Ordinanza collegiale 30 maggio 2025
Sentenza 30 marzo 2026
Decreto collegiale 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00014/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00044/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa e il Ministero dell’economia e delle finanze - Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
“- del decreto n. -OMISSIS- del 22 agosto 2024, posizione n. -OMISSIS- del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 5^ Divisione – 3^ Sezione, nella parte in cui ha giudicato l’infermità sofferta dal ricorrente “ Esiti di -OMISSIS-da ricontrollare ” non dipendente da causa di servizio, negando altresì la richiesta di concessione del beneficio dell’equo indennizzo;
- del parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS- reso nell’adunanza n. -OMISSIS- dell’11 marzo 2024;
- del successivo parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio, espresso in sede di riesame, nell’adunanza n. -OMISSIS- del 12 giugno 2024;
- di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi ivi compreso il verbale mod. BL/B n. -OMISSIS- del 19 settembre 2023 con cui la CMO di -OMISSIS- ha omesso di ascrivere la patologia sofferta dal ricorrente a tabella e categoria ritenendola “ non stabilizzata ””.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri convenuti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. LE US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Oggetto del presente giudizio è il provvedimento con cui il Ministero della difesa, conformandosi ai pareri resi in doppia battuta dal Comitato di verifica, ha respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e concessione dell’equo indennizzo presentata dal militare, odierno ricorrente, con riferimento all’infermità “Esiti di -OMISSIS-da ricontrollare”.
2. I fatti rilevanti per la decisione, quali emergono dagli atti e dai documenti di causa, possono essere sintetizzati come segue:
- il ricorrente è un militare dell’Esercito italiano che ha prestato servizio
a) dal 27 marzo 1998 al 12 settembre 2011, quale “-OMISSIS-” della Sezione Lancio dell’allora 1^ Gruppo del 4^ Reggimento Artiglieria Contro-aerei “-OMISSIS-” in -OMISSIS-;
b) dal 12 febbraio 2002 al 9 giugno 2002 in Albania nell’ambito dell’Operazione “-OMISSIS-” con l’incarico di “-OMISSIS-”;
c) dal 9 novembre 2007 al 25 febbraio 2008 in Kosovo nell’ambito dell’Operazione “-OMISSIS-”, con l’incarico di “-OMISSIS-.”;
d) dal 18 dicembre 2009 al 21 giugno 2010 in Afghanistan nell’ambito dell’Operazione “-OMISSIS-.”, con l’incarico di “-OMISSIS-” e alloggiato presso l’avamposto (F.O.B.) “-OMISSIS-”;
- il 23 settembre 2022 a seguito di accertamenti, gli è stata diagnosticata la patologia "tumore di tipo -OMISSIS-”;
- con l’istanza presentata il 6 marzo 2023 il militare ha chiesto quindi il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della predetta infermità, rappresentando di aver operato, nel corso delle missioni in Albania, Kosovo e Afghanistan, in aree contaminate da uranio impoverito e da nanoparticelle di metalli pesanti;
- con pareri n. 1016832023 dell’11 marzo 2024 e n. 1079272024 del 12 giugno 2024 il Comitato di verifica ha escluso la dipendenza da causa di servizio dell’infermità diagnosticata al militare;
- il primo parere, per quanto qui rileva,
1) ha premesso la carenza di compatibilità causale degli agenti chimici asseritamente impiegati dal militare nell'attività di -OMISSIS-;
2) ha rappresentato, quanto alla possibile esposizione a radiazioni ionizzanti
a) che, con riferimento al teatro albanese, l'assenza di impiego del DU si desume dall'esame dell'elenco dei siti balcanici attinti dal munizionamento contenente il metallo pesante;
b) che, con riferimento alla missione in Kosovo, “qualsiasi contaminazione diffusa dovuta all'U.I. è presente a livelli così bassi che non è possibile rilevarla o differenziarla rispetto alla naturale concentrazione di uranio presente nelle rocce e nel terreno per cui i corrispondenti rischi radiologici e tossicologici sono insignificanti e persino inesistenti” e che “Nella stessa direzione depongono i dati epidemiologici attualmente disponibili”;
c) che, con riferimento al periodo di impiego in Afghanistan, “le indagini radio protezionistiche … hanno consentito di escludere la presenza di radionuclidi in concentrazioni superiori a quelle normalmente riscontrate nel fondo ambientale”;
d) che, quanto alla presunta azione dei radar e dei Jammer, “considerando che qualsivoglia attività manutentiva in prossimità degli emettitori è praticabile solo ad apparati spenti, nessuna relazione intercorre, allo stato della conoscenza scientifica, tra esse e patologia oncologiche”;
- il secondo parere ha semplicemente confermato il precedente, evidenziando che “...nelle osservazioni presentate dall'interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso”;
- infine, con il decreto n. -OMISSIS- del 22 agosto 2024 il Ministero ha recepito i pareri del Comitato e ha negato la spettanza del beneficio richiesto.
3. L’interessato ha impugnato il provvedimento ministeriale e i presupposti pareri del Comitato di verifica, deducendo censure di eccesso di potere e violazione di legge.
In particolare, egli ha contestato l’attendibilità dei pareri espressi; ha inoltre valorizzato la valenza eziopatogenetica delle nanoparticelle di metalli pesanti, la cui pericolosità sarebbe normativamente riconosciuta dall’art. 603 del d.lgs. 66/2010 e dagli artt. 1078 e seguenti del d.P.R. 90/2010, oltre che attestata da altre autorevoli fonti informative (quali relazioni di enti militari, atti parlamentari e documentazione tecnica di organismi istituzionali).
4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
5. Con l’ordinanza n. 18/2025 il Collegio ha disposto verificazione sul seguente quesito: “Dica il verificatore se, in base alle attuali conoscenze scientifiche, ai precedenti e agli studi epidemiologici, sia possibile stabilire, e con quale probabilità, un rapporto di causalità, o anche solo di concausalità, tra il servizio prestato dal ricorrente e la specifica patologia diagnosticata al medesimo (“Esiti di -OMISSIS- da ricontrollare”), tenendo conto dei tempi di insorgenza e delle modalità di evoluzione della patologia, nonché dei tempi e delle condizioni in cui il servizio è stato prestato, in particolare:
a) dal 27.3.1998 al 12.9.2011, quale “-OMISSIS-” della Sezione Lancio dell’allora 1^ Gruppo del 4^ Reggimento Artiglieria Contro-arei “-OMISSIS-” in -OMISSIS-;
b) dal 12.2.2002 al 9.6.2002 in Albania nell’ambito dell’Operazione “-OMISSIS-” con l’incarico di “-OMISSIS-”;
c) dal 9.11.2007 al 25.2.2008 in Kosovo nell’ambito dell’Operazione “-OMISSIS-”, con l’incarico di “-OMISSIS-”;
d) dal 18.12.2009 al 21.6.2010 in Afghanistan nell’ambito dell’Operazione “-OMISSIS-”, con l’incarico di “-OMISSIS-” e alloggiato presso l’avamposto (F.O.B.) “-OMISSIS-””.
6. Il Collegio dei verificatori ha depositato l’elaborato finale il 30 novembre 2025.
7. All’udienza pubblica del 12 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
8. Il ricorso è fondato.
9. Occorre partire dalle modalità di accertamento del nesso eziologico tra il servizio prestato dal militare e la patologia tumorale successivamente occorsa.
La questione è stata recentemente risolta dall’Adunanza plenaria n. 13 del 7 ottobre 2025 nel senso di aderire all’orientamento per il quale – quando è accertata una patologia tumorale di un militare esposto ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in ragione del suo servizio prestato in particolari contesti operativi – la legge pone a favore del soggetto una presunzione relativa sulla sussistenza del nesso di causalità, superabile solo se il Ministero della difesa fornisce la prova contraria.
“All’affermazione del principio sopra riportato, la Plenaria è giunta sulla base di un articolato percorso logico-giuridico che, in estrema sintesi, ha portato a ritenere (cfr. punto 33 delle richiamate sentenze), che esclusivamente per «infermità o patologie tumorali» contratte «per le particolari condizioni ambientali ed operative» nelle quali si sono trovati ad operare in missioni entro e fuori i confini nazionali, ovvero per il personale «impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti», il sistema dell’equo indennizzo per causa di servizio ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001 è stato innovato dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare e dalla relativa disciplina regolamentare (artt. 1078 e 1079 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), con la rimodulazione degli oneri probatori per l’accertamento della causa di servizio, secondo i seguenti criteri:
a) il militare è tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio;
b) assodati tali elementi, l’amministrazione è invece onerata della prova contraria che si sostanzia in una specifica dimostrazione della genesi extra-lavorativa della patologia;
c) risultano viziati per eccesso di potere i giudizi medico-legali dei comitati di verifica per le cause di servizio, qualora si basino sull’assenza di studi scientifici che dimostrino con certezza o alto grado di credibilità razionale la correlazione causale della neoplasia con l’esposizione a fattori di rischio potenziale diversi da quelli insiti nella prestazione del servizio nei ricordati ambienti contaminati” (Cons. di Stato, n. 652/2026)
Discende da quanto sopra, sempre secondo il già richiamato precedente del Giudice d’appello, che l’azione degli organi preposti (sia a livello medico sia amministrativo) agli accertamenti richiesti, in relazione ai principi elaborati dalla Adunanza plenaria, si calibra nel modo che segue:
a) in ordine logico, spetta al militare, dimostrare in sede procedimentale ed eventualmente processuale:
a1) le attività lavorative in concreto espletate;
a2) di avere svolto il proprio servizio tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento);
a3) le particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia;
a4) che la patologia manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio;
b) soddisfatto tale onere, dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare si evince che il legislatore ha riconosciuto, in favore dei soggetti indicati nella norma stessa, l’esistenza di un rischio professionale specifico con riferimento a «infermità o patologie tumorali» contratte «per le particolari condizioni ambientali od operative» basato sopra una valutazione astratta sulla pericolosità delle operazioni svolte dal personale predetto in determinati contesti lavorativi, al fine di superare le difficoltà probatorie legate al caso concreto e sulla base delle acquisizioni della scienza medica e delle indagini svolte in sede amministrativa, anche internazionale;
c) detta norma ha tenuto conto non soltanto del dato medico-scientifico, ma anche di un criterio empirico, per cui la patologia tumorale è in astratto correlabile causalmente al servizio nei descritti contesti operativi quando essa si manifesti a livello diagnostico in seguito all’impiego in essi del militare ( post hoc ergo propter hoc ), tanto allo scopo di evitare che il “fatto ignoto” ridondi contro il soggetto colpito dalle tassative patologie tumorali su indicate;
d) al tempo stesso rimane fermo che se la etiopatogenesi è nota e porta ad escludere nel caso concreto – secondo il criterio del più probabile che non - la derivazione della patologia dal contesto normativamente positivizzato, il beneficio economico non potrà essere riconosciuto;
e) tale meccanismo opera, quindi, esclusivamente per determinate patologie e con la rimodulazione degli oneri probatori per l’accertamento della causa di servizio, secondo i criteri dati; assodati tali elementi, l’amministrazione è invece onerata della prova contraria che si sostanzia in una specifica genesi extra-lavorativa della patologia;
f) pertanto, i giudizi medico-legali dei comitati di verifica della causa di servizio, qualora si basino esclusivamente sull’assenza di studi scientifici che dimostrino – sulla base del criterio “del più probabile che non” – la correlazione causale della neoplasia con l’esposizione a fattori di rischio potenziale, risultano viziati per eccesso di potere; tali giudizi, onde negare il beneficio economico, dovranno viceversa dare atto che
i) il richiedente non ha assolto al proprio onere probatorio (il cui contenuto è stato dianzi precisato);
ii) in base alle acquisizioni della letteratura medico-scientifica, in una con tutte le peculiari circostanze del caso concreto, la patologia tumorale deve ritenersi avere una genesi extra-lavorativa.
10. Dai principi formulati dall’Adunanza plenaria, come attualizzati sulla base dei criteri applicativi sopra illustrati – cui si sono già conformati numerosi precedenti del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, nn. 9341, 9342, 9343, 9344, 9345, 9347/2025) – consegue l’accoglimento del ricorso, anche sulla base delle considerazioni svolte dal Collegio dei verificatori.
10.1. Dagli atti di causa risulta che
a) il militare è stato inviato in missione in Kosovo e Afghanistan per un intervallo di tempo non trascurabile e nel corso delle missioni estera ha svolto attività operative sul campo;
b) la patologia sofferta dall’interessato è pacificamente di natura tumorale;
c) nei pareri resi dal Comitato di verifica che hanno escluso la dipendenza da causa di servizio non è stata individuata né un’eziologia “tipica” della patologia, né un’eventuale causa extralavorativa specifica e alternativa, maggiormente idonea a spiegarne la genesi.
10.2. Come rilevato nella verificazione, poi, “risulta assolutamente fuori ombra di dubbio che il ricorrente sia stato impiegato in zone geografiche in cui ci furono, prima della sua venuta, importanti e significativi utilizzi di armi dotate di uranio impoverito, scaricate in grandi quantità, sul territorio balcanico ed anche in Afghanistan” e, quindi deve ritenersi accertata “una possibile esposizione a polveri oppure contaminanti ambientali di natura aerea ed eventualmente acquatica correlati inevitabilmente ai residui delle armi scaricate al suolo con l'uranio impoverito” e “che sicuramente nel corso della missione In Kosovo tra il 9 novembre 2007 e il 25 Febbraio 2008 ed in Afghanistan tra il 18 Dicembre 2009 e il 21 giugno 2010 il ricorrente abbia inalato polveri, e meno probabilmente ingerito sostanze o acque, la cui probabilità che contenessero particelle di uranio impoverito non può ritenersi trascurabile, anche alla luce di tutte le evidenze scientifiche che hanno dimostrato come, per quanto i livelli di radioattività in tali zone dopo i bombardamenti con armi caricate all'uranio impoverito risultino dotate di una bassa carica radioattiva, radiazioni alfa e beta, è pur vero che tale rischio risultava concreto al momento del servizio svolto”.
10.3. Non può infatti in toto seguirsi, alla luce dell’orientamento espresso dalla recente Adunanza Plenaria, la conclusione cui è pervenuto il Collegio dei verificatori nel senso del non accertamento del nesso, sul rilievo che non tutti i criteri accertativi del collegamento etiopatogenetico (topografico, dell’esclusione di altre cause, cronologico, dell’idoneità/efficienza lesiva e temporale, cfr. pagg. 36 e ss. della relazione di verificazione) siano stati verificati. Ciò perché, si ripete, lo stesso legislatore ha individuato, ricorrendo certe condizioni, una presunzione relativa circa la sussistenza del nesso che, peraltro, è stato escluso dal Collegio dei verificatori soltanto sul rilievo della non ricorrenza di tutti i criteri medico-legali per il suo pieno accertamento (e, in particolare, per la “mancanza del criterio di idoneità ed efficienza lesiva, inteso come dose assorbita, non nota, in soli 11 mesi di permanenza presso i siti oggetto di discussione, là dove la letteratura sulle patologie da radiazioni ionizzanti citata fa riferimento ad anni di esposizioni per basse dosi per altre tipologie di tumori e-OMISSIS-sia solidi che non solidi”, pag. 47-58) con la testuale precisazione, però, che “L’analisi dei criteri medico legali ha condotto alla negazione del nesso causale in quanto non può essere assolto il criterio di idoneità ed efficienza lesiva, allo stato degli atti, pur essendo potenzialmente sussistente quella visione complessiva della possibilità scientifica (evidenza biologica ed evidenza statistica) che l’esposizione all’uranio depleto possa causare un tumore solido i-OMISSIS- (pag. 44/58 dell’elaborato di verificazione).
10.4. Tornando ai pareri impugnati, nel negare il pieno accertamento dell’esistenza del nesso, il Comitato di verifica si è limitato, da un lato, a negare l’esposizione del ricorrente – anche nei teatri operativi in Kosovo e Afghanistan – a possibili contaminazioni da uranio impoverito e, dall’altro lato, ad escludere la correlazione tra la patologia e l’uranio depleto, i cui effetti nocivi si manifesterebbero soltanto in ipotesi di esposizione “diretta”.
Tali considerazioni, tuttavia, quanto al primo aspetto, sono state decisamente superate e contrastate sia dalla documentazioni in atti sia dall’accertamento compiuto con la verificazione; quanto al secondo aspetto, le stesse si arrestano al piano della negazione astratta del nesso causale e della ritenuta innocuità dei contesti operativi, senza procedere all’individuazione di una concreta e individualizzata genesi extra-lavorativa della patologia, secondo lo schema probatorio delineato dall’art. 603 del d.lgs. n. 66 del 2010, come interpretato dall’Adunanza plenaria.
11. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, i provvedimenti impugnati sono annullati.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico dei Ministeri convenuti, in solido tra loro.
Per la stessa ragione, le spese della verificazione, liquidate con separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico delle Amministrazioni convenute, in solido tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna i Ministeri convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 3.000, oltre accessori di legge.
Pone definitamente a carico dei Ministeri convenuti, in solido tra loro, le spese della disposta verificazione che si liquidano con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP MO, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
LE US, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE US | PP MO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.