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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/01/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1139/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 31/10/2024, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1139/2021 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv.ti REVIGLIO ANTONELLA e Parte_1 C.F._1
VULLO TRAVE CONCETTA
- PARTE RICORRENTE -
contro
., c.f. ass. avv. MARCHISIO MASSIMO CP_1 C.F._2
- PARTE CONVENUTA –
e
nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale “La ER Cafè Controparte_2
Di AN A”, c.f. , ass. avv.ti SIBILLA MARIA SOLE e CodiceFiscale_3
DONATACCI FABIO
- PARTE CONVENUTA –
e c.f. CP_3 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: differenze retributive
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La signora ha allegato che: Parte_1
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1139/2021
- in data 18 maggio 2010 era stata assunta da ER caffè snc con Controparte_4 contratto a tempo determinato e mansioni di cuoca, inquadrata nel quinto livello del c.c.n.l di settore;
- in data 15 ottobre 2010 il rapporto di lavoro era stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato;
- in data 1° gennaio 2016 era passata a lavorare alle dipendenze di ER Caffè s.a.s., la quale aveva affittato il ramo di azienda in cui ella era impiegata;
- le mansioni e l'inquadramento erano rimasti immutati e l'orario di lavoro veniva stabilito in un part – time al 50%;
- in data 1° marzo 2017 il rapporto di lavoro era stato nuovamente ceduto, a seguito di un ulteriore contratto di affitto di ramo di azienda;
- ella, dunque, era passata a lavorare alle dipendenze del signor sempre con Controparte_2 mansioni di cuoca, ma con orario a tempo pieno;
- in data 1° agosto 2019 il rapporto di lavoro era stato, infine, ceduto a sempre a CP_3 seguito di contratto di affitto di ramo di azienda;
- nei diversi passaggi da un datore di lavoro all'altro, alla ricorrente non era mai stato corrisposto il TFR;
- per tutto il corso del rapporto di lavoro la ricorrente era stata impiegata nel punto vendita di
Settimo Torinese, piazza Vittorio Veneto numero 2/A, svolgendo le mansioni di cuoca unica;
- la sua attività era, dunque, consistita nella preparazione di primi, contorni, torte salate, secondi, dolci, piatti freddi, panini, tramezzini e tutto quanto necessario da offrire agli avventori;
- essendo da sola in cucina, la ricorrente si era sempre occupata anche delle pulizie della cucina nonché del lavaggio dei piatti e delle pentole;
- oltre a lei, infatti, vi erano tre camerieri e due baristi;
- dal dicembre 2013 a settembre 2014 la ricorrente si era assentata per maternità;
- nel mese di ottobre 2014 aveva fruito delle ferie;
- dal 1° novembre 2014 aveva ripreso regolarmente la propria attività lavorativa;
- sino al mese di marzo del 2017 la ricorrente aveva percepito quanto indicato nelle buste paga;
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1139/2021
- passata alle dipendenze del signor ella aveva lavorato dal lunedì alla domenica, con CP_2 giorno di riposo il sabato, su due turni così articolati: dalle 12.00 alle 22.00 – 23.00; dalle
16.00 all' 1.00 – 2.00;
- ella, dunque, aveva lavorato una media 10 - 11 ore giornaliere a fronte di una retribuzione che veniva concordata in € 600 netti mensili;
- detta retribuzione, in realtà, non le era mai stata effettivamente corrisposta nella sua integralità posto che il signor si era limitato a versarle degli acconti;
CP_2
- passata alle dipendenze di ella aveva continuato a lavorare dal lunedì alla CP_3 domenica su due turni articolati dalle 12.00 alle 22.00/23.00 e dalle 15.00 alle 1.00 a fronte di una retribuzione che veniva concordata in € 1.200 netti;
- a decorrere dal mese di marzo 2017 e sino al termine del rapporto non aveva percepito alcunchè per ferie non fruite, permessi non goduti e lavoro straordinario prestato;
- con lettera del 5 novembre 2020 la lavoratrice aveva richiesto alle odierne parti convenute, per il tramite della propria organizzazione sindacale, il pagamento delle differenze retributive a lei dovute.
1.1 Sulla base delle predette circostanze in fatto, la ricorrente ha chiesto: a) la condanna delle convenute, in via solidarie tra loro, a pagarle l'importo di € 10.622,44 a titolo di t.f.r.; b) la condanna di sas ER caffè a pagarle l'importo di € 864,58 a titolo di differenze retributive;
c) la condanna di a pagarle l'importo di € 35.151,54 a titolo di differenze retributive;
Controparte_2
d) la condanna di a pagarle l'importo di € 11.385, 26 a titolo di differenze retributive. CP_3
2. Il signor nella sua qualità di socio e legale rappresentante della cessata S.a.s. CP_1
ER Cafè, si è costituito in giudizio deducendo che:
- la signora era stata assunta da La ER Caffè S.n.c. Pt_1 Controparte_5 poi in data 18 maggio 2010 con contratto a Parte_2 tempo determinato e mansioni di aiuto cuoco, inquadrata nel V livello del CCNL pubblici esercizi;
- il cuoco, , si occupava personalmente della preparazione dei piatti e della Persona_1 direzione della cucina;
- la ricorrente, dunque, doveva svolgere le preparazioni che le venivano affidate sotto la stretta direzione del cuoco;
- ella, inoltre, era tenuta ad occuparsi della pulizia delle stoviglie e del pentolame;
- a seguito di richiesta della lavoratrice, a far data dal 30 novembre 2015, l'orario era passato da tempo pieno a tempo parziale al 45% (18 ore settimanali);
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1139/2021
- in data 23 febbraio 2017 la aveva affittato al Parte_2 signor il ramo d'azienda relativo ai locali siti in Settimo Torinese, piazza Controparte_2
Vittorio Veneto n. 2/A e, conseguentemente, dal 1° marzo 2017 la lavoratrice era passata alle dipendenze del signor CP_2
- in data 8 marzo 2019 il signor aveva acquistato il predetto ramo d'azienda; CP_2
- per tutto il corso del rapporto di lavoro la ricorrente era stata correttamente retribuita.
2.1 Il signor ha, dunque, chiesto il rigetto del ricorso posto che per stessa ammissione della CP_1 ricorrente, finchè ella aveva lavorato alle sue dipendenze era stata correttamente retribuita, e che nessuna responsabilità poteva a lui ascriversi in ordine al pagamento del TFR.
3. Il signor titolare della ditta individuale La ER Cafè di AN Controparte_2
Ventura, si è costituito in giudizio e ha dedotto che:
- in data 23 febbraio 2017 aveva affittato il ramo d'azienda di cui facevano parte i locali siti in
Settimo Torinese, piazza Vittorio Veneto n. 2/A;
- conseguentemente, a far data dal 1° marzo 2017 la ricorrente era passata alle sue dipendenze mantenendo inalterate le mansioni (aiuto cuoca), il livello contrattuale (V livello) e l'orario di lavoro (part-time 45% pari a 18 ore settimanali);
- per tutto il corso del rapporto di lavoro si era occupata di svolgere attività preparatorie in cucina, sotto le indicazioni e la direzione del cuoco, e di effettuare la pulizia delle stoviglie e dei locali cucina a fine servizio;
- l'orario di lavoro era articolato su sei giorni settimanali e vedeva il sabato come giornata di riposo;
- l'impegno giornaliero era di tre ore e, precisamente, dalle 11.00 alle 14.00 o, in alternativa, dalle 18.00 alle 21.00;
- nel corso del rapporto aveva regolarmente fruito delle ferie;
- il lavoro straordinario le era stato pagato o, in alternativa, la lavoratrice aveva goduto di giornate di riposo compensativo;
- in data 1° marzo 2019 egli aveva acquistato il compendio oggetto del contratto d'affitto;
- in data 1° agosto 2019 aveva affittato detto ramo d'azienda a CP_3
- nel contratto di affitto era stato convenuto che “(…) la parte affittante si obbliga a sollevare la parte affittuaria da qualsiasi richiesta effettuata dalla lavoratrice stessa per
l'adempimento di eventuali crediti che essi vantano alla data di efficacia del presente atto ai sensi dell'art. 2112 cod.civ. La parte affittuaria si farà carico dell'eventuale TFR e ratei maturati a suo carico fino ad oggi (..)” (art. 4).
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1139/2021
3.1 Il signor ha, dunque, il rigetto del ricorso ritenendo che non fossero maturate differenze CP_2 retributive a suo carico e negando la sua responsabilità in ordine al pagamento del TFR.
4. Nessuno si è costituito per nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e del CP_3 decreto di fissazione d'udienza.
5. La causa è stata istruita a mezzo escussione testimoniale dalla precedente assegnataria del fascicolo.
6. Ai fini di una maggiore chiarezza vengono trattate separatamente le domande per differenze retributive proposte nei confronti delle singole convenute.
7. Le pretese rivolte al signor attengono al periodo dicembre 2016 – marzo 2017, CP_1 allorquando la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della ER caffè s.n.c., poi trasformata in
ER Caffè s.a.s.
7.1 La ricorrente rivendica il pagamento dell'importo di € 864,58 per “errato pagamento dei ratei della 13.ma e 14.ma mensilità e delle festività” (cfr. pag. 9 del ricorso).
7.2. La genericità della pretesa conduce al rigetto della stessa. La ricorrente, infatti, si limita ad asserire che vi sarebbe stato un errore nel pagamento della tredicesima, della quattordicesima e delle festività senza spiegare in che cosa detto errore sia consistito. A ciò ai aggiunga che la ricorrente nella parte in fatto allega di essere sempre stata retributiva come a buste paga e non c'è nessuna contestazione nella parte in fatto in ordine alla non correttezza delle stesse.
8. La domanda azionata nei confronti di attiene al periodo marzo 2017 - 28 Controparte_2 febbraio 2019. In relazione a detto periodo la ricorrente si ritiene creditrice dell'importo lordo di €
35.151,54 a titolo di differenze retributive per mancato rispetto dei minimi contrattuali, ferie, festività, tredicesima, quattordicesima e lavoro straordinario.
8.1 In particolare le somme richieste si fondano sulla deduzione che ella avrebbe lavorato dal lunedì alla domenica con giornata di risposo al sabato per circa dieci ore giornaliere.
8.2 L'istruttoria orale svolta consente di ritenere provato che la ricorrente abbia lavorato per sei giorni alla settimana, con riposo il sabato, con orario dalle 9.00 alle 16.00.
8.3 La teste non risulta attendibile posto che ha dichiarato che la ricorrente iniziava a Tes_1 lavorare alle 6.00 di mattina e nessuno degli altri testi ha indicato un simile orario.
8.4 La teste risulta meno attendibile rispetto agli altri testi escussi in ragione dei suoi CP_1 rapporti parentela (è la figlia di ed è l'ex moglie di e visto che ha CP_1 Controparte_2 lavorato con la ricorrente per un solo anno nell'anno 2017.
8.5 La teste collega della ricorrente, ha dichiarato: “La ricorrente faceva anche 10 Testimone_2 ore di lavoro e ricordo che attaccava alle ore 9,00. Preciso che accadeva che si facessero delle serate di happy hours la sera con la presenza del signor ADR parre convenuta Preciso che il CP_1
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1139/2021
signor era il signor . ADR Posso dire che io uscivo dall'hotel per la fine del CP_1 CP_1 mio turno alle ore 15 e la ricorrente era ancora presente sul lavoro (…) Posso dire che gli orari della ricorrente dopo il 2017 non sono cambiati. Sono a conoscenza del fatto perché passavo lì e la vedevo. (…) Posso dire che la ricorrente ha fatto per un periodo la notte ma non ricordo con precisione il periodo ma l'ha fatto per parecchio tempo con il sig. ed al mattino CP_1 veniva accompagnata a casa (…) Posso dire che a grandi linee in un mese poteva fare tre turni notturni e il periodo all'incirca è durato due/tre mesi”.
8.6. Il teste ha dichiarato: “Posso confermare che la ricorrente ha prestato attività Persona_1 lavorativa presso la ER Café e posso dire che quando ho lavorato lì ero già presente. ADR
Posso dire che la signora aiutava in cucina e dava anche una mano al bar ed in sala. ADR Mi ricordo che lavorava dalle 12 sino alle 16 per il primo periodo e poi c'è stato un cambio di personale e quindi la ricorrente ha cambiato orario dalle ore 8,00 alle ore 16,00. ADR Posso dire che io mi occupavo della linea in quanto ero lo chef e poi la signora quando arrivava a mezzogiorno mi aiutava ad impiattare e mi ricordo soprattutto durante l'estate che la ricorrente si occupava di fare la preparazione delle insalate (…) Posso dire che dopo che mi aiutava, la signora serviva ai tavoli e poi aiutava anche al banco del caffè con la preparazione di caffè o per servire bevande al bar. Prevalentemente però mi aiutava nel servizio e quindi mi dava una mano riassettando e aiutandomi a pulire la cucina e poi la stessa mano la dava in sala per riassettare e pulire i tavoli dopo che la cucina veniva chiusa intorno alle ore 14,30/15,00ADR Posso dire che la ricorrente non ha lavorato mai di sera fatta eccezione per eventi che venivano organizzati dal locale per cui era necessario un aiuto da parte della ricorrente (…) Posso dire che una volta all'anno la ditta concedeva a tutti le ferie in quanto chiudeva. Mi ricordo che erano le settimane centrali di agosto (…) Posso dire che solo il titolare si occupava di stabilire i turni del personale.
ADR avv. convenuto Posso dire che il cambio di orario della ricorrente che ho detto prima è avvenuto nel periodo in cui il titolare era ancora il sig. ”. Il teste risulta particolarmente CP_2 attendibile atteso che era il cuoco e, dunque, lavorava con la ricorrente a stretto contatto.
8.7 La teste , infine, risulta meno attendibile in quanto ha lavorato dal 2014 al luglio Tes_3
2017. Pertanto la stessa risulta aver lavorato alle dipendenze del signor per soli quattro CP_2 mesi ed è facile che ella abbia confuso l'orario che la ricorrente osservava quanto lavorava alle dipendenze del signor con quello successivamente osservato quando è passata a lavorare alle CP_1 dipendenze del signor CP_2
Per_
8.8 In definitiva poiché i testi più attendibili risultano essere i testi e e considerato che la Tes_2 prima ha collocato l'inizio della prestazione lavorativa alle 9.00 mentre il secondo ha collocato l'uscita alle 16.00 (indicando l'orario di entrata alle 8.00), può dirsi provato l'orario 9.00 – 16.00
8.9. Ai fini della quantificazione delle somme richieste può porsi alla base della presente decisione il conteggio prodotto da parte convenuta con memoria del 2 ottobre atteso che lo stesso è stato condiviso da parte ricorrente.
6 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1139/2021
8.10 Il convenuto deve, dunque, essere condannato a pagare alla ricorrente l'importo lordo pari al netto di € 3.132.
9. La domanda azionata nei confronti di è relativa al periodo agosto 2019 – settembre CP_3
2020.
9.1. Anche in questo caso, le differenze retributive devono essere calcolate sulla base di un orario di lavoro dalle ore 9.00 alle ore 16.00 per le ragioni esposte ai paragrafi che precedono. Ai fini della quantificazione del credito può, inoltre, essere utilizzato il conteggio prodotto dalla difesa di con nota del 2 ottobre atteso che lo stesso è stato redatto secondo le indicazioni del giudice, CP_2
è analitico, è immune da vizi di calcolo e fa corretta applicazione delle norme di legge e della contrattazione collettiva. Inoltre sua correttezza contabile è stata riconosciuta dalla stessa parte ricorrente.
deve, dunque, essere condannata a pagare l'importo lordo pari al netto di € 7.430,61. CP_6
10. La ricorrente ha poi chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. La domanda non può essere accolta atteso che non è neanche stato allegato che la ricorrente si sia dimessa per giusta causa. Inoltre la domanda, presente nella parte in diritto, non compare nelle conclusioni.
11. Da ultimo occorre vagliare la domanda avente ad oggetto il TFR.
11.2 Ora non vi è dubbio che la ricorrente abbia il diritto di ricevere il TFR atteso che il rapporto è cessato e non vi è prova che lo abbia pagato. È, inoltre, pacifico che né nè CP_3 CP_1
abbiano corrisposto alcunchè alla lavoratrice a tale titolo. Controparte_2
11.3 In ordine al soggetto che è tenuto a pagare il TFR si ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, il caso di cessione d'azienda, ogni datore di lavoro risponde in via diretta per la quota di TFR maturata dal lavoratore nel periodo svolto alle proprie dipendenze e in via solidale della quota maturata alle dipendenze del cedente. Al riguardo si precisa che le pattuizioni che esonerano il cedente dalla responsabilità per il pagamento del TFR sono inopponibili al lavoratore e hanno esclusiva efficacia interna tra le parti. È evidente, infatti, che una pattuizione tra cedente e cessionario non può andare a pregiudicare il diritto del lavoratore di percepire il TFR considerato anche che questi rimane estraneo al contratto di cessione d'azienda.
11.4 In definitiva: è tenuto a pagare la quota di TFR maturata sino a febbraio 2017; CP_1
è tenuto a pagare la quota di TFR maturata da marzo 2017 a luglio 2019 ed è, Controparte_2 inoltre, responsabile in via solidale con per la quota di TFR che fa capo a CP_1 quest'ultimo; infine, è tenuta a pagare la quota di TFR maturata da agosto 2019 alla CP_3 cessazione del rapporto di lavoro e risponde, altresì, di quanto dovuto da e CP_1 CP_2
[...]
7 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1139/2021
11.5 Ai fini della determinazione delle somme che ciascuna delle parti è tenuta a pagare si può fare riferimento ai conteggi depositati dalla difesa di con nota del 2 ottobre 2024, con le CP_2 modalità che si vanno ad esporre.
11.6 La quota maturata nell'anno si calcola come segue: TFR base + rivalutazione – imposta sostitutiva. Pertanto la quota di TFR maturata nell'anno 2017 è pari a € 1.271,41 + € 123,35 – €
20.97 = € 1.337,79. Poiché nell'anno 2017 il signor risponde solo delle quote di TFR CP_1 maturate nei primi due mesi, per determinare detto importo può essere usata la seguente proporzione:
€ 1.337,79 (TFR annuo) : 12 (mesi dell'anno) = x (quota di TFR) : 2 (mesi alle dipendenze di
. CP_1
X = 1337,79 * 2 /12 = € 222,97
Ne consegue che risponde in via diretta del pagamento di tutto il TFR maturato sino CP_1 all'anno 2016 oltre al TFR maturato nei primi due mesi dell'anno 2017 e dunque: € 5.878,86 (TFR sino a dicembre 2016) + € 222,97 (TFR gennaio e febbraio 2017) = € 6.101,83.
11.7 Per quanto riguarda questi risponde in solido con fino al mese Controparte_2 CP_1 di febbraio 2017; risponde, invece, in via diretta di quanto maturato dal mese di marzo 2017 al mese di luglio 2019. Al fine di determinare quest'ultimo importo si procede sulla base dei calcoli che seguono.
Quota TFR luglio 2019: € 1.513,48 (TFR base) + € 161,29 (rivalutazione) – € 27.42 (imposta sostitutiva) = € 1.647,35.
Poiché nell'anno 2019 il signor è stato il datore di lavoro per sette mesi, la quota annuale CP_2 deve essere riproporzionata al minore periodo di tempo indicato sulla base della proporzione
€ 1.647,35 (TFR 2019) : 12 (mesi) = x (TFR da gennaio a luglio) : 7 (mesi)
X = 1.647,35 * 7/12 = € 960,95.
Il TFR maturato sino a dicembre 2018 è pari ad € 8.991,38. A detto importo si deve aggiungere la quota maturata da gennaio a luglio 2019, e pari ad € 960,95. Quindi il TFR maturato dalla ricorrente al momento della cessazione del suo rapporto con era pari ad € 8.991,38 + € 960,95 = CP_2
9.952,33. Poiché in detto importo è compresa anche la quota maturata alle dipendenze di CP_1
l'importo di cui deve rispondere in via diretta è pari a € 9.952,33 (TFR maturato
[...] CP_2 sino a luglio 2019) – € 6.101,83 (TFR maturato alle dipendenze di = € 3.850,50 CP_1
11.8 Infine la quota di TFR che è chiamata a pagare in via diretta è pari ad € 1.343,52 e CP_3 cioè: € 11.295,85 (TFR complessivo da conteggi) - 6.101,83 (TFR - € 3.850,50 CP_1
(TFR ). Controparte_2
11.9 In definitiva risponde del pagamento dell'importo complessivo di € 11.295,85 di cui CP_3
€ 1.343,52 in via diretta, € 6.101,83 in via solidale con ed € 3.850,50 in via solidale CP_1 con . Controparte_2
8 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1139/2021
risponde del pagamento complessivo dell'importo di € 9.952,33 di cui € 3.850,50 Controparte_2 in via diretta ed € 6.101,83 in via solidale con CP_1
invece, risponde esclusivamente in via diretta dell'importo di € 6.101,83. CP_1
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione 5.200 – 26.000, nella somma di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Rigetta la domanda di differenze retributive nei confronti di CP_1
- Rigetta la domanda avente ad oggetto l'indennità sostitutiva del preavviso;
- Condanna nella sua qualità di titolare della ditta individuale “La Controparte_2
ER Cafè di AN A”, a pagare alla ricorrente l'importo lordo pari al netto di
€ 6.537,54 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- Condanna a pagare alla ricorrente l'importo lordo pari al netto di € 7.430,61 a CP_3 titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- Accerta e dichiara che il TFR maturato dalla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro è pari complessivamente all'importo lordo € 11.295,85 (di cui € 6.101,83 maturati nel periodo di lavoro alle dipendenze di € 3.850,50 maturati nel periodo di lavoro alle CP_1 dipendenze di ed € 1.343,52 maturati nel periodo di lavoro alle Controparte_2 dipendenze di e per l'effetto CP_3
- Condanna a pagare alla ricorrente l'importo lordo di € 1.343,52 a titolo di TFR;
CP_3
- Condanna e nella sua qualità di titolare della ditta individuale CP_3 Controparte_2
“La ER Cafè di AN A”, di pagare in solido tra loro l'importo lordo di €
3.850,50 a titolo di TFR;
- Condanna nella sua qualità di titolare della ditta individuale CP_3 Controparte_2
“La ER Cafè di AN A” e in solido tra loro, a pagare alla CP_1 ricorrente l'importo lordo di € 6.101,83;
- il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- Condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 3.500, oltre 15% spese generali, Iva, c.p.a., contributo unificato (se versato)
e successive occorrende
Motivazione entro 60 giorni.
9 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1139/2021
Ivrea, 22 gennaio 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 31/10/2024, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1139/2021 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv.ti REVIGLIO ANTONELLA e Parte_1 C.F._1
VULLO TRAVE CONCETTA
- PARTE RICORRENTE -
contro
., c.f. ass. avv. MARCHISIO MASSIMO CP_1 C.F._2
- PARTE CONVENUTA –
e
nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale “La ER Cafè Controparte_2
Di AN A”, c.f. , ass. avv.ti SIBILLA MARIA SOLE e CodiceFiscale_3
DONATACCI FABIO
- PARTE CONVENUTA –
e c.f. CP_3 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: differenze retributive
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La signora ha allegato che: Parte_1
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1139/2021
- in data 18 maggio 2010 era stata assunta da ER caffè snc con Controparte_4 contratto a tempo determinato e mansioni di cuoca, inquadrata nel quinto livello del c.c.n.l di settore;
- in data 15 ottobre 2010 il rapporto di lavoro era stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato;
- in data 1° gennaio 2016 era passata a lavorare alle dipendenze di ER Caffè s.a.s., la quale aveva affittato il ramo di azienda in cui ella era impiegata;
- le mansioni e l'inquadramento erano rimasti immutati e l'orario di lavoro veniva stabilito in un part – time al 50%;
- in data 1° marzo 2017 il rapporto di lavoro era stato nuovamente ceduto, a seguito di un ulteriore contratto di affitto di ramo di azienda;
- ella, dunque, era passata a lavorare alle dipendenze del signor sempre con Controparte_2 mansioni di cuoca, ma con orario a tempo pieno;
- in data 1° agosto 2019 il rapporto di lavoro era stato, infine, ceduto a sempre a CP_3 seguito di contratto di affitto di ramo di azienda;
- nei diversi passaggi da un datore di lavoro all'altro, alla ricorrente non era mai stato corrisposto il TFR;
- per tutto il corso del rapporto di lavoro la ricorrente era stata impiegata nel punto vendita di
Settimo Torinese, piazza Vittorio Veneto numero 2/A, svolgendo le mansioni di cuoca unica;
- la sua attività era, dunque, consistita nella preparazione di primi, contorni, torte salate, secondi, dolci, piatti freddi, panini, tramezzini e tutto quanto necessario da offrire agli avventori;
- essendo da sola in cucina, la ricorrente si era sempre occupata anche delle pulizie della cucina nonché del lavaggio dei piatti e delle pentole;
- oltre a lei, infatti, vi erano tre camerieri e due baristi;
- dal dicembre 2013 a settembre 2014 la ricorrente si era assentata per maternità;
- nel mese di ottobre 2014 aveva fruito delle ferie;
- dal 1° novembre 2014 aveva ripreso regolarmente la propria attività lavorativa;
- sino al mese di marzo del 2017 la ricorrente aveva percepito quanto indicato nelle buste paga;
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1139/2021
- passata alle dipendenze del signor ella aveva lavorato dal lunedì alla domenica, con CP_2 giorno di riposo il sabato, su due turni così articolati: dalle 12.00 alle 22.00 – 23.00; dalle
16.00 all' 1.00 – 2.00;
- ella, dunque, aveva lavorato una media 10 - 11 ore giornaliere a fronte di una retribuzione che veniva concordata in € 600 netti mensili;
- detta retribuzione, in realtà, non le era mai stata effettivamente corrisposta nella sua integralità posto che il signor si era limitato a versarle degli acconti;
CP_2
- passata alle dipendenze di ella aveva continuato a lavorare dal lunedì alla CP_3 domenica su due turni articolati dalle 12.00 alle 22.00/23.00 e dalle 15.00 alle 1.00 a fronte di una retribuzione che veniva concordata in € 1.200 netti;
- a decorrere dal mese di marzo 2017 e sino al termine del rapporto non aveva percepito alcunchè per ferie non fruite, permessi non goduti e lavoro straordinario prestato;
- con lettera del 5 novembre 2020 la lavoratrice aveva richiesto alle odierne parti convenute, per il tramite della propria organizzazione sindacale, il pagamento delle differenze retributive a lei dovute.
1.1 Sulla base delle predette circostanze in fatto, la ricorrente ha chiesto: a) la condanna delle convenute, in via solidarie tra loro, a pagarle l'importo di € 10.622,44 a titolo di t.f.r.; b) la condanna di sas ER caffè a pagarle l'importo di € 864,58 a titolo di differenze retributive;
c) la condanna di a pagarle l'importo di € 35.151,54 a titolo di differenze retributive;
Controparte_2
d) la condanna di a pagarle l'importo di € 11.385, 26 a titolo di differenze retributive. CP_3
2. Il signor nella sua qualità di socio e legale rappresentante della cessata S.a.s. CP_1
ER Cafè, si è costituito in giudizio deducendo che:
- la signora era stata assunta da La ER Caffè S.n.c. Pt_1 Controparte_5 poi in data 18 maggio 2010 con contratto a Parte_2 tempo determinato e mansioni di aiuto cuoco, inquadrata nel V livello del CCNL pubblici esercizi;
- il cuoco, , si occupava personalmente della preparazione dei piatti e della Persona_1 direzione della cucina;
- la ricorrente, dunque, doveva svolgere le preparazioni che le venivano affidate sotto la stretta direzione del cuoco;
- ella, inoltre, era tenuta ad occuparsi della pulizia delle stoviglie e del pentolame;
- a seguito di richiesta della lavoratrice, a far data dal 30 novembre 2015, l'orario era passato da tempo pieno a tempo parziale al 45% (18 ore settimanali);
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1139/2021
- in data 23 febbraio 2017 la aveva affittato al Parte_2 signor il ramo d'azienda relativo ai locali siti in Settimo Torinese, piazza Controparte_2
Vittorio Veneto n. 2/A e, conseguentemente, dal 1° marzo 2017 la lavoratrice era passata alle dipendenze del signor CP_2
- in data 8 marzo 2019 il signor aveva acquistato il predetto ramo d'azienda; CP_2
- per tutto il corso del rapporto di lavoro la ricorrente era stata correttamente retribuita.
2.1 Il signor ha, dunque, chiesto il rigetto del ricorso posto che per stessa ammissione della CP_1 ricorrente, finchè ella aveva lavorato alle sue dipendenze era stata correttamente retribuita, e che nessuna responsabilità poteva a lui ascriversi in ordine al pagamento del TFR.
3. Il signor titolare della ditta individuale La ER Cafè di AN Controparte_2
Ventura, si è costituito in giudizio e ha dedotto che:
- in data 23 febbraio 2017 aveva affittato il ramo d'azienda di cui facevano parte i locali siti in
Settimo Torinese, piazza Vittorio Veneto n. 2/A;
- conseguentemente, a far data dal 1° marzo 2017 la ricorrente era passata alle sue dipendenze mantenendo inalterate le mansioni (aiuto cuoca), il livello contrattuale (V livello) e l'orario di lavoro (part-time 45% pari a 18 ore settimanali);
- per tutto il corso del rapporto di lavoro si era occupata di svolgere attività preparatorie in cucina, sotto le indicazioni e la direzione del cuoco, e di effettuare la pulizia delle stoviglie e dei locali cucina a fine servizio;
- l'orario di lavoro era articolato su sei giorni settimanali e vedeva il sabato come giornata di riposo;
- l'impegno giornaliero era di tre ore e, precisamente, dalle 11.00 alle 14.00 o, in alternativa, dalle 18.00 alle 21.00;
- nel corso del rapporto aveva regolarmente fruito delle ferie;
- il lavoro straordinario le era stato pagato o, in alternativa, la lavoratrice aveva goduto di giornate di riposo compensativo;
- in data 1° marzo 2019 egli aveva acquistato il compendio oggetto del contratto d'affitto;
- in data 1° agosto 2019 aveva affittato detto ramo d'azienda a CP_3
- nel contratto di affitto era stato convenuto che “(…) la parte affittante si obbliga a sollevare la parte affittuaria da qualsiasi richiesta effettuata dalla lavoratrice stessa per
l'adempimento di eventuali crediti che essi vantano alla data di efficacia del presente atto ai sensi dell'art. 2112 cod.civ. La parte affittuaria si farà carico dell'eventuale TFR e ratei maturati a suo carico fino ad oggi (..)” (art. 4).
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1139/2021
3.1 Il signor ha, dunque, il rigetto del ricorso ritenendo che non fossero maturate differenze CP_2 retributive a suo carico e negando la sua responsabilità in ordine al pagamento del TFR.
4. Nessuno si è costituito per nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e del CP_3 decreto di fissazione d'udienza.
5. La causa è stata istruita a mezzo escussione testimoniale dalla precedente assegnataria del fascicolo.
6. Ai fini di una maggiore chiarezza vengono trattate separatamente le domande per differenze retributive proposte nei confronti delle singole convenute.
7. Le pretese rivolte al signor attengono al periodo dicembre 2016 – marzo 2017, CP_1 allorquando la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della ER caffè s.n.c., poi trasformata in
ER Caffè s.a.s.
7.1 La ricorrente rivendica il pagamento dell'importo di € 864,58 per “errato pagamento dei ratei della 13.ma e 14.ma mensilità e delle festività” (cfr. pag. 9 del ricorso).
7.2. La genericità della pretesa conduce al rigetto della stessa. La ricorrente, infatti, si limita ad asserire che vi sarebbe stato un errore nel pagamento della tredicesima, della quattordicesima e delle festività senza spiegare in che cosa detto errore sia consistito. A ciò ai aggiunga che la ricorrente nella parte in fatto allega di essere sempre stata retributiva come a buste paga e non c'è nessuna contestazione nella parte in fatto in ordine alla non correttezza delle stesse.
8. La domanda azionata nei confronti di attiene al periodo marzo 2017 - 28 Controparte_2 febbraio 2019. In relazione a detto periodo la ricorrente si ritiene creditrice dell'importo lordo di €
35.151,54 a titolo di differenze retributive per mancato rispetto dei minimi contrattuali, ferie, festività, tredicesima, quattordicesima e lavoro straordinario.
8.1 In particolare le somme richieste si fondano sulla deduzione che ella avrebbe lavorato dal lunedì alla domenica con giornata di risposo al sabato per circa dieci ore giornaliere.
8.2 L'istruttoria orale svolta consente di ritenere provato che la ricorrente abbia lavorato per sei giorni alla settimana, con riposo il sabato, con orario dalle 9.00 alle 16.00.
8.3 La teste non risulta attendibile posto che ha dichiarato che la ricorrente iniziava a Tes_1 lavorare alle 6.00 di mattina e nessuno degli altri testi ha indicato un simile orario.
8.4 La teste risulta meno attendibile rispetto agli altri testi escussi in ragione dei suoi CP_1 rapporti parentela (è la figlia di ed è l'ex moglie di e visto che ha CP_1 Controparte_2 lavorato con la ricorrente per un solo anno nell'anno 2017.
8.5 La teste collega della ricorrente, ha dichiarato: “La ricorrente faceva anche 10 Testimone_2 ore di lavoro e ricordo che attaccava alle ore 9,00. Preciso che accadeva che si facessero delle serate di happy hours la sera con la presenza del signor ADR parre convenuta Preciso che il CP_1
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1139/2021
signor era il signor . ADR Posso dire che io uscivo dall'hotel per la fine del CP_1 CP_1 mio turno alle ore 15 e la ricorrente era ancora presente sul lavoro (…) Posso dire che gli orari della ricorrente dopo il 2017 non sono cambiati. Sono a conoscenza del fatto perché passavo lì e la vedevo. (…) Posso dire che la ricorrente ha fatto per un periodo la notte ma non ricordo con precisione il periodo ma l'ha fatto per parecchio tempo con il sig. ed al mattino CP_1 veniva accompagnata a casa (…) Posso dire che a grandi linee in un mese poteva fare tre turni notturni e il periodo all'incirca è durato due/tre mesi”.
8.6. Il teste ha dichiarato: “Posso confermare che la ricorrente ha prestato attività Persona_1 lavorativa presso la ER Café e posso dire che quando ho lavorato lì ero già presente. ADR
Posso dire che la signora aiutava in cucina e dava anche una mano al bar ed in sala. ADR Mi ricordo che lavorava dalle 12 sino alle 16 per il primo periodo e poi c'è stato un cambio di personale e quindi la ricorrente ha cambiato orario dalle ore 8,00 alle ore 16,00. ADR Posso dire che io mi occupavo della linea in quanto ero lo chef e poi la signora quando arrivava a mezzogiorno mi aiutava ad impiattare e mi ricordo soprattutto durante l'estate che la ricorrente si occupava di fare la preparazione delle insalate (…) Posso dire che dopo che mi aiutava, la signora serviva ai tavoli e poi aiutava anche al banco del caffè con la preparazione di caffè o per servire bevande al bar. Prevalentemente però mi aiutava nel servizio e quindi mi dava una mano riassettando e aiutandomi a pulire la cucina e poi la stessa mano la dava in sala per riassettare e pulire i tavoli dopo che la cucina veniva chiusa intorno alle ore 14,30/15,00ADR Posso dire che la ricorrente non ha lavorato mai di sera fatta eccezione per eventi che venivano organizzati dal locale per cui era necessario un aiuto da parte della ricorrente (…) Posso dire che una volta all'anno la ditta concedeva a tutti le ferie in quanto chiudeva. Mi ricordo che erano le settimane centrali di agosto (…) Posso dire che solo il titolare si occupava di stabilire i turni del personale.
ADR avv. convenuto Posso dire che il cambio di orario della ricorrente che ho detto prima è avvenuto nel periodo in cui il titolare era ancora il sig. ”. Il teste risulta particolarmente CP_2 attendibile atteso che era il cuoco e, dunque, lavorava con la ricorrente a stretto contatto.
8.7 La teste , infine, risulta meno attendibile in quanto ha lavorato dal 2014 al luglio Tes_3
2017. Pertanto la stessa risulta aver lavorato alle dipendenze del signor per soli quattro CP_2 mesi ed è facile che ella abbia confuso l'orario che la ricorrente osservava quanto lavorava alle dipendenze del signor con quello successivamente osservato quando è passata a lavorare alle CP_1 dipendenze del signor CP_2
Per_
8.8 In definitiva poiché i testi più attendibili risultano essere i testi e e considerato che la Tes_2 prima ha collocato l'inizio della prestazione lavorativa alle 9.00 mentre il secondo ha collocato l'uscita alle 16.00 (indicando l'orario di entrata alle 8.00), può dirsi provato l'orario 9.00 – 16.00
8.9. Ai fini della quantificazione delle somme richieste può porsi alla base della presente decisione il conteggio prodotto da parte convenuta con memoria del 2 ottobre atteso che lo stesso è stato condiviso da parte ricorrente.
6 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1139/2021
8.10 Il convenuto deve, dunque, essere condannato a pagare alla ricorrente l'importo lordo pari al netto di € 3.132.
9. La domanda azionata nei confronti di è relativa al periodo agosto 2019 – settembre CP_3
2020.
9.1. Anche in questo caso, le differenze retributive devono essere calcolate sulla base di un orario di lavoro dalle ore 9.00 alle ore 16.00 per le ragioni esposte ai paragrafi che precedono. Ai fini della quantificazione del credito può, inoltre, essere utilizzato il conteggio prodotto dalla difesa di con nota del 2 ottobre atteso che lo stesso è stato redatto secondo le indicazioni del giudice, CP_2
è analitico, è immune da vizi di calcolo e fa corretta applicazione delle norme di legge e della contrattazione collettiva. Inoltre sua correttezza contabile è stata riconosciuta dalla stessa parte ricorrente.
deve, dunque, essere condannata a pagare l'importo lordo pari al netto di € 7.430,61. CP_6
10. La ricorrente ha poi chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. La domanda non può essere accolta atteso che non è neanche stato allegato che la ricorrente si sia dimessa per giusta causa. Inoltre la domanda, presente nella parte in diritto, non compare nelle conclusioni.
11. Da ultimo occorre vagliare la domanda avente ad oggetto il TFR.
11.2 Ora non vi è dubbio che la ricorrente abbia il diritto di ricevere il TFR atteso che il rapporto è cessato e non vi è prova che lo abbia pagato. È, inoltre, pacifico che né nè CP_3 CP_1
abbiano corrisposto alcunchè alla lavoratrice a tale titolo. Controparte_2
11.3 In ordine al soggetto che è tenuto a pagare il TFR si ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, il caso di cessione d'azienda, ogni datore di lavoro risponde in via diretta per la quota di TFR maturata dal lavoratore nel periodo svolto alle proprie dipendenze e in via solidale della quota maturata alle dipendenze del cedente. Al riguardo si precisa che le pattuizioni che esonerano il cedente dalla responsabilità per il pagamento del TFR sono inopponibili al lavoratore e hanno esclusiva efficacia interna tra le parti. È evidente, infatti, che una pattuizione tra cedente e cessionario non può andare a pregiudicare il diritto del lavoratore di percepire il TFR considerato anche che questi rimane estraneo al contratto di cessione d'azienda.
11.4 In definitiva: è tenuto a pagare la quota di TFR maturata sino a febbraio 2017; CP_1
è tenuto a pagare la quota di TFR maturata da marzo 2017 a luglio 2019 ed è, Controparte_2 inoltre, responsabile in via solidale con per la quota di TFR che fa capo a CP_1 quest'ultimo; infine, è tenuta a pagare la quota di TFR maturata da agosto 2019 alla CP_3 cessazione del rapporto di lavoro e risponde, altresì, di quanto dovuto da e CP_1 CP_2
[...]
7 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1139/2021
11.5 Ai fini della determinazione delle somme che ciascuna delle parti è tenuta a pagare si può fare riferimento ai conteggi depositati dalla difesa di con nota del 2 ottobre 2024, con le CP_2 modalità che si vanno ad esporre.
11.6 La quota maturata nell'anno si calcola come segue: TFR base + rivalutazione – imposta sostitutiva. Pertanto la quota di TFR maturata nell'anno 2017 è pari a € 1.271,41 + € 123,35 – €
20.97 = € 1.337,79. Poiché nell'anno 2017 il signor risponde solo delle quote di TFR CP_1 maturate nei primi due mesi, per determinare detto importo può essere usata la seguente proporzione:
€ 1.337,79 (TFR annuo) : 12 (mesi dell'anno) = x (quota di TFR) : 2 (mesi alle dipendenze di
. CP_1
X = 1337,79 * 2 /12 = € 222,97
Ne consegue che risponde in via diretta del pagamento di tutto il TFR maturato sino CP_1 all'anno 2016 oltre al TFR maturato nei primi due mesi dell'anno 2017 e dunque: € 5.878,86 (TFR sino a dicembre 2016) + € 222,97 (TFR gennaio e febbraio 2017) = € 6.101,83.
11.7 Per quanto riguarda questi risponde in solido con fino al mese Controparte_2 CP_1 di febbraio 2017; risponde, invece, in via diretta di quanto maturato dal mese di marzo 2017 al mese di luglio 2019. Al fine di determinare quest'ultimo importo si procede sulla base dei calcoli che seguono.
Quota TFR luglio 2019: € 1.513,48 (TFR base) + € 161,29 (rivalutazione) – € 27.42 (imposta sostitutiva) = € 1.647,35.
Poiché nell'anno 2019 il signor è stato il datore di lavoro per sette mesi, la quota annuale CP_2 deve essere riproporzionata al minore periodo di tempo indicato sulla base della proporzione
€ 1.647,35 (TFR 2019) : 12 (mesi) = x (TFR da gennaio a luglio) : 7 (mesi)
X = 1.647,35 * 7/12 = € 960,95.
Il TFR maturato sino a dicembre 2018 è pari ad € 8.991,38. A detto importo si deve aggiungere la quota maturata da gennaio a luglio 2019, e pari ad € 960,95. Quindi il TFR maturato dalla ricorrente al momento della cessazione del suo rapporto con era pari ad € 8.991,38 + € 960,95 = CP_2
9.952,33. Poiché in detto importo è compresa anche la quota maturata alle dipendenze di CP_1
l'importo di cui deve rispondere in via diretta è pari a € 9.952,33 (TFR maturato
[...] CP_2 sino a luglio 2019) – € 6.101,83 (TFR maturato alle dipendenze di = € 3.850,50 CP_1
11.8 Infine la quota di TFR che è chiamata a pagare in via diretta è pari ad € 1.343,52 e CP_3 cioè: € 11.295,85 (TFR complessivo da conteggi) - 6.101,83 (TFR - € 3.850,50 CP_1
(TFR ). Controparte_2
11.9 In definitiva risponde del pagamento dell'importo complessivo di € 11.295,85 di cui CP_3
€ 1.343,52 in via diretta, € 6.101,83 in via solidale con ed € 3.850,50 in via solidale CP_1 con . Controparte_2
8 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1139/2021
risponde del pagamento complessivo dell'importo di € 9.952,33 di cui € 3.850,50 Controparte_2 in via diretta ed € 6.101,83 in via solidale con CP_1
invece, risponde esclusivamente in via diretta dell'importo di € 6.101,83. CP_1
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione 5.200 – 26.000, nella somma di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Rigetta la domanda di differenze retributive nei confronti di CP_1
- Rigetta la domanda avente ad oggetto l'indennità sostitutiva del preavviso;
- Condanna nella sua qualità di titolare della ditta individuale “La Controparte_2
ER Cafè di AN A”, a pagare alla ricorrente l'importo lordo pari al netto di
€ 6.537,54 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- Condanna a pagare alla ricorrente l'importo lordo pari al netto di € 7.430,61 a CP_3 titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- Accerta e dichiara che il TFR maturato dalla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro è pari complessivamente all'importo lordo € 11.295,85 (di cui € 6.101,83 maturati nel periodo di lavoro alle dipendenze di € 3.850,50 maturati nel periodo di lavoro alle CP_1 dipendenze di ed € 1.343,52 maturati nel periodo di lavoro alle Controparte_2 dipendenze di e per l'effetto CP_3
- Condanna a pagare alla ricorrente l'importo lordo di € 1.343,52 a titolo di TFR;
CP_3
- Condanna e nella sua qualità di titolare della ditta individuale CP_3 Controparte_2
“La ER Cafè di AN A”, di pagare in solido tra loro l'importo lordo di €
3.850,50 a titolo di TFR;
- Condanna nella sua qualità di titolare della ditta individuale CP_3 Controparte_2
“La ER Cafè di AN A” e in solido tra loro, a pagare alla CP_1 ricorrente l'importo lordo di € 6.101,83;
- il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- Condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 3.500, oltre 15% spese generali, Iva, c.p.a., contributo unificato (se versato)
e successive occorrende
Motivazione entro 60 giorni.
9 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1139/2021
Ivrea, 22 gennaio 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
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