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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/04/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2706/24 R.g.
[...]
, elett.te dom.to in Picerno presso lo studio Parte_1 dell'avv. Francesco Giuseppe Manfreda che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, contumace CP_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio Conclusioni: Il ricorrente come da verbale per l'udienza del
08.01.2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 16.07.2024 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Potenza il CP_1
12.05.2007 e che con sentenza n. 874/2022 del 22.07.2022 questo
Tribunale ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni ivi stabilite – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio è nato il [...] il figlio Per_1 ed ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti
[...] civili del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione.
Instaurato il contraddittorio la resistente non si è costituita, all'udienza del 08.01.2025 il ricorrente ha chiesto che le condizioni del divorzio siano regolate in conformità dell'accordo raggiunto in sede di separazione e la resistente – comparsa personalmente in udienza – ha aderito alle predette richieste.
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno specificato che i pernottamenti del figlio presso il padre non sono stati regolati in quanto quest'ultimo si reca al lavoro alle 3:00 del mattino e non saprebbe a chi affidare il minore durante la notte.
Sulla base delle suddette conclusioni la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio ”visto”.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi il ricorrente ha manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione giudiziale dei coniugi è stata dichiarata con sentenza di questo Tribunale n. 874/2022 del 22.07.2022, prodotta dal ricorrente con l'attestazione del passaggio in giudicato.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia. Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
In secondo luogo, le prospettazioni del ricorrente e l'adesione della resistente, comparsa personalmente in udienza, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Considerati il primario interesse del figlio minore oltre che l'adesione della resistente alle richieste formulate dal ricorrente, le condizioni del divorzio vanno regolate come segue.
Il figlio minore va affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, non emergendo concrete ragioni ostative all'affidamento condiviso, che costituisce la regola, e ad una diversa collocazione abitativa rispetto a quella ormai acquisita dal minore.
L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni relative all'istruzione, educazione, salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio.
La casa coniugale va affidata alla madre. Quanto alla frequentazione tra il figlio ed il padre, occorre tener conto delle difficoltà rappresentate dai genitori rispetto ai pernottamenti inconciliabili con l'orario di lavoro dell'odierno ricorrente e pertanto la frequentazione va modulata come segue: il padre vedrà e terrà con sé il figlio minore due giorni a settimana da individuarsi – salvo diversi accordi tra le parti – nel martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 20:00 ed il primo e il terzo sabato di ogni mese dalle ore 14,00 alle ore 20,00.
Durante le vacanze natalizie, il 25 dicembre o il 26 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 18,00, e dalle ore 10,00 alle ore 18,00 del 31 dicembre o del 1 gennaio, e così alternativamente di anno in anno;
durante le vacanze pasquali, dalle ore 10,00 alle ore 18,00 del giorno di Pasqua o dalle ore 10,00 alle ore 18,00 del lunedì in albis, e così alternativamente di anno in anno;
per le vacanze estive, dieci giorni nel mese di luglio e dieci giorni nel mese di agosto, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore informerà l'altro sul luogo ove il ragazzo trascorrerà le vacanze estive o invernali, se diverso dal suo abituale luogo di residenza.
Il padre comunicherà quotidianamente con il figlio telefonicamente o in videochiamata. Analogamente avverrà per la madre durante i periodi di permanenza del minore con il padre.
Quanto al mantenimento, è noto che entrambi i genitori debbano contribuirvi in proporzione delle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali.
L'accordo raggiunto dalle parti in sede di separazione coniugale, comprensivo della percezione dell'intero assegno unico universale da parte della madre collocataria, l'età del figlio ed il breve lasso di tempo intercorso dalla separazione consentono di valutare come in tutto congrua rispetto alle esigenze del minore la contribuzione del padre con la somma di € 350,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese.
Come detto, in virtù dell'accordo di separazione, richiamato da entrambi i coniugi nella presente sede divorzile, la madre collocataria percepirà l'intero importo dell'assegno unico universale per il figlio.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal
SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco). In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle (tanto si disciplina in merito alle spese oggetto di contestazione).
Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
La natura del presente giudizio ed il sostanziale accordo delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 CP_1
16.07.2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Potenza il Parte_1 CP_1
12.05.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Potenza dell'anno 2007, parte II, Serie A, n. 30;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato -
a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396, con esonero da responsabilità;
c) affida congiuntamente il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre, alla quale assegna la casa coniugale;
d) dispone che la frequentazione tra il padre e il figlio avvenga con i tempi e le modalità di cui in motivazione;
e) pone a carico del ricorrente il contributo di mantenimento per il figlio minore di 350,00 euro mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
f) dà atto che la madre collocataria percepirà l'intero importo dell'assegno unico universale;
g) pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà, le spese straordinarie come indicate e disciplinate in parte motiva;
h) dichiara interamente compensate le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 10.03.2025
La Presidente est.