Articolo 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 386
Articolo 7Articolo 9
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19 dicembre 1989
Art. 8. 1. Il secondo comma dell'articolo 81 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e' sostituito dal seguente:
"Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il presidente della relativa giunta provinciale ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni".
Nota all'art. 8:
L'art. 81 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972 , come modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato:
"Art. 81. - Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la provincia di Bolzano puo' assegnare ai comuni una quota di integrazione.
Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il presidente della relativa giunta provinciale ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni".
Entrata in vigore il 19 dicembre 1989
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