Sentenza 15 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 18/07/2025, n. 6369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6369 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06369/2025REG.PROV.COLL.
N. 07969/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7969 del 2024, proposto da:
San Marcello società agricola a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Tomassetti, Michele Guzzo e Fabrizio Fanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, via G. G. Belli, n. 27;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Segato in Roma, via Panama, n. 68;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter , n. 16002/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il Cons. Francesco Cocomile e uditi per la parte appellante gli avvocati Michele Guzzo e Domenico Tomassetti;
Vista l’istanza di passaggio in decisione dei difensori del Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con gravame proposto dinanzi al T.a.r. Lazio la società San Marcello società agricola a responsabilità limitata, titolare dell’impianto fotovoltaico della potenza di 985,05 kW, sito nel Comune di Camerino (MC), denominato P301 San Marcello, ammesso alla tariffa fissa onnicomprensiva (TFO) ex art. 5, comma 1, del D.M. MISE 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia), impugnava la comunicazione del 27 febbraio 2023 del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. - GSE, avente ad oggetto la “ Conclusione del procedimento per l’adeguamento dell’algoritmo di applicazione della Tariffa Fissa 2 Omnicomprensiva (nel seguito TFO) rimodulata ai sensi dell’articolo 26 del Decreto- Legge 24 giugno 2014, n. 116, nonché per la rideterminazione del conguaglio 2021 e delle successive erogazioni ” ed il contestuale accertamento di un indebito, pari a complessivi € 143.301,66 per il 2021 e il 2022.
I motivi di ricorso erano i seguenti:
«1. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito in legge 116 del 2014. Violazione e falsa applicazione del d.m. 5 luglio 2012. Violazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990. Violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Irragionevolezza. Arbitrarietà.
2. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione del principio di prevedibilità ed irretroattività dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Violazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
3. Violazione dell’articolo 3 della Costituzione. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Irragionevolezza. Sproporzionalità ».
La società ricorrente formulava, infine, la seguente domanda di accertamento:
«… accertare il diritto a mantenere l’erogazione della tariffa incentivante con l’utilizzo del seguente algoritmo di calcolo: TFOrimodulata [€/kWh] = [coefficiente di rimodulazione * (TFO - PZm) + PZm], con (TFO - PZm) = max (0; TFO - PZm), senza modifica del medesimo nella parte relativa al calcolo della quota non incentivata di energia prevedendo un “tetto” massimo al valore del PZm pari a quello della TFO non rimodulata . …».
2. - L’adito T.a.r., con la sentenza segnata in epigrafe, respingeva il ricorso ritenendo infondate le censure sollevate.
3. - Con rituale atto di appello la società San Marcello chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
« I. Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito in legge 116 del 2014. Violazione e falsa applicazione del d.m. 5 luglio 2012. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 3 e 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione del principio di prevedibilità ed irretroattività dell’azione amministrativa. Difetto di motivazione. Illogicità manifesta. Irragionevolezza. Arbitrarietà.
II. Error in iudicando. Violazione dell’articolo 3 della Costituzione. Disparità di trattamento. Irragionevolezza. Sproporzionalità.
III. Riproposizione della domanda di accertamento. ».
4. - Resisteva al gravame il Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a., chiedendone il rigetto.
5. - All’udienza pubblica dell’8 luglio 2025 la causa passava in decisione.
6. - L’appello è infondato.
6.1. - Con il primo motivo di gravame la ditta ricorrente ha contestato la sentenza appellata per “ Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito in legge 116 del 2014. Violazione e falsa applicazione del d.m. 5 luglio 2012. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 3 e 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione del principio di prevedibilità ed irretroattività dell’azione amministrativa. Difetto di motivazione. Illogicità manifesta. Irragionevolezza. Arbitrarietà ”, assumendo che:
a) il GSE avrebbe effettuato la modifica dell’algoritmo di calcolo della TFO senza che ciò fosse previsto da alcuna disposizione normativa, primaria o secondaria, in materia e senza che fosse intervenuta alcuna sopravvenienza normativa o fattuale (cfr. pag. 11 dell’atto di appello);
b) l’impugnato provvedimento del 27 febbraio 2023 costituirebbe l’esercizio di un potere di riesame, posto in essere in assenza dei presupposti previsti dall’art. 21- nonies della legge n. 241/1990, non sussistendo le ragioni di interesse pubblico ed essendo stato adottato a distanza di nove anni dall’entrata in vigore della cd. norma Spalma Incentivi di cui all’art. 26 del decreto legge n. 91/2014 convertito, con modificazioni, nella legge n. 116/2014 (cfr. pagg. 18 e 20 dell’atto di appello);
c) sarebbe stato violato il legittimo affidamento del privato alla valorizzazione della quota incentivata e della quota non incentivata dell’energia prodotta con l’algoritmo di calcolo utilizzato fino all’adozione del provvedimento; inoltre il GSE avrebbe modificato retroattivamente tale algoritmo (cfr. pagg. 21 e 22 dell’atto di appello).
La censura di cui alla lettera a) va disattesa.
Invero, il sistema di incentivazione di cui alla tariffa fissa onnicomprensiva (TFO) prevede un corrispettivo fisso formato da due componenti:
1) una parte che retribuisce la vendita dell’energia alla rete;
2) una parte che costituisce la premialità (l’incentivo vero e proprio ovvero la componente incentivante).
Con la TFO viene, quindi, riconosciuta all’operatore economico una tariffa fissa, in funzione della quota di energia immessa in rete, senza altra forma di corrispettivo economico. Ed è proprio per tale ragione che la stessa è denominata “ tariffa onnicomprensiva ”, ossia perché il valore della stessa è costituito sia dalla componente “ incentivazione dell’energia prodotta ”, sia dalla componente “ valorizzazione energia immessa in rete ”.
L’applicazione della TFO, prevista originariamente per le sole fonti diverse dal fotovoltaico, è stata estesa anche agli impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del Quarto Conto Energia di cui al D.M. 5 maggio 2011 entrati in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2013 di qualsiasi potenza.
Per quanto attiene agli impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del Quinto Conto Energia di cui al D.M. 5 luglio 2012, l’art. 5 del medesimo D.M. prevede che:
« Ferme restando le determinazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di dispacciamento, per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, il GSE eroga, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, una tariffa omnicomprensiva, determinata sulla base della potenza e della tipologia di impianto ed individuata, rispettivamente per gli impianti fotovoltaici, per gli impianti integrati con caratteristiche innovative e per gli impianti fotovoltaici a concentrazione negli Allegati 5, 6 e 7 ».
Per quanto attiene, invece, agli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, lo stesso art. 5 dispone che:
« Per tutti gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, il GSE eroga, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, la differenza, se positiva, fra la tariffa onnicomprensiva di cui agli Allegati 5, 6 e 7, e il prezzo zonale orario; tale differenza non può essere superiore alle tariffe omnicomprensive di cui ai medesimi allegati; l’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW resta nella disponibilità del produttore. Sulla quota della produzione netta consumata in sito è attribuita, invece, una tariffa premio, individuata nei medesimi Allegati 5, 6 e 7 ».
La TFO si applica, quindi, agli impianti rientranti nel Quarto Conto Energia di qualunque potenza ed agli impianti del Quinto Conto Energia fino a 1 MW.
Gli importi della TFO contemplata per le differenti tipologie di impianti sono indicati nelle apposite tabelle allegate ai D.M. 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012: trattasi di importi prefissati per legge che non possono, evidentemente, essere superati pena la violazione della disposizione.
In tale contesto normativo è intervenuto il legislatore con l’art. 26 del decreto legge n. 91/2014 (la c.d. normativa Spalma Incentivi), prevedendo una riduzione sia della tariffa incentivante per l’energia prodotta dagli impianti di potenza superiore a 200 kW (cfr. art. 26, commi 1, 2 e 3, del decreto legge n. 91/2014), sia della TFO riconosciuta ai sensi del D.M. 5 maggio 2011 e del D.M. 7 luglio 2012 (cfr. art. 26, comma 4, del decreto legge n. 91/2014).
Ai fini del calcolo della riduzione da applicare alle TFO, l’art. 26, comma 4, del decreto legge n. 91/2014 dispone che “ Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui all’allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto 5 luglio 2012 ” previste per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW.
Inoltre, le “ Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici ai sensi del Decreto Spalma-incentivi ” al par. 3.3.4 (rubricato “ Tariffa Omnicomprensiva: alcune precisazioni ”) statuiscono che:
« Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della Legge, per gli impianti che aderiscono al meccanismo della Tariffa Onnicomprensiva erogata ai sensi del DM 5 maggio 2011 e del DM 5 luglio 2012, le riduzioni indicate al comma 3 dell’art. 26 della Legge si applicano alla sola componente incentivante, calcolata come la differenza, qualora positiva, tra la tariffa onnicomprensiva di cui all’Allegato 5 del DM 5 maggio 2011 e agli Allegati 5, 6 e 7 del DM 5 luglio 2012 e il prezzo zonale orario. Le riduzioni si applicano, altresì, all’eventuale tariffa premio per l’autoconsumo e agli ulteriori premi riconosciuti ».
Pertanto, il legislatore ha previsto che per gli impianti che usufruivano delle TFO la riduzione della normativa Spalma Incentivi doveva essere applicata alla sola componente incentivante, senza che ciò, evidentemente, potesse comportare, in sede applicativa, il riconoscimento di TFO addirittura superiori rispetto alle tariffe riconosciute all’atto dell’ammissione ai Conti Energia sulla base delle apposite tabelle di cui agli allegati al D.M. 5 maggio 2011 ed al D.M. 5 luglio 2012.
Tale scelta appare del tutto logica in quanto finalizzata a salvaguardare proprio gli operatori che usufruiscono della TFO: se, infatti, la rimodulazione tariffaria fosse stata applicata all’intero valore della TFO e quindi anche alla componente che retribuisce la vendita dell’energia anziché alla sola componente incentivante, come invece previsto dall’art. 26, comma 4, del decreto legge cd. Spalma Incentivi n. 91/2014, l’impatto economico per gli operatori sarebbe stato assai diverso e vi sarebbe stata un’evidente disparità di trattamento rispetto agli impianti incentivati con il “ feed in premium ” ed agli impianti non soggetti alla normativa Spalma Incentivi di potenza inferiore a 200 kW (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 2 aprile 2025, n. 2824; Cons. Stato, Sez. II, 2 aprile 2025, n. 2825; Cons. Stato, Sez. II, 2 aprile 2025, n. 2826; Cons. Stato, Sez. II, 2 aprile 2025, n. 2827; Cons. Stato, Sez. II, 2 aprile 2025, n. 2828; Cons. Stato, Sez. II, 2 aprile 2025, n. 2829; Cons. Stato, Sez. II, 2 aprile 2025, n. 2830).
Per il calcolo delle TFO rimodulate sulla base della normativa Spalma Incentivi (art. 26, comma 4) che - come visto - fa espresso rinvio alla modalità di calcolo della TFO prevista per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW di cui all’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del D.M. 5 luglio 2012, il GSE ha predisposto il seguente algoritmo, indicato nel provvedimento impugnato:
« Corrispettivo TFOm [€] = Energia netta immessa in retem * [coefficiente di rimodulazione * (TFO - PZm) + PZm] con: (TFO - PZm) = max (0; TFO - PZm)
dove:
- “m” è il mese di riferimento;
- “coefficiente di rimodulazione” è il fattore che tiene conto della percentuale di riduzione della tariffa in base all’opzione scelta;
- “TFO” è la tariffa fissa onnicomprensiva, non rimodulata, riconosciuta all’atto dell’ammissione al conto energia, espressa in €/kWh;
- “PZm” è il prezzo medio zonale dell’energia, espresso in €/kWh ».
In conformità alla disposizione di cui all’art. 26, comma 4, del decreto legge n. 91/2014, l’algoritmo di calcolo prevede che la TFO rimodulata (da riconoscere in applicazione della normativa Spalma Incentivi) debba essere calcolata applicando la rimodulazione alla differenza tra la TFO ed il prezzo zonale medio e, quindi, aggiungendo a tale componente incentivante rimodulata, il prezzo zonale medio inizialmente scorporato, al fine di riconoscere il corrispettivo per la vendita dell’energia.
Da quando è stata introdotta la normativa Spalma Incentivi, ossia a partire dalle competenze del 2015, il prezzo dell’energia fino alla metà del 2021 è rimasto al di sotto del valore della TFO.
Quindi, l’applicazione dell’algoritmo ha sempre consentito di riconoscere TFO rimodulate inferiori a quelle previste per legge, in linea, quindi, con l’art. 5, comma 1, secondo periodo, del D.M. 5 luglio 2012, richiamato dalla normativa Spalma Incentivi ai fini del calcolo della riduzione, laddove prevede che la differenza tra la TFO di cui agli allegati 5, 6 e 7, e il prezzo zonale orario non può essere superiore alle tariffe omnicomprensive di cui ai medesimi allegati.
In seguito, come chiarito dal GSE nel contestato provvedimento del 27 febbraio 2023, l’aumento improvviso del prezzo dell’energia verificatosi nella seconda metà del 2021 e nel corso del 2022 (in tali anni, infatti, il prezzo dell’energia è più che raddoppiato a causa dello scoppio della guerra in Ucraina) ha reso necessario implementare l’algoritmo per il calcolo delle TFO rimodulate, introducendo un tetto massimo al prezzo medio zonale, onde evitare che le TFO rimodulate risultassero superiori alle TFO riconosciute all’atto dell’ammissione ai Conti Energia sulla base delle apposite tabelle di cui agli allegati al D.M. 5 maggio 2011 ed al D.M. 5 luglio 2012.
Il GSE, quindi, dopo aver implementato, nell’ambito delle sue competenze, l’algoritmo per il calcolo delle TFO rimodulate in applicazione della normativa Spalma Incentivi, ha ulteriormente implementato il medesimo algoritmo mediante l’introduzione di un tetto massimo al valore della tariffa applicata, pari al valore della TFO riconosciuta all’atto dell’accesso al Conto Energia, proprio per evitare che, in violazione dei DD.MM. 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 e della stessa normativa Spalma Incentivi, gli operatori percepissero incentivi superiori a quelli dovuti per legge.
Da quanto sopra esposto risulta, quindi, evidente che il GSE, come correttamente statuito dal T.a.r. nella sentenza appellata (cfr. pagg. 6 e 11), ha legittimamente operato l’implementazione dell’algoritmo per il calcolo della TFO in ossequio alla ratio della normativa Spalma Incentivi, espressamente richiamata dal medesimo Gestore nel provvedimento impugnato e nel rispetto della normativa di riferimento e, segnatamente, dei DD.MM. 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 che - come detto - prevedono, nelle apposite tabelle inserite nei relativi allegati, gli importi della TFO da riconoscere.
A tal proposito va evidenziato che la giurisprudenza di questa Sezione ha rigettato gli analoghi motivi di ricorso, affermando che il GSE ha:
«… adeguatamente evidenziato, nel provvedimento impugnato, gli elementi di fatto e di diritto che rendevano legittima e necessaria la rimodulazione dell’algoritmo già elaborato in relazione alla normativa spalma incentivi, allorché non era stata prevista l’ipotesi che il prezzo zonale dell’energia subisse incrementi tali da superare la tariffa prevista nel Conto Energia, precludendo così di fatto la possibilità di operare concretamente le decurtazioni che il decreto spalma incentivi aveva voluto introdurre per la (sola) componente incentivante della TFO … » (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 2 aprile 2025, n. 2824; Cons. Stato, Sez. II, 2 aprile 2025, n. 2825; Cons. Stato, Sez. II, 2 aprile 2025, n. 2826; Cons. Stato, Sez. II, 2 aprile 2025, n. 2827; Cons. Stato, Sez. II, 2 aprile 2025, n. 2828; Cons. Stato, Sez. II, 2 aprile 2025, n. 2829; Cons. Stato, Sez. II, 2 aprile 2025, n. 2830).
Quanto alla asserita violazione dell’art. 21- nonies della legge n. 241/1990, va rilevato che questa Sezione, con riferimento ad una fattispecie analoga, ha avuto modo di chiarire che l’implementazione dell’algoritmo per il calcolo della TFO operata dal GSE si pone al di fuori del perimetro dell’autotutela in quanto “… la correzione ha natura vincolata e si risolve in una pura operazione matematica, necessaria per adeguare la formula al precetto … ” ed il GSE “… ha puntualmente motivato sia in relazione al termine ragionevole, in rapporto alla sopravvenienza eccezionale e imprevedibile (la “fiammata” dei prezzi del 2021 e 2022), sia in relazione al bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello del produttore … ” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 5 maggio 2025, n. 3814).
Nel caso di specie il GSE con la censurata nota del 27 febbraio 2023 non ha annullato alcun provvedimento in precedenza adottato, ma ha comunicato all’appellante l’adeguamento dell’algoritmo.
In ogni caso, contrariamente a quanto assume la società appellante, il GSE ha osservato i presupposti di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241/1990.
Per quanto concerne il rispetto dei termini di legge, va precisato che il GSE ha effettuato i conguagli scaturenti dall’applicazione dell’algoritmo di calcolo della TFO debitamente implementato, entro la tempistica prevista dall’art. 26, comma 2, del decreto legge n. 91/2014 ( i.e. 30 giugno dell’anno successivo di riferimento).
Con riferimento alla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico sottese all’adozione del provvedimento impugnato, va rimarcato che il GSE le ha espressamente indicate a pag. 3 del provvedimento impugnato ed ha effettuato la valutazione comparativa dell’interesse pubblico con quello del privato:
«… Considerato, tuttavia, che
- come già evidenziatoVi, con la nostra comunicazione telematica dell’ottobre 2022, nonché con comunicazione del 31/01/2023 con protocollo GSE/P20230001924 il suddetto algoritmo è stato determinato prendendo a riferimento normali condizioni di mercato, nelle quali il prezzo dell’energia è costantemente inferiore all’importo delle tariffe onnicomprensive, escludendo, quindi, il superamento dell’importo massimo della TFO a Voi spettante e normativamente previsto;
- in presenza dell’anomalo e imprevedibile aumento dei prezzi dell’energia negli anni 2021 e 2022, l’applicazione del suddetto algoritmo ha determinato per la maggior parte degli operatori che percepiscono la TFO (e che rientrano nel perimetro di applicazione della Normativa Spalma-Incentivi) l’attribuzione di importi notevolmente superiori ai valori della tariffa onnicomprensiva spettante, determinando l’insorgenza di un indebito a Vostro favore;
- il riconoscimento ai beneficiari della TFO di un incentivo superiore a quello spettante come effetto della rimodulazione contrasta con il quadro normativo e regolatorio delineato nonché con la ratio stessa della Normativa Spalma-Incentivi, individuata espressamente dal legislatore (articolo 26, comma 1) nella necessità di favorire una migliore sostenibilità della politica di supporto alle energie rinnovabili, con una rimodulazione, in diminuzione, degli importi della TFO stabiliti dal DM del 5 maggio 2011 e dal DM del 5 luglio 2012;
- è, pertanto, necessario procedere: a) al riadeguamento alle mutate condizioni del mercato elettrico dell’algoritmo per la determinazione della TFO rimodulata ai sensi della Normativa Spalma-Incentivi; b) al recupero degli importi eventualmente non dovuti;
- sussiste l’interesse pubblico a procedere all’adeguamento dell’algoritmo per la determinazione della TFO e al recupero degli importi non dovuti, in considerazione del fatto che la TFO deve informarsi al principio di equa remunerazione dei costi di investimento stabilito dall’articolo 7 del D.lgs. n. 387/2003 e che dunque la TFO è commisurata alla sostenibilità dell’iniziativa economica che l’operatore ha potuto valutare ex ante, al momento dell’accesso al regime di riferimento, ponendosi al riparo dalle oscillazioni del mercato;
- anche con riferimento al bilanciamento degli interessi nell’attuale vicenda, risulta prevalente quello pubblico ad interrompere la corresponsione di importi non spettanti, a fronte dell’interesse privato a continuare a percepire somme superiori a quanto normativamente e contrattualmente stabilito” …».
Anche la censura relativa all’asserita violazione del legittimo affidamento risulta infondata, considerato che con la richiamata sentenza n. 3814/2025 questa Sezione ha chiarito che “ … l’operatore ammesso alla TFO ha potuto valutare ex ante, al momento dell’accesso al regime di riferimento, la sostenibilità dell’iniziativa economica, scegliendo di porsi al riparo dalle oscillazioni del mercato. Non può, pertanto, pretendere (ora) in proprio favore l’applicazione delle regole di mercato al quale egli è estraneo, avendo piuttosto ottenuto, indebitamente, somme superiori a quanto normativamente stabilito e spettante in base al meccanismo fisso e omnicomprensivo a cui ha avuto accesso … ” e che tali circostanze “… non solo escludono un legittimo affidamento nella corresponsione di un importo superiore alla TFO, alla luce modello di operatore “prudente e accorto” di matrice unionale richiamato dal giudice di primo grado, ma evidenziano anche la doverosità dell’adeguamento dell’algoritmo e l’obbligatorietà del recupero dell’importo non spettante, secondo le regole dell’indebito oggettivo … ”.
Infine, l’assunto secondo cui il GSE avrebbe rideterminato retroattivamente gli importi dovuti a titolo di TFO, non è meritevole di positivo apprezzamento alla luce di quanto statuito da questa Sezione con le sentenze richiamate in precedenza (Cons. Stato, Sez. II, 2 aprile 2025, n. 2824; Cons. Stato, Sez. II, 2 aprile 2025, n. 2825; Cons. Stato, Sez. II, 2 aprile 2025, n. 2826; Cons. Stato, Sez. II, 2 aprile 2025, n. 2827; Cons. Stato, Sez. II, 2 aprile 2025, n. 2828; Cons. Stato, Sez. II, 2 aprile 2025, n. 2829; Cons. Stato, Sez. II, 2 aprile 2025, n. 2830), ossia che:
- nonostante gli eventi che hanno imposto la revisione dell’algoritmo si collochino negli anni 2021 e 2022, “… la base legale dell’atto impugnato è costituita da una disposizione, l’art. 26 (Interventi sulle tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici) del d.l. 91/2014, convertito dalla l. 116/2014, anteriore al provvedimento di adeguamento tariffario gravato nonché agli anni 2021 e 2022 … ”;
- il GSE “… ha effettuato i conguagli scaturenti dall’applicazione dell’algoritmo di calcolo della TFO debitamente implementato, entro i termini, peraltro ordinatori, previsti dall’art. 26, comma 2 del d.l. n. 91/2014 (cioè il 30 giugno dell’anno successivo di riferimento), di talché non può parlarsi né di tardività del provvedimento né di intervento retroattivo … ”;
- “… non è pertinente è il richiamo ai principi del favor rei e della retroattività della sanzione più favorevole, stante la natura non sanzionatoria del diniego di incentivi e della decadenza da quelli già concessi (cfr. Cons. Stato, sez. II n. 640 del 2023; sez. VI n. 8719 del 2022 Ad. Plen. 18 del 2020) … ” (cfr. sul punto altresì Cons. Stato, Sez. II, 3 marzo 2025, n. 1778).
6.2. - Con il secondo motivo di gravame la ditta ricorrente ha contestato la sentenza appellata nella parte in cui il T.a.r. ha respinto il terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con cui aveva contestato la violazione dell’art. 3 della Costituzione e l’eccesso di potere per disparità di trattamento, l’irragionevolezza e la sproporzionalità, assumendo che sussisterebbe una disparità di trattamento rispetto agli impianti di grande taglia incentivati ai sensi del Quinto Conto in quanto tali impianti resterebbero fuori dalla rimodulazione tariffaria e non subirebbero l’imposizione di alcun tetto massimo al prezzo di vendita dell’energia.
Anche tale doglianza va disattesa.
In primis si ribadisce che il GSE ha implementato l’algoritmo previsto per il calcolo della TFO, mediante l’introduzione di un tetto al prezzo medio zonale, con riferimento a tutti gli impianti sottoposti alla norma Spalma Incentivi, ovvero agli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW, come recita l’art. 26, comma 3, del decreto legge n. 91/2014, tra cui rientrano anche quelli di cui alla lett. c), punto 3 ( i.e. “ gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW ”).
Con riferimento a questi ultimi impianti trova evidentemente applicazione l’algoritmo implementato, unicamente nel caso in cui l’operatore economico abbia optato per la TFO, la quale è operativa solo in relazione agli impianti incentivati ai sensi del Quarto Conto entrati in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2013 (cfr. sul punto la delibera ARERA n. 343/2012).
A tal proposito, questa Sezione, con la citata sentenza n. 3814/2025 ha affermato che è esclusa qualunque equiparazione, ad opera della norma Spalma Incentivi, tra i due meccanismi incentivanti, confermando quanto statuito dal T.a.r. Lazio con la pronuncia n. 2500/2024 secondo cui tali censure deriverebbero da “… un’interpretazione non corretta dell’art. 5, comma 1, secondo periodo, cui rinvia l’art. 26, comma 4, del D.L. 91/2014. Il rinvio a tale articolo è finalizzato solo a prevedere una formula di calcolo della nuova componente incentivante della tariffa, senza alcun intento di uniformare il regime previsto per le due tipologie di impianti . …”.
6.3. - Infine, la società ricorrente ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del codice del processo amministrativo, la domanda di accertamento del diritto alla restituzione delle somme compensate o in via di compensazione da parte del GSE, non esaminata dal T.a.r.
Il motivo va disatteso, essendo sufficiente a tal fine richiamare quanto rilevato nei precedenti paragrafi.
7. - In conclusione, dalle argomentazioni in precedenza espresse discende l’infondatezza e la reiezione dell’appello.
8. - In considerazione della peculiarità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO