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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/06/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1960/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile Il Tribunale di Campobasso, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
• Dott.ssa Silvia Lubrano Presidente;
• Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
• Dott.ssa Emanuela Luciani Giudice;
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1960 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, Parte_1 nel presente giudizio, dall'avv. Giuseppe Lagioia;
(reclamante) nei confronti di:
Controparte_1 in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio,
[...] dall'avv. Romina Moro;
(reclamato) premesso che:
• con ricorso depositato in data 25/11/2024, Parte_2 ha proposto reclamo, ex art. 178 c.p.c., avverso l'ordinanza emessa, in data
[...]
14/11/2024, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al R.G. n. 522/2024, nella parte in cui l'intestato Tribunale – nel decidere in ordine all'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dalla parte opposta, odierna reclamata – ha espunto le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. in quella sede depositate dall'opponente, odierna reclamante, in quanto ritenute tardive, e ha, altresì, rigettato l'istanza di rimessione in termini formulata dalla stessa parte opponente, odierna reclamante;
• la reclamante, in particolare, ha dedotto l'erroneità dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui:
o da un lato, ha ritenuto che i termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c. decorressero, a ritroso, dall'udienza indicata in citazione, anziché da quella fissata dalla cancelleria ai sensi dell'art. 168-bis, co. 4, c.p.c.;
o dall'altro lato, ha escluso la ricorrenza, nel caso di specie, della cd. “immediatezza della reazione” della parte incorsa in decadenza per causa a sé non imputabile – che, unitamente al cd. “fatto ostativo alla volontà della parte”, solo avrebbe giustificato, secondo l'insegnamento della Suprema corte (così: Cass. civ. n. 11706/2024), l'invocata rimessione in termini –, nonostante il decorso di soli otto giorni, lasso di tempo da considerarsi, invece, del tutto contenuto ai sensi del citato orientamento della Suprema corte;
• la reclamante ha, quindi, concluso, chiedendo la riforma dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla parte oggetto di reclamo;
• si è costituita in giudizio la parte reclamata, contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate, attesa l'inammissibilità del reclamo avverso l'ordinanza che decide sull'istanza ex art. 648 c.p.c., e chiedendo, quindi, la declaratoria di inammissibilità del reclamo o, in ogni caso, il suo rigetto nel merito;
Osserva.
Preliminarmente, è opportuno chiarire che esula del tutto dal thema decidendum dell'odierno giudizio di reclamo la questione attinente alla reclamabilità dell'ordinanza che decide sull'istanza ex art. 648 c.p.c.; ciò in quanto – come può facilmente evincersi dalla mera lettura del corpo del reclamo e delle conclusioni ivi formulate dal reclamante – ad essere impugnata, in questa sede, è sì l'ordinanza emessa con lo stesso provvedimento che ha deciso l'istanza ex art. 648 c.p.c., ma solo nella parte in cui il giudice ha deciso sulla tardività delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., ossia nella parte in cui ha risolto questioni in senso lato istruttorie.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che il presente reclamo sia del tutto inammissibile.
È appena il caso di osservare, infatti, al riguardo, che, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 353/1990, è stata definitivamente abrogata la possibilità di reclamare al Collegio le ordinanze lato sensu istruttorie, in passato prevista dall'art. 178, co. 2, c.p.c. La norma, infatti, nella versione attualmente in vigore, prevede che l'ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico è impugnabile con reclamo immediato dinanzi al Collegio unicamente “quando dichiara l'estinzione del processo”, mentre, nel caso di specie, è fin troppo evidente, per un verso, che l'ordinanza reclamata è stata emessa dal Tribunale in composizione monocratica e, per altro verso, che la stessa non ha in alcun modo dichiarato l'estinzione del giudizio. Ebbene, ritiene il Collegio che il tenore inequivocabile della norma (in claris non fit interpretatio) non consenta in alcun modo un'interpretazione estensiva, né tantomeno analogica, del disposto normativo, tale da farvi rientrare, tra le ordinanze immediatamente reclamabili ex art. 178, co. 2,
c.p.c., anche casi non espressamente previsti dal legislatore e, anzi, da questi volutamente esclusi per effetto della riforma del 1990. Tale conclusione è stata di recente avvalorata anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, in un caso in cui una parte riteneva ancora sussistente l'onere di proporre il reclamo immediato ex art. 178, co. 2, c.p.c. avverso un'ordinanza istruttoria, ha ritenuto tale argomentazione “non più attuale, alla luce delle modifiche introdotte dalla L. n. 353 del 1990, che ha abolito la possibilità di reclamo al Collegio per la soluzione di questioni istruttorie” (v., in tal senso: Cass. civ., Sez. III, n. 18601/2022).
Tale esegesi, del resto, alla quale il Collegio ritiene di dover aderire, in quanto rispondente al tenore letterale della norma, non si traduce in alcuna violazione delle prerogative difensive della parte, che, di fatto, si reputa lesa dall'ordinanza reclamata. Come in più occasioni ribadito dalla Suprema corte, infatti, secondo un orientamento consolidatosi già all'indomani della riforma del 1990, “le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio […] dispongono in ordine all'istruzione della causa non possono mai pregiudicare la decisione della controversia e, quindi, non sono idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né hanno alcun effetto preclusivo, potendo qualsiasi questione essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata, di tal che le ordinanze medesime non hanno il contenuto di sentenze e non sono suscettibili di impugnazione immediata dinanzi al giudice di appello, potendolo essere solamente mediante il gravame proposto avverso la sentenza definitiva pronunciata dal primo giudice” (v. in tal senso, ex multis: Cass. civ., n. 5738/1992; nello stesso senso: Cass. civ., n. 8932/2006; Cass. civ., n. 28021/2013).
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, deriva, quindi, la declaratoria di inammissibilità del reclamo stesso. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi (non venendo, qui, in considerazione particolari questioni di fatto o di diritto) previsti, dallo scaglione valoriale (da € 52.000,00 a € 260.000,00) entro cui è ricompreso il credito per cui si procede nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con riconoscimento delle fasi di studio ed introduttiva e ad esclusione, invece, di quella istruttoria e/o di trattazione e di quella decisionale, in concreto non espletate.
P.Q.M.
• Dichiara l'inammissibilità del reclamo;
• Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
Controparte_1 delle spese di lite sostenute per il presente
[...] giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.090,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge;
• Rigetta ogni altra domanda;
• Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, alla parte reclamante, dell'art. 13, co. 1-quater, del T.U. del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, del d.lgs. n. 228/2012. Si comunichi.
Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo
Il Presidente dott.ssa Silvia Lubrano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile Il Tribunale di Campobasso, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
• Dott.ssa Silvia Lubrano Presidente;
• Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
• Dott.ssa Emanuela Luciani Giudice;
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1960 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, Parte_1 nel presente giudizio, dall'avv. Giuseppe Lagioia;
(reclamante) nei confronti di:
Controparte_1 in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio,
[...] dall'avv. Romina Moro;
(reclamato) premesso che:
• con ricorso depositato in data 25/11/2024, Parte_2 ha proposto reclamo, ex art. 178 c.p.c., avverso l'ordinanza emessa, in data
[...]
14/11/2024, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al R.G. n. 522/2024, nella parte in cui l'intestato Tribunale – nel decidere in ordine all'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dalla parte opposta, odierna reclamata – ha espunto le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. in quella sede depositate dall'opponente, odierna reclamante, in quanto ritenute tardive, e ha, altresì, rigettato l'istanza di rimessione in termini formulata dalla stessa parte opponente, odierna reclamante;
• la reclamante, in particolare, ha dedotto l'erroneità dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui:
o da un lato, ha ritenuto che i termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c. decorressero, a ritroso, dall'udienza indicata in citazione, anziché da quella fissata dalla cancelleria ai sensi dell'art. 168-bis, co. 4, c.p.c.;
o dall'altro lato, ha escluso la ricorrenza, nel caso di specie, della cd. “immediatezza della reazione” della parte incorsa in decadenza per causa a sé non imputabile – che, unitamente al cd. “fatto ostativo alla volontà della parte”, solo avrebbe giustificato, secondo l'insegnamento della Suprema corte (così: Cass. civ. n. 11706/2024), l'invocata rimessione in termini –, nonostante il decorso di soli otto giorni, lasso di tempo da considerarsi, invece, del tutto contenuto ai sensi del citato orientamento della Suprema corte;
• la reclamante ha, quindi, concluso, chiedendo la riforma dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla parte oggetto di reclamo;
• si è costituita in giudizio la parte reclamata, contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate, attesa l'inammissibilità del reclamo avverso l'ordinanza che decide sull'istanza ex art. 648 c.p.c., e chiedendo, quindi, la declaratoria di inammissibilità del reclamo o, in ogni caso, il suo rigetto nel merito;
Osserva.
Preliminarmente, è opportuno chiarire che esula del tutto dal thema decidendum dell'odierno giudizio di reclamo la questione attinente alla reclamabilità dell'ordinanza che decide sull'istanza ex art. 648 c.p.c.; ciò in quanto – come può facilmente evincersi dalla mera lettura del corpo del reclamo e delle conclusioni ivi formulate dal reclamante – ad essere impugnata, in questa sede, è sì l'ordinanza emessa con lo stesso provvedimento che ha deciso l'istanza ex art. 648 c.p.c., ma solo nella parte in cui il giudice ha deciso sulla tardività delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., ossia nella parte in cui ha risolto questioni in senso lato istruttorie.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che il presente reclamo sia del tutto inammissibile.
È appena il caso di osservare, infatti, al riguardo, che, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 353/1990, è stata definitivamente abrogata la possibilità di reclamare al Collegio le ordinanze lato sensu istruttorie, in passato prevista dall'art. 178, co. 2, c.p.c. La norma, infatti, nella versione attualmente in vigore, prevede che l'ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico è impugnabile con reclamo immediato dinanzi al Collegio unicamente “quando dichiara l'estinzione del processo”, mentre, nel caso di specie, è fin troppo evidente, per un verso, che l'ordinanza reclamata è stata emessa dal Tribunale in composizione monocratica e, per altro verso, che la stessa non ha in alcun modo dichiarato l'estinzione del giudizio. Ebbene, ritiene il Collegio che il tenore inequivocabile della norma (in claris non fit interpretatio) non consenta in alcun modo un'interpretazione estensiva, né tantomeno analogica, del disposto normativo, tale da farvi rientrare, tra le ordinanze immediatamente reclamabili ex art. 178, co. 2,
c.p.c., anche casi non espressamente previsti dal legislatore e, anzi, da questi volutamente esclusi per effetto della riforma del 1990. Tale conclusione è stata di recente avvalorata anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, in un caso in cui una parte riteneva ancora sussistente l'onere di proporre il reclamo immediato ex art. 178, co. 2, c.p.c. avverso un'ordinanza istruttoria, ha ritenuto tale argomentazione “non più attuale, alla luce delle modifiche introdotte dalla L. n. 353 del 1990, che ha abolito la possibilità di reclamo al Collegio per la soluzione di questioni istruttorie” (v., in tal senso: Cass. civ., Sez. III, n. 18601/2022).
Tale esegesi, del resto, alla quale il Collegio ritiene di dover aderire, in quanto rispondente al tenore letterale della norma, non si traduce in alcuna violazione delle prerogative difensive della parte, che, di fatto, si reputa lesa dall'ordinanza reclamata. Come in più occasioni ribadito dalla Suprema corte, infatti, secondo un orientamento consolidatosi già all'indomani della riforma del 1990, “le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio […] dispongono in ordine all'istruzione della causa non possono mai pregiudicare la decisione della controversia e, quindi, non sono idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né hanno alcun effetto preclusivo, potendo qualsiasi questione essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata, di tal che le ordinanze medesime non hanno il contenuto di sentenze e non sono suscettibili di impugnazione immediata dinanzi al giudice di appello, potendolo essere solamente mediante il gravame proposto avverso la sentenza definitiva pronunciata dal primo giudice” (v. in tal senso, ex multis: Cass. civ., n. 5738/1992; nello stesso senso: Cass. civ., n. 8932/2006; Cass. civ., n. 28021/2013).
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, deriva, quindi, la declaratoria di inammissibilità del reclamo stesso. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi (non venendo, qui, in considerazione particolari questioni di fatto o di diritto) previsti, dallo scaglione valoriale (da € 52.000,00 a € 260.000,00) entro cui è ricompreso il credito per cui si procede nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con riconoscimento delle fasi di studio ed introduttiva e ad esclusione, invece, di quella istruttoria e/o di trattazione e di quella decisionale, in concreto non espletate.
P.Q.M.
• Dichiara l'inammissibilità del reclamo;
• Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
Controparte_1 delle spese di lite sostenute per il presente
[...] giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.090,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge;
• Rigetta ogni altra domanda;
• Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, alla parte reclamante, dell'art. 13, co. 1-quater, del T.U. del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, del d.lgs. n. 228/2012. Si comunichi.
Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo
Il Presidente dott.ssa Silvia Lubrano