Ordinanza cautelare 19 ottobre 2017
Sentenza 26 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/09/2022, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/09/2022
N. 01454/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01088/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1088 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Vantaggiato, Oronzo Piccinno, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
- del provvedimento n. -OMISSIS- del Questore di Lecce del 07.06.2017 e notificato il successivo 19.06.2017 tramite Stazione CC -OMISSIS-, con il quale il Questore ha disposto la revoca della licenza e del libretto di porto di fucile per uso caccia; del provvedimento di ritiro temporaneo di un fucile semiautomatico marca Beretta avente matr. n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Interno, Questura Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È impugnato il provvedimento n. -OMISSIS- del 07.06.2017, con il quale il Questore di Lecce ha disposto la revoca, nei confronti del ricorrente, della licenza e del libretto di porto di fucile per uso caccia, nonché il successivo provvedimento di ritiro temporaneo di un fucile semiautomatico marca Beretta avente matr. N. -OMISSIS-, a seguito di segnalazioni di presunti episodi di comportamenti violenti.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione degli artt. 11, 39 e 43 r.d. n. 773/31 (di seguito, anche: TULPS); difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
L’Amministrazione si è costituita con atto depositato in data 20.9.2017.
Nella camera di consiglio del 18.10.2017 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.
All’udienza pubblica del 22.9.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con l’unico motivo di gravame, variamente articolato, il ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato, per non avere l’Amministrazione compiutamente motivato il proprio giudizio negativo sulla personalità dell’istante, né giustificato le considerazioni che l’hanno indotta a ritenere sussistente un concreto pericolo di abuso delle armi da parte sua.
Inoltre, ad avviso del ricorrente l’Amministrazione non avrebbe compiuto adeguata istruttoria in ordine ai presunti comportamenti violenti da lui asseritamente tenuti in data 28.3.2017, la qual cosa avrebbe irrimediabilmente viziato l’atto impugnato.
Le censure sono infondate.
2.1. Ai sensi dell’art. 39 TULPS: “ Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ”.
Emerge pertanto dalla semplice lettura di tale previsione normativa che, ai fini del diniego della licenza di porto d’armi, non è necessario che il richiedente sia stato in precedenza condannato per delitti indicativi di particolare allarme sociale, essendo invece sufficiente la sussistenza di una condotta tale da ingenerare nell’amministrazione il fondato sospetto che egli possa abusare delle armi.
2.2. Sotto questo aspetto, in giurisprudenza si è condivisibilmente affermato che: “ ai sensi degli artt. 39 e 43, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, che attribuiscono al prefetto e al questore, rispettivamente, la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e di ricusare la licenza di porto d'armi, i relativi poteri possono essere esercitati non solo quando le persone destinatarie dei predetti provvedimenti abbiano riportato condanne penali o siano sottoposte a procedimenti penali, ma anche quando le medesime, più semplicemente, siano ritenute capaci di abusarne o non diano affidamento di non abusare delle armi; di conseguenza anche episodi di modesto o di nessun rilievo criminale possono giustificare l'adozione di provvedimenti restrittivi o interdittivi dell'uso delle armi, allorché siano tali da ingenerare nell'Amministrazione anche il semplice sospetto che il detentore delle stesse ne possa abusare perché privo di un pieno autocontrollo ” (TAR Piemonte, I, 14.7.2011, n. 778).
In termini ancor più esplicativi, il Consiglio di Stato ha chiarito che: “ la revoca dell'autorizzazione al porto d'armi e il divieto di detenzione d'armi ex art. 39 del Tulps (Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza), avendo la finalità di prevenire la commissione di reati e di fatti lesivi dell'incolumità pubblica, non necessitano che l'abuso da cui far derivare il provvedimento si sia effettivamente verificato, essendo sufficiente che sussista una situazione di potenziale pericolo che ciò accada ” (C.d.S, VI, 27.1.2012, n. 375).
Di recente, si è ribadito che: “ Il giudizio prognostico a fondamento del diniego di uso delle armi viene considerato più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale, atteso che il divieto può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza; nel nostro ordinamento, la possibilità eccezionale di autorizzare l'uso di armi da parte dei privati è improntata alla logica della massima cautela e del massimo rigore […] ” (C.d.S, III, 7.1.2020, n. 65).
Tale orientamento giurisprudenziale appare peraltro conforme al principio per il quale nell'ordinamento non è configurabile l'esistenza di alcun diritto alla detenzione e al porto d'armi, e queste sono concesse, in deroga al generale divieto che vige in materia, solo a persone per le quali vi sia il ragionevole convincimento di un loro buon uso. Pertanto, il rilascio e il mantenimento delle relative autorizzazioni richiedono che il soggetto risulti indenne da mende e osservi una condotta di vita improntata all'osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile.
2.3. Ciò chiarito, e venendo ora alla fattispecie in esame, l’Amministrazione ha posto a fondamento del diniego la condotta tenuta dal ricorrente in data 25.3.2017 (descritta nella nota CC del successivo 28.3.2017, in atti), allorquando egli si era recato all’interno di un bar sito in -OMISSIS- visibilmente ubriaco, gestito dal fratello, chiedendo di bere una bevanda alcolica, e al rifiuto del gestore “ … lo aveva minacciato verbalmente e aveva rotto un copri-vaso di vetro all’interno del bar, contenente dolciumi, e successivamente aveva danneggiato alcune piante che erano ubicate all’esterno del bar ”.
Inoltre, recatisi i militari verbalizzanti presso l’abitazione della zia del ricorrente – ove nel frattempo quest’ultimo si era recato – la stessa “ … riferiva che il nipote -OMISSIS- aveva inveito contro di lei, lanciandole un vaso e colpendola all’arcata sopraccigliare destra, procurandole un’escoriazione ”.
2.4. Alla luce di tali elementi documentali, reputa il Collegio che l’Amministrazione abbia fatto buon governo della propria discrezionalità, avendo emesso l’atto impugnato sulla base di gravi elementi di fatto, da cui ha correttamente inferito un giudizio negativo in ordine alla possibilità che il ricorrente possa in futuro abusare delle armi in suo possesso.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
4. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO