto imprevisto, costituito dall'instaurazione da parte della moglie di una relazione extraconiugale con l'insegnante di musica dei figli … quantomeno a partire dall'estate 2021”.
1.2. Quanto al collocamento dei minori, fermo il paritario affidamento, decideva per l'assegnazione settimanalmente alternata della casa familiare in comproprietà e per la calendarizzazione delle frequentazioni come in dispositivo, prendendo atto che, a far data dall'ordinanza presidenziale, i coniugi si erano alternati di volta in volta nel piano rialzato della casa familiare, ove rimanevano nella settimana di rispettiva spettanza, fruendo, in via alternata, del piano interrato nelle settimane di competenza dell'altro genitore. Pur avendo apprezzato il gradimento dei minori per la formula, il collegio riteneva più prudente una assegnazione complessiva dell'immobile rispetto ad una coabitazione frazionata.
1.3. Tenuto conto delle differenti capacità economiche delle parti, decideva le questioni del contributo al mantenimento dei figli e della moglie che, per quanto disoccupata, veniva ritenuta giovane, laureata e dotata di potenzialità occupazionali e reddituali.
1.4. Le spese di lite erano compensate per la metà, con condanna della alla Parte_1 rifusione della restante quota in quanto totalmente soccombente rispetto alla domanda di addebito e di assegnazione della casa familiare, mentre solo parzialmente soccombente rispetto alle altre istanze.
2. L'atto di appello si affida all'unico seguente motivo: CARENZA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE IN
PUNTO DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PATERNO AL MANTENIMENTO DEI CINQUE MINORI, RIPARTIZIONE DELL'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE E CONCORSO NELLE SPESE STRAORDINARIE DEI RAGAZZI E NELLE SPESE,
ORDINARIE E STRAORDINARIE, RELATIVE ALLA CASA FAMILIARE.
TRAVISAMENTO DEGLI ELEMENTI ISTRUTTORI ACQUISITI NEL PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 337TER C.C.
2.1. Si lamenta come il Tribunale di Udine, pur avendo colto un “innegabile e significativo divario economico-reddituale tra le parti” – essendo il signor titolare di “una ben avviata CP_1 attività professionale, che gli garantisce entrate mensili nette significative, di circa 5.000,00 euro”, senza più essere gravato di mutuo, e pur avendo evidenziato lo stato di disoccupazione della Parte_1 ed i tempi paritari di permanenza dei figli presso i due genitori, con conseguente necessità per i genitori di “sostenere degli esborsi mensili connessi al reperimento di nuove situazioni abitative”, abbia in modo contraddittorio quantificato in 150,00 euro mensili il contributo paterno al mantenimento per ciascun figlio. Il Collegio non avrebbe tenuto in debito conto l'assenza di una maturata professionalità da parte della la prolungata (15 anni) assenza dal mondo del lavoro per la necessità di Parte_1 occuparsi in via pressocché esclusiva di cinque figli in tenera età, ed il fatto che lo squilibrio esistente tra le condizioni economiche e reddituali delle parti conseguirebbe alle scelte concordemente compiute in costanza di matrimonio. Il suo tentativo di reinserirsi nel mondo del lavoro le aveva consentito di reperire solo un lavoro a settimane alterne, per accudire i figli come da sentenza, dal luglio 2024 con mansioni di autista e con contratto a tempo determinato part time al 50% e scadenza al 31.10.20241, per euro 900,00 mensili circa.
Oltre a riepilogare i redditi del marito, ha ribadito essere i coniugi comproprietari al 50% della casa familiare, sita in Castions di Strada, via Ciro da Pers n. 9, non più gravata da mutuo ipotecario, nonché percettori dell'assegno unico universale pari ad euro 309,55 mensili per ciascun genitore. La decisione del Tribunale di Udine sarebbe quindi frutto di valutazione non equilibrata né rispettosa delle esigenze di mantenimento dei figli, le quali dovrebbero permanere immutate rispetto all'epoca in cui i genitori vivevano insieme, avendo i giudici valutato solo “astratte ma del tutto improbabili potenzialità occupazionali e reddituali della SI , ma travisando in toto gli Parte_1 elementi istruttori acquisiti nel corso del procedimento, e facendo applicazione erronea dei principi di diritto in tema di determinazione del contributo al mantenimento dei figli.
2.2. Ha chiesto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, e relativamente al capo della stessa dedicato al contributo al mantenimento dei figli della coppia, di determinare in euro 1.250,00 mensili
(ovvero euro 250,00 per ciascun figlio) il contributo paterno al mantenimento dei ragazzi, oltre al concorso del signor nell'80% delle spese straordinarie necessarie per i figli, ivi incluse quelle CP_1 per il mantenimento della casa familiare in cui i minori stabilmente vivono, riconoscendo altresì alla ricorrente appellante l'intero assegno unico universale.
2.3. Ha quindi concluso:
“a) determinare in euro 1.250,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio) il contributo paterno al mantenimento dei cinque minori, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
b) porre a carico del padre in ragione dell'80% e della madre in ragione del 20% le spese necessarie al mantenimento e godimento della casa familiare dove i figli vivono straordinarie relative ai cinque figli, nonché quelle straordinarie relative ai minori da individuarsi e disciplinarsi secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Udine;
c) stabilirsi che l'assegno unico universale relativo ai cinque ragazzi verrà percepito integralmente dalla SI . Parte_1
3. Si è costituito evidenziando come, in merito alla domanda di affidamento e Controparte_1 collocamento dei figli, il Tribunale di Udine abbia confermato quanto già deciso in sede di provvedimenti ex art. 708 c.p.c. (ordinanza dd. 12-13/09/2022) con i quali i cinque minori erano stati affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione a settimane alternate presso ciascun genitore nella casa familiare, e come tale decisione di collocazione non sia stata gravata in sede di appello, malgrado il fatto che la stessa “costituisce il presupposto cardine per la valutazione della quantificazione dell'assegno di mantenimento diretto dei figli, a cui correttamente si riferisce la sentenza impugnata nel rispetto della rilevata disparità economica -reddituale tra i genitori”.
3.1. Nel merito ha sostenuto che l'appellante ha capacità lavorative e autonomia economica che le consentono di trovare un'occupazione, avendo peraltro lavorato dopo la nascita delle prime tre figlie oltre a svolgere un'altra attività lavorativa non regolarizzata (come emerso in udienza del 6.7.2023, nel quale si legge che ADR “la sig.ra dichiara di percepire circa 300 euro al mese come Parte_1 guadagni per l'attività di volantinaggio svolta per una ONLUS (si tratta di importo variabile legato al guadagno della giornata)”, e che non vi sarebbe mai stata interferenza da parte dell'appellato in ordine allo svolgimento di attività lavorativa da parte della moglie, con conseguente e fisiologica ridistribuzione degli impegni di cura dei figli, circostanza - questa – che non sarebbe stata mai contestata dalla Inoltre, l'appellante avrebbe in mala fede sottaciuto che in sede di Parte_1 cessione delle proprie partecipazioni nell' aveva ricevuto a titolo di Parte_2 distribuzione delle riserve € 55.051,00 di cui € 35.380,00 effettivamente corrisposti ed € 19.671,00 compensati con prelievi non autorizzati effettuati dalle casse sociali, ciò rilevando ai sensi degli artt. 88
e 96 c.p.c... 3.2. Quanto alle proprie condizioni patrimoniali, costituirebbe “errore oggettivo e gravissimo” l'aver determinato l'assegno di mantenimento in base al reddito fiscale risultante dalla dichiarazione dei redditi, attesa la notoria circostanza che esso, quando si tratti di lavoratori autonomi come nella specie,
è ben maggiore rispetto alla reale disponibilità finanziaria, in quanto non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo una grande quantità di costi indeducibili: la conseguenza sarebbe quindi che, per determinare la cifra disponibile per la vita privata, andrebbero dedotti dall'importo del reddito fiscale i costi che non sono deducibili ai fini fiscali, ma che il professionista deve comunque sostenere per esercitare la propria attività. Inoltre, avrebbe inciso sulla redditività anche la legittima scelta di accudire direttamente a settimane alterne i cinque figli, sottraendo tempo alla propria attività. Ha poi evidenziato che proprio in ragione di tale pari affidamento vi sia stata una suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore e l'assegnazione del 50% dell'assegno unico universale. L'appellante non avrebbe poi dato prova dei costi relativi ad una seconda abitazione, nella quale si presume conviva con il sig. CP_2 Nulla, ancora, avrebbe provato in ordine al pregiudizio per attuali esigenze dei figli asseritamente cagionato dalla differente capacità reddituale delle parti, né riguardo al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3.3. Ha dedotto quindi che riconoscere l'importo richiesto a titolo di assegno di mantenimento ordinario dei figli, quantificato in complessivi € 1.250,00 (€ 250 per ciascun figlio, come già richiesto in sede di ricorso per separazione dove pure si insisteva per il collocamento prevalente), oltre all'intero importo dell'assegno unico di € 619,1 per un totale di € 1869,1 (ossia € 373,82 mensili per ciascun figlio), oltre l'80% delle spese straordinarie afferenti ai figli ed alle spese ordinarie e straordinarie della casa familiare, determinerebbe la violazione dell'art.337-ter c.c., autorizzando l'appellante ad eludere l'obbligo di mantenimento in favore dei figli, ed ha concluso:
“Rigettare il ricorso in appello proposto dalla SI avverso la Parte_1 sentenza n. 417/2024 dd.21.03.2024 pubblicata il 02.04.2024 emessa dal Tribunale di Udine.
Condannare la SI , ex art.91 c.p.c., alla refusione delle spese del Parte_1 presente procedimento, disponendo la liquidazione per compensi professionali, oltre il 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
In applicazione del combinato disposto degli artt. 88 c.p.c.; art. 96 comma 1 comma 3 e comma 4
c.p.c.; art. 92 c.p.c. primo comma, condannare la SI , oltre che alle spese Parte_1 di lite del presente procedimento ex art.91 c.p.c. anche al risarcimento dei danni da liquidarsi ex art. 96 comma 1 c.p.c. o in via equitativa ex art. 96 comma 3 c.p.c. oltre il pagamento in favore della cassa delle ammende ex art.96 comma 4 c.p.c.”.
4. Dopo alcuni rinvii per la possibile conciliazione tra le parti, e verificata l'impossibilità di conciliare, all'udienza del 8.4.2025, udita la discussione, il collegio si è riservato la decisione.
5. Il provvedimento impugnato deve essere sostanzialmente confermato, sebbene si impongano alcuni chiarimenti.
5.1. In primo luogo, va rimarcata la sopravvenienza, ammessa dalle parti, della concreta attitudine lavorativa della appellante, che ha visto confermato il proprio impiego, laddove in sede di giudizio di primo grado la stessa risultava disoccupata. Quelle che vengono lamentate come “mere ed astratte (e non certamente accertate) potenzialità lavorative e reddituali della SI Parte_1 operate dai primi giudici, si sono dimostrate evidentemente delle previsioni del tutto coerenti con le capacità della appellante, che difatti è impiegata, come confermato al verbale di udienza.
5.2. Per quanto poi sia del tutto corretto affermare che sussiste un significativo ed importante divario reddituale tra le parti, è tuttavia noto che l'art. 337 ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. 337 bis c.c., pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337 ter, comma 4, nn. 1) e 2), c.c.).
Nulla sul punto viene tuttavia argomentato dall'appellante per rivendicare un aumento del contributo di mantenimento da parte del padre, il quale è parimenti collocatario della prole e contribuisce in eguali termini di tempo all'educazione della prole, versando inoltre il contributo imposto dalla sentenza qui appellata. L'atto di appello è infatti tutto concentrato sulle diverse capacità economiche dei genitori ed in esso non si articola alcuna specifica deduzione (tali non sono, infatti, le generiche e tautologiche affermazioni contenute a pag. 11 dell'atto di appello) sul fatto che i figli, con un contributo così determinato, non possano mantenere lo stesso tenore di vita goduto in precedenza o abbiano maggiori necessità.
5.3. Non avendo quindi l'appellante allegato e tanto meno provato il presunto pregiudizio arrecato dalla differente capacità reddituale dei genitori rispetto alle “attuali esigenze dei figli”, e non avendo offerto alcuna comparazione fra il tenore di vita goduto dalla prole in costanza di convivenza con entrambi i genitori e quello conseguente alla separazione dei coniugi, la domanda deve essere disattesa, con conferma della decisione impugnata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori minimi secondo lo scaglione indeterminato di bassa complessità, senza fase istruttoria e di trattazione.
PQM
Definitivamente pronunciando, la Corte d'Appello di Trieste rigetta l'appello condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.480,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e CPA.
Trieste, 8 aprile 2025. Il Presidente estensore
Dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si precisa fin d'ora che a verbale di udienza è stato chiarito che il contratto di lavoro è stato confermato ed è tutt'ora in essere.