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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/09/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA nr. R.G. 4634/2024
TRA
Parte_1
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTA-OPPOSTA
Successivamente oggi 9 settembre 2025 avanti alla dott.ssa Irene Cecchetto è comparso l'avv. Giacomo Bortolami in sostituzione dell'avv. Mario Gregio per la convenuta-opposta.
Il Giudice invita le parti comparse a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Il procuratore della convenuta-opposta così precisa le proprie conclusioni: come da foglio di conclusioni depositato il 1° settembre 2025 e si riporta ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira per deliberare e, al termine della camera di consiglio, assenti le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Irene Cecchetto
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Irene Cecchetto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4634/2024 promossa da:
Parte_1
c.f. P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Giovannelli con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Pescia (PT), via Amendola n. 27
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
Controparte_3
c.f. P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Mario Gregio con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Padova, via E. Degli Scrovegni n. 1
CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 10 luglio 2024, la società
, d'ora in poi Controparte_3 Controparte_4
[..
[...] [...]
[...]
, chiedeva che fosse ingiunto alla società d'ora in poi
[...] Parte_1
, di pagare l'importo di euro 36.224,90 relativo alle fatture n. 186 del Parte_1
07.03.2024 di euro 6.882,67; n. 187 del 07.03.2024 di euro 7.188,67; n. 226 del
21.03.2024 di euro 3.504,24; n. 227 del 21.03.2024 di euro 1.134,82; n. 275 del
09.04.2024 di euro 6.356,06; n. 278 del 09.04.2024 di euro 7.456,15; n. 320 del
23.04.2024 di euro 2.112,76; n. 321 del 23.04.2024 di euro 1.589,53, oltre ad euro 71,77 per spese di autentica notarile, agli interessi moratori e spese del monitorio.
Il Tribunale di Padova, in data 10 luglio 2024, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 36.296,67, oltre agli interessi moratori e alle spese del monitorio.
L'ingiunta ha proposto opposizione, contestando la difformità della merce rispetto a quanto ordinato e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la convenuta la quale eccepiva la nullità della citazione e la genericità delle contestazioni svolte dall'attrice.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'ingiunta ex art. 96 c.p.c..
La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali.
******
1.
In primo luogo va chiarito che la mancata comparizione dell'ingiunta all'udienza odierna fissata per precisazione delle conclusioni, discussione e pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., non implica in alcun modo una qualche rinuncia alle difese spiegate in corso di causa, in quanto nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (cfr. Cass., sez. 6,
30.09.2013 n. 22360).
2.
3 Ciò premesso, si rileva che è noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Incombe, quindi, sul convenuto opposto l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Il giudizio, inoltre, non è limitato al semplice controllo di legittimità della pronuncia del decreto ingiuntivo ma dà vita ad un giudizio di cognizione piena nell'ambito del quale il giudice deve esaminare compiutamente il rapporto controverso.
3.
Nel caso concreto l'ingiunta non ha contestato di aver ordinato la merce, né che quest'ultima le sia stata consegnata né il corrispettivo preteso da
[...]
. Controparte_1
ha, infatti, svolto solo delle contestazioni generiche, senza mai Parte_1 specificare quali sarebbero le asserite difformità della merce consegnata.
Tali contestazioni sono tamquam non esset (cfr. Cass. 17.1.2019 n. 1057).
Pertanto, per il principio dell'onere della tempestiva e specifica contestazione, la convenuta-opposta era esonerata dal fornire prova dei fatti costitutivi della sua pretesa (art. 115 c.p.c.).
4.
L'opposizione è, pertanto, integralmente infondata e va, conseguentemente, rigettata.
5.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e tenuto conto che non è stata redatta una nota
4 conclusionale autorizzata (1.701+1.204+903+1.452,50=5.260,50), seguono la soccombenza.
6.
In merito alla domanda di condanna di parte attrice-opponente per lite temeraria ex art. 96 u.c. c.p.c. si rileva che costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato che la temerarietà della lite ricorre quando sussiste coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione (mala fede), ovvero quando vi è ignoranza colpevole in ordine a detta infondatezza (cfr. Cass., sez. 1, sentenza n.
13071 del 08.09.2003).
Nel caso concreto, si ritiene che l'opposizione promossa dall'attrice sia temeraria e che ciò si può trarre dalla genericità delle contestazioni svolte e dal fatto che l'ingiunta non è mai comparsa all'udienza.
Si ritiene, pertanto, che parte attrice-opponente abbia intrapreso il giudizio di opposizione pur essendo consapevole della manifesta infondatezza dello stesso.
In ordine all'ammontare del risarcimento, si rileva che esso può essere (anche) calibrato sull'importo delle spese processuali (cfr. Cass., sez. 6 - 2, Ordinanza n.
21570 del 30.11.2012).
L'opponente va, quindi, condannata a pagare alla convenuta-opposta ai sensi dell'art. 96 terzo co c.p.c. la somma di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 4634/2024 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1456/2024 Ing. emesso dal
Tribunale di Padova il 10 luglio 2024;
2) Condanna parte attrice-opponente a rifondere alla parte convenuta-opposta le spese di lite che liquida nell'importo complessivo di euro 5.260,50 per compenso, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%).
3) Condanna parte attrice-opponente a pagare alla convenuta-opposta ex art. 96
u.c. c.p.c. la somma di euro 3.000,00.
5 Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
6
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA nr. R.G. 4634/2024
TRA
Parte_1
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTA-OPPOSTA
Successivamente oggi 9 settembre 2025 avanti alla dott.ssa Irene Cecchetto è comparso l'avv. Giacomo Bortolami in sostituzione dell'avv. Mario Gregio per la convenuta-opposta.
Il Giudice invita le parti comparse a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Il procuratore della convenuta-opposta così precisa le proprie conclusioni: come da foglio di conclusioni depositato il 1° settembre 2025 e si riporta ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira per deliberare e, al termine della camera di consiglio, assenti le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Irene Cecchetto
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Irene Cecchetto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4634/2024 promossa da:
Parte_1
c.f. P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Giovannelli con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Pescia (PT), via Amendola n. 27
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
Controparte_3
c.f. P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Mario Gregio con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Padova, via E. Degli Scrovegni n. 1
CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 10 luglio 2024, la società
, d'ora in poi Controparte_3 Controparte_4
[..
[...] [...]
[...]
, chiedeva che fosse ingiunto alla società d'ora in poi
[...] Parte_1
, di pagare l'importo di euro 36.224,90 relativo alle fatture n. 186 del Parte_1
07.03.2024 di euro 6.882,67; n. 187 del 07.03.2024 di euro 7.188,67; n. 226 del
21.03.2024 di euro 3.504,24; n. 227 del 21.03.2024 di euro 1.134,82; n. 275 del
09.04.2024 di euro 6.356,06; n. 278 del 09.04.2024 di euro 7.456,15; n. 320 del
23.04.2024 di euro 2.112,76; n. 321 del 23.04.2024 di euro 1.589,53, oltre ad euro 71,77 per spese di autentica notarile, agli interessi moratori e spese del monitorio.
Il Tribunale di Padova, in data 10 luglio 2024, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 36.296,67, oltre agli interessi moratori e alle spese del monitorio.
L'ingiunta ha proposto opposizione, contestando la difformità della merce rispetto a quanto ordinato e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la convenuta la quale eccepiva la nullità della citazione e la genericità delle contestazioni svolte dall'attrice.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'ingiunta ex art. 96 c.p.c..
La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali.
******
1.
In primo luogo va chiarito che la mancata comparizione dell'ingiunta all'udienza odierna fissata per precisazione delle conclusioni, discussione e pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., non implica in alcun modo una qualche rinuncia alle difese spiegate in corso di causa, in quanto nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (cfr. Cass., sez. 6,
30.09.2013 n. 22360).
2.
3 Ciò premesso, si rileva che è noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Incombe, quindi, sul convenuto opposto l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Il giudizio, inoltre, non è limitato al semplice controllo di legittimità della pronuncia del decreto ingiuntivo ma dà vita ad un giudizio di cognizione piena nell'ambito del quale il giudice deve esaminare compiutamente il rapporto controverso.
3.
Nel caso concreto l'ingiunta non ha contestato di aver ordinato la merce, né che quest'ultima le sia stata consegnata né il corrispettivo preteso da
[...]
. Controparte_1
ha, infatti, svolto solo delle contestazioni generiche, senza mai Parte_1 specificare quali sarebbero le asserite difformità della merce consegnata.
Tali contestazioni sono tamquam non esset (cfr. Cass. 17.1.2019 n. 1057).
Pertanto, per il principio dell'onere della tempestiva e specifica contestazione, la convenuta-opposta era esonerata dal fornire prova dei fatti costitutivi della sua pretesa (art. 115 c.p.c.).
4.
L'opposizione è, pertanto, integralmente infondata e va, conseguentemente, rigettata.
5.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e tenuto conto che non è stata redatta una nota
4 conclusionale autorizzata (1.701+1.204+903+1.452,50=5.260,50), seguono la soccombenza.
6.
In merito alla domanda di condanna di parte attrice-opponente per lite temeraria ex art. 96 u.c. c.p.c. si rileva che costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato che la temerarietà della lite ricorre quando sussiste coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione (mala fede), ovvero quando vi è ignoranza colpevole in ordine a detta infondatezza (cfr. Cass., sez. 1, sentenza n.
13071 del 08.09.2003).
Nel caso concreto, si ritiene che l'opposizione promossa dall'attrice sia temeraria e che ciò si può trarre dalla genericità delle contestazioni svolte e dal fatto che l'ingiunta non è mai comparsa all'udienza.
Si ritiene, pertanto, che parte attrice-opponente abbia intrapreso il giudizio di opposizione pur essendo consapevole della manifesta infondatezza dello stesso.
In ordine all'ammontare del risarcimento, si rileva che esso può essere (anche) calibrato sull'importo delle spese processuali (cfr. Cass., sez. 6 - 2, Ordinanza n.
21570 del 30.11.2012).
L'opponente va, quindi, condannata a pagare alla convenuta-opposta ai sensi dell'art. 96 terzo co c.p.c. la somma di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 4634/2024 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1456/2024 Ing. emesso dal
Tribunale di Padova il 10 luglio 2024;
2) Condanna parte attrice-opponente a rifondere alla parte convenuta-opposta le spese di lite che liquida nell'importo complessivo di euro 5.260,50 per compenso, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%).
3) Condanna parte attrice-opponente a pagare alla convenuta-opposta ex art. 96
u.c. c.p.c. la somma di euro 3.000,00.
5 Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
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