TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/05/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 687/2025
REPUBBLICA ITALIAN TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 687/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. FORMICA DEBORA Controparte_1
e
AR AN MA ON con il patrocinio dell'Avv. FORMICA DEBORA
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti: chiedono che sia pronunciata sentenza di separazione su domanda congiunta dei coniugi e AR AN MA ON alle seguenti Controparte_1 condizioni: 1)I coniugi saranno autorizzati a vivere separati;
2) La figlia minore è nata con parto cesareo, è in buona salute, non ha Persona_1 allergie, non assume farmaci e non soffre di patologie particolari. Su accordo dei genitori frequenta la Scuola dell'Infanzia sita in Riva del Po (Fe), Località Cologna, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 sino alle ore 16:30. Il figlio minore è nato con parto Persona_2 cesareo, è in buona salute, non ha allergie, non assume farmaci e non soffre di patologie particolari. Su accordo dei genitori inizierà a frequentare la Scuola dell'Infanzia sita in
Riva del Po (Fe), Località Cologna, dal mese di settembre del corrente anno, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 sino alle ore 16:20. Pediatra di riferimento per entrambe i figli,
è la Dott.ssa presso Pediatria di Gruppo di Copparo (Fe). Durante Testimone_1 le ore di assenza dei genitori, perché impegnati al lavoro, gli stessi si avvalgono, all'occorrenza, dell'aiuto di amici e familiari, in quanto i nonni paterni sono deceduti mentre la nonna materna vive a Ferrara e il nonno materno in Romania. Attualmente i figli e non praticano sport e/o altre attività ludico- Persona_2 Persona_1 ricreative;
3) AFFIDAMENTO FIGLI MINORI i figli minori e Persona_1 Persona_2 vengono affidati ad entrambi i genitori - che ne cureranno congiuntamente il mantenimento, l'educazione e l'istruzione - con collocazione prevalente presso la residenza della madre LN NA IA LI, sita in Copparo (Fe), Via
Macchinazza n.5/A. Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla religione verranno assunte di comune accordo dai
1 genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 4) DIMORA PREVALENTE DEI MINORI
Il sig. , lascerà la casa coniugale in Copparo (Fe), Via Macchinazza n.5 Controparte_1 di sua esclusiva proprietà entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'emanazione della sentenza di separazione e trasferirà la propria residenza/domicilio/dimora, sempre entro lo stesso termine, in Copparo (Fe), Via Macchinazza n.5, in un immobile di sua esclusiva proprietà (Doc.4). Naturalmente sempre entro tale data il GN Controparte_1 asporterà dalla casa coniugale, i propri effetti personali. I mobili, le suppellettili e gli elettrodomestici che arredano la casa coniugale, resteranno assegnati alla GNa LN
NA IA LI Nulla sarà dovuto al GN . Resta inteso che Controparte_1 anche il figlio minore avuto dal GN da una Persona_3 Controparte_1 precedente relazione sentimentale, trasferirà la residenza assieme al padre in Copparo
(Fe), Via Macchinazza n.
5. La GNa LN NA IA LI, assieme ai figli minori e , continuerà a risiedere nella casa coniugale, sita Persona_1 Persona_2 in Copparo (Fe), Via Macchinazza n.5/A, di esclusiva proprietà del GN _1
, ove i minori manterranno la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di
[...] riferimento per il prelievo/riconsegna dei bimbini all'altro genitore. Ogni futuro trasferimento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli minori a trasferirsi o meno. Resta inteso che anche la figlia minore avuta dalla GNa LN NA IA LI Persona_4 da una precedente relazione sentimentale, continuerà a risiedere con la madre in Copparo
(Fe), Via Macchinazza n.5/A.
Considerato che
le due abitazioni in cui continueranno a vivere i coniugi assieme ai figli sono adiacenti tra di loro, gli stessi si Parte_1 impegnano con la sottoscrizione del presente atto a non instaurare convivenze con terze persone all'interno delle rispettive unità immobiliari, nell'interesse e nel rispetto dei figli minori;
5) DIRITTO DI VISITA DEL PADRE NEI CONFRONTI DEI FIGLI MINORI il GN
, avrà la facoltà di tenere con sé i figli minori e Controparte_1 Persona_1 Per_2
, A. a fine settimana alternati, I-nel periodo scolastico la giornata del sabato e/o
[...] quella della domenica, senza pernottamento – considerata la tenera età dei figli minori di soli tre e due anni, dalle ore 10:00 del mattino, sino alle ore 21:00, ora in cui il padre li riaccompagnerà presso la residenza della madre;
II-nel periodo estivo la giornata del sabato e/o quella della domenica, senza pernottamento – considerata la tenera età dei figli minori di soli tre e due anni, dalle ore 10:00 del mattino, sino alle ore 22:00, ora in cui il padre li riaccompagnerà presso la residenza della madre;
B. visite infrasettimanali, I- durante il periodo scolastico, * il martedì e il giovedì dalle ore 19:00 sino alle ore 21:00, ora in cui il padre li riaccompagnerà presso la residenza della madre;
- durante il periodo estivo * il martedì e il giovedì dalle ore 19:00 sino alle ore 22:00, ora in cui il padre li riaccompagnerà presso la residenza della madre;
Resta inteso che potranno essere concordate anche ulteriori visite e frequentazioni, del padre con i figli minori, allorché i medesimi lo desiderino, nel rispetto degli impegni scolastici o di altro genere dei minori e previo accordo con la madre. Inoltre i genitori si impegnano a collaborare affinché i figli partecipino agli allenamenti e/o a qualsivoglia attività sportiva e ricreativa di loro interesse, anche accompagnandoli dalla residenza della madre a quella del padre e viceversa, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e personali;
ferie estive, ciascun coniuge potrà tenere con sé i figli minori, per un periodo di due settimane anche non consecutive, da concordare previamente con l'altro coniuge entro e non oltre il mese
2 di maggio di ogni anno, qualora ciò sia possibile in base alle esigenze lavorative di entrambi i coniugi;
vacanze Natalizie, ciascun coniuge trascorrerà ad anni alterni, con i Per_ figli e , i seguenti periodi: 24/12- 30/12 oppure 31/12-6/1, anche senza Per_1 pernottamento;
vacanze Pasquali, ciascun coniuge trascorrerà ad anni alterni, con i figli Per_
e , sino a 3 (tre) giorni consecutivi (includendovi il giorno di Pasqua ed il Per_1 Lunedì dell'Angelo), anche senza pernottamento;
così dicasi per ogni altra festività, ferma restando l'alternanza annuale, con equa e paritaria suddivisione del periodo. La restante parte del periodo estivo i minori lo trascorrerà con ciascun genitore come da calendario indicato, salvo che i genitori congiuntamente e nell'esclusivo interesse dei minori decidano diversamente. Altre festività e compleanni, I minori trascorreranno inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno dei minori verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei figli con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto;
6) ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI MINORI il GN _1
, verserà mensilmente alla GNa LN NA IA LI, quale contributo
[...] Per_ per il mantenimento dei figli minori e , la somma di € 400,00 (quattrocento//00) Per_1
(euro 200,00# per ciascun figlio), rivalutabile, annualmente, secondo gli indici ISTAT;
detto versamento, dovrà avvenire il giorno 7 (sette) di ogni mese di riferimento dal momento in cui lascerà la casa coniugale, e dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato alla GNa LN che avrà cura di comunicare al GN il proprio IBAN. L'abbigliamento e le calzature per i due _1 Per_ figli e , saranno acquistate a parte a parte dai coniugi suddividendo la spesa in Per_1 ragione del 50% ciascuno;
7) ASSEGNO UNICO l'assegno unico dei figli, su accordo dei coniugi, continuerà ad essere percepito interamente dalla GNa LN NA IA LI;
8) SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI MINORI Ciascun coniuge, secondo quanto stabilito dal protocollo per le spese straordinarie, elaborato dall'intestato Tribunale, contribuirà al pagamento, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che a titolo esemplificativo si indicano come segue: in particolare, le spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
Le spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
Le spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico o scuolabus;
Le spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sede universitaria. Le spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive ludiche ed artistiche sino al tetto massimo complessivo di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio. L'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Le spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) baby sitter;
b) campi estivi. I genitori alla fine di ogni mese dovranno comunicarsi reciprocamente le spese sostenute
3 personalmente o tramite e-mail o altro mezzo equipollente, con allegazione della relativa documentazione, al fine di conformare le rispettive posizioni. Il rimborso del 50% delle spese sostenute da un genitore dovrà essere effettuato dall'altro entro il giorno 7 (sette) del mese successivo con rilascio di relativa quietanza. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 9) CONSENSO RINNOVO
RIVASCIO PASSAPORTO i coniugi presteranno il reciproco assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, nonché per il rilascio/rinnovo del passaporto individuale dei minori o di altro documento valido per l'espatrio. 10) MANTENIMENTO CONIUGI con la sottoscrizione del presente atto, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, il GN si obbliga a corrispondere alla Controparte_1 GNa LN NA IA LI, che accetta, la somma, pari ad euro 3.000,00
(tremila//00) a titolo di assegno di mantenimento versato una tantum. Tale somma verrà corrisposta, dal GN alla GNa LN NA IA LI, Controparte_1 tramite assegno circolare, in un'unica soluzione, direttamente all'udienza di comparizione personale delle parti. A seguito del puntuale adempimento da parte del GN , di quanto disposto al punto di cui sopra, e quindi a seguito del Controparte_1 sopraccitato pagamento, la GNa LN NA IA LI, rinuncia a qualsiasi pretesa, nei confronti del GN , nonché all'esercizio di eventuali Controparte_1 azioni pregresse presenti e future per qualsiasi titolo nei confronti dello stesso. A fronte di ciò i coniugi provvederanno ciascuno al proprio sostentamento in relazione alle proprie capacità, impegnandosi sulla scorta delle attuali condizioni economiche e patrimoniali a nulla richiedere reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento mensile;
11) ALTRE
DISPOSIZIONI DI CARATTERE PATRIMONIALE Con la sottoscrizione del presente atto, i coniugi si obbligato ad estinguere il libretto postale Controparte_2
N.527063310, cointestato ad entrambe, entro e non oltre la data del 31/03/2025 e a suddividere al 50% l'importo ivi presente a quella data (Doc.9). I mezzi di seguito indicati
- FORD WAG TJACHL D TRANSIT 190, targato VE735909 (Doc.09); - FORD
GALAXY, targato EM317TG (Doc.10); - , targato GL234WG Persona_5
(Doc.11); intestati al GN ed acquistati dai coniugi durante il Controparte_1 matrimonio, rimarranno in uso al GN;
mentre la vettura PEUGEOT, Controparte_1 targata EJ936SY, intestata alla GNa LN NA IA LI (Doc.12), ed acquistata dai coniugi durante il matrimonio, rimarrà in uso alla GNa LN. Con la sottoscrizione del presente atto, i coniugi LN, si accollano gli oneri di _1 copertura assicurativa e di bollo, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle vetture a loro assegnate. I coniugi, inoltre, si impegnano a prestare la propria firma innanzi al
Notaio, in caso di vendita e/o demolizione, delle sopraccitate automobili, rinunciando reciprocamente ad ogni pretesa economica sul prezzo ricavato dalla vendita dei suindicati mezzi.
13) le spese legali del presente atto e dell'intero procedimento di separazione, verranno pagate interamente dal GN ”. Controparte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/03/2025 i sigg. e AR AN Controparte_1
MA ON esponevano che in data 23/04/2022 avevano contratto matrimonio Per_ in Copparo (FE); che dall'unione erano nati due figli minorenni, e . Per_1
4 Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano che il Tribunale omologasse la separazione alle condizioni riportate in ricorso. All'udienza di comparizione le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. Premesso che il Tribunale prende solo atto degli accordi relativi ai figli nati da precedenti relazioni delle parti, di osserva che le domande sono fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e AR AN Controparte_1
MA ON alle condizioni concordate (matrimonio contratto in Copparo (FE) in data 23/04/2022 e trascritto al n. 7 p. I). Spese a carico del sig. . _1 Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Copparo (FE) provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 27.5.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
5
REPUBBLICA ITALIAN TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 687/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. FORMICA DEBORA Controparte_1
e
AR AN MA ON con il patrocinio dell'Avv. FORMICA DEBORA
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti: chiedono che sia pronunciata sentenza di separazione su domanda congiunta dei coniugi e AR AN MA ON alle seguenti Controparte_1 condizioni: 1)I coniugi saranno autorizzati a vivere separati;
2) La figlia minore è nata con parto cesareo, è in buona salute, non ha Persona_1 allergie, non assume farmaci e non soffre di patologie particolari. Su accordo dei genitori frequenta la Scuola dell'Infanzia sita in Riva del Po (Fe), Località Cologna, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 sino alle ore 16:30. Il figlio minore è nato con parto Persona_2 cesareo, è in buona salute, non ha allergie, non assume farmaci e non soffre di patologie particolari. Su accordo dei genitori inizierà a frequentare la Scuola dell'Infanzia sita in
Riva del Po (Fe), Località Cologna, dal mese di settembre del corrente anno, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 sino alle ore 16:20. Pediatra di riferimento per entrambe i figli,
è la Dott.ssa presso Pediatria di Gruppo di Copparo (Fe). Durante Testimone_1 le ore di assenza dei genitori, perché impegnati al lavoro, gli stessi si avvalgono, all'occorrenza, dell'aiuto di amici e familiari, in quanto i nonni paterni sono deceduti mentre la nonna materna vive a Ferrara e il nonno materno in Romania. Attualmente i figli e non praticano sport e/o altre attività ludico- Persona_2 Persona_1 ricreative;
3) AFFIDAMENTO FIGLI MINORI i figli minori e Persona_1 Persona_2 vengono affidati ad entrambi i genitori - che ne cureranno congiuntamente il mantenimento, l'educazione e l'istruzione - con collocazione prevalente presso la residenza della madre LN NA IA LI, sita in Copparo (Fe), Via
Macchinazza n.5/A. Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla religione verranno assunte di comune accordo dai
1 genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 4) DIMORA PREVALENTE DEI MINORI
Il sig. , lascerà la casa coniugale in Copparo (Fe), Via Macchinazza n.5 Controparte_1 di sua esclusiva proprietà entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'emanazione della sentenza di separazione e trasferirà la propria residenza/domicilio/dimora, sempre entro lo stesso termine, in Copparo (Fe), Via Macchinazza n.5, in un immobile di sua esclusiva proprietà (Doc.4). Naturalmente sempre entro tale data il GN Controparte_1 asporterà dalla casa coniugale, i propri effetti personali. I mobili, le suppellettili e gli elettrodomestici che arredano la casa coniugale, resteranno assegnati alla GNa LN
NA IA LI Nulla sarà dovuto al GN . Resta inteso che Controparte_1 anche il figlio minore avuto dal GN da una Persona_3 Controparte_1 precedente relazione sentimentale, trasferirà la residenza assieme al padre in Copparo
(Fe), Via Macchinazza n.
5. La GNa LN NA IA LI, assieme ai figli minori e , continuerà a risiedere nella casa coniugale, sita Persona_1 Persona_2 in Copparo (Fe), Via Macchinazza n.5/A, di esclusiva proprietà del GN _1
, ove i minori manterranno la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di
[...] riferimento per il prelievo/riconsegna dei bimbini all'altro genitore. Ogni futuro trasferimento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli minori a trasferirsi o meno. Resta inteso che anche la figlia minore avuta dalla GNa LN NA IA LI Persona_4 da una precedente relazione sentimentale, continuerà a risiedere con la madre in Copparo
(Fe), Via Macchinazza n.5/A.
Considerato che
le due abitazioni in cui continueranno a vivere i coniugi assieme ai figli sono adiacenti tra di loro, gli stessi si Parte_1 impegnano con la sottoscrizione del presente atto a non instaurare convivenze con terze persone all'interno delle rispettive unità immobiliari, nell'interesse e nel rispetto dei figli minori;
5) DIRITTO DI VISITA DEL PADRE NEI CONFRONTI DEI FIGLI MINORI il GN
, avrà la facoltà di tenere con sé i figli minori e Controparte_1 Persona_1 Per_2
, A. a fine settimana alternati, I-nel periodo scolastico la giornata del sabato e/o
[...] quella della domenica, senza pernottamento – considerata la tenera età dei figli minori di soli tre e due anni, dalle ore 10:00 del mattino, sino alle ore 21:00, ora in cui il padre li riaccompagnerà presso la residenza della madre;
II-nel periodo estivo la giornata del sabato e/o quella della domenica, senza pernottamento – considerata la tenera età dei figli minori di soli tre e due anni, dalle ore 10:00 del mattino, sino alle ore 22:00, ora in cui il padre li riaccompagnerà presso la residenza della madre;
B. visite infrasettimanali, I- durante il periodo scolastico, * il martedì e il giovedì dalle ore 19:00 sino alle ore 21:00, ora in cui il padre li riaccompagnerà presso la residenza della madre;
- durante il periodo estivo * il martedì e il giovedì dalle ore 19:00 sino alle ore 22:00, ora in cui il padre li riaccompagnerà presso la residenza della madre;
Resta inteso che potranno essere concordate anche ulteriori visite e frequentazioni, del padre con i figli minori, allorché i medesimi lo desiderino, nel rispetto degli impegni scolastici o di altro genere dei minori e previo accordo con la madre. Inoltre i genitori si impegnano a collaborare affinché i figli partecipino agli allenamenti e/o a qualsivoglia attività sportiva e ricreativa di loro interesse, anche accompagnandoli dalla residenza della madre a quella del padre e viceversa, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e personali;
ferie estive, ciascun coniuge potrà tenere con sé i figli minori, per un periodo di due settimane anche non consecutive, da concordare previamente con l'altro coniuge entro e non oltre il mese
2 di maggio di ogni anno, qualora ciò sia possibile in base alle esigenze lavorative di entrambi i coniugi;
vacanze Natalizie, ciascun coniuge trascorrerà ad anni alterni, con i Per_ figli e , i seguenti periodi: 24/12- 30/12 oppure 31/12-6/1, anche senza Per_1 pernottamento;
vacanze Pasquali, ciascun coniuge trascorrerà ad anni alterni, con i figli Per_
e , sino a 3 (tre) giorni consecutivi (includendovi il giorno di Pasqua ed il Per_1 Lunedì dell'Angelo), anche senza pernottamento;
così dicasi per ogni altra festività, ferma restando l'alternanza annuale, con equa e paritaria suddivisione del periodo. La restante parte del periodo estivo i minori lo trascorrerà con ciascun genitore come da calendario indicato, salvo che i genitori congiuntamente e nell'esclusivo interesse dei minori decidano diversamente. Altre festività e compleanni, I minori trascorreranno inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno dei minori verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei figli con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto;
6) ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI MINORI il GN _1
, verserà mensilmente alla GNa LN NA IA LI, quale contributo
[...] Per_ per il mantenimento dei figli minori e , la somma di € 400,00 (quattrocento//00) Per_1
(euro 200,00# per ciascun figlio), rivalutabile, annualmente, secondo gli indici ISTAT;
detto versamento, dovrà avvenire il giorno 7 (sette) di ogni mese di riferimento dal momento in cui lascerà la casa coniugale, e dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato alla GNa LN che avrà cura di comunicare al GN il proprio IBAN. L'abbigliamento e le calzature per i due _1 Per_ figli e , saranno acquistate a parte a parte dai coniugi suddividendo la spesa in Per_1 ragione del 50% ciascuno;
7) ASSEGNO UNICO l'assegno unico dei figli, su accordo dei coniugi, continuerà ad essere percepito interamente dalla GNa LN NA IA LI;
8) SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI MINORI Ciascun coniuge, secondo quanto stabilito dal protocollo per le spese straordinarie, elaborato dall'intestato Tribunale, contribuirà al pagamento, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che a titolo esemplificativo si indicano come segue: in particolare, le spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
Le spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
Le spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico o scuolabus;
Le spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sede universitaria. Le spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive ludiche ed artistiche sino al tetto massimo complessivo di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio. L'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Le spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) baby sitter;
b) campi estivi. I genitori alla fine di ogni mese dovranno comunicarsi reciprocamente le spese sostenute
3 personalmente o tramite e-mail o altro mezzo equipollente, con allegazione della relativa documentazione, al fine di conformare le rispettive posizioni. Il rimborso del 50% delle spese sostenute da un genitore dovrà essere effettuato dall'altro entro il giorno 7 (sette) del mese successivo con rilascio di relativa quietanza. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 9) CONSENSO RINNOVO
RIVASCIO PASSAPORTO i coniugi presteranno il reciproco assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, nonché per il rilascio/rinnovo del passaporto individuale dei minori o di altro documento valido per l'espatrio. 10) MANTENIMENTO CONIUGI con la sottoscrizione del presente atto, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, il GN si obbliga a corrispondere alla Controparte_1 GNa LN NA IA LI, che accetta, la somma, pari ad euro 3.000,00
(tremila//00) a titolo di assegno di mantenimento versato una tantum. Tale somma verrà corrisposta, dal GN alla GNa LN NA IA LI, Controparte_1 tramite assegno circolare, in un'unica soluzione, direttamente all'udienza di comparizione personale delle parti. A seguito del puntuale adempimento da parte del GN , di quanto disposto al punto di cui sopra, e quindi a seguito del Controparte_1 sopraccitato pagamento, la GNa LN NA IA LI, rinuncia a qualsiasi pretesa, nei confronti del GN , nonché all'esercizio di eventuali Controparte_1 azioni pregresse presenti e future per qualsiasi titolo nei confronti dello stesso. A fronte di ciò i coniugi provvederanno ciascuno al proprio sostentamento in relazione alle proprie capacità, impegnandosi sulla scorta delle attuali condizioni economiche e patrimoniali a nulla richiedere reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento mensile;
11) ALTRE
DISPOSIZIONI DI CARATTERE PATRIMONIALE Con la sottoscrizione del presente atto, i coniugi si obbligato ad estinguere il libretto postale Controparte_2
N.527063310, cointestato ad entrambe, entro e non oltre la data del 31/03/2025 e a suddividere al 50% l'importo ivi presente a quella data (Doc.9). I mezzi di seguito indicati
- FORD WAG TJACHL D TRANSIT 190, targato VE735909 (Doc.09); - FORD
GALAXY, targato EM317TG (Doc.10); - , targato GL234WG Persona_5
(Doc.11); intestati al GN ed acquistati dai coniugi durante il Controparte_1 matrimonio, rimarranno in uso al GN;
mentre la vettura PEUGEOT, Controparte_1 targata EJ936SY, intestata alla GNa LN NA IA LI (Doc.12), ed acquistata dai coniugi durante il matrimonio, rimarrà in uso alla GNa LN. Con la sottoscrizione del presente atto, i coniugi LN, si accollano gli oneri di _1 copertura assicurativa e di bollo, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle vetture a loro assegnate. I coniugi, inoltre, si impegnano a prestare la propria firma innanzi al
Notaio, in caso di vendita e/o demolizione, delle sopraccitate automobili, rinunciando reciprocamente ad ogni pretesa economica sul prezzo ricavato dalla vendita dei suindicati mezzi.
13) le spese legali del presente atto e dell'intero procedimento di separazione, verranno pagate interamente dal GN ”. Controparte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/03/2025 i sigg. e AR AN Controparte_1
MA ON esponevano che in data 23/04/2022 avevano contratto matrimonio Per_ in Copparo (FE); che dall'unione erano nati due figli minorenni, e . Per_1
4 Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano che il Tribunale omologasse la separazione alle condizioni riportate in ricorso. All'udienza di comparizione le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. Premesso che il Tribunale prende solo atto degli accordi relativi ai figli nati da precedenti relazioni delle parti, di osserva che le domande sono fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e AR AN Controparte_1
MA ON alle condizioni concordate (matrimonio contratto in Copparo (FE) in data 23/04/2022 e trascritto al n. 7 p. I). Spese a carico del sig. . _1 Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Copparo (FE) provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 27.5.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
5