CASS
Sentenza 14 marzo 2023
Sentenza 14 marzo 2023
Massime • 1
L'art. 174, comma 14, del d.lgs. n. 285 del 1992 deve essere inteso nel senso che sono punite le infrazioni correlate alla non corretta tenuta della documentazione concernente le rilevazioni effettuate, sia mediante cronotachigrafo digitale, sia mediante cronotachigrafo analogico, atteso che la disciplina normativa di origine comunitaria da esso richiamata ha la finalità di enucleare, in via generale, gli obblighi correlati alla formazione della suddetta documentazione, indipendentemente dal supporto che la fornisce.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/03/2023, n. 7397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7397 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18821/2016, proposto da: ON LI, domiciliato in Roma, Via Cosseria 2, presso lo stu- dio dell’avv. GIUSEPPE PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avv. RO- BERTO NERI;
- ricorrente -
contro PREFETTURA DI FERRARA, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI FERRARA n. 94/2016, depositata il 03/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal cons. REMO CAPONI. Civile Sent. Sez. 2 Num. 7397 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 14/03/2023 2 di 4 – RG 18821/2016 – S2 – PU 07/12/2022 (n. 21) – Caponi est. Lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale TOMMASO BASILE, che ha concluso per il rigetto del ricorso FATTI DI CAUSA AN NA impugnava nel 2015 dinanzi al Giudice di Pace di Ferrara un verbale di accertamento e contestazioni di illecito ammini- strativo emesso dall’Ispettorato del lavoro di Ferrara, con il quale fra l’altro gli veniva addebitato di non aver conservato per almeno 12 mesi dalla registrazione i dischi del cronotachigrafo relativi a 5 gior- nate lavorative dell’ottobre 2014, in violazione degli artt. 10, par. 5, lett. ii) reg. CEE 561/06 e 174, co. 14 d.lgs. 285/1992. Il ricorrente si lamentava che dovevano essere sanzionate a norma dell’art. 19 della l. 727/1978 poiché l’art. 174, co. 14 d.lgs. 285/1992 punisce solo le infrazioni correlate alla non corretta tenuta della documentazione concernente le rilevazioni effettuate mediante cronotachigrafo digitale laddove a bordo dell’automezzo in questione era montato un cronota- chigrafo analogico. L’opposizione veniva respinta con pronuncia con- fermata in appello con la seguente motivazione: «La tesi dell’appellante, secondo la quale l’apparato sanzionatorio del codice della strada e la relativa disciplina trova applicazione solo nell’ipotesi in cui ci sì trovi in presenza di strumento digitale e non analogico non può essere condivisa, atteso che la disciplina normativa di origine comunitaria […] non ha la funzione di restringere il proprio campo dì applicazione alle sole ipotesi dì violazione commessa con lo strumento digitale, ma piuttosto di estendere anche a tali strumenti il divieto e le conseguenti sanzioni. Diversamente non si giustificherebbe l’applicazione di sanzioni diverse a seconda che la violazione sia commessa con strumento analogico o digitale ed in tal senso si giusti- fica anche la espressa equiparazione degli apparecchi analogici e digi- 3 di 4 – RG 18821/2016 – S2 – PU 07/12/2022 (n. 21) – Caponi est. tali ai fini della sanzione come risultante dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5/8/2010». Ricorre in cassazione NA con un motivo. Resiste la Prefettura di Ferrara con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con l’unico motivo, sotto specie di violazione del combinato di- sposto degli artt. 174, co. 14 d.lgs. 285/1992; artt. 10, par. 5, lett. ii) reg. CEE 561/06; 19 della l. 727/1978; 1 689/1981, si denuncia che il giudice di appello abbia confermato l’interpretazione estensiva dell’art. 174, co. 14 d.lgs. 285/1992 senza indicare da quale contesto o da quale espressa previsione sia stato tratto il convincimento che tale norma ha una portata più ampia di quanto si evince dalla sua formulazione testuale. 2. – Il motivo non è fondato. Gli argomenti spesi dal ricorrente a difesa di una lettura rigidamen- te letterale della normativa in questione pretermettono la considera- zione che la lettera della legge è sempre e solo il dato di partenza dell’opera interpretativa, mai il dato di arrivo. Ciò è vero già sulla ba- se dell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, in cui l’intenzione del legislatore è immediatamente affiancata al senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse. Ciò è vero ancora di più quando si ha a che fare con l’impostazione spiccatamente finalistica della disciplina dell’Unione Europea, alla quale è rimasta fedele la sentenza impugnata, laddove riconosce che, nel caso di specie, la normativa non ha la funzione di restringere il proprio campo dì applicazione ai cronotachigrafi digitali, bensì di enucleare in via generale gli obblighi correlati alla formazione della documentazione, indipendentemente dal fatto che quest’ultima sia fornita su supporto analogico o digitale. Una differenziazione di 4 di 4 – RG 18821/2016 – S2 – PU 07/12/2022 (n. 21) – Caponi est. trattamento sanzionatorio (anche solo sotto il profilo del quantum della sanzione) a seconda che si tratti di cronotachigrafo analogico o digitale sarebbe priva di ragionevolezza, poiché il senso della discipli- na de qua non si orienta al tipo supporto, ma a ciò che il supporto do- cumenta in vista di controlli a tutela dei dipendenti delle imprese di autotrasporto e, più in generale, della sicurezza della circolazione stradale. In conclusione, il motivo di ricorso è rigettato. L’infondatezza dell’unico motivo di ricorso determina l’infondatezza di quest’ultimo nel suo complesso. Pertanto, il ricorso deve essere ri- gettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in di- spositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co.
1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presuppo- sti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorren- te, che liquida in € 2,000, oltre alle spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ri- corrente, dell'ulteriore somma pari a quella dovuta per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, il 07/12/2022.
- ricorrente -
contro PREFETTURA DI FERRARA, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI FERRARA n. 94/2016, depositata il 03/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal cons. REMO CAPONI. Civile Sent. Sez. 2 Num. 7397 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 14/03/2023 2 di 4 – RG 18821/2016 – S2 – PU 07/12/2022 (n. 21) – Caponi est. Lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale TOMMASO BASILE, che ha concluso per il rigetto del ricorso FATTI DI CAUSA AN NA impugnava nel 2015 dinanzi al Giudice di Pace di Ferrara un verbale di accertamento e contestazioni di illecito ammini- strativo emesso dall’Ispettorato del lavoro di Ferrara, con il quale fra l’altro gli veniva addebitato di non aver conservato per almeno 12 mesi dalla registrazione i dischi del cronotachigrafo relativi a 5 gior- nate lavorative dell’ottobre 2014, in violazione degli artt. 10, par. 5, lett. ii) reg. CEE 561/06 e 174, co. 14 d.lgs. 285/1992. Il ricorrente si lamentava che dovevano essere sanzionate a norma dell’art. 19 della l. 727/1978 poiché l’art. 174, co. 14 d.lgs. 285/1992 punisce solo le infrazioni correlate alla non corretta tenuta della documentazione concernente le rilevazioni effettuate mediante cronotachigrafo digitale laddove a bordo dell’automezzo in questione era montato un cronota- chigrafo analogico. L’opposizione veniva respinta con pronuncia con- fermata in appello con la seguente motivazione: «La tesi dell’appellante, secondo la quale l’apparato sanzionatorio del codice della strada e la relativa disciplina trova applicazione solo nell’ipotesi in cui ci sì trovi in presenza di strumento digitale e non analogico non può essere condivisa, atteso che la disciplina normativa di origine comunitaria […] non ha la funzione di restringere il proprio campo dì applicazione alle sole ipotesi dì violazione commessa con lo strumento digitale, ma piuttosto di estendere anche a tali strumenti il divieto e le conseguenti sanzioni. Diversamente non si giustificherebbe l’applicazione di sanzioni diverse a seconda che la violazione sia commessa con strumento analogico o digitale ed in tal senso si giusti- fica anche la espressa equiparazione degli apparecchi analogici e digi- 3 di 4 – RG 18821/2016 – S2 – PU 07/12/2022 (n. 21) – Caponi est. tali ai fini della sanzione come risultante dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5/8/2010». Ricorre in cassazione NA con un motivo. Resiste la Prefettura di Ferrara con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con l’unico motivo, sotto specie di violazione del combinato di- sposto degli artt. 174, co. 14 d.lgs. 285/1992; artt. 10, par. 5, lett. ii) reg. CEE 561/06; 19 della l. 727/1978; 1 689/1981, si denuncia che il giudice di appello abbia confermato l’interpretazione estensiva dell’art. 174, co. 14 d.lgs. 285/1992 senza indicare da quale contesto o da quale espressa previsione sia stato tratto il convincimento che tale norma ha una portata più ampia di quanto si evince dalla sua formulazione testuale. 2. – Il motivo non è fondato. Gli argomenti spesi dal ricorrente a difesa di una lettura rigidamen- te letterale della normativa in questione pretermettono la considera- zione che la lettera della legge è sempre e solo il dato di partenza dell’opera interpretativa, mai il dato di arrivo. Ciò è vero già sulla ba- se dell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, in cui l’intenzione del legislatore è immediatamente affiancata al senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse. Ciò è vero ancora di più quando si ha a che fare con l’impostazione spiccatamente finalistica della disciplina dell’Unione Europea, alla quale è rimasta fedele la sentenza impugnata, laddove riconosce che, nel caso di specie, la normativa non ha la funzione di restringere il proprio campo dì applicazione ai cronotachigrafi digitali, bensì di enucleare in via generale gli obblighi correlati alla formazione della documentazione, indipendentemente dal fatto che quest’ultima sia fornita su supporto analogico o digitale. Una differenziazione di 4 di 4 – RG 18821/2016 – S2 – PU 07/12/2022 (n. 21) – Caponi est. trattamento sanzionatorio (anche solo sotto il profilo del quantum della sanzione) a seconda che si tratti di cronotachigrafo analogico o digitale sarebbe priva di ragionevolezza, poiché il senso della discipli- na de qua non si orienta al tipo supporto, ma a ciò che il supporto do- cumenta in vista di controlli a tutela dei dipendenti delle imprese di autotrasporto e, più in generale, della sicurezza della circolazione stradale. In conclusione, il motivo di ricorso è rigettato. L’infondatezza dell’unico motivo di ricorso determina l’infondatezza di quest’ultimo nel suo complesso. Pertanto, il ricorso deve essere ri- gettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in di- spositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co.
1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presuppo- sti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorren- te, che liquida in € 2,000, oltre alle spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ri- corrente, dell'ulteriore somma pari a quella dovuta per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, il 07/12/2022.