Articolo 7 della Legge 12 luglio 2017, n. 113
Articolo 6Articolo 8
Versione
21 luglio 2017
Art. 7. Propaganda elettorale 1. La propaganda elettorale e' svolta nel rispetto delle norme deontologiche. E' comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto. E' ammessa la propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di piu' candidati, eventualmente distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalita' di presentazione delle candidature di cui all'articolo 8.
2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non e' svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.
Entrata in vigore il 21 luglio 2017
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