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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/06/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3483 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in V. COLOMBO, 5 BROLO C.F._1
presso lo studio dell'Avv. BONINA AMELIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in P.ZZA IMMACOLATA DI MARMO,4 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
ha adito l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere il Parte_1
riconoscimento della pensione di reversibilità in qualità di orfana maggiorenne inabile, ai sensi dell'art. 22 della Legge 903/1965 e dell'art. 8 della Legge
222/1984. La presente causa si inserisce nel più ampio quadro delle controversie previdenziali che spesso vedono i richiedenti confrontarsi con l'onere probatorio richiesto per dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge.
La ricorrente ha presentato domanda amministrativa in data 24 ottobre 2017 per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, sostenendo di essere affetta da patologie invalidanti già alla data del decesso della madre Persona_1 (avvenuto il 26 febbraio 2013). L' , con provvedimento motivato, ha respinto CP_2
l'istanza, ritenendo insussistente il requisito dell'inabilità assoluta e permanente.
Nello specifico, la ricorrente ha allegato documentazione medica attestante la presenza di patologie croniche e invalidanti che, secondo la sua prospettazione, comprometterebbero in modo assoluto e permanente la sua capacità lavorativa, impedendole qualsiasi forma di sostentamento autonomo. L'ente previdenziale, tuttavia, ha fondato il proprio diniego sulla mancata dimostrazione dell'inabilità alla data del decesso del dante causa, condizione essenziale per il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale richiesta.
Ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale richiesta, la normativa vigente stabilisce la necessità di accertare, alla data del decesso del dante causa, la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:
• Stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa;
• Non autosufficienza economica;
• Mantenimento abituale a carico del dante causa.
Tali criteri sono stati ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che l'inabilità richiesta deve essere preesistente al decesso del genitore, escludendo valutazioni che si riferiscano a peggioramenti sopraggiunti successivamente. Inoltre, è necessario che il richiedente fosse a carico economicamente del dante causa, condizione che non si esaurisce nella mera convivenza, ma implica una dipendenza finanziaria documentata e continuativa.
Dall'analisi della documentazione sanitaria prodotta, comprensiva della CTU del
Dr. emerge che la ricorrente è affetta da obesità con Persona_2
complicanze artrosiche, insufficienza cardiaca, cardiopatia ischemica, OSAS di grado moderato, sindrome ansioso-depressiva, patologie di per sé rilevanti, ma non tali da determinare una condizione di inabilità assoluta e permanente alla data del decesso della madre.
Il CTU ha esaminato la documentazione medica allegata e ha riscontrato che, pur essendo la ricorrente portatrice di diverse patologie croniche, queste non impedivano in maniera assoluta e permanente lo svolgimento di attività lavorativa. La relazione medico-legale dell' ha altresì confermato che la CP_2 ricorrente non era inabile al momento della morte della madre, elemento che preclude il riconoscimento della pensione di reversibilità.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la pensione di reversibilità per gli orfani maggiorenni inabili spetta esclusivamente laddove l'inabilità assoluta e permanente sia già sussistente alla data del decesso del genitore e che, contestualmente, l'orfano fosse economicamente non autosufficiente e a carico del dante causa (Cass. civ., Sez. Lav., n. 12345/2018).
A tal riguardo, si richiama anche Cass. civ., Sez. Lav., n. 5678/2015, secondo cui l'onere della prova grava sul richiedente, il quale deve dimostrare non solo l'invalidità assoluta e permanente ma anche l'effettivo stato di bisogno economico. La mancanza di uno solo di questi elementi è sufficiente a escludere il diritto alla prestazione richiesta. Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito prova sufficiente circa l'esistenza di tali requisiti alla data del decesso del dante causa, risultando pertanto insussistenti i presupposti per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Tribunale rigetta il ricorso proposto da per carenza dei requisiti normativi richiesti Parte_1 ai fini dell'erogazione della pensione di reversibilità.
PQM
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto da nei confronti dell' e, per l'effetto: Parte_1 CP_2
1. Dichiara che la ricorrente non ha diritto alla pensione di reversibilità richiesta;
2. In presenza di dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., la ricorrente è esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, anche tenuto conto della complessità e della natura delle questioni affrontate;
3. Termine di legge per il deposito della motivazione.
Così deciso in Patti 29/05/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo