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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2025, n. 4784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4784 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8106 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
GA BI, LI AL, LD IO e ER LA con domicilio eletto presso lo studio dei primi in Monreale (PA) Via Roma n. 48 come da procura in atti
- RICORRENTE -
Contro
Controparte_1
Milano rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1
[...]
c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dall'Avv. Francesco
IN (CF e dall'Avv. Stefano Rovelli (CF ), C.F._2 C.F._3 funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliato presso l' Controparte_1 [...]
di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 come Controparte_2 introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini n.24, Pec:
Email_1
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti pagina 1 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 28.6.2025 , ha convenuto in Parte_1 giudizio il al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 10.873,23 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, e, conseguentemente, condannare il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda”. Con vittoria delle spese di lite da distrarre a favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie. Cont Il ricorrente, premesso di aver svolto attività di docenza per il dal 16 ottobre 2017 al 30 giugno
2024, mediante successivi contratti a tempo determinato (doc. 1 attestazione stato di servizio), espone di aver prestato servizio alle dipendenze del , in forza di contratti Controparte_1 di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021 e 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e lamenta di non aver goduto di tutte le ferie maturate nell'ambito dei singoli rapporti di lavoro con il , di non averli richiesti né di CP_1 essere stata adeguatamente informato del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitato dai dirigenti scolastici a goderne, con avviso espresso della perdita in caso di mancata richiesta.
Contesta, dunque, al convenuto, il mancato riconoscimento dell'indennità per le ferie CP_1 maturate e non godute chiedendo, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni come in atti.
Il , costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della Controparte_1 domanda attorea chiedendo il rigetto del ricorso. Ha contestato, inoltre, i conteggi dei giorni di ferie asseritamente non godute dal ricorrente rilevando che tale conteggio ha tenuto conto solo dei giorni di sospensione delle lezioni indicate nel Calendario scolastico regionale omettendo erroneamente di considerare le ferie che lo stesso dipendente ha usufruito durante il periodo di sospensione delle lezioni come legittimamente stabilito da calendario scolastico stabilito dalle scuole ove ha prestato servizio.
Chiede, altresì, di disporre un rinvio pregiudiziale alla CGUE, affinché sia la Corte europea a pronunciarsi – una volta per tutte – sulla compatibilità della riforma del 2012 in materia di ferie del personale supplente con i diritti sanciti dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e dall'art. 31, par. 2 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. pagina 2 di 10 All'udienza del 5.11.2025, il giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha invitato i procuratori di parte ricorrente, non comparso il , alla discussione all'esito della CP_1 quale ha emesso sentenza contestuale.
*
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Normativa di riferimento
In diritto, la normativa di riferimento è rappresentata, innanzitutto, dall'art. art. 1, commi da 55 a 56, L
24/12/2012 n. 228 che così dispongono:
“54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore
a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Per effetto delle modifiche del citato comma 55, l'art. 5, comma 8, DL 6 luglio 2012, n. 95, così recita:
“
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
pagina 3 di 10 Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti.
L'art. 1, comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie.
Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine.
Ciò è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che (per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, con la precisazione che l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato.
*
Alla luce dei principi sopra richiamati, deve ritenersi che i docenti a termine non sono obbligati al godimento delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni e che resta fermo il principio della necessità della richiesta di fruizione delle ferie o, comunque, la necessità dell'invito del dirigente a goderne.
In tal senso si comprende l'inciso del citato art. 5, comma 8, che esclude dalla disciplina generale il personale docente a termine limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie, giacché, ove l'istituto scolastico inviti al godimento delle ferie, il docente assunto a termine, qualora questi non si adegui, non potrà poi invocare l'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.
La Giurisprudenza della Corte di Giustizia pagina 4 di 10 In tale quadro normativo, vanno, poi, richiamati i principi resi sulla tematica innanzitutto dalla Corte di
Giustizia Europea, secondo cui: L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e
l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione (CGUE, C-684/16).
Si è, nel dettaglio, evidenziato che:
[…] 45 A tal fine, e come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva
2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
pagina 5 di 10 46 Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del
16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 68). Ove Persona_1 quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.
47 Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo
a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute [...].
La giurisprudenza interna
Sulla questione, infine, si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione (ex plurimis, ordinanza n.
16715/2024) che ha affermato il seguente principio di diritto: Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art.
7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16
e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.
pagina 6 di 10 Pertanto, avendo riguardo al quadro normativo e giurisprudenziale su richiamato, è da escludere, Cont contrariamente a quanto sostenuto dal , che il docente a termine debba ritenersi obbligato e, soprattutto, automaticamente posto in ferie (alla stregua dei docenti di ruolo) nei periodi di sospensione delle lezioni per come individuati dai calendari regionali e di istituto.
D'altra parte, tale tesi “non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico” (così Cass., n. ordinanza 28587 del 6/11/2024).
Ancora più di recente, poi, la Corte di Cassazione n.11967 del 07/05/2025 ha così osservato “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l' art. 5, comma 8, del D.L.
n. 95 del 2012, come integrato dall' art. 1, comma 55,della legge n. 228 del 2012- deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro".
*
Alla luce di quanto detto, la domanda attorea va accolta, mancando ogni prova circa l'invito a godere delle ferie rivolto in via formale alla parte che, quindi, non può essere considerata in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni. Cont Infatti, neppure la documentazione prodotta dal sub doc. 6 e riferito all'anno scolastico
2023/2024 appare idonea, nei termini indicati dalle pronunce su richiamate, ad integrare l'avvertimento che, qualora l'insegnante non usufruisca delle ferie, queste verranno definitivamente perse, così come il diritto a ricevere l'indennità sostitutiva.
pagina 7 di 10 In disparte la considerazione che la circolare del 16.5.2024 appare come una comunicazione generica che i dirigenti scolastici rivolgono a tutti gli insegnanti, sia precari sia di ruolo, senza la prova che la stessa sia stata comunicata direttamente al ricorrente e neppure che ciò sia avvenuto “in tempo utile” per poter richiedere e fruire delle ferie maturate, la stessa neppure contiene l'espresso avvertimento della perdita dell'indennità sostitutiva.
Risulta, infatti, dimostrato che il ricorrente non abbia goduto della totalità delle ferie maturate né il ha dato dimostrazione di aver inutilmente invitato il docente a godere delle ferie, con CP_1 espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Sul punto, pare sufficiente richiamare la recente pronunzia con cui la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8803/2023, ha chiarito questo specifico aspetto affermando: “essendo il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro si può verificare soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
di averlo nel contempo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
L'applicazione al caso di specie dei principi richiamati consente, quindi, di accogliere la domanda attorea, così come formulata dalla ricorrente in ricorso.
I conteggi, sia dei giorni di ferie maturati e non goduti che del relativo quantum, paiono correttamente Cont nella rideterminazione effettuata dal ricorrente il 4.11.2025, dopo i rilievi del rispetto ai giorni che il docente ha effettivamente c chiesto e fruito.
La domanda va quindi accolta per il minor importo di euro 9.365,21 come da nota del 4.11.2025 e tenuto conto delle disposizioni di legge e di contratto e del fatto che il non ha contestato tale CP_1 diversa determinazione.
*
Deve, altresì ritenersi priva di rilevanza la eccezione di indebito arricchimento proposta dal CP_1 convenuto.
pagina 8 di 10 Cont Contrariamente a quanto dedotto dal , non è onere del lavoratore dimostrare di aver svolto attività lavorativa individuale nei giorni di sospensione delle attività didattiche, in quanto, lo si ripete, è onere del datore di lavoro provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite in costanza di rapporto (o di averne sollecitato la fruizione informando il docente dell'eventuale perdita delle stesse) nella misura prevista dalle norme contrattual-collettive né la fruizione delle stesse da parte del docente può presumersi fino a prova contraria, che non spetta certo al docente fornire.
*
I principi in commento vanno estesi anche alle festività soppresse, rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità (seppur in relazione ad altra fattispecie) ha statuito che: “A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nell'art. 18 del CCNL EPNE, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (Cass., n. 8926 del 04/04/2024).
*
Ciò posto, per ciò che concerne la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea formulata da convenuto sul presupposto di un asserita incertezza interpretativa nel rapporto CP_1 tra l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e l'art. 31, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'art. 1, commi 54° e 56° della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 5, comma 8°del
D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (conv. modd. dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come interpretato dalla sentenza n. 95/2016 della Corte Costituzionale, a parere della scrivente giudicante non sussistono i presupposti di fatto e di diritto per il suo accoglimento.
L'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia comunitaria rappresenta la procedura che consente ad una giurisdizione nazionale di interrogare la Corte di giustizia dell'Unione Europea
(CGUE) sull'interpretazione o sulla validità del diritto europeo nell'ambito di un contenzioso in cui tale giurisdizione venga coinvolta e dunque presuppone che vi siano dubbi interpretativi il cui chiarimento si rende auspicabile oltre che necessario ai fini di una corretta e unitaria applicazione del diritto.
Ebbene, la questione sottoposta al vaglio di questo Tribunale, non presenta elementi di incertezza essendo, anzi, sviluppatosi un orientamento giurisprudenziale concorde confermato anche dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione n.11967 del 07/05/2025 sopra richiamata, in merito alle questioni di diritto che lo sottendono e che consentono a questo giudice di decidere nel merito. pagina 9 di 10 *
Per quanto detto, il ministero convenuto va condannato al pagamento della somma complessiva di euro euro 9.365,21 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici dedotti in causa, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo e con distrazione in favore delle procuratrici antistatarie ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
202/2023 e 2023/2024 per l'effetto, condanna il a corrispondere Controparte_1 al ricorrente la somma di € euro 9.365,21 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
2.109, 00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore delle procuratrici antistatarie ex art. 93 c.p.c.
Sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
GA BI, LI AL, LD IO e ER LA con domicilio eletto presso lo studio dei primi in Monreale (PA) Via Roma n. 48 come da procura in atti
- RICORRENTE -
Contro
Controparte_1
Milano rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1
[...]
c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dall'Avv. Francesco
IN (CF e dall'Avv. Stefano Rovelli (CF ), C.F._2 C.F._3 funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliato presso l' Controparte_1 [...]
di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 come Controparte_2 introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini n.24, Pec:
Email_1
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti pagina 1 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 28.6.2025 , ha convenuto in Parte_1 giudizio il al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 10.873,23 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, e, conseguentemente, condannare il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda”. Con vittoria delle spese di lite da distrarre a favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie. Cont Il ricorrente, premesso di aver svolto attività di docenza per il dal 16 ottobre 2017 al 30 giugno
2024, mediante successivi contratti a tempo determinato (doc. 1 attestazione stato di servizio), espone di aver prestato servizio alle dipendenze del , in forza di contratti Controparte_1 di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021 e 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e lamenta di non aver goduto di tutte le ferie maturate nell'ambito dei singoli rapporti di lavoro con il , di non averli richiesti né di CP_1 essere stata adeguatamente informato del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitato dai dirigenti scolastici a goderne, con avviso espresso della perdita in caso di mancata richiesta.
Contesta, dunque, al convenuto, il mancato riconoscimento dell'indennità per le ferie CP_1 maturate e non godute chiedendo, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni come in atti.
Il , costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della Controparte_1 domanda attorea chiedendo il rigetto del ricorso. Ha contestato, inoltre, i conteggi dei giorni di ferie asseritamente non godute dal ricorrente rilevando che tale conteggio ha tenuto conto solo dei giorni di sospensione delle lezioni indicate nel Calendario scolastico regionale omettendo erroneamente di considerare le ferie che lo stesso dipendente ha usufruito durante il periodo di sospensione delle lezioni come legittimamente stabilito da calendario scolastico stabilito dalle scuole ove ha prestato servizio.
Chiede, altresì, di disporre un rinvio pregiudiziale alla CGUE, affinché sia la Corte europea a pronunciarsi – una volta per tutte – sulla compatibilità della riforma del 2012 in materia di ferie del personale supplente con i diritti sanciti dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e dall'art. 31, par. 2 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. pagina 2 di 10 All'udienza del 5.11.2025, il giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha invitato i procuratori di parte ricorrente, non comparso il , alla discussione all'esito della CP_1 quale ha emesso sentenza contestuale.
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Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Normativa di riferimento
In diritto, la normativa di riferimento è rappresentata, innanzitutto, dall'art. art. 1, commi da 55 a 56, L
24/12/2012 n. 228 che così dispongono:
“54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore
a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Per effetto delle modifiche del citato comma 55, l'art. 5, comma 8, DL 6 luglio 2012, n. 95, così recita:
“
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
pagina 3 di 10 Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti.
L'art. 1, comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie.
Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine.
Ciò è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che (per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, con la precisazione che l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato.
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Alla luce dei principi sopra richiamati, deve ritenersi che i docenti a termine non sono obbligati al godimento delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni e che resta fermo il principio della necessità della richiesta di fruizione delle ferie o, comunque, la necessità dell'invito del dirigente a goderne.
In tal senso si comprende l'inciso del citato art. 5, comma 8, che esclude dalla disciplina generale il personale docente a termine limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie, giacché, ove l'istituto scolastico inviti al godimento delle ferie, il docente assunto a termine, qualora questi non si adegui, non potrà poi invocare l'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.
La Giurisprudenza della Corte di Giustizia pagina 4 di 10 In tale quadro normativo, vanno, poi, richiamati i principi resi sulla tematica innanzitutto dalla Corte di
Giustizia Europea, secondo cui: L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e
l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione (CGUE, C-684/16).
Si è, nel dettaglio, evidenziato che:
[…] 45 A tal fine, e come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva
2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
pagina 5 di 10 46 Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del
16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 68). Ove Persona_1 quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.
47 Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo
a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute [...].
La giurisprudenza interna
Sulla questione, infine, si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione (ex plurimis, ordinanza n.
16715/2024) che ha affermato il seguente principio di diritto: Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art.
7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16
e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.
pagina 6 di 10 Pertanto, avendo riguardo al quadro normativo e giurisprudenziale su richiamato, è da escludere, Cont contrariamente a quanto sostenuto dal , che il docente a termine debba ritenersi obbligato e, soprattutto, automaticamente posto in ferie (alla stregua dei docenti di ruolo) nei periodi di sospensione delle lezioni per come individuati dai calendari regionali e di istituto.
D'altra parte, tale tesi “non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico” (così Cass., n. ordinanza 28587 del 6/11/2024).
Ancora più di recente, poi, la Corte di Cassazione n.11967 del 07/05/2025 ha così osservato “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l' art. 5, comma 8, del D.L.
n. 95 del 2012, come integrato dall' art. 1, comma 55,della legge n. 228 del 2012- deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro".
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Alla luce di quanto detto, la domanda attorea va accolta, mancando ogni prova circa l'invito a godere delle ferie rivolto in via formale alla parte che, quindi, non può essere considerata in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni. Cont Infatti, neppure la documentazione prodotta dal sub doc. 6 e riferito all'anno scolastico
2023/2024 appare idonea, nei termini indicati dalle pronunce su richiamate, ad integrare l'avvertimento che, qualora l'insegnante non usufruisca delle ferie, queste verranno definitivamente perse, così come il diritto a ricevere l'indennità sostitutiva.
pagina 7 di 10 In disparte la considerazione che la circolare del 16.5.2024 appare come una comunicazione generica che i dirigenti scolastici rivolgono a tutti gli insegnanti, sia precari sia di ruolo, senza la prova che la stessa sia stata comunicata direttamente al ricorrente e neppure che ciò sia avvenuto “in tempo utile” per poter richiedere e fruire delle ferie maturate, la stessa neppure contiene l'espresso avvertimento della perdita dell'indennità sostitutiva.
Risulta, infatti, dimostrato che il ricorrente non abbia goduto della totalità delle ferie maturate né il ha dato dimostrazione di aver inutilmente invitato il docente a godere delle ferie, con CP_1 espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Sul punto, pare sufficiente richiamare la recente pronunzia con cui la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8803/2023, ha chiarito questo specifico aspetto affermando: “essendo il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro si può verificare soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
di averlo nel contempo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
L'applicazione al caso di specie dei principi richiamati consente, quindi, di accogliere la domanda attorea, così come formulata dalla ricorrente in ricorso.
I conteggi, sia dei giorni di ferie maturati e non goduti che del relativo quantum, paiono correttamente Cont nella rideterminazione effettuata dal ricorrente il 4.11.2025, dopo i rilievi del rispetto ai giorni che il docente ha effettivamente c chiesto e fruito.
La domanda va quindi accolta per il minor importo di euro 9.365,21 come da nota del 4.11.2025 e tenuto conto delle disposizioni di legge e di contratto e del fatto che il non ha contestato tale CP_1 diversa determinazione.
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Deve, altresì ritenersi priva di rilevanza la eccezione di indebito arricchimento proposta dal CP_1 convenuto.
pagina 8 di 10 Cont Contrariamente a quanto dedotto dal , non è onere del lavoratore dimostrare di aver svolto attività lavorativa individuale nei giorni di sospensione delle attività didattiche, in quanto, lo si ripete, è onere del datore di lavoro provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite in costanza di rapporto (o di averne sollecitato la fruizione informando il docente dell'eventuale perdita delle stesse) nella misura prevista dalle norme contrattual-collettive né la fruizione delle stesse da parte del docente può presumersi fino a prova contraria, che non spetta certo al docente fornire.
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I principi in commento vanno estesi anche alle festività soppresse, rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità (seppur in relazione ad altra fattispecie) ha statuito che: “A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nell'art. 18 del CCNL EPNE, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (Cass., n. 8926 del 04/04/2024).
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Ciò posto, per ciò che concerne la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea formulata da convenuto sul presupposto di un asserita incertezza interpretativa nel rapporto CP_1 tra l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e l'art. 31, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'art. 1, commi 54° e 56° della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 5, comma 8°del
D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (conv. modd. dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come interpretato dalla sentenza n. 95/2016 della Corte Costituzionale, a parere della scrivente giudicante non sussistono i presupposti di fatto e di diritto per il suo accoglimento.
L'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia comunitaria rappresenta la procedura che consente ad una giurisdizione nazionale di interrogare la Corte di giustizia dell'Unione Europea
(CGUE) sull'interpretazione o sulla validità del diritto europeo nell'ambito di un contenzioso in cui tale giurisdizione venga coinvolta e dunque presuppone che vi siano dubbi interpretativi il cui chiarimento si rende auspicabile oltre che necessario ai fini di una corretta e unitaria applicazione del diritto.
Ebbene, la questione sottoposta al vaglio di questo Tribunale, non presenta elementi di incertezza essendo, anzi, sviluppatosi un orientamento giurisprudenziale concorde confermato anche dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione n.11967 del 07/05/2025 sopra richiamata, in merito alle questioni di diritto che lo sottendono e che consentono a questo giudice di decidere nel merito. pagina 9 di 10 *
Per quanto detto, il ministero convenuto va condannato al pagamento della somma complessiva di euro euro 9.365,21 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici dedotti in causa, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo e con distrazione in favore delle procuratrici antistatarie ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
202/2023 e 2023/2024 per l'effetto, condanna il a corrispondere Controparte_1 al ricorrente la somma di € euro 9.365,21 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
2.109, 00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore delle procuratrici antistatarie ex art. 93 c.p.c.
Sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
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