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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/06/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 206/2025 R.G. tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CONFORTO Marianna
RICORRENTE
e
(C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: regolamentazione affidamento, collocamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 14.5.2025, il difensore della parte ricorrente ha concluso come da verbale in pari data al quale si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 7.2.2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e, dopo aver dedotto che dalla loro relazione sentimentale è nata la figlia (nata il
[...] Per_1
19.10.2015), venuta meno la convivenza, ha esposto che:
- a seguito della cessazione della convivenza, la ricorrente ha mantenuto, unitamente alla figlia, la residenza presso la casa familiare sita in Castelvetrano, via Selinunte n. 2 mentre il si è trasferito presso altra abitazione sita in Castelvetrano, via Termini n. 18; CP_1
- la è impiegata con contratto a tempo indeterminato presso un negozio di Pt_1 abbigliamento con una retribuzione mensile di circa € 1.300,00 mentre il , allo CP_1 stato, risulta privo di un'occupazione stabile;
- il medesimo, dopo l'allontanamento dalla casa familiare, non ha mai provveduto al mantenimento della figlia ed esercita il diritto di visita saltuariamente non rispettando gli orari concordati preventivamente con la ricorrente e le esigenze di studio e ricreative della minore.
Sulla base di tali premesse, ha chiesto che venga regolato il regime di affidamento, collocamento e mantenimento della minore alle seguenti condizioni: affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre con facoltà della medesima di trasferire la propria dimora/residenza e quella della figlia con onere di darne notizia con congruo preavviso al;
specifica regolamentazione del diritto di visita CP_1 della minore da parte del padre;
contributo mensile di € 300,00, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento della figlia da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 oltre il 50% delle spese straordinarie, vittoria di spese e compensi professionali.
Il convenuto, pur regolarmente citato in giudizio, non si è costituito, sicché all'udienza del
14.5.2025 ne è stata dichiarata la contumacia;
indi, ordinata la discussione orale, il giudice delegato ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
****
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della figlia con collocamento Per_1 prevalente presso la madre.
In assenza di ragioni di pregiudizio per l'interesse della minore ovvero altre ragioni che suggeriscano una differente regolamentazione, va disposto il regime di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre.
Con riferimento al regime di visita della figlia, il padre potrà incontrare liberamente e tenere con sé la minore tutte le volte che vorrà, compatibilmente con l'assolvimento degli obblighi scolastici della prole, concordando con la madre tempi e modalità di frequentazioni.
pag. 2/4 In caso di contrasto, in mancanza di soluzioni prospettate dalla parte resistente rimasta contumace, il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia, a settimane alterne, una settimana, il martedì dalla fine delle lezioni (con prelievo della minore dall'istituto scolastico) alle ore 20:30
e il giovedì dalla fine delle lezioni (con prelievo della minore dall'istituto scolastico) alle ore
8:00 del giorno successivo (orario in cui il padre accompagnerà la figlia a scuola), con pernottamento presso il domicilio paterno;
la settimana successiva, il martedì dalla fine delle lezioni (con prelievo della minore dall'istituto scolastico) alle ore 20:30; il fine settimana, in alternativa con la madre, il sabato dalle ore 9:00 alle ore 21:00 della domenica, con pernottamento presso il domicilio paterno. Le vacanze natalizie verranno concordate tra i genitori e, in mancanza di accordo, un genitore terrà la figlia dal 24 al 28 dicembre o dal 30 dicembre al 3 gennaio, con alternanza negli anni a venire. Allo stesso modo, il genitore che terrà la figlia il giorno di Pasqua, dovrà consentire all'altro di tenerla con sé il Lunedì dell'Angelo. Le vacanze estive saranno equamente suddivise tra i due genitori affinché la minore possa trascorrere con entrambi i genitori quindici giorni (anche non continuativi), da concordare ogni anno, entro il 30 di giugno;
in caso di disaccordo, ad anni alterni, dall'1 al 15 agosto o dal 16 al 30 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole e di fare comunicare la figlia con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono.
Venendo alle questioni economiche, in punto di diritto giova osservare che l'art. 337 ter, comma I, c.c., disponendo che il figlio minore ha diritto di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi i genitori, obbliga questi ultimi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sanitario, sociale. I parametri di riferimento, ai fini della determinazione del concorso agli oneri finanziari, sono costituiti, secondo il disposto dell'art. 337 ter, IV comma, c.c. dalle attuali esigenze del figlio, dal tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dai tempi di permanenza presso ciascun genitore, dalle risorse economiche di entrambi i genitori e dalla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, quanto alla situazione reddituale delle parti, è emerso che Pt_1
è impiegata con contratto a tempo indeterminato presso un negozio di abbigliamento
[...] in Castelvetrano e percepisce una retribuzione mensile netta di circa € 1.300,00; il , CP_1 invece, titolare fino all'anno 2023 di un'officina meccanica risulta, allo stato, stando alla prospettazione della medesima ricorrente, privo di una stabile occupazione.
pag. 3/4 Ora, posto che l'eventuale stato di disoccupazione o di difficoltà economica del genitore non affidatario, non può giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica, deve essere previsto a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, attraverso il versamento a entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 300,00, Parte_1 rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna della parte convenuta alla rifusione in favore della ricorrente, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore indeterminabile della controversia, con applicazione dei parametri minimi ed esclusione della fase istruttoria, alla luce della bassa complessità e della natura documentale e, in generale, dell'attività difensiva svolta nell'interesse della parte ricorrente, anche in ragione della mancata assunzione di mezzi prova e della definizione del processo a seguito di discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso ad entrambi genitori della figlia minore con Per_1 collocamento prevalente presso la madre Parte_1
- dispone che il padre abbia facoltà di incontrare la figlia minore con le CP_1 modalità indicate in parte motiva;
- dispone a carico di l'obbligo di corrispondere a un CP_1 Parte_1 assegno mensile di € 300,00, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento della figlia minore, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano CP_1 Parte_1 in complessivi € 27,00 per esborsi ed € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Marsala in data
27.6.2025.
Il Giudice rel Il Presidente
Giampaolo Bellofiore Francesco Paolo Pizzo
pag. 4/4