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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/02/2024, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 2449/2021 R.G. in materia di lavoro promossa da rappresentato e difeso dall'avv.to Andrea Parte_1
Giovanni Cartella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sciara via Principe di Sciara n. 95, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rosaria
Ciancimino e Delia Cernigliaro ed elettivamente presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente sita in Palermo in via
1 Laurana n. 59, giusta procura generale alle liti in notar di Roma. Per_1
- resistente -
Oggetto: indennità di disoccupazione agricola
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.09.2021 il ricorrente, come in epigrafe indicato, dopo aver premesso d'aver presentato in data 26.02.2020 domanda all' al fine di ottenere la CP_1
prestazione di Disoccupazione Agricola - attesa la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti - e che detta domanda rimaneva priva di adeguato riscontro, conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l'ente per ivi sentire accogliere le seguenti CP_2
domande: “ACCERTARE E DICHIARARE, per le motivazioni in fatto e in diritto espresse nella superiore premessa, che il ricorrente ha diritto ad avere riconosciuto l'indennità di disoccupazione agricola richiesta con la domanda amministrativa n. 2020845712595 per l'anno 2019;
ACCERTARE E DICHIARARE, che l ha erroneamente CP_1
bloccato il codice fiscale del sig. e per l'effetto Parte_1
ORDINARE all' di sbloccare il codice fiscale del sig. CP_1
CONDANNARE l' , in persona del Legale Parte_1 CP_1
Rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2019 con gli interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo
2 soddisfo, a far data dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ovvero da altra”.
Si costituiva in giudizio l che chiedeva il rigetto del CP_1
ricorso poiché non vi era prova di iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per l'anno 2019.
La causa, all'odierna udienza, istruita solo documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 31.10.2023 per il deposito di note.
*** ** ***
Nel merito il ricorso va accolto.
La disoccupazione agricola è un'indennità a cui hanno diritto gli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e le figure equiparate.
Per avere diritto alla disoccupazione agricola è necessaria l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli,
2 anni di anzianità assicurativa e almeno 102 giornate lavorate nel biennio (ed invero l'art. 32 della L 264/1949, come modificata dall'art. 1, d.P.R. 1049/ del 1970 dispone che: a) “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio […] spetta l'indennità di disoccupazione qualora […] abbiano
3 conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno
102 contributi giornalieri”.
In un giudizio, come quello che ci occupa, volto al riconoscimento di una prestazione previdenziale, secondo l'ordinario riparto dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., parte ricorrente deve fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del diritto in questione.
Come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola, laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, l'onere della prova del presupposto è a carico del lavoratore.
In tal senso, la Suprema Corte ha evidenziato che:
“l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' disconosca l'esistenza del CP_1
rapporto di lavoro ai fini previdenziali….ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. civ. Sez. Lav. 12/06/2000 n. 7995;
Cass. civ. Sez. Lav. 19/05/2003 n. 7845 ed in ultimo Cass.
13877/2012).
Nella fattispecie, avendo l' contestato l'iscrizione del CP_1
ricorrente nell'elenco dei lavoratori agricoli per l'anno
4 2019, quest'ultimo ha assolto l'onere probatorio a suo carico, producendo di assunzione Controparte_3
del lavoratore per il periodo 16.01.2019-31.12.2029.
In termini conclusivi il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, dichiara che
[...] ha diritto all'indennità di disoccupazione Pt_1 agricola per l'anno 2019 e condanna l' alla CP_1 relativa corresponsione, con decorrenza e interessi legali come per legge;
- Condanna l' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente delle spese processuali di questo grado, che liquida in Euro 1.300,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in Termini Imerese all'esito della scadenza del termine del 31.10.2023 per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo
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