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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/07/2025, n. 3502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3502 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice
Onorario dott. Carmela Fachile, nella causa iscritta al n. 14620/2024 R.G.L., promossa
D A
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Menallo
per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Roma CP_1
nella via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dal dott. Michele Alcuri, per mandato in atti
Resistente
All'esito dell'udienza del 9.7.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
Accoglie il ricorso e per l'effetto:
Dichiara che presenta i requisiti sanitari (invalidità pari al 68%) per Parte_1
l'inserimento nelle liste del collocamento mirato di cui alla Legge n.69/1999;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.000,00, oltre CP_1
spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 12.10.2024, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
chiedendo il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari o superiore al 46% ai fini dell'inserimento nelle liste del collocamento mirato, di cui alla Legge n.69/1999.
Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza della domanda, chiedendone CP_1
il rigetto.
Eccepiva l'esistenza di altro giudizio instaurato dal ricorrente e concernente l'invalidità
civile ai fini di prestazione d'invalidità, chiedendo che, per ragioni di economia processuale, venisse utilizzata la relazione di consulenza di tale giudizio iscritto al n..7195/24 RG.
La causa veniva rinviata in attesa del deposito della detta consulenza, che con le note del
7.7.2025, parte ricorrente ha allegato agli atti del presente giudizio.
All'esito dell'udienza del 9/7/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
la causa è stata decisa
Il ricorso è fondato.
La CT (depositata nel proc n. 7195/24. RG) ha infatti così concluso “Ne deriva che il
complesso delle affezioni riscontrate produce una invalidità del 68%.”
Alla luce delle superiori conclusioni, in assenza di contestazioni da parte dell' , CP_1
atteso che la percentuale di invalidità riconosciuta al ricorrente, pari al 68 %, risulta superiore alla percentuale (46%) richiesta per l'inserimento nel collocamento mirato, di cui alla Legge n.69/1999, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore del ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 28.7.2025 Il Giudice Onorario
Carmela Fachile
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice
Onorario dott. Carmela Fachile, nella causa iscritta al n. 14620/2024 R.G.L., promossa
D A
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Menallo
per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Roma CP_1
nella via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dal dott. Michele Alcuri, per mandato in atti
Resistente
All'esito dell'udienza del 9.7.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
Accoglie il ricorso e per l'effetto:
Dichiara che presenta i requisiti sanitari (invalidità pari al 68%) per Parte_1
l'inserimento nelle liste del collocamento mirato di cui alla Legge n.69/1999;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.000,00, oltre CP_1
spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 12.10.2024, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
chiedendo il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari o superiore al 46% ai fini dell'inserimento nelle liste del collocamento mirato, di cui alla Legge n.69/1999.
Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza della domanda, chiedendone CP_1
il rigetto.
Eccepiva l'esistenza di altro giudizio instaurato dal ricorrente e concernente l'invalidità
civile ai fini di prestazione d'invalidità, chiedendo che, per ragioni di economia processuale, venisse utilizzata la relazione di consulenza di tale giudizio iscritto al n..7195/24 RG.
La causa veniva rinviata in attesa del deposito della detta consulenza, che con le note del
7.7.2025, parte ricorrente ha allegato agli atti del presente giudizio.
All'esito dell'udienza del 9/7/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
la causa è stata decisa
Il ricorso è fondato.
La CT (depositata nel proc n. 7195/24. RG) ha infatti così concluso “Ne deriva che il
complesso delle affezioni riscontrate produce una invalidità del 68%.”
Alla luce delle superiori conclusioni, in assenza di contestazioni da parte dell' , CP_1
atteso che la percentuale di invalidità riconosciuta al ricorrente, pari al 68 %, risulta superiore alla percentuale (46%) richiesta per l'inserimento nel collocamento mirato, di cui alla Legge n.69/1999, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore del ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 28.7.2025 Il Giudice Onorario
Carmela Fachile