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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/04/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1189 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
titolare della ditta “COSTRUZIONI NE DI NE SALVATORE, Parte_1 to in Tropea, via IV Novembre, n. 13, presso lo studio dell'avv. Giovanni Vecchio (PEC: , che lo rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_1
, via Machiavelli, n. 10, CP_1 presso i funzionari Tiziana Meligrana, Gabriella Zappia, Ales to e Fortunato Ranieli (PEC: t) che, congiuntamente e/o disgiuntamente, lo Email_2 rappre atti;
RESISTENTE Oggetto: Opposizione ad ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 25.05.2022, il ricorrente, in qualità di titolare della ditta
“COSTRUZIONI NE DI NE SALVATORE”, agiva in questa sede presentando opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 26/2022 emessa dall di Controparte_1 [...]
, notificata in data 26.04.2022, al fine di o ità CP_1 del precedente Verbale Unico di accertamento e notificazione (N. prot. 38-741/35). Il ricorrente deduceva I) che, il 23.10.2020, a seguito di accesso ispettivo, riceveva il Verbale in contestazione, per aver adibito ad attività lavorativa i sig.ri e Persona_1 Controparte_2 senza regolarizzare la loro assunzione;
II) che dal Verba regolarizzare le posizioni lavorative (ex D.Lgs. 151/2015) e la sospensione dell'attività imprenditoriale (successivamente revocata, in ragione del suo parziale pagamento di 500,00€) III) che, solo in data 27.10.2020 provvedeva ad assumere i lavoratori suddetti;
IV) che, in
1 occasione dell'omesso versamento delle sanzioni irrogategli, riceveva (il 26.04.2022) l'ordinanza ingiunzione, oggetto di impugnazione, con la quale gli veniva intimato di pagare la somma di € 7.200,00 pretesa a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art. 3 commi 3 e 3 ter, D.L. n. 12/2002, convertito dalla L. n. 73 del 23.04.2002 e successive modifiche (occupazione
“in nero” dei signori suddetti). Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ IN VIA PRINCIPALE
➢ Accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 26/2022 del 15.2.2022 oggetto di impugnazione e del presupposto/prodromico verbale Unico di accertamento e notificazione numero N. prot. 38/41/35 emesso a carico di NE AL in data 23.10.2020.
➢ Accertare e dichiarare pertanto che NE AL nulla deve per sanzioni amministrative in relazione all'accertamento ispettivo operato in data 23.10.2020 ed alla successiva ordinanza ingiunzione n. 26/2022 del 15.2.2022 impugnata, notificata in data 26.4.2022. IN VIA SUBORDINATA
➢ rideterminare e comunque ridurre la sanzione al minimo edittale previsto dalla legge, tenendo conto delle circostanze personali e obiettive del fatto ai sensi dell'art. 11, legge n. 689/81. In tutti i casi con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e Cassa, e con ogni altra conseguenza di legge”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva in giudizio l' Controparte_1
di , il quale chiedeva il rigetto del ricorso con il
[...] CP_1
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente, impugnando l'ordinanza ingiunzione, deduce la genericità del provvedimento, l'irragionevolezza della sanzione comminatagli, contestando, altresì, il valore probatorio del verbale di accertamento prodromico.
3. Occorre, preliminarmente, segnalare che: «In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli Ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione di lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità» (Cass. Sez. Lav. 14.05.2014, n. 10427) e «I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali ed assistenziali
o dell'Ispettorato del Lavoro fanno piena prova dei fatti che i Funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalano di aver accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori» (Cass. Sez. Lav. 06.06.2008, n. 15073).
4. Poiché, nel caso di specie, il ricorrente ha omesso di fornire elementi utili a contraddire quanto rilevato in sede di ispezione, le risultanze del Verbale possono ritenersi rilevanti ai fini dell'odierna decisione.
5. Infatti, gli Ispettori hanno rilevato che i lavoratori e Persona_1 Controparte_2 svolgevano l'attività di pittori, alle dipendenze della ditta si e il ricorrente solo all'esito del primo accesso ispettivo provvedeva a regolarizzare la posizione lavorativa dei dipendenti.
6. Per tale ragione, l'emissione dell'ordinanza ingiunzione (in contestazione) da parte dell'Amministrazione resistente deve ritenersi legittima, perché il ricorrente – successivamente all'inoltro del Verbale di accertamento – nonostante provvedeva ad assumere i lavoratori e a
2 chiedere la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, mediante il versamento di 500,00 €, non assolveva all'obbligo di versare l'importo residuo maggiorato, pari a 1.575,00€ (all. 10-12 della memoria di costituzione).
7. Neppure l'eccezione di irragionevolezza della sanzione irrogata, può trovare accoglimento, perché l' ha dimostrato di aver parametrato la sanzione, conformemente all'art. 11 L. CP_1
n. 689/ colare del Ministero del Lavoro n. 121/1988, conteggiando la differenza tra massimo e minimo edittale, moltiplicato per il numero di lavoratori.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna BA AL al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Co 1.600,00€ oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . Vibo Valentia, 16.04.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
titolare della ditta “COSTRUZIONI NE DI NE SALVATORE, Parte_1 to in Tropea, via IV Novembre, n. 13, presso lo studio dell'avv. Giovanni Vecchio (PEC: , che lo rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_1
, via Machiavelli, n. 10, CP_1 presso i funzionari Tiziana Meligrana, Gabriella Zappia, Ales to e Fortunato Ranieli (PEC: t) che, congiuntamente e/o disgiuntamente, lo Email_2 rappre atti;
RESISTENTE Oggetto: Opposizione ad ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 25.05.2022, il ricorrente, in qualità di titolare della ditta
“COSTRUZIONI NE DI NE SALVATORE”, agiva in questa sede presentando opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 26/2022 emessa dall di Controparte_1 [...]
, notificata in data 26.04.2022, al fine di o ità CP_1 del precedente Verbale Unico di accertamento e notificazione (N. prot. 38-741/35). Il ricorrente deduceva I) che, il 23.10.2020, a seguito di accesso ispettivo, riceveva il Verbale in contestazione, per aver adibito ad attività lavorativa i sig.ri e Persona_1 Controparte_2 senza regolarizzare la loro assunzione;
II) che dal Verba regolarizzare le posizioni lavorative (ex D.Lgs. 151/2015) e la sospensione dell'attività imprenditoriale (successivamente revocata, in ragione del suo parziale pagamento di 500,00€) III) che, solo in data 27.10.2020 provvedeva ad assumere i lavoratori suddetti;
IV) che, in
1 occasione dell'omesso versamento delle sanzioni irrogategli, riceveva (il 26.04.2022) l'ordinanza ingiunzione, oggetto di impugnazione, con la quale gli veniva intimato di pagare la somma di € 7.200,00 pretesa a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art. 3 commi 3 e 3 ter, D.L. n. 12/2002, convertito dalla L. n. 73 del 23.04.2002 e successive modifiche (occupazione
“in nero” dei signori suddetti). Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ IN VIA PRINCIPALE
➢ Accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 26/2022 del 15.2.2022 oggetto di impugnazione e del presupposto/prodromico verbale Unico di accertamento e notificazione numero N. prot. 38/41/35 emesso a carico di NE AL in data 23.10.2020.
➢ Accertare e dichiarare pertanto che NE AL nulla deve per sanzioni amministrative in relazione all'accertamento ispettivo operato in data 23.10.2020 ed alla successiva ordinanza ingiunzione n. 26/2022 del 15.2.2022 impugnata, notificata in data 26.4.2022. IN VIA SUBORDINATA
➢ rideterminare e comunque ridurre la sanzione al minimo edittale previsto dalla legge, tenendo conto delle circostanze personali e obiettive del fatto ai sensi dell'art. 11, legge n. 689/81. In tutti i casi con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e Cassa, e con ogni altra conseguenza di legge”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva in giudizio l' Controparte_1
di , il quale chiedeva il rigetto del ricorso con il
[...] CP_1
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente, impugnando l'ordinanza ingiunzione, deduce la genericità del provvedimento, l'irragionevolezza della sanzione comminatagli, contestando, altresì, il valore probatorio del verbale di accertamento prodromico.
3. Occorre, preliminarmente, segnalare che: «In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli Ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione di lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità» (Cass. Sez. Lav. 14.05.2014, n. 10427) e «I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali ed assistenziali
o dell'Ispettorato del Lavoro fanno piena prova dei fatti che i Funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalano di aver accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori» (Cass. Sez. Lav. 06.06.2008, n. 15073).
4. Poiché, nel caso di specie, il ricorrente ha omesso di fornire elementi utili a contraddire quanto rilevato in sede di ispezione, le risultanze del Verbale possono ritenersi rilevanti ai fini dell'odierna decisione.
5. Infatti, gli Ispettori hanno rilevato che i lavoratori e Persona_1 Controparte_2 svolgevano l'attività di pittori, alle dipendenze della ditta si e il ricorrente solo all'esito del primo accesso ispettivo provvedeva a regolarizzare la posizione lavorativa dei dipendenti.
6. Per tale ragione, l'emissione dell'ordinanza ingiunzione (in contestazione) da parte dell'Amministrazione resistente deve ritenersi legittima, perché il ricorrente – successivamente all'inoltro del Verbale di accertamento – nonostante provvedeva ad assumere i lavoratori e a
2 chiedere la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, mediante il versamento di 500,00 €, non assolveva all'obbligo di versare l'importo residuo maggiorato, pari a 1.575,00€ (all. 10-12 della memoria di costituzione).
7. Neppure l'eccezione di irragionevolezza della sanzione irrogata, può trovare accoglimento, perché l' ha dimostrato di aver parametrato la sanzione, conformemente all'art. 11 L. CP_1
n. 689/ colare del Ministero del Lavoro n. 121/1988, conteggiando la differenza tra massimo e minimo edittale, moltiplicato per il numero di lavoratori.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna BA AL al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Co 1.600,00€ oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . Vibo Valentia, 16.04.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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