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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/07/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2293/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2293/2025 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I e
Controparte_1 CONVENUTO/i
Oggi 29 luglio 2025 ad ore 12,05 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per e Per l'avv. BERTINI SILVIA la quale dà atto di Parte_1 Parte_2 avere depositato in via telematica il verbale di udienza di mutamento del rito notificato alla controparte e chiede di poter precisare le conclusioni Per nessuno compare Controparte_1 Il Giudice, preso atto di quanto sopra, dichiara la contumacia della convenuta ed invita la parte a precisare le conclusioni. L'avv. Bertini precisa le conclusioni come da memoria autorizzata e si rimette al Giudice per la liquidazione delle spese. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura ad ore 13,00.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2293/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATANI Parte_1 C.F._1 ROBERTO e dell'avv. BERTINI SILVIA ( Indirizzo Telematico elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. CATANI ROBERTO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATANI ROBERTO e Parte_2 C.F._3 dell'avv. BERTINI SILVIA ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato C.F._2 in presso il difensore avv. CATANI ROBERTO
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1 C.F._4
CONVENUTO/I CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 07.05.2025, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio, avanti l'intestato Tribunale, al fine di sentir convalidare l'intimato sfratto Controparte_1
per finita locazione alla data del 28.02.2025 e fissare la data di esecuzione del rilascio, con vittorie di competenze e spese di lite, riservandosi di agire in separata sede per eventuali danni riscontrati al momento del rilascio e di quelli eventualmente derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile. Gli intimanti premettevano: di esser proprietari dell'immobile e del pertinenziale garage siti a Rosora
(AN), Viale XXIV Maggio n. 23; di averli concessi in locazione transitoria ad uso abitativo all' intimata, con contratto sottoscritto il 01.03.2024 registrato il 23.04.2024, per la durata di dodici mesi, pagina 2 di 4 con scadenza al 28.02.2025; che la intimata nonostante la scadenza e le diffide al rilascio, che neppure venivano ritirate, non aveva ancora restituito il bene locato.
Alla prima udienza del 20.05.2025 il Giudice disponeva un rinvio per verificare il perfezionamento della notifica della intimazione. Alla successiva udienza del 24.06.2025 il Giudice, appurata l'assenza dell'intimato e dichiarata la inutilizzabilità della notifica ex art. 143 c.p.c. ai fini della convalida, disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., con termine alle parti per la integrazione degli atti introduttivi, ed onerava parte intimante di notificare a parte intimata il verbale di udienza entro il 15.07.2025. Solo la difesa dei ricorrenti depositava memoria integrativa nella quale attestava la perdurante occupazione delle unità immobiliari oggetto di locazione. Alla successiva udienza del 29.07.2025 il Giudice, verificata la regolarità della notifica alla resistente del verbale di udienza del 24.06.2025, ne dichiarava la contumacia ed invitava il procuratore dei ricorrenti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. Questi, rassegnate le conclusioni come da verbale d'udienza, da intendersi quivi richiamate, discuteva oralmente la causa, che, all'esito, il Giudice decideva dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto.
Che la domanda di risoluzione del contratto di locazione per finita locazione fosse fondata, appariva chiaro sin dalla fase sommaria del giudizio, tanto che il mutamento del rito è stato disposto solo per la inidoneità della notifica della intimazione ex art. 143 c.p.c. ai fini della convalida essendo, in tale ipotesi, scontata la non conoscenza, da parte dell'intimato, dell'atto introduttivo del giudizio ( ex plurimis cfr. Trib. Nola ordinanza 24.01.13, Trib. Milano 17.12.2010, Trib. Padova 26.11.10 ).
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve, infatti, provare solo la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte cui spetta, invece, provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Nella fattispecie la domanda di parte intimante trae ragione e fondamento nel contratto di locazione transitoria ad uso abitativo stipulato in data 01.03.2024, registrato il 23.04.2024 ( doc. 1 atto di citazione ), che prevedeva una durata annuale del rapporto, sino al 28.02.2025, per una specifica esigenza della conduttrice, ovvero la inagibilità della abitazione di residenza, senza possibilità di rinnovo automatico o necessità di disdetta. pagina 3 di 4 Da quanto precede consegue che alla data del 28.02.2025 il contratto di locazione è scaduto e per quella data la conduttrice/resistente avrebbe dovuto rilasciare l'immobile libero da cose e/o persone anche interposte nella disponibilità dei locatori.
Non avendo la conduttrice proceduto al suddetto rilascio la stessa deve qualificarsi come occupante sine titulo, per cui la domanda di rilascio formulata dai locatori è fondata e merita di essere accolta.
Quanto alla data di rilascio, stante il tempo trascorso dalla scadenza, viene fissata al 03.09.2025.
Le competenze di lite, quantificate come da parte dispositiva ex DM 55/14 in base al valore della controversia ed all'attività effettivamente svolta ( non c'è stata attività istruttoria né deposito di memorie conclusionali per cui le voci relative vengono liquidate al 50% ), vanno poste a carico della convenuta in base al principio della soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, dichiara che il contratto di locazione stipulato dalle parti in data 01.03.2024, registrato il 23.04.2024, relativo alle unità immobiliari site a Rosora (AN), Viale XXIV Maggio n. 23, censite al Catasto del detto Comune al foglio 7, particella 117, subalterni nn. 2 e 7, si è risolto in data 28.02.2025; per l'effetto, dichiara tenuta e condanna ( C.F. ) al rilascio Controparte_1 C.F._4
delle suddette unità immobiliari libere da cose e/o persone, anche interposte, nella disponibilità dei ricorrenti e;
Parte_1 Parte_2
fissa per la esecuzione del rilascio la data del 03.09.2025; condanna, inoltre, al rimborso delle spese processuali, ex art. 91 c.p.c., che sono Controparte_1
liquidate in € 162,50 per anticipazioni ed in € 1.700,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona 29.07.2025
Il Giudice dott. Nadia Mencarelli
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2293/2025 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I e
Controparte_1 CONVENUTO/i
Oggi 29 luglio 2025 ad ore 12,05 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per e Per l'avv. BERTINI SILVIA la quale dà atto di Parte_1 Parte_2 avere depositato in via telematica il verbale di udienza di mutamento del rito notificato alla controparte e chiede di poter precisare le conclusioni Per nessuno compare Controparte_1 Il Giudice, preso atto di quanto sopra, dichiara la contumacia della convenuta ed invita la parte a precisare le conclusioni. L'avv. Bertini precisa le conclusioni come da memoria autorizzata e si rimette al Giudice per la liquidazione delle spese. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura ad ore 13,00.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2293/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATANI Parte_1 C.F._1 ROBERTO e dell'avv. BERTINI SILVIA ( Indirizzo Telematico elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. CATANI ROBERTO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATANI ROBERTO e Parte_2 C.F._3 dell'avv. BERTINI SILVIA ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato C.F._2 in presso il difensore avv. CATANI ROBERTO
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1 C.F._4
CONVENUTO/I CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 07.05.2025, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio, avanti l'intestato Tribunale, al fine di sentir convalidare l'intimato sfratto Controparte_1
per finita locazione alla data del 28.02.2025 e fissare la data di esecuzione del rilascio, con vittorie di competenze e spese di lite, riservandosi di agire in separata sede per eventuali danni riscontrati al momento del rilascio e di quelli eventualmente derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile. Gli intimanti premettevano: di esser proprietari dell'immobile e del pertinenziale garage siti a Rosora
(AN), Viale XXIV Maggio n. 23; di averli concessi in locazione transitoria ad uso abitativo all' intimata, con contratto sottoscritto il 01.03.2024 registrato il 23.04.2024, per la durata di dodici mesi, pagina 2 di 4 con scadenza al 28.02.2025; che la intimata nonostante la scadenza e le diffide al rilascio, che neppure venivano ritirate, non aveva ancora restituito il bene locato.
Alla prima udienza del 20.05.2025 il Giudice disponeva un rinvio per verificare il perfezionamento della notifica della intimazione. Alla successiva udienza del 24.06.2025 il Giudice, appurata l'assenza dell'intimato e dichiarata la inutilizzabilità della notifica ex art. 143 c.p.c. ai fini della convalida, disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., con termine alle parti per la integrazione degli atti introduttivi, ed onerava parte intimante di notificare a parte intimata il verbale di udienza entro il 15.07.2025. Solo la difesa dei ricorrenti depositava memoria integrativa nella quale attestava la perdurante occupazione delle unità immobiliari oggetto di locazione. Alla successiva udienza del 29.07.2025 il Giudice, verificata la regolarità della notifica alla resistente del verbale di udienza del 24.06.2025, ne dichiarava la contumacia ed invitava il procuratore dei ricorrenti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. Questi, rassegnate le conclusioni come da verbale d'udienza, da intendersi quivi richiamate, discuteva oralmente la causa, che, all'esito, il Giudice decideva dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto.
Che la domanda di risoluzione del contratto di locazione per finita locazione fosse fondata, appariva chiaro sin dalla fase sommaria del giudizio, tanto che il mutamento del rito è stato disposto solo per la inidoneità della notifica della intimazione ex art. 143 c.p.c. ai fini della convalida essendo, in tale ipotesi, scontata la non conoscenza, da parte dell'intimato, dell'atto introduttivo del giudizio ( ex plurimis cfr. Trib. Nola ordinanza 24.01.13, Trib. Milano 17.12.2010, Trib. Padova 26.11.10 ).
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve, infatti, provare solo la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte cui spetta, invece, provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Nella fattispecie la domanda di parte intimante trae ragione e fondamento nel contratto di locazione transitoria ad uso abitativo stipulato in data 01.03.2024, registrato il 23.04.2024 ( doc. 1 atto di citazione ), che prevedeva una durata annuale del rapporto, sino al 28.02.2025, per una specifica esigenza della conduttrice, ovvero la inagibilità della abitazione di residenza, senza possibilità di rinnovo automatico o necessità di disdetta. pagina 3 di 4 Da quanto precede consegue che alla data del 28.02.2025 il contratto di locazione è scaduto e per quella data la conduttrice/resistente avrebbe dovuto rilasciare l'immobile libero da cose e/o persone anche interposte nella disponibilità dei locatori.
Non avendo la conduttrice proceduto al suddetto rilascio la stessa deve qualificarsi come occupante sine titulo, per cui la domanda di rilascio formulata dai locatori è fondata e merita di essere accolta.
Quanto alla data di rilascio, stante il tempo trascorso dalla scadenza, viene fissata al 03.09.2025.
Le competenze di lite, quantificate come da parte dispositiva ex DM 55/14 in base al valore della controversia ed all'attività effettivamente svolta ( non c'è stata attività istruttoria né deposito di memorie conclusionali per cui le voci relative vengono liquidate al 50% ), vanno poste a carico della convenuta in base al principio della soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, dichiara che il contratto di locazione stipulato dalle parti in data 01.03.2024, registrato il 23.04.2024, relativo alle unità immobiliari site a Rosora (AN), Viale XXIV Maggio n. 23, censite al Catasto del detto Comune al foglio 7, particella 117, subalterni nn. 2 e 7, si è risolto in data 28.02.2025; per l'effetto, dichiara tenuta e condanna ( C.F. ) al rilascio Controparte_1 C.F._4
delle suddette unità immobiliari libere da cose e/o persone, anche interposte, nella disponibilità dei ricorrenti e;
Parte_1 Parte_2
fissa per la esecuzione del rilascio la data del 03.09.2025; condanna, inoltre, al rimborso delle spese processuali, ex art. 91 c.p.c., che sono Controparte_1
liquidate in € 162,50 per anticipazioni ed in € 1.700,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona 29.07.2025
Il Giudice dott. Nadia Mencarelli
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