Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/03/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2058 del 2017 - Pag. 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2058 del 2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)” e vertente TRA
P.I. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata a difesa dagli avvocati GIUSEPPE STRAFACE e ALESSANDRO
SANTORO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Appellante principale-Appellato incidentale
E
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPINA D'INGIANNA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti;
- Appellato principale-Appellante incidentale
NONCHÉ
, residente in [...]ionio (CS), c.da Caccianova. TR
- Parte appellata contumace –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado e la sentenza appellata.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 20.01.2016, ha proposto domanda giudiziale nei confronti di Parte_1
e dinanzi al Giudice di Controparte_3 TR
Pace di Castrovillari, allegando che:
- In data 3.08.2015 alle ore 14:30 circa, , dipendente della ditta istante, si Persona_1 trovava alla guida dell'autocarro tg. BX800RA, in proprietà alla stessa, stava percorrendo la SP172 ex Salinara, nell'agro del Comune di Cassano Allo Ionio, con direzione di marcia Cassano-Fiumarella, quando, giunto nei pressi del Km 6 di detta strada, il veicolo Renault
Twingo, tg. AF649AK, di proprietà e condotto da , invadeva la TR sede stradale di pertinenza dell'autocarro anzidetto, urtandolo nella parte anteriore laterale sinistra e facendolo finire nella scarpata sottostante la sede stradale.
- In seguito all'urto l'autocarro suddetto subiva ingenti danni nella parte anteriore, oltre che nella parte anteriore laterale sinistra ed in quella destra, che sono stati quantificati in € 13.920,72, a seguito di lavori di riparazione eseguiti, come da fattura di spesa che si produce.
- Nell'immediatezza dei fatti il conducente del veicolo antagonista, riconoscendo ogni responsabilità per l'occorso, sottoscriveva apposito modello CAI.
- La colpa esclusiva nella causazione del sinistro è da attribuire alla conducente dell'autovettura Reanult Twingo tg. AF649AK, che in totale inottemperanza delle più elementari regole del Codice della Strada, invadeva la sede stradale occupata dal veicolo dell'istante, causando il sinistro in parola.
- Conseguentemente lo stesso e la sua compagnia assicuratrice dovranno risarcire il deducente ex art. 2054 c.c. dei danni materiali patiti in conseguenza dell'occorso, come sopra quantificati.
- L'istante ha diritto ad essere risarcito integralmente dei danni materiali subiti per come quantificati;
nelle more l'istante riceveva assegno dell'importo pari ad € 3.000,00 che veniva trattenuto a titolo di acconto.
- La ditta istante ha diritto al fermo tecnico subito, per il quale sin da ora si domanda una liquidazione in via equitativa. Per tutta la durata dei lavori di riparazione, la deducente società di trasporti non ha potuto far uso del veicolo in parola, vedendosi compromesso il proprio diritto di godimento del veicolo, dovendo pur anche rinunciare a delle commesse.
- Inoltre, nella veste e nella qualità, cercava di redimere bonariamente la Controparte_4 controversia attraverso la spedizione di una missiva che si allega, non tenuta in considerazione dalla controparte.
Ciò posto, ha chiesto al Giudice di Pace di Parte_1
Castrovillari di: a. Accertare e dichiarare i fatti di cui in premessa e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro e ciascuno per il proprio titolo al pagamento in favore dell'istante della somma di denaro ritenuta di giustizia, ivi comprensiva di quella per il fermo tecnico, da liquidarsi in via equitativa, il tutto nei limiti della competenza del giudice adito ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al soddisfo. b. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 20.09.2016, si è costituita in giudizio la la quale ha allegato che: Controparte_1
- In via preliminare si contesta l'an debeatur, ritenendo che l'ipotesi in questione rientri nella fattispecie di cui all'art. 2054 c. 2 c.c.
- Da accertamenti eseguiti dai fiduciari dell'assicurazione, nonché dall'esame del disco orario presente sull'autocarro, risulta che il sig. viaggiasse alla velocità di 60 km/h in una Per_1 zona in cui il limite di velocità è di 50 km/h e la strada percorsa è larga solo m 5,00.
- L'incidente, inoltre, è avvenuto in prossimità di una curva, ove la visuale è ridotta, per cui i conducenti debbono guidare con la massima prudenza, specie se si trovano alla guida di un veicolo ingombrante, come l'autocarro della società attrice, che ha una larghezza di circa m 2,5.
- Sulla scorta di tali considerazioni e dei preventivi accertamenti esperiti dagli investigatori, che la ha ritenuto sussistere il concorso di colpa del proprio Controparte_1 assicurato ed ha proceduto alla quantificazione della somma risarcitoria già corrisposta.
- Grava sul danneggiato l'onere processuale di dimostrare anche l'assenza di ogni sua responsabilità nell'accadimento dei fatti lesivi lamentati, poiché ai sensi dell'art. 1227 c.c. non sono risarcibili i danni patiti iure proprio, cioè quei danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
- In assenza di tali prove non è da escludere la corresponsabilità dell'attore ex art. 2054 c.c., norma che si applica anche allorquando il danneggiato non sia riuscito a vincere la presunzione di colpa che opera nei suoi confronti.
- Nessuna rilevanza probatoria nei confronti dell'assicuratore ha il modulo CAI da parte di
, poiché in base all'art. 143 cod. ass. private il modulo TR R.G. n. 2058 del 2017 - Pag. 3 di 11
compilato e sottoscritto dai soggetti coinvolti nel sinistro rileva come presunzione semplice che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso, ma non esonera colui che chiede il risarcimento dall'onere della prova imposto dall'art. 2697 c.c.
- Il Modulo Cid al più può avere “valore di presunzione legale iuris tantum in ordine alle modalità del sinistro” e comunque solo “se sottoscritto da entrambi i conducenti e completo in ogni sua parte”, mentre se non è sottoscritto da entrambi ed è incompleto è atto “solo a dimostrare che è avvenuto effettivamente un incidente stradale tra le vetture ivi indicate, ma non costituisce prova né della responsabilità dell'uno o dell'atro veicolo, e neppure dei danni riportati dalle due autovetture”.
- Nel caso di specie il Mod. Cid non è completo perché manca la firma dell'altro conducente.
- Si contesta, altresì, l'entità del danno per come quantificato dall'attore, essendo eccessiva e comunque essa è stata confutata da perizia tecnica redatta sulla scorta dei listini prezzi correnti sul mercato, sia per ciò che attiene il costo dei pezzi meccanici di ricambio, sia per ciò che attiene il costo della manodopera e la durata delle riparazioni.
- L'importo di € 13.920,72 chiesto dall'attore per la riparazione del veicolo è altresì antieconomico, tenuto conto che l'autocarro Iveco all'epoca del presunto sinistro stradale aveva un valore commerciale di € 9.000,00 per come risulta dalla perizia di
[...]
CP_1
- Sul punto si evidenzia che, per costante giurisprudenza di legittimità e di merito, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo, il giudice ha il potere, ai sensi dell'art. 2058 c. 2 c.c., di escludere il risarcimento in forma specifica e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, aggiungendovi al più una somma pari a quella delle spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato, del cui avvenuto esborso l'attore deve dare prova.
- Tenuto conto del valore commerciale del veicolo e del concorso colposo del conducente dell'autocarro, si ritiene che l'importo di € 3.000,00 – già liquidato dalla
[...] alla ditta sia il reale danno. CP_1 Parte_1
- Si contesta la richiesta di risarcimento da fermo tecnico dell'automezzo, poiché detto danno non può ritenersi sussistente in re ipsa, necessitando per converso di esplicita prova che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione, ne sia derivato un danno.
Tanto premesso, ha chiesto al Giudice di Pace di Castrovillari Controparte_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a. Rigettare la domanda poiché infondata in fatto e in diritto.
b. Nella denegata ipotesi di accoglimento: riconoscere il concorso di colpa ex art. 2054, 2 co. c.c. e per l'effetto, ritenere esaustiva la somma di € 3.000,00 già corrisposta alla società alla;
Parte_1 Controparte_1
c. Nulla riconoscere a titolo di danno da fermo tecnico.
d. Ridurre le somme richieste nei limiti di quelle effettivamente spettanti e del massimale di polizza.
e. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Pur ritualmente citata non si è costituita in giudizio . TR La causa di primo grado è stata istruita mediante l'escussione di 4 testimoni e all'esito, con sentenza n. 885/16 depositata in data 20.12.2016 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 65/2016 R.G. il Giudice di Pace di Castrovillari ha stabilito: “definitivamente pronunciando dichiara il concorso di colpa ex art. 2054 co. 2 c.c. e per l'effetto condanna la e Controparte_1 R.G. n. 2058 del 2017 - Pag. 4 di 11
in solido, al pagamento della somma di € 3.960,36 quale risarcimento danni TR in favore di con interessi legali calcolati come per legge, dalla Parte_1 domanda al soddisfo;
condanna altresì i convenuti in solido tra loro al pagamento della spese di lite in favore di parte attrice, che vengono liquidate in complessivi € 1.025,00 di cui € 125,00 per spese Oltre iva e cap e rimb. Forf. Come per legge”.
2. I motivi d'appello, i fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 6.07.2017 ha proposto appello avverso la prefata sentenza per i Parte_1 seguenti motivi:
- Con il primo motivo d'appello la parte lamenta la sinteticità, la contraddittorietà ed erroneità, nonché l'insussistenza ab origine della carenza probatoria in relazione ai presupposti di base della richiesta risarcitoria. Nell'istruttoria è stata fornita la prova inconfutabile sia del danno sopportato che della dinamica del sinistro avvenuto così come costruito nell'atto di citazione. Contrariamente a quanto stabilito dal Giudice di Pace, esaminando le evidenze testimoniali desunte all'udienza del 5.04.2016, ove veniva sentito il teste che Testimone_1 confermava tutte le circostanze lette dal Giudice e in particolare che la Renault Twingo tg.
AF649AK di proprietà e condotta da invadeva la sede stradale TR di pertinenza dell'autocarro tg. BX800RA che stava percorrendo la SP 172 ex Salinara, urtandolo nella parte anteriore-laterale sinistra e facendolo finire nella scarpata sottostante la sede stradale.
- Conseguentemente non può sorgere alcun dubbio sia sulla causazione del sinistro atteso che fu ad invadere la sede stradale del mezzo di proprietà della TR società appellante che nulla ha potuto per evitare il sinistro.
Non si comprende quindi quali risultanze probatorie il giudice abbia messo alla base della propria decisione. Le dichiarazioni del teste fugano ogni dubbio sull'evento lesivo in oggetto e sulla dinamica anche perché le controparti non offrivano alcuna prova contraria e/o dinamica alternativa;
pertanto, nulla può obiettarsi sulla ricostruzione della dinamica ed appare fantasiosa la determinazione del concorso di colpa a fronte del fatto che dalle controparti nulla veniva dimostrato, ricostruito o provato in alcun modo.
- Anche in relazione ai danni materiali subiti, nessun dubbio può sorgere sia sulla sussistenza e sia sull'entità degli stessi in primis poiché essi vengono ampiamente provati dalle dichiarazioni testimoniali rese sempre all'udienza del 5.04.2016 da e da Testimone_1 [...]
. Parte_2 In relazione all'entità degli stessi si rileva che la società appellante ha fornito agli atti n. 2 fatture di spesa, la n. 1644/15 e la n. 35/15 attestanti l'ammontare dei danni per la riparazione del mezzo ed in più venivano anche sentiti i legali rappresentanti delle ditte che avevano eseguito le riparazioni ed emesso le suddette fatture.
sul punto all'udienza del 5.04.2016 ha confermato la fattura n. 35/15 e lo Persona_2 stesso ha fatto il sig. all'udienza del 21.09.2016 confermando la propria Persona_3 fattura n. 1644/15. Dall'istruttoria appare provato senza dubbio alcuno sia la verificazione dell'evento lesivo, sia la colpa esclusiva nella causazione del sinistro da parte di , CP_2 CP_2 nonché l'esatta sussistenza e l'ammontare dei danni arrecati alla società attrice.
- Con il secondo motivo d'appello si lamenta l'omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno da fermo tecnico, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la violazione e/o mancata applicazione dell'art. 1226 c.c. In particolare, il Giudice ha omesso di decidere sulla richiesta di risarcimento danni da fermo tecnico, chiesto nell'atto introduttivo. R.G. n. 2058 del 2017 - Pag. 5 di 11
Tale richiesta veniva avanzata in ragione anche dell'uso professionale del mezzo danneggiato, in quanto la società attrice svolge attività di trasporto. Conseguentemente nella quantificazione del danno v'era da valutare non solo il danno emergente (ampiamente provato) bensì anche il lucro cessante derivante dal mancato guadagno che è conseguito all'impossibilità di utilizzazione del mezzo danneggiato. Il giudice nulla ha addotto in relazione al danno da fermo tecnico richiesto e tale inadempienza rende la sentenza illegittima.
- Nonostante il sinistro si sia verificato in data 3.08.2016 l'autocarro veniva riparato e consegnato all'appellante solo alla data dell'ultima fattura di spesa, recante n. 1644 emessa dalla ditta NI.SA. Meccanica s.r.l. recante la data del 4.09.2015.
- Conseguentemente, il veicolo rimaneva fermo per complessivi 33 giorni.
- Con l'ultimo motivo d'appello si eccepisce l'erronea, insufficiente e illegittima pronuncia sulle spese di giudizio che venivano liquidate nella somma di € 900,00. Prendendo in considerazione lo scaglione di riferimento e la somma richiesta pari ad € 20.000,00, seguendo i parametri di cui al D.M. 55/14 non è dato sapere quali di questi siano stati applicati, né la motivazione che ha indotto l'ufficio a tale scelta, tra i minimi, medi e massimi. Tanto premesso, a chiesto a questo Tribunale di: Parte_1
a. Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa, nel quale è rimasto danneggiato il veicolo dell'appellante tg. BX800RA, si è verificato per fatto e colpa esclusiva di TR
, conducente del veicolo e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro e
[...] ciascuno per il proprio titolo al risarcimento del danno nei riguardi dell'istante nella misura dell'ulteriore 50% rispetto alla somma riconosciuta dal Giudice di prime cure o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, nei limiti della somma di € 26.000,00 oltre accessori di legge dalla domanda al soddisfo.
b. Accertare e dichiarare che per il sinistro di cui è causa, compete all'appellante il risarcimento del danno da fermo tecnico e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro e ciascuno per il proprio titolo al pagamento in favore del danneggiato della somma di denaro ritenuta di giustizia, da liquidarsi ex art. 1226 c.c. non andando oltre la somma di € 26.000,00, comprensiva del danno patrimoniale.
c. Accertare e dichiarare la nullità della sentenza nella parte relativa alla liquidazione dei compensi professionali e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro e ciascuno per il proprio titolo alla rifusione delle spese e competenze di lite del giudizio di primo grado nell'ammontare ritenuto di giustizia. d. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 24.11.2017 si è costituita in giudizio parte appellata allegando che: Controparte_1
- In merito all'an debeatur, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, nel giudizio di primo grado è mancata la prova sull'effettiva dinamica del sinistro e, prima ancora, dello scontro tra i veicoli.
- Dei testi escussi soltanto ha dichiarato che il giorno dell'incidente si trovava Testimone_1 nel camion dell'attore ed avrebbe assistito allo scontro con altro veicolo, di cui il teste, tuttavia, non indica né la marca, né il tipo, né la targa. L'altro teste è Parte_2 intervenuto subito dopo l'incidente e ha dichiarato di aver trovato sul luogo del sinistro stradale soltanto il camion ribaltato;
nulla ha saputo riferire sulla presenza di altro veicolo né sulla presenza del sig. affermando di aver accompagnato lui a Rossano il _1 conducente del camion di proprietà della società attrice.
- È singolare, pertanto, che il sig. pur avendo ammesso di non aver riportato ferite, _1 anziché soccorrere l'amico conducente sig. , sia repentinamente scomparso Persona_1 dal luogo dell'incidente.
- Il giudice, quindi, non poteva che applicare l'art. 2054 c.2 c.c. in quanto nel primo giudizio non è stata raggiunta la prova né sulla collisione tra i due veicoli, né sulla turbativa che R.G. n. 2058 del 2017 - Pag. 6 di 11
avrebbe posto in essere il conducente dell'altro veicolo e neppure sul nesso causale tra la condotta anomala dell'altro veicolo e il danno che ne è derivato.
- L'attore infatti neppure ha dimostrato, com'era suo onere, che il conducente dell'autocarro abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Viceversa, dagli accertamenti eseguiti dai fiduciari della Controparte_1 nonché dall'esame del disco orario presente sull'autocarro, risulta che il sig. Per_1 conducente del camion di proprietà della società attrice, viaggiava a 60 km/h in una zona in cui il limite di velocità è di 50 km/h e la strada percorsa è larga solo m. 5,00. L'incidente, inoltre, è avvenuto in prossimità di una curva, ove la visuale è ridotta, per cui i conducenti debbono guidare con la massima prudenza, specie se si trovano alla guida di un veicolo ingombrante, come l'autocarro della società attrice che ha una larghezza di circa 2,5 m. Sulla scorta di tali considerazioni e dei preventivi accertamenti esperiti dagli investigatori, nonché per evitare un inutile contenzioso, la ha definito la Controparte_1 pratica attribuendo un concorso di colpa al proprio assicurato e, previa valutazione dei danni, ha corrisposto la somma di € 3.000,00. I medesimi fatti e documenti sono stati valutati dal giudice di primo grado che ha ritenuto di applicare l'art. 2054 c. 2 c.c.
- L'appello è infondato anche laddove viene chiesta la modifica della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto il risarcimento da c.d. fermo tecnico dell'automezzo. L'esistenza e la consistenza del danno da fermo tecnico sono subordinate ad una rigida prova che nel caso di specie è mancata in quanto l'attrice non ha dimostrato che l'autocarro incidentato sia rimasto fermo né ha dato la prova che dalla temporanea inutilizzabilità del veicolo sia derivato un danno alla società. L'aver chiesto una liquidazione in via equitativa del danno da fermo tecnico non muta i presupposti del risarcimento perché anche nel caso in cui esso danno possa essere presunto nella sua esistenza, “spetta alla parte danneggiata che chiede il risarcimento allegare i dati di fatto necessari per la liquidazione, pur se equitativa, del quantum debeatur, specificamente l'importo della tassa di circolazione e dei premi di assicurazione pagati nel periodo di fermo del veicolo, oltre che la tipologia delle riparazioni e la durata di detto periodo” (Cass. n. 25063 del 2015).
- È giuridicamente infondato anche il terzo motivo d'appello in quanto in base all'art. 5, D.M. 55/2014 “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”. Nel caso di specie il Giudice di Pace ha riconosciuto un danno di € 6.960,36 che al netto dell'acconto già corrisposto dalla diventato di € 3.960,36, per Controparte_1 cui ha liquidato i compensi tenendo conto dello scaglione di riferimento ed operando una riduzione per la declarata parziale soccombenza dell'attore.
- La sentenza, comunque, è viziata per omessa pronuncia sull'eccezione pregiudiziale di inammissibilità della domanda di risarcimento diretto sollevata dalla Controparte_1
e, quindi, avverso la sentenza n. 885/2016 si propone appello incidentale per vizio di
[...] motivazione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Nel giudizio di primo grado è mancata la prova della dinamica del sinistro stradale e, ancor prima, sulla collisione tra i due veicoli, presupposto essenziale per esperire l'azione di indennizzo diretto intrapreso dall'odierno attore.
- Pure se l'art. 149 d. lgs. 209/2005 nel disciplinare la procedura di risarcimento diretto si riferisce genericamente a sinistri tra due veicoli, inducendo a ritenere che la suddetta procedura sia applicabile a ciascuna tipologia di sinistro con o senza collisione tra i veicoli coinvolti, l'art. 1 lett. d) del regolamento attuativo, (cui si faceva espresso rimando all'art. 150 del codice delle assicurazioni private), ovvero D.P.R. 18.07.2006 n. 254 chiarisce la nozione di sinistro qualificandola come “la collisione avvenuta nel territorio della R.G. n. 2058 del 2017 - Pag. 7 di 11
Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria”.
- Dalla lettura congiunta delle due norme si evince pertanto che la procedura di risarcimento diretto si applica ai soli casi di sinistri con collisione verificatisi tra due veicoli a motore identificati e regolarmente assicurati, con esclusione di tutti gli incidenti stradali verificatisi in assenza di scontro tra i veicoli coinvolti.
- La mancata collisione impedisce ogni eccezione a difesa in capo all'assicuratore e quindi ogni indagine che quest'ultima può voler svolgere sulla compatibilità dei danni lamentati in relazione alla dinamica, così come descritta nel modulo di contestazione amichevole di incidente.
- Inoltre il modulo CAI prodotto dall'attore nel giudizio di primo grado non ha alcuna rilevanza. Il valore presuntivo del modulo CAI è infatti ulteriormente ridotto, in quanto risulta sottoscritto soltanto da , presunta conducente del presunto TR veicolo antagonista.
- Alla luce della normativa in materia, il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento diretto proposta dalla società appellante nei confronti di perché non è stata raggiunta la prova che vi sia Controparte_1 stato uno scontro tra il motocarro della società e il veicolo di Pt_1 TR
.
[...]
- Si chiede, pertanto, la riforma della sentenza nel seguente modo “si accoglie l'eccezione proposta dalla e per l'effetto si rigetta la domanda proposta Controparte_1 dalla società “ in quanto inammissibile per violazione dell'art. Parte_1 149 del d. lgs. N. 209/2005 e dell'art. 1 del DPR 18 luglio 2006 n. 254. Con condanna dell'attore al pagamento delle spese e competenze del giudizio di 1° grado”. Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale di: Controparte_1 a. Rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto. b. Accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 885/2016 nei modi e nei termini esposti in narrativa. Con conseguente statuizione delle spese del giudizio di primo grado.
c. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio e all'esito dei disposti rinvii, le parti, all'ultima udienza del 01.10.2024, hanno precisato le proprie conclusioni come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Declaratoria di contumacia di . TR
Va anzitutto dichiarata la contumacia di , la quale, nonostante TR la ritualità della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, non si è costituita in giudizio.
4. L'appello e il giudicato interno. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. sent.
S.U. n. 7940 del 2019).
Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c.
L'art. 346 c.p.c., in forza del quale si intendono rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, è operante anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di R.G. n. 2058 del 2017 - Pag. 8 di 11
gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole (v. Cass. civ. n. 925 del 2017).
5. Integrazione motivazione. Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (v. Cass. civ. n. 4889 del 2016).
6. Infondatezza dell'appello incidentale. L'appello incidentale proposto da è infondato e deve essere rigettato. CP_1 Invero, che vi sia stato uno “scontro” tra l'autocarro Iveco, di proprietà della
[...]
e la Renault Twingo, di proprietà della Parte_1 TR
, è circostanza che, a tacer d'altro, emerge dalla stessa documentazione prodotta dalla
[...] compagnia assicurativa convenuta. Infatti, dalla perizia di parte della stessa emergono in CP_1 maniera inequivoca i danni riportati dai due veicoli e, quindi, la collisione tra gli stessi.
Peraltro, è opportuno evidenziare che, in primo grado, la compagnia assicurativa, costituitasi in giudizio con comparsa tardivamente depositata, non ha affatto contestato l'esistenza di un impatto tra i due veicoli, evocando, invece, la sussistenza delle condotte colpose di entrambi i conducenti e, quindi, la responsabilità concorsuale ex art. 2054 c.2 c.c.
Il rilievo, invece, della assenza di un impatto è stato dedotto solo in sede di note conclusionali e riproposto in appello. Ma – sebbene sia stato calibrato come inammissibilità della azione ex art. 149 d.lgs. 2009 del 2005, come tale rilevabile in ogni stato e grado del giudizio – in realtà sottende un accertamento di fatto (assenza dello scontro tra i veicoli) che, precedentemente, non era stato oggetto di specifica contestazione.
È noto il principio per cui, esaurita la fase della trattazione, non è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione in senso causale, di rendere controverso un fatto non contestato, né attraverso la revoca espressa della non contestazione, né deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta alla base delle difese precedentemente svolte (cfr. Cass. Civ. n. 24965 del 2015; Cass. Civ. n. 26859 del 2013).
7. Infondatezza dell'appello principale. 7.1. Il primo motivo è infondato e non può essere accolto. Invero, come già precedentemente espresso, non vi è dubbio che i due veicoli si siano scontrati. Di contro, in ordine alla esatta dinamica del sinistro e, quindi, del preciso concatenarsi dei fattori che hanno condotto all'evento lesivo nel loro susseguirsi anche diacronico, in maniera tale da consentire di desumere una responsabilità esclusiva di uno dei conducenti, nulla emerge da una coordinata ponderazione delle risultanze istruttorie in atti.
Invero, dei tre testi escussi su indicazione della parte attrice, solo uno ha assistito al verificarsi del sinistro. Ma il si è limitato a confermare le circostanze articolate nei capitoli _1 di prova, senza altra specificazione.
E il c.i.d. – che ha limitatissima rilevanza probatoria nei confronti della compagnia assicurativa, vieppiù ove sottoscritto da una sola delle parti – non offre alcun elemento in ordine alle concrete manovre dei conducenti dei due veicoli. Ne discende che non risulta accertabile né il punto esatto in cui si è verificato il sinistro, né il preciso punto della collisione tra i due mezzi, strumenti idonei ad offrire un quadro più chiaro in ordine alla concreta dinamica, in modo da far risaltare le diverse responsabilità nella determinazione dell'evento. R.G. n. 2058 del 2017 - Pag. 9 di 11
I danni riportati dai veicoli – acclarati, come evidenziato, anche nella c.t.p. della compagnia convenuta – sono elementi che consentono di provare lo scontro e offrono spunti in ordine al punto di contatto tra i mezzi, ma, in assenza di ulteriori prove orali o documentali, non consentono di appurare la esatta dinamica del sinistro e le precise modalità con le quali i mezzi si sono scontrati. In particolare, alla luce dell'analisi critica di tutti gli elementi istruttori emersi, non vi è prova né in ordine al punto esatto in cui si è verificato lo scontro, né in ordine alle concrete modalità
e cause che hanno determinato il sinistro, né in relazione alle manovre poste in essere dai conducenti.
E, pertanto, non è possibile desumere se il sinistro sia stato causato in via esclusiva dalla imprudenza della o se sia stato il conducente dell'autocarro ad aver posto in essere una CP_2 manovra non conforme alle norme di comune prudenza. Essendo, tuttavia, certo lo scontro tra i veicoli, opererà la presunzione di cui all'art. 2054 c. 2 c.c.
Del resto, come precisamente rammenta la Suprema Corte, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni (ex multis Cass. Civ. n. 26523 del 2007; Cass. Civ. n. 9353 del 2019; Cass. Civ. n. 15736 del 2022).
7.2. Peraltro, è circostanza dedotta dalla compagnia assicurativa e mai contestata dalla parte odierna appellante – nonché anche essa risultante dai documenti depositati - che il conducente dell'Iveco viaggiasse a velocità superiore a quella prevista sul tratto in questione ed in prossimità di una curva. Sotto il profilo giuridico, quindi, nel percorso motivazione, il giudice di prime cure si è anche adeguato al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l'accertamento della responsabilità da parte di un conducente non libera, almeno astrattamente, il conducente del veicolo antagonista dalla presunzione di colpa concorrente di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c. L'orientamento costante della Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. Civ. 1198 del 1997; Cass. Civ.5783 del 1997) è volto a ritenere insufficiente l'accertamento della responsabilità di uno dei conducenti degli autoveicoli coinvolti in uno scontro, ai fini del superamento della presunzione di eguale concorso nella produzione del danno subito dai veicoli sancita dall'art. 2054 comma 2 c.c. Infatti, l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico (cfr. Cass. Civ. 195 del 2007; Cass. Civ. 6797 del 1987). Per cui nel caso di scontro tra veicoli, il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede la prova liberatoria, dalla parte non responsabile nella causazione dell'evento, di essersi uniformata alle norme sulla circolazione stradale, nonché a quelle di comune prudenza (v.
Cass. Civ. 10031 del 2006 e Cass. Civ. 18631 del 2015; con riferimento alle manovre di emergenza cfr. Cass. Civ. n. 15822 del 2015). Del resto, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, anche ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., ma è tenuto a verificare, nel concreto, se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (così ex multis Cass. Civ., n. 23431 del 2014). Prova di una condotta di guida conforme alle norme del C.d.S. nonché alle specifiche regole imposte dalle circostanze spazio-temporali non fornite dalla parte odierna appellante. R.G. n. 2058 del 2017 - Pag. 10 di 11
Ne consegue che, come correttamente previsto dal giudice di prime cure, dalla critica analisi delle risultanze istruttorie, non risultano elementi per ritener superata la presunzione di cui all'art. 2054 c. 2 c.c. 7.3. L'omessa pronuncia in relazione alla domanda volta al risarcimento del danno conseguente al c.d. “fermo tecnico” del veicolo impone l'esame della stessa in grado di appello. La domanda, tuttavia, è infondata e non può essere accolta.
In effetti, il danno derivante dall'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per la riparazione deve essere allegato e dimostrato da colui che ne invoca il risarcimento, il quale deve provare la perdita subita dal suo patrimonio in conseguenza della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo (danno emergente) oppure il mancato guadagno derivante dalla rinuncia forzata ai proventi che avrebbe conseguito con l'uso del veicolo (lucro cessante) (v. da ultimo Cass. civ. n. 13718 del 2017). Nel caso di specie la parte appellante principale, non ha fornito alcuna prova di aver sostenuto una spesa per procacciarsi un mezzo sostitutivo, né tantomeno quella di aver perso proventi ricavabili dall'utilizzo dell'autocarro. Tale voce di danno, pertanto, non può essere risarcita e la domanda formulata è infondata. 7.4. Anche il terzo motivo di appello è infondato e non può essere accolto. Invero, il g.d.p. si
è precisamente attenuto ai parametri indicati nel D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modificazioni, ratione temporis applicabile (con gli aumenti e le diminuzioni rispetto ai valori medi, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto), alla luce della pacifica applicazione del criterio del decisum (e non già di quello del disputatum, Cass. civ. n. 15857 del 2019) e dell'accoglimento solo parziale delle domande della parte originaria attrice.
7.5. Ne consegue il rigetto dell'appello incidentale e di quello principale, con conferma – pur con l'integrazione della motivazione disposta - della sentenza gravata.
8. Il regime delle spese Il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale importa una soccombenza reciproca, che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
9. La condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale o incidentale proposta. In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013).
Ora, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione principale proposta dall'appellante e quella incidentale proposta dalla parte appellata costituita sono state integralmente respinte
Si provvede quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la contumacia di;
TR R.G. n. 2058 del 2017 - Pag. 11 di 11
B. RIGETTA l'appello principale proposto da onché Parte_1 l'appello incidentale proposta da e, per l'effetto, Controparte_1
CONFERMA, con la integrazione disposta, la SENTENZA appellata n. 885/16 del Giudice di Pace di Castrovillari, depositata in Cancelleria in data 20.12.16;
C. DICHIARA integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio tra le parti;
D. DÀ ATTO che sia sia Parte_1 Controparte_1 sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...] dovuto per le rispettive impugnazioni proposte ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002;
E. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti in merito ai suddetti ulteriori importi da versare a titolo di contributo unificato.
Così deciso in data 27 marzo 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia