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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/04/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 566/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
IL GIORNO 23.04.2025 DINANZI AL GIUDICE SONO COMPARSI I DIFENSORI DELLE PARTI
DEPOSITANDO NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA, RIPORTANDOSI AI PROPRI ATTI E
INSISTENDO NELLE PROPRIE CONCLUSIONI. CHIEDEVANO EMETTERSI DECISIONE.
IL GIUDICE
DA' LETTURA DELLA SENTENZA COME DA PROVVEDIMENTO ALLEGATO
pagina 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 566 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
nato ad [...] il [...] e residente in [...]
52, codice fiscale: , elettivamente domiciliato alla Via E. Goduti Pal. CodiceFiscale_1 [...]
presso lo studio dell'avv. Pellegrino Cavuoto, dal quale è rappresentato e difeso come da Pt_2
separata procura unita al presente atto attorie in riassunzione
contro
(c.f. ), corrente in Modena, Via S. Carlo n.16; Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata dal Direttore Generale Dott. , in forza di procura speciale del Notaio Controparte_2
Dott. del 20 giugno 2017, Rep 46080/14051 (Doc. 1); quale mandataria in nome e per Persona_1
conto di LE S.p.A. - in persona del legale rappresentante pro tempore, giusta procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Dott. in data 24 gennaio 2017, Rep. 49818, Rac. Persona_2
21985 (Doc. 2); elettivamente domiciliata nella Via Zanfarino n. 14 di Sassari, presso lo studio dell'avv. Giovanni Mattu, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa
pagina 2 di 11 convenuta in riassunzione la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'attore, come da atto introduttivo del 25.02.2021, nell'interesse della convenuta, come da comparsa di costituzione del 26.07.2021 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali e nelle note scritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio – prima Parte_1
dinanzi al Tribunale di Benevento, poi in riassunzione dinanzi all'intestato Tribunale -
[...]
(d'ora in poi ), esponendo: Controparte_1 CP_1
- che in data 7.5.15 stipulava con la LE SpA (di cui è mandataria), il CP_1
contratto di leasing finanziario avente ad oggetto beni strumentali e in particolare arredi vari per la propria farmacia sita in UN (BN);
- che il contratto n. S1/160979 prevedeva un importo finanziato pari a €.68.286,00 + IVA
canone iniziale anticipato pari a € 13.657,20 + IVA ed il pagamento di 83 canoni periodici mensili di €.773,20 + IVA con tasso di leasing 5,125, con un corrispettivo di indicizzazione al variare del parametro Euribor/360 3 mesi M/Mese prec. Media mese precedente il cui valore è paria 0,081%, per un corrispettivo totale di €.77.832,80 + IVA e un'opzione di acquisto di €.682,86+ IVA interessi di mora pari 12,450%, assicurazione €.20,14 oltre Iva
per 84 canoni complessivi, tasso di attualizzazione della penale 1,010;
- che, all'atto della stipula, l'istante versava il canone iniziale anticipato pari a €.13.657,20 +
IVA;
- che la notte tra il 14 e il 15 ottobre 2015 l'alluvione e i successivi eventi calamitosi che colpirono la città di Benevento e tutto il territorio sannita, tra cui anche il Comune di
UN, causarono l'allagamento della farmacia del dott. con enormi danni che Pt_1
pagina 3 di 11 interessavano anche i beni oggetto di locazione;
- che nell'immediatezza dell'evento, al fine di procedere al ripristino e alla risanificazione urgente e improcrastinabile della farmacia, in ottemperanza alla necessità di assicurare un servizio pubblico essenziale ai suoi concittadini, non provvedeva a distinguere tra gli arredi della farmacia danneggiati e a stilare un inventario dettagliato dei beni strumentali irreversibilmente danneggiati e di quelli deteriorati ma ancora parzialmente utilizzabili e a denunciare l'accaduto alla società di leasing;
- che alla data del 2015 avrebbe versato €.24.002,34 a titolo di canoni chiedendo per il futuro una rimodulazione del debito;
nonostante ciò al 18.11.16 il sig. risultava moroso per Pt_1
€.5.865,53 e, con comunicazione dell'8.2.17, proponeva un piano di rientro che veniva accettato con comunicazione del 17.2.17;
- che il sig. procedeva a parziali pagamenti (€.1.950,00 e dei 15 effetti cambiari di Pt_1
€.559 ciascuno);
- che la LE con comunicazione inviata il 18.5.18, evidenziava il mancato rispetto della moratoria concessa richiedendo il pagamento di €.4.001,77 e successivamente con nota del 21.10.19 richiedeva il pagamento di €. 20.388,50 importo relativo alle scadenze maturate e scadute;
- che la LE con r.a.r. del 28.1.2020 comunicava al sig. di avvalersi della Pt_1
clausola risolutiva espressa del contratto e chiedeva la restituzione dei beni strumentali oggetto di contratto al fine di procedere alla loro vendita trattenendo dal ricavato gli importi pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, degli interessi di mora, dei canoni a scadere, solo in linea capitale e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto, nonché le spese per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita;
L'attore contestava il contenuto della racc. a.r. del 28.1.2020 e i conteggi effettuati dalla pagina 4 di 11 società conduttrice che determinavano una segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi per un importo pari a €.52.847,00, deducendo:
- che l'alluvione del 2015 avrebbe costituito un evento imprevisto e imprevedibile tale da configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi ai beni in custodia ex art. 2051 c.c.;
- che, trattandosi di leasing traslativo si applicherebbero le norme della vendita con riserva della proprietà, compreso l'art. 1526 c.c., che comporterebbe, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni.
In sostanza, sosteneva che LE non avrebbe potuto pretendere la restituzione dei beni, il pagamento dei canoni scaduti, i canoni non ancora scaduti, a titolo di penale,
attualizzati al tasso ufficiale di sconto, nonché quanto già versato dall'utilizzatore.
Inoltre, deduceva che la maggior parte dei beni oggetto di contratto a seguito dell'alluvione dell'ottobre 2015 sarebbero divenuti parzialmente inutilizzabili e pertanto sarebbero stati distrutti, chiedendo di tenerne conto ai fini di un'equa riduzione della penale pattuita in contratto.
Da ultimo, deduceva che LE avrebbe applicato al contratto interessi usurari.
Concludeva chiedendo, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare che la perdita dei beni strumentali è avvenuta per caso fortuito o per responsabilità della Protezione civile o della che non avrebbero allertato adeguatamente la popolazione di Controparte_3
UN per cui alcuna responsabilità potrebbe essere addebitata all'attore; accertare e dichiarare l'eccessiva onerosità delle clausole contrattuali applicate dalla convenuta, tenuto conto anche della distruzione dei beni strumentali, e per l'effetto, dichiarare l'illegittimità
delle richieste di pagamento inviate dalla LE SpA;
accertare e dichiarare la violazione delle norme contrattuali nell'indicazione e nell'applicazione del TAEG nonché la pagina 5 di 11 L.108/96 in ordine al rispetto dei tassi soglia e per l'effetto applicare al contratto i tassi legali e dichiarare non dovute le somme indebitamente versate disponendo la compensazione con le somme ancora dovute dal concedente;
in via gradata, che la penale e tutte le altre richieste della locatrice siano ricondotte ad equità attesa la perdita e il deterioramento dei beni, la violazione nella determinazione del Taeg, la violazione della L.108/96, l'eccessiva onerosità
della clausola penale. Con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio , contestando quanto esposto da parte attrice, contestando che CP_1
nel 2015, si siano verificati eventi calamitosi di portata tale da farne ritenere l'imprevedibilità o l'abnormità ed esponendo:
- che le parti, nel contratto S1_160979, avevano analiticamente riportate tutte le condizioni relative al piano di finanziamento, concernenti i tassi di interesse, il macro-canone, il prezzo di opzione finale di acquisto, gli interessi di mora, i criteri di indicizzazione, il numero di rate, l'ammontare di ciascuna di esse e le condizioni per l'eventuale estinzione anticipata;
- che l'utilizzatore avrebbe perduto, per suo fatto e colpa, i beni concessi in locazione finanziaria;
- che l'utilizzatore sarebbe rimasto moroso nel pagamento dei canoni e ciò avrebbe costituito l'unico motivo di risoluzione del contratto;
- che il contratto di leasing sarebbe un contratto di finanziamento e che ove la concedente agisca per il recupero del credito e/o del bene, infatti, non potrebbe chiedere nulla di più di quanto l'utilizzatore avrebbe dovuto pagare se il contratto avesse avuto regolare esecuzione;
da ciò l'inesistenza di un indebito arricchimento e l'inapplicabilità dell'art. 1526 c.c.;
- che, anche volendosi applicare tale norma, al concedente sarebbe comunque dovuto oltre al pagamento dell'equo compenso, il risarcimento del danno, in misura da tenere indenne la concedente da ogni pregiudizio conseguente al mancato rispetto dei patti contrattuali,
parametrato al risultato economico che la parte adempiente si attendeva dalla regolare pagina 6 di 11 esecuzione del contratto (scaduto + scadere -bene);
- che ciò varrebbe anche per la penale, che sarebbe stata consapevolmente pattuita tra le parti ma che, ove si ritenga che la penale prevista nei contratti sia eccessiva, potrebbe essere ridotta ex art. 1384 c.c., tenendo sempre conto del guadagno che il concedente si attendeva dal contratto se l'utilizzatore avesse adempiuto alla propria obbligazione di pagamento dei canoni.
Sulla lamentata usura osservava che nel leasing non sarebbe richiesta l'indicazione del TAN
e che, a differenza del mutuo e degli altri contratti di finanziamento, i canoni periodici non sarebbero rate di rimborso, ma costituirebbero il corrispettivo dell'uso dell'immobile essendo anche soggetti ad IVA;
pertanto, non sarebbero costituiti solo da capitale e interessi.
Ciò premesso, il tasso leasing, quale costo effettivo del finanziamento, sarebbe indicato e sarebbe inferiore al tasso soglia;
lo stesso dovrebbe dirsi per gli interessi moratori poiché il tasso di mora previsto in contratto è del 12,450% mentre il T.S.U. è del 10,575% (con una soglia di usura, calcolata tenendo conto della maggiorazione del 2,1% di cui ai Decreti
Trimestrali di rilevazione e della prassi giurisprudenziale).
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice con vittoria di spese di lite della precedente fase davanti al Tribunale di Benevento e del giudizio davanti al Tribunale di
Sassari.
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali e audizione di testimoni. La causa veniva tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate.
Innanzitutto è incontestata la stipulazione, in data 7.5.15 con la LE SpA del contratto di leasing finanziario n. S1/160979 avente ad oggetto beni strumentali e in particolare arredi vari per la propria farmacia sita in UN (BN) per un importo pagina 7 di 11 finanziato e incassato, a titolo di corrispettivo della fornitura che lui stesso eseguiva, la somma pari a €.68.286,00 + IVA, ossia € 83.309,92. I beni oggetto di contratto erano:
cassonetto in alluminio con illuminazione a led e monitor giacenze, banco vendita centrale realizzato in cristallo caduceo decorativo e legno noce con innesti in led e cassettiera con croce, banco smistamento con inserimento di due cassetti e di una coppia di ante più
scaffalature, pedana di contenimento porta bombola in legno multistrato con fori superiori per l'alloggiamento delle bombole stesse, pass notturni per medicinali inclusa vetrina ecc.
E' altresì incontestato che l'attore abbia effettuato dei parziali versamenti non adempiendo integralmente alle obbligazioni dedotte nel contratto. A giustificazione del proprio parziale inadempimento, l'attore avanzava una serie di ragioni come meglio esposto nella parte in fatto.
Ora, l'alluvione che ha colpito UN (BN) e tutto il deve ritenersi evento provato, alla luce CP_4
della stampa prodotta dall'attore e della denuncia fatta dinanzi ai Carabinieri nell'immediatezza dell'evento calamitoso e tale da costituire evento di forza maggiore e/o caso fortuito che ha inciso sullo svolgimento del contratto, ma non in maniera tale da rendere impossibile la prestazione (ossia il pagamento dei canoni) per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). Ne consegue che l'attore, che secondo il contratto si è assunto tutti i rischi determinanti l'impedimento all'uso dei beni o la loro distruzione, è, comunque, chiamato a rispondere nella misura che LE si attendeva al momento della stipulazione del contratto (art. 1225 c.c.). Inoltre, le parti nell'accordo avevano dettagliatamente previsti gli effetti della risoluzione del contratto in caso di inadempimento imputabile all'utilizzatore,
secondo la formula dello “scaduto + scadere - bene”, che la giurisprudenza ormai costante ritiene clausola non nulla, ma idonea ad assicurare un giusto equilibrio tra le prestazioni (Cassazione civile sez. III, 11/10/2024, n.26518).
Essa prevedeva il pagamento di tutti i canoni maturati, nonché di quelli maturandi sino al naturale termine del rapporto, riscatto compreso, ma anche il diritto dell'utilizzatore inadempiente a ottenere pagina 8 di 11 quanto la concedente avrebbe ricavato dalla rivendita o reimpiego in leasing del bene. L'orientamento dell'intestato Tribunale ha già avuto occasione di confermare che è “... coerente con il regime di cui
all'articolo 1526 del codice civile, la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente
l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo
ricavato dalla futura vendita del bene restituito (Cassazione civile sez. III, 22/03/2022, n.9210) ...”,
orientamento confermato, più di recente, da Tribunale Napoli sez. II, 01/03/2024, n. 2481, secondo cui
“nel leasing traslativo in ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore le parti
possono convenire, con una clausola penale, l'irripetibilità dei canoni già versati dall'utilizzatore
prevedendo la detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita
del bene restituito, ritenendo tale clausola coerente con la previsione contenuta nell'art. 1526, secondo
comma, c.c.”. Infatti, data la mancata restituzione dei beni oggetto di leasing e la loro vendita sul mercato con l'incameramento del corrispettivo ottenuto da parte del concedente, il trattenimento dei canoni dovuti non può dirsi costituire indebito arricchimento in capo a LE, la quale non chiede nulla di più di quanto l'utilizzatore avrebbe dovuto pagare se il contratto avesse avuto regolare esecuzione (ex multis Tribunale Pescara, 17/01/2019, n. 86, secondo cui in materia di leasing, non può
ritenersi manifestamente eccessiva la clausola penale con la quale le parti stabiliscono che, in caso di
risoluzione del contratto per distruzione o perimento del bene, l'utilizzatore sia tenuto a corrispondere
in favore del concedente i canoni non ancora scaduti e il prezzo dell'eventuale acquisto finale. Trattasi,
infatti, di una clausola che non attribuisce al concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla
regolare esecuzione del contratto. In altri termini, una clausola penale così configurata garantisce al
concedente di venirsi a trovare nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato nell'ipotesi di
sviluppo fisiologico del rapporto contrattuale. Nel caso di specie, il Tribunale ha respinto la domanda
dell'utilizzatore di una vettura in leasing, distrutta in seguito, alla caduta di un albero, confermando il
decreto con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma corrispondente ai canoni non ancora
versati e alla rata finale del contratto di leasing, come previsto nel contratto).
pagina 9 di 11 Quanto alle censure di indeterminatezza dell'indicazione delle condizioni relative al finanziamento,
anche esse devono essere rigettate.
Emerge dalla lettura del contratto che siano stati indicati in maniera specifica il tasso leasing del
5,125%, l'importo finanziato, il numero delle rate e l'importo dei singoli canoni, l'opzione finale di acquisto, l'assicurazione, gli interessi di mora al 12,450% e la penale, oltre alle altre spese e agli oneri da sostenere, mentre si rileva che nel contratto di leasing non è necessaria l'indicazione del Taeg.
Nemmeno la censura di usurarietà dei tassi applicati ha pregio. Invero, Il “tasso leasing” previsto in contratto (5,124%) è inferiore al T.S.U. indicato dall'attore (10,5750 %); quanto agli interessi moratori,
l'eventuale usurarietà deve essere calcolata applicando al T.E.G.M. un aumento percentuale del 2.1%
(secondo la formula: “... T.E.G.M. più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto
moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore
tolleranza dal predetto decreto” cfr. Cass. SS.UU. sentenza 18.09.2020, n. 19597). Nel caso di specie,
l'applicazione di questo correttivo consente di prendere atto che il tasso moratorio previsto nel contratto (12,45) si attesta al di sotto del T.S.U. (10,575 %+2.10=12,675).
A tale stregua, le domande dell'attore sono infondate e devono essere rigettate.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM vigente (valore da 52.001 a 260.000, valori medi),
per il giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento €. 1.696,00 solo per le fasi di studio e introduttiva e per tutte le fasi per il giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari per €. 5077,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- rigetta le domande di , Parte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite che liquida per il giudizio Parte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Benevento €. 1.696,00 solo per le fasi di studio e introduttiva, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettaio 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge e per il pagina 10 di 11 giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari per €. 5077,00 per tutte le fasi, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari in data 23.04.2024
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
IL GIORNO 23.04.2025 DINANZI AL GIUDICE SONO COMPARSI I DIFENSORI DELLE PARTI
DEPOSITANDO NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA, RIPORTANDOSI AI PROPRI ATTI E
INSISTENDO NELLE PROPRIE CONCLUSIONI. CHIEDEVANO EMETTERSI DECISIONE.
IL GIUDICE
DA' LETTURA DELLA SENTENZA COME DA PROVVEDIMENTO ALLEGATO
pagina 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 566 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
nato ad [...] il [...] e residente in [...]
52, codice fiscale: , elettivamente domiciliato alla Via E. Goduti Pal. CodiceFiscale_1 [...]
presso lo studio dell'avv. Pellegrino Cavuoto, dal quale è rappresentato e difeso come da Pt_2
separata procura unita al presente atto attorie in riassunzione
contro
(c.f. ), corrente in Modena, Via S. Carlo n.16; Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata dal Direttore Generale Dott. , in forza di procura speciale del Notaio Controparte_2
Dott. del 20 giugno 2017, Rep 46080/14051 (Doc. 1); quale mandataria in nome e per Persona_1
conto di LE S.p.A. - in persona del legale rappresentante pro tempore, giusta procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Dott. in data 24 gennaio 2017, Rep. 49818, Rac. Persona_2
21985 (Doc. 2); elettivamente domiciliata nella Via Zanfarino n. 14 di Sassari, presso lo studio dell'avv. Giovanni Mattu, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa
pagina 2 di 11 convenuta in riassunzione la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'attore, come da atto introduttivo del 25.02.2021, nell'interesse della convenuta, come da comparsa di costituzione del 26.07.2021 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali e nelle note scritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio – prima Parte_1
dinanzi al Tribunale di Benevento, poi in riassunzione dinanzi all'intestato Tribunale -
[...]
(d'ora in poi ), esponendo: Controparte_1 CP_1
- che in data 7.5.15 stipulava con la LE SpA (di cui è mandataria), il CP_1
contratto di leasing finanziario avente ad oggetto beni strumentali e in particolare arredi vari per la propria farmacia sita in UN (BN);
- che il contratto n. S1/160979 prevedeva un importo finanziato pari a €.68.286,00 + IVA
canone iniziale anticipato pari a € 13.657,20 + IVA ed il pagamento di 83 canoni periodici mensili di €.773,20 + IVA con tasso di leasing 5,125, con un corrispettivo di indicizzazione al variare del parametro Euribor/360 3 mesi M/Mese prec. Media mese precedente il cui valore è paria 0,081%, per un corrispettivo totale di €.77.832,80 + IVA e un'opzione di acquisto di €.682,86+ IVA interessi di mora pari 12,450%, assicurazione €.20,14 oltre Iva
per 84 canoni complessivi, tasso di attualizzazione della penale 1,010;
- che, all'atto della stipula, l'istante versava il canone iniziale anticipato pari a €.13.657,20 +
IVA;
- che la notte tra il 14 e il 15 ottobre 2015 l'alluvione e i successivi eventi calamitosi che colpirono la città di Benevento e tutto il territorio sannita, tra cui anche il Comune di
UN, causarono l'allagamento della farmacia del dott. con enormi danni che Pt_1
pagina 3 di 11 interessavano anche i beni oggetto di locazione;
- che nell'immediatezza dell'evento, al fine di procedere al ripristino e alla risanificazione urgente e improcrastinabile della farmacia, in ottemperanza alla necessità di assicurare un servizio pubblico essenziale ai suoi concittadini, non provvedeva a distinguere tra gli arredi della farmacia danneggiati e a stilare un inventario dettagliato dei beni strumentali irreversibilmente danneggiati e di quelli deteriorati ma ancora parzialmente utilizzabili e a denunciare l'accaduto alla società di leasing;
- che alla data del 2015 avrebbe versato €.24.002,34 a titolo di canoni chiedendo per il futuro una rimodulazione del debito;
nonostante ciò al 18.11.16 il sig. risultava moroso per Pt_1
€.5.865,53 e, con comunicazione dell'8.2.17, proponeva un piano di rientro che veniva accettato con comunicazione del 17.2.17;
- che il sig. procedeva a parziali pagamenti (€.1.950,00 e dei 15 effetti cambiari di Pt_1
€.559 ciascuno);
- che la LE con comunicazione inviata il 18.5.18, evidenziava il mancato rispetto della moratoria concessa richiedendo il pagamento di €.4.001,77 e successivamente con nota del 21.10.19 richiedeva il pagamento di €. 20.388,50 importo relativo alle scadenze maturate e scadute;
- che la LE con r.a.r. del 28.1.2020 comunicava al sig. di avvalersi della Pt_1
clausola risolutiva espressa del contratto e chiedeva la restituzione dei beni strumentali oggetto di contratto al fine di procedere alla loro vendita trattenendo dal ricavato gli importi pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, degli interessi di mora, dei canoni a scadere, solo in linea capitale e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto, nonché le spese per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita;
L'attore contestava il contenuto della racc. a.r. del 28.1.2020 e i conteggi effettuati dalla pagina 4 di 11 società conduttrice che determinavano una segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi per un importo pari a €.52.847,00, deducendo:
- che l'alluvione del 2015 avrebbe costituito un evento imprevisto e imprevedibile tale da configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi ai beni in custodia ex art. 2051 c.c.;
- che, trattandosi di leasing traslativo si applicherebbero le norme della vendita con riserva della proprietà, compreso l'art. 1526 c.c., che comporterebbe, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni.
In sostanza, sosteneva che LE non avrebbe potuto pretendere la restituzione dei beni, il pagamento dei canoni scaduti, i canoni non ancora scaduti, a titolo di penale,
attualizzati al tasso ufficiale di sconto, nonché quanto già versato dall'utilizzatore.
Inoltre, deduceva che la maggior parte dei beni oggetto di contratto a seguito dell'alluvione dell'ottobre 2015 sarebbero divenuti parzialmente inutilizzabili e pertanto sarebbero stati distrutti, chiedendo di tenerne conto ai fini di un'equa riduzione della penale pattuita in contratto.
Da ultimo, deduceva che LE avrebbe applicato al contratto interessi usurari.
Concludeva chiedendo, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare che la perdita dei beni strumentali è avvenuta per caso fortuito o per responsabilità della Protezione civile o della che non avrebbero allertato adeguatamente la popolazione di Controparte_3
UN per cui alcuna responsabilità potrebbe essere addebitata all'attore; accertare e dichiarare l'eccessiva onerosità delle clausole contrattuali applicate dalla convenuta, tenuto conto anche della distruzione dei beni strumentali, e per l'effetto, dichiarare l'illegittimità
delle richieste di pagamento inviate dalla LE SpA;
accertare e dichiarare la violazione delle norme contrattuali nell'indicazione e nell'applicazione del TAEG nonché la pagina 5 di 11 L.108/96 in ordine al rispetto dei tassi soglia e per l'effetto applicare al contratto i tassi legali e dichiarare non dovute le somme indebitamente versate disponendo la compensazione con le somme ancora dovute dal concedente;
in via gradata, che la penale e tutte le altre richieste della locatrice siano ricondotte ad equità attesa la perdita e il deterioramento dei beni, la violazione nella determinazione del Taeg, la violazione della L.108/96, l'eccessiva onerosità
della clausola penale. Con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio , contestando quanto esposto da parte attrice, contestando che CP_1
nel 2015, si siano verificati eventi calamitosi di portata tale da farne ritenere l'imprevedibilità o l'abnormità ed esponendo:
- che le parti, nel contratto S1_160979, avevano analiticamente riportate tutte le condizioni relative al piano di finanziamento, concernenti i tassi di interesse, il macro-canone, il prezzo di opzione finale di acquisto, gli interessi di mora, i criteri di indicizzazione, il numero di rate, l'ammontare di ciascuna di esse e le condizioni per l'eventuale estinzione anticipata;
- che l'utilizzatore avrebbe perduto, per suo fatto e colpa, i beni concessi in locazione finanziaria;
- che l'utilizzatore sarebbe rimasto moroso nel pagamento dei canoni e ciò avrebbe costituito l'unico motivo di risoluzione del contratto;
- che il contratto di leasing sarebbe un contratto di finanziamento e che ove la concedente agisca per il recupero del credito e/o del bene, infatti, non potrebbe chiedere nulla di più di quanto l'utilizzatore avrebbe dovuto pagare se il contratto avesse avuto regolare esecuzione;
da ciò l'inesistenza di un indebito arricchimento e l'inapplicabilità dell'art. 1526 c.c.;
- che, anche volendosi applicare tale norma, al concedente sarebbe comunque dovuto oltre al pagamento dell'equo compenso, il risarcimento del danno, in misura da tenere indenne la concedente da ogni pregiudizio conseguente al mancato rispetto dei patti contrattuali,
parametrato al risultato economico che la parte adempiente si attendeva dalla regolare pagina 6 di 11 esecuzione del contratto (scaduto + scadere -bene);
- che ciò varrebbe anche per la penale, che sarebbe stata consapevolmente pattuita tra le parti ma che, ove si ritenga che la penale prevista nei contratti sia eccessiva, potrebbe essere ridotta ex art. 1384 c.c., tenendo sempre conto del guadagno che il concedente si attendeva dal contratto se l'utilizzatore avesse adempiuto alla propria obbligazione di pagamento dei canoni.
Sulla lamentata usura osservava che nel leasing non sarebbe richiesta l'indicazione del TAN
e che, a differenza del mutuo e degli altri contratti di finanziamento, i canoni periodici non sarebbero rate di rimborso, ma costituirebbero il corrispettivo dell'uso dell'immobile essendo anche soggetti ad IVA;
pertanto, non sarebbero costituiti solo da capitale e interessi.
Ciò premesso, il tasso leasing, quale costo effettivo del finanziamento, sarebbe indicato e sarebbe inferiore al tasso soglia;
lo stesso dovrebbe dirsi per gli interessi moratori poiché il tasso di mora previsto in contratto è del 12,450% mentre il T.S.U. è del 10,575% (con una soglia di usura, calcolata tenendo conto della maggiorazione del 2,1% di cui ai Decreti
Trimestrali di rilevazione e della prassi giurisprudenziale).
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice con vittoria di spese di lite della precedente fase davanti al Tribunale di Benevento e del giudizio davanti al Tribunale di
Sassari.
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali e audizione di testimoni. La causa veniva tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate.
Innanzitutto è incontestata la stipulazione, in data 7.5.15 con la LE SpA del contratto di leasing finanziario n. S1/160979 avente ad oggetto beni strumentali e in particolare arredi vari per la propria farmacia sita in UN (BN) per un importo pagina 7 di 11 finanziato e incassato, a titolo di corrispettivo della fornitura che lui stesso eseguiva, la somma pari a €.68.286,00 + IVA, ossia € 83.309,92. I beni oggetto di contratto erano:
cassonetto in alluminio con illuminazione a led e monitor giacenze, banco vendita centrale realizzato in cristallo caduceo decorativo e legno noce con innesti in led e cassettiera con croce, banco smistamento con inserimento di due cassetti e di una coppia di ante più
scaffalature, pedana di contenimento porta bombola in legno multistrato con fori superiori per l'alloggiamento delle bombole stesse, pass notturni per medicinali inclusa vetrina ecc.
E' altresì incontestato che l'attore abbia effettuato dei parziali versamenti non adempiendo integralmente alle obbligazioni dedotte nel contratto. A giustificazione del proprio parziale inadempimento, l'attore avanzava una serie di ragioni come meglio esposto nella parte in fatto.
Ora, l'alluvione che ha colpito UN (BN) e tutto il deve ritenersi evento provato, alla luce CP_4
della stampa prodotta dall'attore e della denuncia fatta dinanzi ai Carabinieri nell'immediatezza dell'evento calamitoso e tale da costituire evento di forza maggiore e/o caso fortuito che ha inciso sullo svolgimento del contratto, ma non in maniera tale da rendere impossibile la prestazione (ossia il pagamento dei canoni) per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). Ne consegue che l'attore, che secondo il contratto si è assunto tutti i rischi determinanti l'impedimento all'uso dei beni o la loro distruzione, è, comunque, chiamato a rispondere nella misura che LE si attendeva al momento della stipulazione del contratto (art. 1225 c.c.). Inoltre, le parti nell'accordo avevano dettagliatamente previsti gli effetti della risoluzione del contratto in caso di inadempimento imputabile all'utilizzatore,
secondo la formula dello “scaduto + scadere - bene”, che la giurisprudenza ormai costante ritiene clausola non nulla, ma idonea ad assicurare un giusto equilibrio tra le prestazioni (Cassazione civile sez. III, 11/10/2024, n.26518).
Essa prevedeva il pagamento di tutti i canoni maturati, nonché di quelli maturandi sino al naturale termine del rapporto, riscatto compreso, ma anche il diritto dell'utilizzatore inadempiente a ottenere pagina 8 di 11 quanto la concedente avrebbe ricavato dalla rivendita o reimpiego in leasing del bene. L'orientamento dell'intestato Tribunale ha già avuto occasione di confermare che è “... coerente con il regime di cui
all'articolo 1526 del codice civile, la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente
l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo
ricavato dalla futura vendita del bene restituito (Cassazione civile sez. III, 22/03/2022, n.9210) ...”,
orientamento confermato, più di recente, da Tribunale Napoli sez. II, 01/03/2024, n. 2481, secondo cui
“nel leasing traslativo in ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore le parti
possono convenire, con una clausola penale, l'irripetibilità dei canoni già versati dall'utilizzatore
prevedendo la detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita
del bene restituito, ritenendo tale clausola coerente con la previsione contenuta nell'art. 1526, secondo
comma, c.c.”. Infatti, data la mancata restituzione dei beni oggetto di leasing e la loro vendita sul mercato con l'incameramento del corrispettivo ottenuto da parte del concedente, il trattenimento dei canoni dovuti non può dirsi costituire indebito arricchimento in capo a LE, la quale non chiede nulla di più di quanto l'utilizzatore avrebbe dovuto pagare se il contratto avesse avuto regolare esecuzione (ex multis Tribunale Pescara, 17/01/2019, n. 86, secondo cui in materia di leasing, non può
ritenersi manifestamente eccessiva la clausola penale con la quale le parti stabiliscono che, in caso di
risoluzione del contratto per distruzione o perimento del bene, l'utilizzatore sia tenuto a corrispondere
in favore del concedente i canoni non ancora scaduti e il prezzo dell'eventuale acquisto finale. Trattasi,
infatti, di una clausola che non attribuisce al concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla
regolare esecuzione del contratto. In altri termini, una clausola penale così configurata garantisce al
concedente di venirsi a trovare nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato nell'ipotesi di
sviluppo fisiologico del rapporto contrattuale. Nel caso di specie, il Tribunale ha respinto la domanda
dell'utilizzatore di una vettura in leasing, distrutta in seguito, alla caduta di un albero, confermando il
decreto con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma corrispondente ai canoni non ancora
versati e alla rata finale del contratto di leasing, come previsto nel contratto).
pagina 9 di 11 Quanto alle censure di indeterminatezza dell'indicazione delle condizioni relative al finanziamento,
anche esse devono essere rigettate.
Emerge dalla lettura del contratto che siano stati indicati in maniera specifica il tasso leasing del
5,125%, l'importo finanziato, il numero delle rate e l'importo dei singoli canoni, l'opzione finale di acquisto, l'assicurazione, gli interessi di mora al 12,450% e la penale, oltre alle altre spese e agli oneri da sostenere, mentre si rileva che nel contratto di leasing non è necessaria l'indicazione del Taeg.
Nemmeno la censura di usurarietà dei tassi applicati ha pregio. Invero, Il “tasso leasing” previsto in contratto (5,124%) è inferiore al T.S.U. indicato dall'attore (10,5750 %); quanto agli interessi moratori,
l'eventuale usurarietà deve essere calcolata applicando al T.E.G.M. un aumento percentuale del 2.1%
(secondo la formula: “... T.E.G.M. più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto
moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore
tolleranza dal predetto decreto” cfr. Cass. SS.UU. sentenza 18.09.2020, n. 19597). Nel caso di specie,
l'applicazione di questo correttivo consente di prendere atto che il tasso moratorio previsto nel contratto (12,45) si attesta al di sotto del T.S.U. (10,575 %+2.10=12,675).
A tale stregua, le domande dell'attore sono infondate e devono essere rigettate.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM vigente (valore da 52.001 a 260.000, valori medi),
per il giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento €. 1.696,00 solo per le fasi di studio e introduttiva e per tutte le fasi per il giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari per €. 5077,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- rigetta le domande di , Parte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite che liquida per il giudizio Parte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Benevento €. 1.696,00 solo per le fasi di studio e introduttiva, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettaio 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge e per il pagina 10 di 11 giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari per €. 5077,00 per tutte le fasi, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari in data 23.04.2024
Il Giudice
I.Bradamante
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