Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LA STELLA
-Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE
- Giudice ausiliario-
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 117 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 477/2021(RG 4387/2020) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di pensione ai superstiti, promossa da: in persona del legale rappresentante pro Parte 1
tempore, rappr. e difeso dall'avv. G. BASILE
- Appellante-
E
Controparte_1 Controparte_2 rappr. e difese dall'avv. F. MURIANNI
Appellato-
OGGETTO: "Pensione ai superstiti"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 4/3/2020 1'Pt 2 ha impugnato la sentenza con cui il
Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto la domanda di Persona 1 e Controparte_2 '
condannando l' Pt 2 a corrispondere i ratei arretrati di pensione di reversibilità maturati in favore di
Controparte_2 nel periodo 1/8/2013-30/9/2014, in cui questa pur maggiorenne, era iscritta all'Università. In particolare la sentenza gravata ha riconosciuto il diritto di Controparte 2 , alla percezione dei ratei arretrati di pensione di reversibilità del defunto genitore, già riconosciuta dall' Pt 2 e liquidata parzialmente con provvedimento del 23/4/2020 con decorrenza dall'1/10/2004.
Ha assunto l'Pt 2 l'erroneità della sentenza per avere ammesso l'intervento volontario di CP 2
[...] mentre avrebbe dovuto ritenere inammissibile il ricorso, in quanto proposto solo dalla
2/3/2016 e poi riproposta in data 30/9/2019. In ogni caso i ratei antecedenti all'1/10/2014 risultavano prescritti. Concludeva dunque chiedendo la riforma della sentenza impugnata e le declaratorie di inammissibilità e infondatezza della domanda.
Le appellate costituendosi si sono riportate alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato. Per giurisprudenza consolidata “L'intervento di cui all'art 105 c.p.c. concerne non la causa, ma il processo ed è tale che il terzo, una volta intervenuto nel giudizio e proposta domanda contro le altre parti o anche una sola di esse, diventa parte egli stesso nel processo medesimo, al pari di tutte le altre parti e nei confronti di queste ultime "1.
È indubbio allora che Controparte 2 intervenendo e spiegando domanda nei confronti dell' Pt 2 in adesione a quanto già domandato dalla madre, è divenuta a tutti gli effetti parte del processo e il
Tribunale non poteva esimersi dal pronunciarsi sulla sua domanda. Anche Controparte_1 ha legittimazione ad agire, essendo stata parte del rapporto previdenziale e destinataria del provvedimento di liquidazione parziale del 23.4.2020 anche per quanto atteneva alla quota di con titolarità della figlia.
In ordine alla eccepita decadenza, deve rilevarsi che, alla domanda del 2/3/2016 era seguito il provvedimento del 29/8/2018 in cui l'Pt 2 riconosceva la sussistenza del diritto, impegnandosi a liquidare la prestazione dovuta. La liquidazione però seguiva solo in data 23/4/2020, in modo parziale, cosicchè solo da tale data era sorto l'interesse ad impugnare la liquidazione parziale e da tale termine deve farsi decorrere il termine triennale di decadenza, non spirato alla data del ricorso giudiziario.
È evidente che anche la prescrizione quinquennale non è decorsa, posto che interrotta dalla domanda del 2/3/2016 e successivamente dal riconoscimento Pt 2 del 29/8/2018.
L'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
L'integrale rigetto dell'appello e la proposizione dopo il 31/1/2013 giustificano il versamento del doppio del contributo unificato a carico dell' Pt 2
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'Pt 2 alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle appellate, che liquida in € 3000,00 per compensi professionali oltre oneri accessori come per legge in favore del difensore anticipante. Ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Taranto, 8/1/2025 Il Relatore
Dott.ssa R. Di Todaro
Il Presidente
dott.ssa A. Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. Sez. 3-, Ordinanza n. 36639 del 25/11/2021