TRIB
Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/06/2025, n. 8460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8460 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
. R.G. 21067/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21067/2024 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to FIORINI MARCELLA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica condizioni separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 05.03.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.05.2024, , ha chiesto Parte_1 al Tribunale la modifica delle condizioni della separazione omologata dal Tribunale di
MA in data 26.11.2015.
La ricorrente, in particolare, deduceva: che dall'unione coniugale con CP_1 Per_ era nata la GL (n. il 19.03.2010), residente con la madre in MA, alla via
ON De RT n. 16; che le parti in sede di omologa della separazione avevano Per_ concordato: l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la madre ed ampie modalità di visita per il padre che avrebbe potuto vederla e tenerla con sé in caso di disaccordo tra le parti, uno o due pomeriggi a settimana, il lunedì e/o il giovedì, nonché a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio o dal sabato mattina
1 alla domenica sera oltre che 10/20 giorni durante l'estate e in modo alternato con la madre durante le festività; che avrebbe dovuto corrispondere, a titolo di CP_1 mantenimento della moglie un assegno mensile di € 350,00 e a titolo di mantenimento della GL un assegno mensile di € 450,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT e che i genitori sarebbero stati gravati in pari misura dalle spese straordinarie per la GL;
che dopo l'omologazione della separazione, CP_1 aveva cominciato a disinteressarsi gradualmente e sempre di più dell'educazione e dello sviluppo della GL, non attenendosi al calendario delle visite concordate e frequentandola per periodi di tempo sempre più ridotti, fino a lasciar passare interi mesi senza vederla e senza occuparsi della sua vita;
che il padre non aveva mai partecipato agli incontri con gli insegnanti;
che da oltre 5 anni il non CP_1 corrispondeva quanto dovuto a titolo di mantenimento sia della GL che della moglie, ponendo entrambe in una situazione di estrema difficoltà economica;
di essere disoccupata e di aver lavorato saltuariamente come fotografa, come donna delle pulizie, vendendo tutti i suoi beni personali (provenienti dal patrimonio della famiglia d'origine), accedendo al reddito di cittadinanza e ad ogni altra provvidenza pubblica e/o privata;
di essersi occupata in via esclusiva delle problematiche di salute della GL accompagnandola alle visite di controllo presso l'Ospedale Pediatrico Bambin
ES di MA (circa 1 o 2 volte al mese) e presso altre strutture e professionisti;
che la Per_ GL , pur accettando di dover frequentare il padre, in seguito agli incontri maturava disagio e delusione;
che il svolgeva l'attività professionale di chef e CP_1 poteva contare sull'aiuto della propria famiglia, presso la cui lussuosa villetta egli aveva fissato la propria residenza anagrafica.
La ricorrente, pertanto, a modifica delle condizioni di separazione chiedeva: che fosse Per_ disposto l'affidamento esclusivo della GL minore alla madre;
che fosse statuito che gli incontri e la frequentazione padre-GL avvenissero nel rispetto della volontà e delle necessità evolutive della minore;
che, accertate le gravi inadempienze del padre riguardo agli obblighi personali ed economici nei confronti della GL, come concordati ed omologati in sede di separazione, il fosse condannato, ai CP_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 473bis.39 co. 2 c.p.c., al risarcimento di tutti i danni morali e materiali derivati alla minore da tale condotta, da quantificare e liquidare in via equitativa.
, ancorché avesse ricevuto regolare notifica, non si costituiva nel CP_1 presente giudizio.
All'udienza dell'11.12.2024 è comparsa solo la parte ricorrente, presente personalmente, il Giudice ha dichiarato la contumacia del resistente il quale, nonostante la ritualità della notifica, non si era costituito in giudizio e ha rinviato per Per_ l'ascolto della GL . Per_ All'udienza del 05.03.2025, sentita la minore , il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato la parte ricorrente a precisare le conclusioni, che ha precisato come da ricorso e, pertanto, la decisione è stata riservata al Collegio.
2 §§§ Per_ Affidamento e diritto di visita paterno
La revisione delle condizioni stabilite in tema di affidamento dei figli può essere disposta soltanto quando vi siano circostanze sopravvenute idonee a fondarne la modifica. Per_ Nel caso di specie dall'audizione di del 05.03.2025 è emerso che il padre negli anni si sia effettivamente disinteressato, la minore ha, infatti, dichiarato: “Conosco poco mio padre, l'ho sempre visto molto poco, 2 o 3 volte all'anno per mezza giornata, l'ultima volta l'ho visto ad inizio di dicembre 2024, lui mi dice che è impegnato con il lavoro e che non ha tempo, non lo sento per telefono, io non ho un cellulare. Anche quando ero più piccola non ho mai trascorso con lui dei periodi di vacanza. Oltre alla scuola, faccio sport correndo in parco vicino casa, adesso di meno perché sono impegnata con la scuola. Quando torno a casa dopo la scuola, pranzo con mia madre, vedo mio zio (fratello di mia madre) e mio cugino che abitano a
MA, invece quando mio padre mi porta con sé dai parenti vedo mia nonna paterna, ciò accade raramente come ho detto pranzo con mia madre, vedo mio zio (fratello di mia madre) e mio cugino che abitano a MA, invece quando mio padre mi porta con sé dai parenti vedo mia nonna paterna, ciò accade raramente come ho detto”.
La minore ha perciò confermato quanto dedotto dalla madre in seno al ricorso circa il disinteresse paterno nei suoi confronti, avendo dichiarato di vederlo mediamente 2/3 volte l'anno, di averlo visto l'ultima volta tre mesi prima e di non aver mai trascorso con lui dei periodi di vacanza, disinteresse che si presume anche dalla circostanza che il è rimasto contumace nel presente giudizio. CP_1
Quanto al contributo al mantenimento della GL parte ricorrente ha dichiarato di non ricevere da anni il contributo paterno, circostanza che è rimasta incontestata attesa la contumacia del resistente.
Il Collegio, considerato il disinteresse manifestato dal padre nei confronti della minore, rappresentato dalla violazione sistematica degli obblighi di cura - atteso che lo stesso ha solo di rado frequentato la GL mentre, per quanto riguarda il sostegno economico, la madre ha dovuto provvedere con le proprie risorse, ritiene che dette Per_ circostanze appaiono idonee a giustificare l'affidamento esclusivo della GL ancora minore in favore della madre, revocando quanto pattuito in sede di separazione consensuale ed in deroga alla regola dell'affido condiviso, il quale comporta l'esercizio della potestà da parte dei genitori ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, oltre che dei compiti di cura.
Quanto al diritto di visita paterno, in revoca a quanto stabilito con separazione consensuale omologata, si dispone che questo potrà essere esercitato, di volta in volta, Per_ previo accordo tra le parti e solo qualora la GL lo vorrà compatibilmente ad i suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
Risarcimento danno
3 Parte ricorrente chiede, altresì, che, accertate le gravi inadempienze del padre riguardo agli obblighi personali ed economici nei confronti della GL, come concordati ed omologati in sede di separazione, sia condannato, ai sensi e per gli CP_1 effetti di cui all'art. 473bis.39 co. 2 c.p.c., al risarcimento di tutti i danni morali e materiali derivati alla minore da tale condotta, da quantificare e liquidare in via equitativa.
L'art. 473bis.39 co. 2 c.p.c., invocato da parte ricorrente, prevede che in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice del procedimento in corso può “condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche
d'ufficio, del minore”.
Nel caso in questione il padre dal 2015, anno di omologa della separazione, ad oggi si
è disinteressato della GL non esercitando adeguatamente il diritto di visita tanto che la GL ha dichiarato in udienza “Conosco poco mio padre, l'ho sempre visto molto poco, 2 o 3 volte all'anno per mezza giornata […]” egli inoltre non ha ottemperato all'obbligo assunto in tema di mantenimento della GL minore negli ultimi anni, come dichiarato dalla ricorrente in seno al ricorso, come si evince dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui non risulta alcun importo ricevuto a tale titolo e come confermato dalle risultanze degli estratti conto della ricorrente (dal 2021 a febbraio
2024 non risulta alcun versamento effettuato del resistente) e dalla non opposizione del che ha preferito restare contumace nel presente giudizio. CP_1
Codesto Collegio, per i predetti inadempimenti, ritiene di dover condannare
[...] Per_
al risarcimento dei danni in favore della GL minore , da corrispondere CP_1 alla quale esercente la responsabilità genitoriale, in misura che si quantifica in Pt_1 via equitativa in € 7.000,00, oltre interessi dalla pronuncia all'effettivo soddisfo.
La sostanziale non opposizione di parte resistente, giustifica una pronuncia di irripetibilità delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso;
Per_
- affida la GL minore in modo esclusivo ad con la Parte_1 precisazione che alla madre spettano anche tutte le future decisioni di maggior importanza per la minore afferenti all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della stessa;
- stabilisce che il diritto di visita paterno potrà essere esercitato, di volta in volta, Per_ previo accordo tra le parti e solo qualora la GL lo vorrà compatibilmente ad i suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
Per_
- condanna al risarcimento del danno in favore della GL minore , CP_1 da corrispondere alla quale esercente la responsabilità genitoriale, che si Pt_1
4 quantifica nella misura di € 7.000,00, oltre interessi dalla pronuncia all'effettivo soddisfo;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del Tribunale di MA, in data 20.05.2025.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
5