Sentenza breve 7 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 07/02/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00172/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01919/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1919 del 2025, proposto da Studiocinque Outdoor s.r.l.u., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Carmelina Di Gifico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autostrade per l'Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo, 97;
nei confronti
Comune di Andria e Mediasistemi s.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva della relativa efficacia,
- della nota prot. ASPI T82025 0000835/EU 08.05.2025- ASPI/T8/2025 - 000835/EU 08.05.2025 del 07.05.2025, notificata a mezzo p.e.c. il giorno 08.05.2025, a firma della direzione di Autostrade per l'Italia dell'VIII Tronco Bari, di diffida alla rimozione degli impianti pubblicitari della ricorrente, installati nel Comune di Andria, in asserita corrispondenza dello svincolo autostradale della città di Andria A14, Km 626+900;
- nonché della ulteriore nota, prot. ASPI/T8/2025/0001517/EU 27/08/2025 del 26.08.2025, notificata a mezzo p.e.c. il giorno 27.08.2025, a firma della direzione di Autostrade per l'Italia dell'VIII Tronco Bari, di rinnovo della diffida alla rimozione degli impianti pubblicitari della ricorrente, installati nel Comune di Andria, in asserita corrispondenza dello svincolo autostradale della città di Andria A14, Km 626+900;
- nonché, ancora, di ciascun ulteriore atto presupposto, pregresso, successivo e/o comunque connesso a quelli gravati, ancorché non conosciuto, poiché mai reso noto e/o notificato alla ricorrente, ivi compresa, ove occorra: la comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, richiamata nella nota del 27.08.2025, in quanto recante la prescrizione, anch'essa, della rimozione dal suolo dei manufatti pubblicitari e, dunque, lesiva per la sfera giuridica della stessa;
- nonché, infine, per l'accertamento e la declaratoria della possibilità, per la ricorrente, di poter continuare a operare sul territorio comunale di Andria, a mezzo del titolo abilitativo riconosciutole relativamente ai mezzi pubblicitari attinti dalle determinazioni di rimozione, in presenza degli effettivi presupposti di osservanza del dettato normativo di settore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade per l'Italia s.p.a. e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. NZ VA e uditi per le parti i difensori l'avv. Carmelina Di Gifico, per la ricorrente, e l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per la difesa erariale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Impugnava la ricorrente diffide ed atti connessi relativi alla rimozione degli impianti pubblicitari, installati nel Comune di Andria, in corrispondenza dello svincolo autostradale della città di Andria A14, Km 626+900, emanati in applicazione dell’art. 23, comma 13- quater , d.lgs. n. 285/1992 (cd. codice della strada).
In fatto, deduceva che i cartelli pubblicitari in questione fossero stati installati comunque previo il rilascio di regolare autorizzazione.
In diritto, censurava con pluralità (ridondante) di motivi-vizio di legittimità: 1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 23, commi 1, 4, 7 e 13- bis , e dell’art. 2, comma 2, del codice della strada; 2) l’erronea presupposizione di fatto e di diritto; 3) l’illegittimità degli atti gravati, in quanto recanti la lesione irrazionale di una posizione giuridica di vantaggio, pur in presenza di regolare titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Andria; 4) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 2- bis , 3 e 7 della legge n. 241/1990, l’inadeguata motivazione e la contraddittorietà tra atti; 5) l’eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta e incompetenza; 6) la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, in relazione alla mancata partecipazione al procedimento e conseguente violazione dell’art. 1, comma 1- ter , della legge n. 241/1990; 7) la violazione degli artt. 41 e 97 Cost.
2.- Si costituiva ASPI, resistendo funditus e depositando i documenti del procedimento; tuttavia, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione.
3.- Scambiate ulteriori memorie e repliche, alla fissata camera di consiglio per l’eventuale adozione di misure cautelari, previo avviso alle parti, la causa è stata trattenuta immediatamente per la decisione con sentenza in forma semplificata.
4.- Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Va subito delibata l’articolata eccezione di ASPI, circa il difetto giurisdizione dell’adito Tribunale amministrativo regionale.
In verità, la giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione ha chiarito che le controversie relative all’impugnazione del provvedimento, con cui l’ente proprietario della strada ordina, ai sensi dell’art. 23, comma 13- quater , d.lgs. n. 285 del 1992 (cd. codice della strada), la rimozione di un impianto pubblicitario sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, vuoi in quanto trattasi di fattispecie correlata alle sanzioni amministrative ivi previste (Cass., sez. un. civ., 6 giugno 2007, n. 13230), vuoi in quanto la p.a. in concreto non esercita alcun potere autoritativo discrezionale, ma si limita alla mera applicazione di chiare disposizioni di legge (Cass., sez. un. civ., 23 giugno 2010, n. 15170). Detta giurisdizione si radica inoltre anche quando viene in evidenza l’applicazione della sola sanzione accessoria della rimozione della pubblicità abusiva (Cass., sez. un. civ., 17 luglio 2006, n. 16129; Cass., sez. un. civ., 19 novembre 1998, n. 11721).
Ciò stante, il Collegio accoglie l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti oggetto di impugnazione ineriscono l’applicazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 285/1992 rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.
Pertanto, l’accoglimento dell’eccezione di carenza del presupposto processuale della giurisdizione del giudice amministrativo preclude l’ulteriore disamina del merito delle questioni poste.
5.- In conclusione, deve concludersi per l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere competente il giudice ordinario competente per la materia, davanti a cui il processo, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, può essere riproposto, ai sensi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
6.- Le spese del giudizio possono essere compensate per la peculiarità della controversia e rapida definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, che declina in favore del giudice ordinario, ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI AN, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
NZ VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ VA | VI AN |
IL SEGRETARIO