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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6993/2019 TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa procura in atti, Parte_1 dall'avv. Sergio Turturiello, presso il quale elegge domicilio in Napoli al V.le A. Gramsci n. 16 RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. M. Pascarella presso la cui sede elett.te domicilia in via V. Lamberti n. 29 CP_1
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 rappresentate e difese dall'avv. I. Verrengia, come in atti, elettivamente domiciliato in alla via CP_1
Arena Loc. san Benedetto RESISTENTI MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.7.2019, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato presso l' con qualifica di Farmacista, Dirigente I livello, in virtù di contratti a Parte_2 tempo determinato dal 26.09.2005 al 25.05.2006, dal 26.05.2006 al 25.1.2007 e dal 31.1.2007 al 23.7.2009, sottoscritti previo esperimento di procedura selettiva, ricoprendo l'incarico su posto vacante in organico, risultato vacante al 12.10.2015 e successivamente a tale data, esponeva che, pur essendo in possesso del requisito dello svolgimento per tre anni del servizio con contratto a tempo determinato richiesto dall'art 4 co. 6 d.l. 101/2013 conv. in l. 125/2013 e dal d.p.c.m. 6 marzo 2015 in tema di Part assunzione del personale precario, a seguito della deliberazione n. 1318 del 12.10.2015 non veniva stabilizzata in quanto non in servizio al momento dell'adozione della stessa. Part Deduceva di aver diffidato l' sia con missiva del 9.10.2015 che con lettera del 22.10.2015 cui aveva fatto seguito la nota dell'Azienda del 7.1.2016 con la quale l'Ente respingeva l'istanza CP_1 motivando di non aver proceduto alla sua stabilizzazione poiché ella non aveva un contratto in corso Part con l' al momento della delibera n.1318/2015. Tanto premesso, richiamata la disciplina del d.l. n. 101/2013 conv. in l. n. 125/2013 e del d.P.C.M.
6.3.2015 in materia di assunzione del personale precario, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di: “a) accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente alla costituzione e trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel ruolo sanitario, profilo di dirigente farmacista di cui al CCNL Dirigenza Medica non Sanitaria del 5.12.1996 s.m.i., in applicazione delle norme sulla stabilizzazione del personale precario il tutto previa disapplicazione degli atti amministrativi ostativi alla realizzazione
1 del suo diritto e per l'effetto b) ordinarsi alla convenuta l'assunzione della ricorrente con contratto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di dirigente farmacista ed immetterla definitivamente in servizio, anche in soprannumero e di stipulare con la ricorrente il contratto individuale di lavoro, in quanto già superate le procedure selettive e per l'effetto c) Part condannare la esistente, al pagamento di tutte le spettanze maturate di cui alla delibera n. 1318 del 12.10.2015, fino al giorno dell'effettiva immissione nel posto di lavoro, oltre alla rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo ed alla conforme regolarizzazione contributiva d) in ogni caso condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente sia per la perdita di compensi retributivi, di contribuzioni sociali e previdenziali e conseguenze pensionistiche, che per la perdita di professionalità e prospettive di carriere più accessori di rivalutazione ed interessi”, con vittoria di spese di lite e attribuzione. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'azienda convenuta chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, integrato il contraddittorio con l' lette le note scritte CP_2 depositate in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
***** Il ricorso è fondato e va accolto. Va, preliminarmente, affermata la giurisdizione del giudice adito, atteso che le controversie in materia di
“stabilizzazione” dei precari non rientrano tra quelle concorsuali di cui all'art.63, co.4 del d.lgs. n. 165/2001. La ricorrente chiede, infatti, l'accertamento del diritto del personale precario alla stabilizzazione ai sensi della L. 296/06. La giurisprudenza amministrativa è, infatti, costante e concorde nell'affermare che “la controversia avente ad oggetto il diniego della sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di stabilizzazione, rientra nella giurisdizione del g.o.” (cfr. ex plurimis T.A.R. Campania sez. V, n.1784/10; anche Consiglio di Stato sez. III, 30/11/2018, n.6821: “…ciò che rileva, al fine di determinare la corretta giurisdizione, non è l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, ma il fatto che alla stipula di esso si debba giungere attraverso una procedura concorsuale o meno. È esattamente in relazione a tale variabile che si registrano i differenti approdi giurisprudenziali in ordine alla giurisdizione sulle procedure di stabilizzazione nel pubblico impiego: se la stabilizzazione deve avvenire attraverso un concorso, la giurisdizione sulla procedura appartiene al giudice amministrativo;
se essa può avvenire senza un concorso, la giurisdizione sulle controversie che ineriscono all'inquadramento in ruolo appartiene al giudice civile”; e, infine Cass. sez. un., 21 dicembre 2021, n.4095: “In materia di pubblico impiego privatizzato, competono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017, dovendo intendersi per controversie "relative all'assunzione" del personale, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche quelle per le quali non è prevista alcuna procedura concorsuale, bensì esclusivamente un percorso assunzionale che, come nella specie, riguardi dipendenti già reclutati a tempo determinato mediante procedure concorsuali, nell'ambito del quale la P.A., attualizzata la programmazione del fabbisogno nei limiti dei vincoli di spesa pubblica, ed esercitata la facoltà di far luogo alla stabilizzazione, deve soltanto verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, senza, quindi, esercitare alcun pubblico potere”.) Passando, ora ad esaminare il merito del ricorso, esso è fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti della presente motivazione. La ricorrente, premesso di aver stipulato tre contratti a termine con l' convenuta dal Controparte_1
26.9.2005 al 25.5.2006, dal 26.5.2006 al 25.1.2007 e dal 31.1.2007 al 23.7.2009, sottoscritti previo esperimento di procedura selettiva, lamenta la mancata stabilizzazione da parte della resistente, in spregio al dettato normativo di cui all'art. 4 comma 6 del d.l. n.101/2013 conv. in l. n. 125/2013.
2 In proposito è necessario premettere che con la l. n. 296/06 il Legislatore nazionale ha tentato di porre un freno al fenomeno del precariato nel lavoro pubblico, alimentato dalle disposizioni del D.Lgs. 80/1998 in tema di lavoro flessibile. In particolare, con la legge 296/2006, art. 1 comma 519, veniva finanziata la stabilizzazione, su domanda, di quanti fossero stati assunti per almeno 3 anni con procedure selettive di natura concorsuale, o comunque previste dalla legge. Ma, mentre tale previsione del comma 519, aveva carattere di norma generale indirizzata alle pubbliche amministrazioni complessivamente considerate e disciplinante i presupposti minimi e comuni a tutte le amministrazioni per dar vita a tali procedure, per i lavoratori precari operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale la procedura di stabilizzazione trovava speciale disciplina nel successivo comma 565 dell'art. 1 L. 296/2006. Tali disposizioni speciali, derogando al principio costituzionale del concorso pubblico come modalità di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni, hanno segnato significativamente la normativa sul reclutamento ordinario del personale nelle pubbliche amministrazioni. Questa speciale procedura deroga al principio costituzionale del concorso pubblico in quanto riservata ad una platea di destinatari per i quali si è scelto di valorizzare la loro esperienza professionale presso le pubbliche amministrazioni, ex art. 1 co. 643, L. 296/06. Dalla lettura delle stesse si evincono le caratteristiche che connotano l'istituto della stabilizzazione;
può così affermarsi che le disposizioni sulla stabilizzazione non hanno una portata vincolante e non determinano, in capo ai possibili destinatari, un diritto soggettivo all'assunzione. In proposito si è espresso chiaramente il TAR Veneto, Sez. II, n. 3342/07, statuendo che “la stabilizzazione del personale non costituisce affatto un obbligo dell'amministrazione essendo una facoltà discrezionale, e che, correlativamente non esiste un diritto dell'interessato ad ottenere la stabilizzazione ma unicamente un'aspettativa di fatto”. Sulla scorta del dettato della L. 296/06 è stato adottato il d.l. n.101 del 2013, conv. in l. 125/2013, il cui art. 4 co. 6 dispone: “
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore. Dunque, ai fini della stabilizzazione, tale norma prevede il possesso da parte del lavoratore precario: 3 1) dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 5191 e 5582, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 903, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e cioè coloro che alla data del 31.12.2006 risultino aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro a tempo determinato e subordinato “o” coloro che conseguano tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29.9.2006 “o” coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge, purché tali rapporti si siano svolti previo esperimento di una procedura selettiva pubblica;
2) nonché coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando. L'art.1 del d.P.C.M. del 6.3.2015 ha esteso tali procedure al personale del comparto sanità e a quello appartenente all'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario. Ebbene, alla luce della documentazione versata in atti è possibile affermare che la ricorrente rientra nella categoria di cui al n. 1) atteso che l'art. 3, comma 90 della l. 244/2007 (cfr. disposizione riportata in nota n. 3) ha disposto che le pubbliche amministrazioni ammettono alla procedura di stabilizzazione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che conseguiva i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti (i tre anni anche non continuativi), in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007 in quanto l'ultimo dei contratti allegati al certificato di esercizio intercorsi tra la ricorrente e la Asl Ce, è stato sottoscritto il 31.07.2007 – quindi anteriormente al 28.09.2007: appare 1 Art.1, comma 519 l. n. 296/2006: “Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 2 Art.1, comma 558 l. n. 296/2006: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge . Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. 3 Art. 3, comma 90, della l. n. 244/2007: “Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009: a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007; b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007”. 4 così destituita di ogni fondamento l'eccezione riportata in memoria che richiama la nota GRU n. 251558 del 15.10.2020. Part Tuttavia, l con deliberazione n. 1318 del 12.10.2015 con la quale ha inteso procedere alla stabilizzazione in base alle norme di cui al d.l. 101 cit. e al d.p.c.m. 6 marzo 2015, pur richiamando la predetta normativa e la circolare del Commissario ad acta n. 2794 del 17.7.2015, procedeva alla stabilizzazione del solo personale in servizio alla data del 31.12.2014, come esplicitato poi con la nota prot. 4630/GRU del 7.1.2016 in risposta alla missiva del ricorrente del 22.10.2015 (cfr. all. 5). Part Orbene, rileva il Tribunale che – anche a fronte della scarna difesa dell' che si fonda esclusivamente sulla carenza dei suddetti requisiti in capo alla ricorrente – le motivazioni poste alla base della Part deliberazione n. 1318 del 2015 non appaiono pertanto conformi al dettato normativo di cui al d.l. n. 101/2013 che inequivocabilmente riconosce il diritto dei soggetti ivi contemplati alla stabilizzazione del rapporto in quanto pongono condizioni contrastanti con la volontà legislativa chiaramente evincibile dalla lettera della norma, cioè quella di stabilizzare i precari che abbiano compiuto 3 anni di servizio anche in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28.9.2007. Non assume, quindi, rilievo dirimente la circostanza che la ricorrente non fosse dipendente dell
[...] all'atto dell'emanazione del citato decreto, dal momento che la legge non distingue tra coloro Pt_2 che sono ancora in servizio e coloro che non lo sono più. Inoltre, anche il principio della cristallizzazione dei fondi al 31.12.2014 richiamato nella deliberazione n. 1318 fondato sulla circolare n. 2794 del 17.7.2015 e sul richiamo all'art. 9 co. 2bis, non appare confacente al caso di specie trattandosi - come ben evidenziato dal ricorrente - di una disposizione che non riguarda i fondi destinati alle procedure di stabilizzazione ma a quelle relative ai trattamenti accessori del personale anche dirigenziale. Part Mancano del tutto ulteriori argomentazioni da parte dell' Part Va dunque riconosciuto il diritto della ricorrente ad essere stabilizzata alle dipendenze dell con mansioni di dirigente farmacista di cui al CCNL di ctg. Passando, ora, ad esaminare le ulteriori domande proposte dalla ricorrente, da qualificarsi come domande di risarcimento dei danni, va detto quanto segue. Posto che è stato accertato il diritto della ricorrente alla stabilizzazione consegue il diritto al risarcimento dei danni subiti per la mancata assunzione, a causa dell'inadempimento della resistente. In punto di diritto, può osservarsi che il diritto all'assunzione è diritto alla costituzione del rapporto e che dal relativo inadempimento discende il diritto del lavoratore al risarcimento del danno. In particolare, in tale situazione vi è un periodo di tempo (quello che intercorre dal sorgere del diritto all'assunzione alla materiale costituzione del rapporto di lavoro) in cui sussiste un diritto cui è data ritardata attuazione. Ciò configura un vero e proprio inadempimento (la mancata assunzione) e un conseguente diritto (di colui che l'inadempimento ha subito) al risarcimento del danno. Tale danno è costituito dal mancato conseguimento della generale utilità che il rapporto conferisce al lavoratore e cioè la retribuzione. Esso è presunto: si tratta di una presunzione juris tantum, che riguarda le retribuzioni che il lavoratore avrebbe potuto conseguire (ove fosse stato tempestivamente assunto). Trattandosi di danno presunto juris tantum, va da sé che la prova dell'inesistenza del danno è onere di colui che vi abbia interesse. Con riferimento in particolare all'obbligo di assunzione, esso costituisce ex lege un rapporto contrattuale, e conferisce natura contrattuale alla relativa responsabilità per inadempimento (ex plurimis Cass. n. 2402/04; Cass. n. 9049/06).
5 Dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'obbligo datoriale del risarcimento del danno, la cui sussistenza non esige alcuna prova. Infatti, il diritto alla costituzione del rapporto di lavoro è anche diritto ai vantaggi economici che ne discendono direttamente. Fatto impeditivo del diritto al risarcimento del danno (e, in generale, il limite di questo danno) potrebbe discendere dallo svolgimento di altra attività lavorativa (aliunde perceptum); l'onere della relativa prova è tuttavia, per l'art. 2697 c.c., comma 2, di colui che tale fatto deduca (Cass. 9 febbraio 2004 n. 2402). In Part proposito l' non ha svolto alcuna considerazione, nemmeno deducendo tale possibilità. La questione allora è da quando far decorrere tale diritto. All'uopo ritiene il Tribunale di aderire all'orientamento espresso da altra giurisprudenza di merito (ex multis, Trib. Torre Annunziata n. 297/17; cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere sent. n. 1317/2019 dott.ssa Stefanelli, confermata in appello da sent. n.3921/2020) in pronunce aventi ad oggetto fattispecie del tutto analoghe e che in queste sede si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. Possono trovare applicazione i principi che si sono ormai costantemente affermati in giurisprudenza con riferimento alla illegittima reiterazione dei contratti a termine e successiva conversione in un unico rapporto di lavoro. La Suprema Corte ha, infatti, più volte ribadito che “nel caso di più contratti per prestazioni temporanee, che siano stati ripetutamente reiterati in maniera continuativa, convertiti dal giudice in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato per violazioni delle disposizioni della l. n. 1369 del 1960, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione dal momento della sospensione del lavoro al termine dell'ultimo contratto, ma soltanto da quando abbia provveduto a mettere nuovamente a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa con un atto giuridico in senso stretto di carattere recettizio o “per facta concludentia”, determinandosi, da tale momento una situazione di “mora accipiendi” del datore di lavoro, da cui deriva, ai sensi degli art. 1206 ss. c.c., il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni perdute a causa dell'ingiustificato rifiuto della prestazione” (Cass. n. 15515/09). Ebbene, nel caso di specie la concreta messa a disposizione delle proprie energie lavorative va Part identificata nella richiesta di assunzione indirizzata all' del 9.10.2015, ricevuta dalla resistente pari in data come si evince dal n. prot. 54479 del 9.10.2015 (cfr. prod. resistente). La resistente va condannata, pertanto, a corrispondere alla ricorrente la retribuzione annuale prevista dal CCNL, per il periodo intercorrente tra il 9.10.2015 e la data di effettiva assunzione, da quantificarsi in separata sede. Part Del pari, l' va condannata al versamento dei contributi previdenziali in favore dell derivanti CP_2 dall'omesso inquadramento nei limiti della prescrizione. Si rammenta che la Corte di Cassazione, in tema di conseguenze dell'omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, ha affermato che “è indubitabile l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi, dalla legge protetto come diritto soggettivo alla posizione assicurativa, benché non s'identifichi con il diritto spettante all'Istituto previdenziale, né si configuri come una posizione di contitolarità in tale diritto e ancor meno di solidarietà attiva (cfr. Sez. L, n. 7104 del 10/06/1992); detto interesse del lavoratore è connesso con il diritto di credito dell' , sia geneticamente, perché nasce dal medesimo fatto che a quello dà origine (la costituzione del rapporto di CP_3 lavoro), sia funzionalmente, perché l'adempimento del debito contributivo realizza anche la soddisfazione del diritto alla posizione assicurativa. In proposito, si è anche affermato il diritto del lavoratore alla regolarizzazione contributiva, stabilendosi, per il caso di sua violazione (Sez. L, n. 7459 del 21/05/2002), che, ove il lavoratore abbia dato comunicazione dell'omissione contributiva del datore di lavoro al competente ente previdenziale e quest'ultimo non abbia provveduto a conseguire i contributi omessi, lo stesso ente, in quanto obbligato, nell'ambito del rapporto giuridico con l'interessato (anche ex art. 1175 e 1176 cod. civ.), alla diligente riscossione di un credito che, ancorché proprio, vale a soddisfare il diritto costituzionalmente protetto del lavoratore, è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione 6 assicurativa del lavoratore medesimo, ove a quest'ultimo sia precluso di ricorrere alla costituzione della rendita ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 o all'azione di risarcimento danni ex art. 2116 cod. civ. La sussistenza del suddetto interesse del lavoratore ed il riconoscimento di una sua tutelabilità mediante la regolarizzazione della posizione contributiva, danno ragione del riconoscimento da parte dell'ordinamento della facoltà del lavoratore di chiamare in causa il datore di lavoro e l'ente previdenziale, convenendoli entrambi in giudizio, al fine di accertare l'obbligo contributivo del primo e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente) nei confronti del secondo, a valere sulla sua posizione contributiva, impedendo il verificarsi di un danno nei suoi confronti (e nei limiti in cui a ciò il lavoratore vi abbia interesse, come avviene quando non operi in suo favore, o c'è il rischio che possa non operare, per qualsiasi ragione, il principio di automaticità delle prestazioni). Resta per converso esclusa per ragioni processuali la possibilità per il lavoratore di agire per ottenere una condanna del datore al pagamento dei contributi nei confronti dell che non sia CP_2 stato chiamato in causa, stante la generale esclusione dei provvedimenti nei confronti di terzo ed il carattere eccezionale della condanna c.d. a favore di terzo” (cfr. Cass. sez. lav. 15/09/2014, n. 19398; v. anche Cass. civ. sez. VI, 30/05/2019, n. 14853)”. Tale orientamento è stato di recente confermato dalla S.C. con sentenza 14/05/2020, n. 8956, con la quale, tuttavia, è stato chiarito che, ove proposta la domanda nei confronti del solo datore di lavoro, è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_2
Ebbene, nella materia della contribuzione previdenziale, la prescrizione ha rilievo pubblicistico e può essere rilevata anche d'ufficio (cfr. Cass. Civ., sez. lav., 14/11/2008, n. 27163). Dunque, poiché il diritto al pagamento dei contributi può ritenersi azionato solo al momento della costituzione in giudizio dell' (12.3.2025), mancante la prova di precedenti atti interruttivi della CP_2 prescrizione da parte dell , devono reputarsi prescritti i contributi al marzo 2020 mentre sono CP_3 dovuti per il periodo successivo. Dunque, tenuto conto della prescrizione, il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nei confronti dell' per il periodo dal 12.3.2020 alla data di CP_2 effettiva assunzione. Part Tuttavia, per la parte antecedente l' va condannata al relativo risarcimento del danno poiché la parte ricorrente ha domandato anche il risarcimento del danno in forma generica per l'omesso versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi (cfr. lett.d) delle conclusioni del ricorso “in ogni caso condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente sia per la perdita …, di contribuzioni sociali e previdenziali e conseguenze pensionistiche”), danno pari all'importo corrispondente alla riserva matematica necessaria per la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L n. 1338/62 sulla base dei contributi omessi, trattandosi di azione di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. Si deve rammentare a tal proposito che l'art. 2116 c.c. prevede espressamente la risarcibilità del danno derivante al lavoratore da omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore responsabile e la giurisprudenza consolidata riconosce l'azionabilità dell'interesse del lavoratore all'accertamento dell'obbligo del datore di lavoro al versamento dei contributi dovuti ex lege a tutela della propria posizione assicurativa ed alla conseguente condanna specifica del medesimo al pagamento dei contributi non prescritti all'Ente previdenziale;
nel caso di prescrizione dei contributi parzialmente omessi – come nel caso di specie e come tali irricevibili dall' - il lavoratore può ricorrere all'azione CP_2 risarcitoria nei confronti del responsabile dell'omissione ai sensi dell'art. 2116 comma 2 c.c., senza che sia necessario attendere il raggiungimento dell'età pensionabile e in tal caso è possibile ottenere una condanna generica in attesa di poter quantificare l'ammontare effettivo del danno una volta che il soggetto abbia raggiunto l'età pensionabile e sia quindi possibile stabilire con esattezza il quantum del pregiudizio (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22/01/2015, n. 1179; conf. Cass. n. 18661/2020). 7 Sicché può convenirsi sulla domanda di condanna generica al risarcimento del danno da irregolarità contributiva quanto meno per il periodo dal 9.10.2015 all'11.3.2020, antecedente il maturarsi della prescrizione. Quanto, invece, al danno ulteriore alla professionalità e prospettive di carriera invocato dalla ricorrente la relativa domanda deve essere rigettata, rilevato che non è allegata, né tantomeno provata la sussistenza di un danno ulteriore. Tenuto conto del rigetto di quest'ultima domanda nonché della peculiarità e complessità delle questioni Part esaminate, le spese di lite sono compensate per la metà tra la ricorrente e l per il residuo seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ossequio alle vigenti tariffe e inconsiderazione della mancanza di attività istruttoria;
per il residuo le stesse possono essere compensate in vista del solo parziale accoglimento del ricorso e della peculiarità della questione esaminata. CP_ Spese compensate tra parte ricorrente e l' tenuto conto della posizione processuale dell e CP_2 dell'attività processuale svolta da quest'ultima, nonché dell'orientamento giurisprudenziale intervenuto in corso di causa di cui si è dato atto in parte motiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto della ricorrente all'assunzione presso l'
[...] con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di dirigente farmacista di cui al Pt_2
CCNL di ctg. per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, ordina alla resistente di stipulare il contratto di lavoro a tempo indeterminato e immetterla immediatamente in servizio;
b) condanna la resistente al risarcimento dei danni subiti per la mancata assunzione dalla ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per ciascun anno di ritardo dal 9.10.2015 e fino alla data di assunzione;
Part
c) condanna l' al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali omessi nei confronti dell' dovuti in relazione al predetto rapporto per il periodo dal 12.3.2020 alla data di effettiva CP_2 assunzione;
d) condanna la parte resistente al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. conseguente al mancato versamento dei contributi prescritti per il periodo dal 9.10.2015 all'11.3.2020;
e) previa compensazione delle spese di lite per la metà, condanna la ASL CE alla refusione della restante parte nei confronti della ricorrente nella misura di euro 2.700,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione;
f) spese compensate tra parte ricorrente e CP_2
Manda la cancelleria per le comunicazioni. Santa Maria Capua Vetere, 16.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Fabiana Iorio
8
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa procura in atti, Parte_1 dall'avv. Sergio Turturiello, presso il quale elegge domicilio in Napoli al V.le A. Gramsci n. 16 RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. M. Pascarella presso la cui sede elett.te domicilia in via V. Lamberti n. 29 CP_1
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 rappresentate e difese dall'avv. I. Verrengia, come in atti, elettivamente domiciliato in alla via CP_1
Arena Loc. san Benedetto RESISTENTI MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.7.2019, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato presso l' con qualifica di Farmacista, Dirigente I livello, in virtù di contratti a Parte_2 tempo determinato dal 26.09.2005 al 25.05.2006, dal 26.05.2006 al 25.1.2007 e dal 31.1.2007 al 23.7.2009, sottoscritti previo esperimento di procedura selettiva, ricoprendo l'incarico su posto vacante in organico, risultato vacante al 12.10.2015 e successivamente a tale data, esponeva che, pur essendo in possesso del requisito dello svolgimento per tre anni del servizio con contratto a tempo determinato richiesto dall'art 4 co. 6 d.l. 101/2013 conv. in l. 125/2013 e dal d.p.c.m. 6 marzo 2015 in tema di Part assunzione del personale precario, a seguito della deliberazione n. 1318 del 12.10.2015 non veniva stabilizzata in quanto non in servizio al momento dell'adozione della stessa. Part Deduceva di aver diffidato l' sia con missiva del 9.10.2015 che con lettera del 22.10.2015 cui aveva fatto seguito la nota dell'Azienda del 7.1.2016 con la quale l'Ente respingeva l'istanza CP_1 motivando di non aver proceduto alla sua stabilizzazione poiché ella non aveva un contratto in corso Part con l' al momento della delibera n.1318/2015. Tanto premesso, richiamata la disciplina del d.l. n. 101/2013 conv. in l. n. 125/2013 e del d.P.C.M.
6.3.2015 in materia di assunzione del personale precario, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di: “a) accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente alla costituzione e trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel ruolo sanitario, profilo di dirigente farmacista di cui al CCNL Dirigenza Medica non Sanitaria del 5.12.1996 s.m.i., in applicazione delle norme sulla stabilizzazione del personale precario il tutto previa disapplicazione degli atti amministrativi ostativi alla realizzazione
1 del suo diritto e per l'effetto b) ordinarsi alla convenuta l'assunzione della ricorrente con contratto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di dirigente farmacista ed immetterla definitivamente in servizio, anche in soprannumero e di stipulare con la ricorrente il contratto individuale di lavoro, in quanto già superate le procedure selettive e per l'effetto c) Part condannare la esistente, al pagamento di tutte le spettanze maturate di cui alla delibera n. 1318 del 12.10.2015, fino al giorno dell'effettiva immissione nel posto di lavoro, oltre alla rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo ed alla conforme regolarizzazione contributiva d) in ogni caso condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente sia per la perdita di compensi retributivi, di contribuzioni sociali e previdenziali e conseguenze pensionistiche, che per la perdita di professionalità e prospettive di carriere più accessori di rivalutazione ed interessi”, con vittoria di spese di lite e attribuzione. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'azienda convenuta chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, integrato il contraddittorio con l' lette le note scritte CP_2 depositate in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
***** Il ricorso è fondato e va accolto. Va, preliminarmente, affermata la giurisdizione del giudice adito, atteso che le controversie in materia di
“stabilizzazione” dei precari non rientrano tra quelle concorsuali di cui all'art.63, co.4 del d.lgs. n. 165/2001. La ricorrente chiede, infatti, l'accertamento del diritto del personale precario alla stabilizzazione ai sensi della L. 296/06. La giurisprudenza amministrativa è, infatti, costante e concorde nell'affermare che “la controversia avente ad oggetto il diniego della sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di stabilizzazione, rientra nella giurisdizione del g.o.” (cfr. ex plurimis T.A.R. Campania sez. V, n.1784/10; anche Consiglio di Stato sez. III, 30/11/2018, n.6821: “…ciò che rileva, al fine di determinare la corretta giurisdizione, non è l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, ma il fatto che alla stipula di esso si debba giungere attraverso una procedura concorsuale o meno. È esattamente in relazione a tale variabile che si registrano i differenti approdi giurisprudenziali in ordine alla giurisdizione sulle procedure di stabilizzazione nel pubblico impiego: se la stabilizzazione deve avvenire attraverso un concorso, la giurisdizione sulla procedura appartiene al giudice amministrativo;
se essa può avvenire senza un concorso, la giurisdizione sulle controversie che ineriscono all'inquadramento in ruolo appartiene al giudice civile”; e, infine Cass. sez. un., 21 dicembre 2021, n.4095: “In materia di pubblico impiego privatizzato, competono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017, dovendo intendersi per controversie "relative all'assunzione" del personale, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche quelle per le quali non è prevista alcuna procedura concorsuale, bensì esclusivamente un percorso assunzionale che, come nella specie, riguardi dipendenti già reclutati a tempo determinato mediante procedure concorsuali, nell'ambito del quale la P.A., attualizzata la programmazione del fabbisogno nei limiti dei vincoli di spesa pubblica, ed esercitata la facoltà di far luogo alla stabilizzazione, deve soltanto verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, senza, quindi, esercitare alcun pubblico potere”.) Passando, ora ad esaminare il merito del ricorso, esso è fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti della presente motivazione. La ricorrente, premesso di aver stipulato tre contratti a termine con l' convenuta dal Controparte_1
26.9.2005 al 25.5.2006, dal 26.5.2006 al 25.1.2007 e dal 31.1.2007 al 23.7.2009, sottoscritti previo esperimento di procedura selettiva, lamenta la mancata stabilizzazione da parte della resistente, in spregio al dettato normativo di cui all'art. 4 comma 6 del d.l. n.101/2013 conv. in l. n. 125/2013.
2 In proposito è necessario premettere che con la l. n. 296/06 il Legislatore nazionale ha tentato di porre un freno al fenomeno del precariato nel lavoro pubblico, alimentato dalle disposizioni del D.Lgs. 80/1998 in tema di lavoro flessibile. In particolare, con la legge 296/2006, art. 1 comma 519, veniva finanziata la stabilizzazione, su domanda, di quanti fossero stati assunti per almeno 3 anni con procedure selettive di natura concorsuale, o comunque previste dalla legge. Ma, mentre tale previsione del comma 519, aveva carattere di norma generale indirizzata alle pubbliche amministrazioni complessivamente considerate e disciplinante i presupposti minimi e comuni a tutte le amministrazioni per dar vita a tali procedure, per i lavoratori precari operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale la procedura di stabilizzazione trovava speciale disciplina nel successivo comma 565 dell'art. 1 L. 296/2006. Tali disposizioni speciali, derogando al principio costituzionale del concorso pubblico come modalità di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni, hanno segnato significativamente la normativa sul reclutamento ordinario del personale nelle pubbliche amministrazioni. Questa speciale procedura deroga al principio costituzionale del concorso pubblico in quanto riservata ad una platea di destinatari per i quali si è scelto di valorizzare la loro esperienza professionale presso le pubbliche amministrazioni, ex art. 1 co. 643, L. 296/06. Dalla lettura delle stesse si evincono le caratteristiche che connotano l'istituto della stabilizzazione;
può così affermarsi che le disposizioni sulla stabilizzazione non hanno una portata vincolante e non determinano, in capo ai possibili destinatari, un diritto soggettivo all'assunzione. In proposito si è espresso chiaramente il TAR Veneto, Sez. II, n. 3342/07, statuendo che “la stabilizzazione del personale non costituisce affatto un obbligo dell'amministrazione essendo una facoltà discrezionale, e che, correlativamente non esiste un diritto dell'interessato ad ottenere la stabilizzazione ma unicamente un'aspettativa di fatto”. Sulla scorta del dettato della L. 296/06 è stato adottato il d.l. n.101 del 2013, conv. in l. 125/2013, il cui art. 4 co. 6 dispone: “
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore. Dunque, ai fini della stabilizzazione, tale norma prevede il possesso da parte del lavoratore precario: 3 1) dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 5191 e 5582, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 903, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e cioè coloro che alla data del 31.12.2006 risultino aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro a tempo determinato e subordinato “o” coloro che conseguano tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29.9.2006 “o” coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge, purché tali rapporti si siano svolti previo esperimento di una procedura selettiva pubblica;
2) nonché coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando. L'art.1 del d.P.C.M. del 6.3.2015 ha esteso tali procedure al personale del comparto sanità e a quello appartenente all'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario. Ebbene, alla luce della documentazione versata in atti è possibile affermare che la ricorrente rientra nella categoria di cui al n. 1) atteso che l'art. 3, comma 90 della l. 244/2007 (cfr. disposizione riportata in nota n. 3) ha disposto che le pubbliche amministrazioni ammettono alla procedura di stabilizzazione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che conseguiva i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti (i tre anni anche non continuativi), in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007 in quanto l'ultimo dei contratti allegati al certificato di esercizio intercorsi tra la ricorrente e la Asl Ce, è stato sottoscritto il 31.07.2007 – quindi anteriormente al 28.09.2007: appare 1 Art.1, comma 519 l. n. 296/2006: “Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 2 Art.1, comma 558 l. n. 296/2006: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge . Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. 3 Art. 3, comma 90, della l. n. 244/2007: “Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009: a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007; b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007”. 4 così destituita di ogni fondamento l'eccezione riportata in memoria che richiama la nota GRU n. 251558 del 15.10.2020. Part Tuttavia, l con deliberazione n. 1318 del 12.10.2015 con la quale ha inteso procedere alla stabilizzazione in base alle norme di cui al d.l. 101 cit. e al d.p.c.m. 6 marzo 2015, pur richiamando la predetta normativa e la circolare del Commissario ad acta n. 2794 del 17.7.2015, procedeva alla stabilizzazione del solo personale in servizio alla data del 31.12.2014, come esplicitato poi con la nota prot. 4630/GRU del 7.1.2016 in risposta alla missiva del ricorrente del 22.10.2015 (cfr. all. 5). Part Orbene, rileva il Tribunale che – anche a fronte della scarna difesa dell' che si fonda esclusivamente sulla carenza dei suddetti requisiti in capo alla ricorrente – le motivazioni poste alla base della Part deliberazione n. 1318 del 2015 non appaiono pertanto conformi al dettato normativo di cui al d.l. n. 101/2013 che inequivocabilmente riconosce il diritto dei soggetti ivi contemplati alla stabilizzazione del rapporto in quanto pongono condizioni contrastanti con la volontà legislativa chiaramente evincibile dalla lettera della norma, cioè quella di stabilizzare i precari che abbiano compiuto 3 anni di servizio anche in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28.9.2007. Non assume, quindi, rilievo dirimente la circostanza che la ricorrente non fosse dipendente dell
[...] all'atto dell'emanazione del citato decreto, dal momento che la legge non distingue tra coloro Pt_2 che sono ancora in servizio e coloro che non lo sono più. Inoltre, anche il principio della cristallizzazione dei fondi al 31.12.2014 richiamato nella deliberazione n. 1318 fondato sulla circolare n. 2794 del 17.7.2015 e sul richiamo all'art. 9 co. 2bis, non appare confacente al caso di specie trattandosi - come ben evidenziato dal ricorrente - di una disposizione che non riguarda i fondi destinati alle procedure di stabilizzazione ma a quelle relative ai trattamenti accessori del personale anche dirigenziale. Part Mancano del tutto ulteriori argomentazioni da parte dell' Part Va dunque riconosciuto il diritto della ricorrente ad essere stabilizzata alle dipendenze dell con mansioni di dirigente farmacista di cui al CCNL di ctg. Passando, ora, ad esaminare le ulteriori domande proposte dalla ricorrente, da qualificarsi come domande di risarcimento dei danni, va detto quanto segue. Posto che è stato accertato il diritto della ricorrente alla stabilizzazione consegue il diritto al risarcimento dei danni subiti per la mancata assunzione, a causa dell'inadempimento della resistente. In punto di diritto, può osservarsi che il diritto all'assunzione è diritto alla costituzione del rapporto e che dal relativo inadempimento discende il diritto del lavoratore al risarcimento del danno. In particolare, in tale situazione vi è un periodo di tempo (quello che intercorre dal sorgere del diritto all'assunzione alla materiale costituzione del rapporto di lavoro) in cui sussiste un diritto cui è data ritardata attuazione. Ciò configura un vero e proprio inadempimento (la mancata assunzione) e un conseguente diritto (di colui che l'inadempimento ha subito) al risarcimento del danno. Tale danno è costituito dal mancato conseguimento della generale utilità che il rapporto conferisce al lavoratore e cioè la retribuzione. Esso è presunto: si tratta di una presunzione juris tantum, che riguarda le retribuzioni che il lavoratore avrebbe potuto conseguire (ove fosse stato tempestivamente assunto). Trattandosi di danno presunto juris tantum, va da sé che la prova dell'inesistenza del danno è onere di colui che vi abbia interesse. Con riferimento in particolare all'obbligo di assunzione, esso costituisce ex lege un rapporto contrattuale, e conferisce natura contrattuale alla relativa responsabilità per inadempimento (ex plurimis Cass. n. 2402/04; Cass. n. 9049/06).
5 Dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'obbligo datoriale del risarcimento del danno, la cui sussistenza non esige alcuna prova. Infatti, il diritto alla costituzione del rapporto di lavoro è anche diritto ai vantaggi economici che ne discendono direttamente. Fatto impeditivo del diritto al risarcimento del danno (e, in generale, il limite di questo danno) potrebbe discendere dallo svolgimento di altra attività lavorativa (aliunde perceptum); l'onere della relativa prova è tuttavia, per l'art. 2697 c.c., comma 2, di colui che tale fatto deduca (Cass. 9 febbraio 2004 n. 2402). In Part proposito l' non ha svolto alcuna considerazione, nemmeno deducendo tale possibilità. La questione allora è da quando far decorrere tale diritto. All'uopo ritiene il Tribunale di aderire all'orientamento espresso da altra giurisprudenza di merito (ex multis, Trib. Torre Annunziata n. 297/17; cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere sent. n. 1317/2019 dott.ssa Stefanelli, confermata in appello da sent. n.3921/2020) in pronunce aventi ad oggetto fattispecie del tutto analoghe e che in queste sede si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. Possono trovare applicazione i principi che si sono ormai costantemente affermati in giurisprudenza con riferimento alla illegittima reiterazione dei contratti a termine e successiva conversione in un unico rapporto di lavoro. La Suprema Corte ha, infatti, più volte ribadito che “nel caso di più contratti per prestazioni temporanee, che siano stati ripetutamente reiterati in maniera continuativa, convertiti dal giudice in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato per violazioni delle disposizioni della l. n. 1369 del 1960, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione dal momento della sospensione del lavoro al termine dell'ultimo contratto, ma soltanto da quando abbia provveduto a mettere nuovamente a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa con un atto giuridico in senso stretto di carattere recettizio o “per facta concludentia”, determinandosi, da tale momento una situazione di “mora accipiendi” del datore di lavoro, da cui deriva, ai sensi degli art. 1206 ss. c.c., il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni perdute a causa dell'ingiustificato rifiuto della prestazione” (Cass. n. 15515/09). Ebbene, nel caso di specie la concreta messa a disposizione delle proprie energie lavorative va Part identificata nella richiesta di assunzione indirizzata all' del 9.10.2015, ricevuta dalla resistente pari in data come si evince dal n. prot. 54479 del 9.10.2015 (cfr. prod. resistente). La resistente va condannata, pertanto, a corrispondere alla ricorrente la retribuzione annuale prevista dal CCNL, per il periodo intercorrente tra il 9.10.2015 e la data di effettiva assunzione, da quantificarsi in separata sede. Part Del pari, l' va condannata al versamento dei contributi previdenziali in favore dell derivanti CP_2 dall'omesso inquadramento nei limiti della prescrizione. Si rammenta che la Corte di Cassazione, in tema di conseguenze dell'omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, ha affermato che “è indubitabile l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi, dalla legge protetto come diritto soggettivo alla posizione assicurativa, benché non s'identifichi con il diritto spettante all'Istituto previdenziale, né si configuri come una posizione di contitolarità in tale diritto e ancor meno di solidarietà attiva (cfr. Sez. L, n. 7104 del 10/06/1992); detto interesse del lavoratore è connesso con il diritto di credito dell' , sia geneticamente, perché nasce dal medesimo fatto che a quello dà origine (la costituzione del rapporto di CP_3 lavoro), sia funzionalmente, perché l'adempimento del debito contributivo realizza anche la soddisfazione del diritto alla posizione assicurativa. In proposito, si è anche affermato il diritto del lavoratore alla regolarizzazione contributiva, stabilendosi, per il caso di sua violazione (Sez. L, n. 7459 del 21/05/2002), che, ove il lavoratore abbia dato comunicazione dell'omissione contributiva del datore di lavoro al competente ente previdenziale e quest'ultimo non abbia provveduto a conseguire i contributi omessi, lo stesso ente, in quanto obbligato, nell'ambito del rapporto giuridico con l'interessato (anche ex art. 1175 e 1176 cod. civ.), alla diligente riscossione di un credito che, ancorché proprio, vale a soddisfare il diritto costituzionalmente protetto del lavoratore, è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione 6 assicurativa del lavoratore medesimo, ove a quest'ultimo sia precluso di ricorrere alla costituzione della rendita ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 o all'azione di risarcimento danni ex art. 2116 cod. civ. La sussistenza del suddetto interesse del lavoratore ed il riconoscimento di una sua tutelabilità mediante la regolarizzazione della posizione contributiva, danno ragione del riconoscimento da parte dell'ordinamento della facoltà del lavoratore di chiamare in causa il datore di lavoro e l'ente previdenziale, convenendoli entrambi in giudizio, al fine di accertare l'obbligo contributivo del primo e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente) nei confronti del secondo, a valere sulla sua posizione contributiva, impedendo il verificarsi di un danno nei suoi confronti (e nei limiti in cui a ciò il lavoratore vi abbia interesse, come avviene quando non operi in suo favore, o c'è il rischio che possa non operare, per qualsiasi ragione, il principio di automaticità delle prestazioni). Resta per converso esclusa per ragioni processuali la possibilità per il lavoratore di agire per ottenere una condanna del datore al pagamento dei contributi nei confronti dell che non sia CP_2 stato chiamato in causa, stante la generale esclusione dei provvedimenti nei confronti di terzo ed il carattere eccezionale della condanna c.d. a favore di terzo” (cfr. Cass. sez. lav. 15/09/2014, n. 19398; v. anche Cass. civ. sez. VI, 30/05/2019, n. 14853)”. Tale orientamento è stato di recente confermato dalla S.C. con sentenza 14/05/2020, n. 8956, con la quale, tuttavia, è stato chiarito che, ove proposta la domanda nei confronti del solo datore di lavoro, è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_2
Ebbene, nella materia della contribuzione previdenziale, la prescrizione ha rilievo pubblicistico e può essere rilevata anche d'ufficio (cfr. Cass. Civ., sez. lav., 14/11/2008, n. 27163). Dunque, poiché il diritto al pagamento dei contributi può ritenersi azionato solo al momento della costituzione in giudizio dell' (12.3.2025), mancante la prova di precedenti atti interruttivi della CP_2 prescrizione da parte dell , devono reputarsi prescritti i contributi al marzo 2020 mentre sono CP_3 dovuti per il periodo successivo. Dunque, tenuto conto della prescrizione, il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nei confronti dell' per il periodo dal 12.3.2020 alla data di CP_2 effettiva assunzione. Part Tuttavia, per la parte antecedente l' va condannata al relativo risarcimento del danno poiché la parte ricorrente ha domandato anche il risarcimento del danno in forma generica per l'omesso versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi (cfr. lett.d) delle conclusioni del ricorso “in ogni caso condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente sia per la perdita …, di contribuzioni sociali e previdenziali e conseguenze pensionistiche”), danno pari all'importo corrispondente alla riserva matematica necessaria per la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L n. 1338/62 sulla base dei contributi omessi, trattandosi di azione di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. Si deve rammentare a tal proposito che l'art. 2116 c.c. prevede espressamente la risarcibilità del danno derivante al lavoratore da omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore responsabile e la giurisprudenza consolidata riconosce l'azionabilità dell'interesse del lavoratore all'accertamento dell'obbligo del datore di lavoro al versamento dei contributi dovuti ex lege a tutela della propria posizione assicurativa ed alla conseguente condanna specifica del medesimo al pagamento dei contributi non prescritti all'Ente previdenziale;
nel caso di prescrizione dei contributi parzialmente omessi – come nel caso di specie e come tali irricevibili dall' - il lavoratore può ricorrere all'azione CP_2 risarcitoria nei confronti del responsabile dell'omissione ai sensi dell'art. 2116 comma 2 c.c., senza che sia necessario attendere il raggiungimento dell'età pensionabile e in tal caso è possibile ottenere una condanna generica in attesa di poter quantificare l'ammontare effettivo del danno una volta che il soggetto abbia raggiunto l'età pensionabile e sia quindi possibile stabilire con esattezza il quantum del pregiudizio (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22/01/2015, n. 1179; conf. Cass. n. 18661/2020). 7 Sicché può convenirsi sulla domanda di condanna generica al risarcimento del danno da irregolarità contributiva quanto meno per il periodo dal 9.10.2015 all'11.3.2020, antecedente il maturarsi della prescrizione. Quanto, invece, al danno ulteriore alla professionalità e prospettive di carriera invocato dalla ricorrente la relativa domanda deve essere rigettata, rilevato che non è allegata, né tantomeno provata la sussistenza di un danno ulteriore. Tenuto conto del rigetto di quest'ultima domanda nonché della peculiarità e complessità delle questioni Part esaminate, le spese di lite sono compensate per la metà tra la ricorrente e l per il residuo seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ossequio alle vigenti tariffe e inconsiderazione della mancanza di attività istruttoria;
per il residuo le stesse possono essere compensate in vista del solo parziale accoglimento del ricorso e della peculiarità della questione esaminata. CP_ Spese compensate tra parte ricorrente e l' tenuto conto della posizione processuale dell e CP_2 dell'attività processuale svolta da quest'ultima, nonché dell'orientamento giurisprudenziale intervenuto in corso di causa di cui si è dato atto in parte motiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto della ricorrente all'assunzione presso l'
[...] con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di dirigente farmacista di cui al Pt_2
CCNL di ctg. per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, ordina alla resistente di stipulare il contratto di lavoro a tempo indeterminato e immetterla immediatamente in servizio;
b) condanna la resistente al risarcimento dei danni subiti per la mancata assunzione dalla ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per ciascun anno di ritardo dal 9.10.2015 e fino alla data di assunzione;
Part
c) condanna l' al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali omessi nei confronti dell' dovuti in relazione al predetto rapporto per il periodo dal 12.3.2020 alla data di effettiva CP_2 assunzione;
d) condanna la parte resistente al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. conseguente al mancato versamento dei contributi prescritti per il periodo dal 9.10.2015 all'11.3.2020;
e) previa compensazione delle spese di lite per la metà, condanna la ASL CE alla refusione della restante parte nei confronti della ricorrente nella misura di euro 2.700,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione;
f) spese compensate tra parte ricorrente e CP_2
Manda la cancelleria per le comunicazioni. Santa Maria Capua Vetere, 16.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Fabiana Iorio
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