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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/04/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 13771/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 19/12/2024 da con il proc. e dom. avv. VALENT DEBORAH Parte_1
e da RI LA con il proc. e dom. avv. CORBA CRISTINA avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 07/06/2008 in TARCENTO
(UD), con atto trascritto presso il Comune di TARCENTO (UD) al numero 22, parte 2, serie C, anno 2008;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio (il 24/12/2004), maggiorenne ma non Per_1
economicamente indipendente;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e RI Parte_1
LA, il cui matrimonio è stato celebrato in data 07/06/2008, in TARCENTO (UD), con atto trascritto presso il comune di TARCENTO (UD) al n. 22, Parte 2, Serie C, anno 2008, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dà atto che il figlio , ormai maggiorenne, avrà residenza anagrafica presso la casa Per_1
familiare in Udine, Via San Rocco, 12.
3) Dispone che, quanto al mantenimento del figlio maggiorenne, il signor LA Per_1 contribuisca con un assegno mensile di € 350,00 da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese - fino alla indipendenza economica dello stesso e permanendone i presupposti per la contribuzione – alla signora alle seguenti coordinate bancarie alla stessa Pt_1
intestate: IBAN [...]. Tale importo verrà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal momento del deposito.
4) Le spese straordinarie, previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Udine, sono poste a carico del sig. LA nella misura del 60% e in capo alla sig.ra nella Pt_1
misura del 40%, solo e purché preventivamente comunicate e concordate tra i genitori, con l'esclusiva eccezione delle spese mediche urgenti ed indifferibili, in tale ultimo caso con obbligo di rimborso al genitore anticipatario della spesa, previa attestazione documentale dell'urgenza e del pagamento avvenuto, nel termine di giorni 7 dalla comunicazione e documentazione della spesa medica urgente. Dà atto che le detrazioni delle spese saranno nella misura del 50% ciascuno.
5) Dispone che il sig. LA versi alla moglie sig.ra , a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento, la somma di € 350,00 mensili da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese alle seguenti coordinate bancarie alla stessa intestate: IBAN IT
32O0329601601000066097971 tale importo verrà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal momento del deposito.
2 6) Dà atto che le parti si impegnano a pagare al 50% la rata del mutuo dell'immobile in comproprietà sino alla estinzione integrale e/o alla vendita, parimenti suddivise al 50% la polizza a tutela e garanzia dell'immobile, le spese condominiali straordinarie e di manutenzione straordinaria dell'immobile; restano interamente a carico delle signora le spese e gli oneri relativi ad utenze domestiche, imposte e tasse, le spese di Pt_1
manutenzione ordinaria, di custodia e di conservazione del bene nonché le spese condominiali ordinarie.
7) Dà atto che, inoltre, il sig. LA riconosce alla signora in proprio il diritto di Pt_1
prelazione nel momento in cui si procederà, a qualsiasi titolo, alla vendita del suddetto immobile ed altrettanto farà la signora nel senso che qualora la predetta Pt_1
non fosse interessata all'acquisto della quota di proprietà dell'immobile Pt_1 dell'LA, il predetto LA avrà diritto di prelazione per cui dovrà essere preferito ad eventuali terzi in caso di vendita, cessione o di trasferimento a qualsivoglia titolo della quota immobiliare della . Pt_1
8) Dà atto che il sig. LA potrà asportare dalla casa familiare, oltre ai propri beni personali non già prelevati, alcuni oggetti di utilità ed affezione già individuati concordemente tra le parti (in particolare la poltrona rossa “Soft Hearth”, il vaso in silicone di Persona_2
libri e cd), mentre i beni mobili, gli arredi, gli oggetti di valore e gli equipaggiamenti della predetta residenza, saranno oggetto di successiva ripartizione e/o attribuzione del relativo controvalore in occasione della divisione e/o vendita dell'immobile e/o cessione della quota immobiliare.
9) Dà atto che il conto corrente cointestato n. CC0430420814 acceso dai coniugi
[...]
presso l'Istituto bancario CiviBank - Filiale di Lignano, sul quale poggiano Pt_2 tutt'ora gli addebiti per mutuo ed utenze relative alla casa familiare, potrà essere mantenuto acceso solo per la gestione del pagamento del mutuo. La signora si Pt_1
impegna a volturare e ad intestare a proprio nome -entro e non oltre 30 giorni dalla data del deposito del presente ricorso e a spese proprie - le utenze per le forniture domestiche nonché a variare le intestazioni per imposte ( ), con addebito sul proprio Persona_3
conto corrente.
Il saldo del conto corrente comune risulta alla data del 12.11.24 pari ad € 1.905,41: i coniugi si impegnano, in caso di vendita dell'immobile o comunque di estinzione del mutuo, a dividerlo al 50%.
3 Entrambi le parti si obbligano a non prelevare alcuna somma dal suddetto conto corrente a far data dalla sottoscrizione del ricorso e sino alla ripartizione del saldo.
10) Dà atto che le parti confermano che quanto convenuto nel ricorso è esattamente conforme alla loro espressa volontà e si impegnano all'adempimento di tutte le condizioni ivi previste secondo i canoni di buona fede e correttezza ai sensi dell'art. 1358, 1357 c.c. ed alla loro interpretazione ai sensi dell'art. 1362 e segg. c.c.
11) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TARCENTO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 22, parte 2, serie C, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2008.
Udine, li 01.04.2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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