Articolo 78 della Legge 13 maggio 1961, n. 469
Articolo 77Articolo 79
Versione
30 giugno 1961
Art. 78.

Agli allievi vigili, durante il periodo di permanenza presso le Scuole centrali antincendi, per il periodo di istruzione, e' concesso il vitto gratuito ed un assegno giornaliero pari a quello spettante agli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Entrata in vigore il 30 giugno 1961