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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 16/04/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 2003/2024 R.G. promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Federica Pica ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Sandra Passadore ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente - e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente 1) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e . Parte_2 Parte_1
2) i coniugi vivranno separati, ma il sig. concorda con la moglie che la stessa CP_1 resti a vivere nella casa coniugale da lui condotta in locazione sino a quando la sig.ra
non avrà reperito un alloggio;
Pt_1
3) spese di lite compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 16-12-2024 ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 ss. c.p.c., avanti al tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale da con il quale ella aveva contratto matrimonio il Controparte_1
5-6-2007 a Rovigo, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n 26, Parte I, anno 2007, Ufficio 1, ed esponeva che:
- dal matrimonio era nato il figlio il 27-4-2003, ora maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente;
1 - i rapporti tra i coniugi si erano da alcuni anni deteriorati a causa del temperamento violento del , al punto che la prosecuzione della convivenza era divenuta CP_1 intollerabile;
- i coniugi avevano stabilito la residenza coniugale in un immobile sito in Rovigo, Via della Costituzione n. 18, concesso in locazione dall'azienda territoriale edilizia residenziale (ATER) di Rovigo;
- la , affetta da invalidità e titolare di un trattamento pensionistico di 596,52 Pt_1 euro, era priva di occupazione;
- il , pensionato, percepiva una somma mensile pari a 1.100,00 a titolo di CP_1 pensione, oltre a 621,00 euro al mese a titolo di stipendio per l'attività lavorativa che svolgeva presso l'Associazione sportiva Dilettantistica RoviGolf Country Club Asd.
La ricorrente chiedeva pertanto, oltre alla pronuncia di separazione personale, l'assegnazione della casa coniugale e la statuizione dell'obbligo del coniuge di contribuire al mantenimento della stessa mediante la corresponsione di un assegno mensile di 300,00 euro, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
2. Con decreto depositato il 19-12-2024 la presidente designava sé stessa relatore e fissava l'udienza di prima comparizione delle parti alla data del 15-4-2025, assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473-bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Il resistente, costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 14-3-2025, non si opponeva alla pronuncia di separazione personale, ma contestava la ricostruzione fattuale prospettata dalla ricorrente. In particolare, il esponeva che la crisi CP_1 coniugale era dovuta a litigi che sfociavano in aggressioni verbali e fisiche reciproche, e non dalla propria condotta. In merito alla sua condizione economica, il asseriva CP_1 di non poter sostenere ulteriori oneri, poiché già provvedeva al pagamento del canone di locazione dell'immobile adibito a casa coniugale, nonché delle ulteriori spese necessarie al sostentamento della propria famiglia. Concludeva pertanto aderendo alla domanda di separazione formulata dalla ricorrente, ma si opponeva all'accoglimento della domanda di assegnazione della casa coniugale e di mantenimento ex art. 156 c.c.
4. All'udienza del 15-4-2025 le parti raggiungevano un accordo sulle questioni controverse e precisavano le conclusioni congiuntamente rinunciando all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., sicché, dato atto dell'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, il giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
5. La domanda di separazione personale, proposta da ai sensi dell'art. Parte_1
151 co. 1 c.c., deve trovare accoglimento, atteso che la intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale emerge con chiarezza dalla adesione del alla CP_1 domanda in questione e dal fallimento del tentativo di conciliazione.
2 6. Gli accordi raggiunti dalle parti in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti economici sono conformi alla legge.
7. Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2003/2024 R.G. promossa da
[...]
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, Pt_1 Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Controparte_1 in matrimonio a Rovigo il 5-6-2007 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 26, Parte I, Ufficio 1, anno 2007);
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Rovigo l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- prende atto degli accordi raggiunti dai coniugi, indicati nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 16 aprile 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
3
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 2003/2024 R.G. promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Federica Pica ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Sandra Passadore ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente - e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente 1) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e . Parte_2 Parte_1
2) i coniugi vivranno separati, ma il sig. concorda con la moglie che la stessa CP_1 resti a vivere nella casa coniugale da lui condotta in locazione sino a quando la sig.ra
non avrà reperito un alloggio;
Pt_1
3) spese di lite compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 16-12-2024 ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 ss. c.p.c., avanti al tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale da con il quale ella aveva contratto matrimonio il Controparte_1
5-6-2007 a Rovigo, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n 26, Parte I, anno 2007, Ufficio 1, ed esponeva che:
- dal matrimonio era nato il figlio il 27-4-2003, ora maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente;
1 - i rapporti tra i coniugi si erano da alcuni anni deteriorati a causa del temperamento violento del , al punto che la prosecuzione della convivenza era divenuta CP_1 intollerabile;
- i coniugi avevano stabilito la residenza coniugale in un immobile sito in Rovigo, Via della Costituzione n. 18, concesso in locazione dall'azienda territoriale edilizia residenziale (ATER) di Rovigo;
- la , affetta da invalidità e titolare di un trattamento pensionistico di 596,52 Pt_1 euro, era priva di occupazione;
- il , pensionato, percepiva una somma mensile pari a 1.100,00 a titolo di CP_1 pensione, oltre a 621,00 euro al mese a titolo di stipendio per l'attività lavorativa che svolgeva presso l'Associazione sportiva Dilettantistica RoviGolf Country Club Asd.
La ricorrente chiedeva pertanto, oltre alla pronuncia di separazione personale, l'assegnazione della casa coniugale e la statuizione dell'obbligo del coniuge di contribuire al mantenimento della stessa mediante la corresponsione di un assegno mensile di 300,00 euro, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
2. Con decreto depositato il 19-12-2024 la presidente designava sé stessa relatore e fissava l'udienza di prima comparizione delle parti alla data del 15-4-2025, assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473-bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Il resistente, costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 14-3-2025, non si opponeva alla pronuncia di separazione personale, ma contestava la ricostruzione fattuale prospettata dalla ricorrente. In particolare, il esponeva che la crisi CP_1 coniugale era dovuta a litigi che sfociavano in aggressioni verbali e fisiche reciproche, e non dalla propria condotta. In merito alla sua condizione economica, il asseriva CP_1 di non poter sostenere ulteriori oneri, poiché già provvedeva al pagamento del canone di locazione dell'immobile adibito a casa coniugale, nonché delle ulteriori spese necessarie al sostentamento della propria famiglia. Concludeva pertanto aderendo alla domanda di separazione formulata dalla ricorrente, ma si opponeva all'accoglimento della domanda di assegnazione della casa coniugale e di mantenimento ex art. 156 c.c.
4. All'udienza del 15-4-2025 le parti raggiungevano un accordo sulle questioni controverse e precisavano le conclusioni congiuntamente rinunciando all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., sicché, dato atto dell'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, il giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
5. La domanda di separazione personale, proposta da ai sensi dell'art. Parte_1
151 co. 1 c.c., deve trovare accoglimento, atteso che la intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale emerge con chiarezza dalla adesione del alla CP_1 domanda in questione e dal fallimento del tentativo di conciliazione.
2 6. Gli accordi raggiunti dalle parti in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti economici sono conformi alla legge.
7. Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2003/2024 R.G. promossa da
[...]
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, Pt_1 Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Controparte_1 in matrimonio a Rovigo il 5-6-2007 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 26, Parte I, Ufficio 1, anno 2007);
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Rovigo l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- prende atto degli accordi raggiunti dai coniugi, indicati nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 16 aprile 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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