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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/04/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3607/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3607/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EUGENIO Parte_1 C.F._1
SEBASTIANI CROCE, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 3.12.2024 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 [...]
chiedendo che fosse dapprima dichiarata la separazione personale dei coniugi e CP_1
successivamente fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, senza avanzare alcuna domanda in ordine al contributo al mantenimento data l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi e l'assenza di figli.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituito in giudizio e, pertanto, all'udienza del 13.3.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte convenuta, rimanendo contumace, non si è opposta – atteso che, come dedotto dalla ricorrente,
i coniugi si sono separati di fatto nel 2017 decidendo, di comune accordo, di far venir meno l'obbligo di coabitazione tra le parti lasciando l'appartamento preso in locazione e sito in Moscufo (PE) in C.da
Astignano nel quale abitavano congiuntamente, disinteressandosi da quel momento l'uno dell'altro.
Tale circostanza, in relazione alla quale la parte convenuta non ha fornito prova contraria, ha determinato il venir meno dell'affectio coniugalis e la comunione d'intenti, tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Va disposta la prosecuzione del giudizio sulla restante domanda di divorzio, come da separata ordinanza del giudice relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale di e , coniugati in Montesilvano Parte_1 CP_1
il 4.4.2013 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Montesilvano al n.
8, parte I, anno 2013);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Montesilvano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza del giudice relatore
Pescara 17 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
pagina 2 di 3 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3607/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EUGENIO Parte_1 C.F._1
SEBASTIANI CROCE, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 3.12.2024 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 [...]
chiedendo che fosse dapprima dichiarata la separazione personale dei coniugi e CP_1
successivamente fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, senza avanzare alcuna domanda in ordine al contributo al mantenimento data l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi e l'assenza di figli.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituito in giudizio e, pertanto, all'udienza del 13.3.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte convenuta, rimanendo contumace, non si è opposta – atteso che, come dedotto dalla ricorrente,
i coniugi si sono separati di fatto nel 2017 decidendo, di comune accordo, di far venir meno l'obbligo di coabitazione tra le parti lasciando l'appartamento preso in locazione e sito in Moscufo (PE) in C.da
Astignano nel quale abitavano congiuntamente, disinteressandosi da quel momento l'uno dell'altro.
Tale circostanza, in relazione alla quale la parte convenuta non ha fornito prova contraria, ha determinato il venir meno dell'affectio coniugalis e la comunione d'intenti, tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Va disposta la prosecuzione del giudizio sulla restante domanda di divorzio, come da separata ordinanza del giudice relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale di e , coniugati in Montesilvano Parte_1 CP_1
il 4.4.2013 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Montesilvano al n.
8, parte I, anno 2013);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Montesilvano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza del giudice relatore
Pescara 17 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
pagina 2 di 3 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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