Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/05/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5737/2024 r.g. Prev., vertente
TRA
, esercenti responsabilità genitoriale Parte_1 e Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Gerardo sulla minore Persona_1
,
Mazzeo;
RICORRENTI
E
CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
Valentina Bevilacqua;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.11.2024, ai sensi dell'art. 445bis, 6° comma c.p.c., i ricorrenti in epigrafe, nella qualità di esercenti responsabilità genitoriale sulla figlia minore
, dopo aver contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del Persona_1
procedimento per A.T.P. - con cui avevano agito per far riconoscere in capo alla figlia minore il requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento, previa domanda amministrativa del 17.4.2023- hanno tempestivamente proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di
ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o, comunque, da data successiva, stante l'aggravamento delle condizioni.
Ritenuto che le censure sollevate dalla parte ricorrente sono state specificamente prospettate e pertanto l'ammissibilità della opposizione, in data 20.2.2025 si è proceduto a riconferire incarico al CTU nominato in sede di ATP al fine di valutare le censure proposte e in data odierna, atteso il deposito della Consulenza, la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15.5.2025.
Il CTU, con supplemento di perizia, ha confermato il giudizio espresso in fase di ATP fornendo congrue e motivate argomentazioni idonee a superare le censure proposte con atto di opposizione.
In particolare, premesso il riconoscimento in capo alla minore di indennità di frequenza, il CTU ha osservato che il diabete mellito di tipo I da cui è affetta Persona_1 è una patologia che consente a bambini ed adolescenti che ne sono affetti di condurre una vita normale, senza particolari sacrifici, di andare a scuola, in vacanza, fare sport, avere amici e compiere tutte le normali e quotidiane attività che fanno parte della vita;
inoltre, nel caso di specie, il CTU ha valutato che la minore quattordicenne deambula in autonomia e non presenta deficit intellettivi, dal momento che frequenta la scuola senza avvalersi di insegnante di sostegno;
la minore per il CTU presenta solo le normali difficoltà cui sono sottoposti i giovani pazienti diabetici, condizione per la quale, in sede amministrativa, le è stata riconosciuta la indennità di frequenza. In ordine alle argomentazioni poste a base del dissenso (la capacità di provvedere in autonomia alla gestione della terapia insulinica), il CTU ha ribadito che la minore, che non presenta deficit psico fisici, è in grado di comprendere e imparare a gestire la sua malattia, e quindi anche di variare la terapia, adeguandola in relazione alle variazioni dell'alimentazione e dell'attività fisica. Le uniche criticità sono quelle connesse al normale disagio psicologico conseguente alla diagnosi di una malattia cronica al suo esordio, per le quali le viene fornito supporto psicologico e psicoterapico da oltre un anno. Il CTU, pertanto, ha concluso che le condizioni cliniche in cui si trova Per_1
[...] non sono tali da inverare il requisito sanitario necessario per accedere alla richiesta indennità di accompagnamento.
I chiarimenti forniti dal CTU nel supplemento di perizia risultano congruamente motivati, immuni da vizi e fondati sulla documentazione in atti, per cui vanno condivisi.
Rispetto alle valutazioni medico legali del CTU, le censure mosse da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass. 3519/2001), sicché non si sono ravvisati i presupposti per la sua rinnovazione, trattandosi di mero "dissenso diagnostico" (Cass, n. 2151/2004, Cass. 7273/2011).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Avendo prodotto in giudizio valida dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., i ricorrenti non sono tenuti al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
- rigetta il ricorso;
- dichiara le parti ricorrenti non tenute al pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
- pone a carico dell' CP_1 le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Salerno, addì 15.5.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca D'Antonio