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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/02/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 38843 / 2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione DODICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
+ 24 con l'avv. RAMAJO NAVARRO Parte_1
DR
PARTE RICORRENTE contro
in persona del Ministro pro- tempore, con Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato
PARTE RESISTENTE
Oggi 14/02/2025 ad ore 14,30 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc.
Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto: per PARTE RICORRENTE l'avv. RAMAJO NAVARRO DR per nessuno Controparte_1
Nessuno per il P.M.
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza. Il procuratore dei ricorrenti dà atto di precisare le conclusioni come da ricorso introduttivo atti a cui si richiama e concorda nell'essere esonerato dalla lettura mediante ricollegamento Teams al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando il procuratore ut supra il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Dodicesima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38843/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAMAJO Parte_1 PartitaIVA_1
NAVARRO DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
RAMAJO NAVARRO
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO NAVARRO Parte_2 PartitaIVA_2
DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RAMAJO
NAVARRO DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO NAVARRO Parte_3 PartitaIVA_3
DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RAMAJO
NAVARRO DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO Parte_4 PartitaIVA_4
NAVARRO DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
RAMAJO NAVARRO DR
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAMAJO Controparte_2 PartitaIVA_5
NAVARRO DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
[...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO NAVARRO Parte_5 PartitaIVA_6
DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RAMAJO
NAVARRO DR
FA GU RA RE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO PartitaIVA_7
NAVARRO DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
RAMAJO NAVARRO DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO Controparte_3 PartitaIVA_8
NAVARRO DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
RAMAJO NAVARRO DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO NAVARRO Parte_6 PartitaIVA_9
DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RAMAJO
NAVARRO DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO Pt_7 Parte_8 P.IVA_10
NAVARRO DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
RAMAJO NAVARRO DR
DR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO NAVARRO Parte_9 P.IVA_11
DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RAMAJO
NAVARRO DR
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAMAJO Parte_10 P.IVA_12
NAVARRO DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
RAMAJO NAVARRO DR
Pt_1 JUAN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO NAVARRO Parte_1 P.IVA_13
DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RAMAJO
NAVARRO DR
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAMAJO Pt_12 Parte_13 P.IVA_14
NAVARRO DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
RAMAJO NAVARRO DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO Parte_14 P.IVA_15
NAVARRO DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
RAMAJO NAVARRO DR
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAMAJO Parte_15 P.IVA_16
NAVARRO DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
RAMAJO NAVARRO DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO NAVARRO Parte_16 P.IVA_17
DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RAMAJO
NAVARRO DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO NAVARRO Parte_17 P.IVA_18
DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RAMAJO
NAVARRO DR
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAMAJO Parte_18 P.IVA_19
NAVARRO DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
RAMAJO NAVARRO DR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO Parte_19 P.IVA_20
NAVARRO DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
RAMAJO NAVARRO DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO NAVARRO Parte_20 P.IVA_21
DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RAMAJO
NAVARRO DR
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAMAJO Parte_21 P.IVA_22
NAVARRO DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
RAMAJO NAVARRO DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO NAVARRO Parte_22 P.IVA_23
DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RAMAJO
NAVARRO DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO NAVARRO Parte_23 P.IVA_24
DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RAMAJO
NAVARRO DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO NAVARRO Parte_24 P.IVA_25
DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RAMAJO
NAVARRO DR
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da atti introduttivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, risultati residenti all'estero, hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune ed ininterrotta discendenza da cittadino italiano, nato a Persona_1
Pessano (MI) il 21.2.1849, successivamente emigrato in Perù ed ivi deceduto senza mai naturalizzarsi cittadino straniero (docc. 3 e 4 fasc. ricorrenti).
Il convenuto, nel costituirsi, ha dichiarato in sostanza di non opporsi CP_1 all'accoglimento della domanda se provata, invocando un provvedimento di compensazione delle spese.
Il PM regolarmente citato non si è costituito.
°°° La domanda risultata fondata andrà accolta per quanto segue
Questo Tribunale è risultato competente a decidere sul ricorso, ai sensi dell'art. 4 comma 5 II parte D. L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in L. 13 aprile 2017, n.
46, secondo cui “quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, stante la residenza all'estero dei ricorrenti risultata in atti e comprovata e dichiarata dal Notaio che ha autenticato la procura alle liti.
La linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti
è compiutamente documentata. (vd. in particolare i docc. 3-4-6-8-10-11-12-13-
14-16-18-19-20-21-23-24-28-29-30-32-33-34-36-37-39-40-42-43-45-46 fasc. ricorrenti.)
Ciò detto, questo Tribunale osserva che eventuali passaggi generazionali per linea femminile sono inidonei allo stato ad interrompere la trasmissione iure sanguinis, in precedenza prevista – di regola – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e
29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
In precedenza, la medesima Corte, con sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con
“salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo
e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti. In mancanza di sostanziale opposizione del , le spese di lite possono CP_1 essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti:
1. nata [...] a [...], Perù Parte_1
2. , nata [...] a [...], Perù Parte_2
3. , nato 18 di agosto 1997 a Lima, Perù Parte_3
4. , nata [...] a [...], Parte_4
Perù
5. nato [...] a [...]ù Controparte_2
6. nata [...] a [...], Perù Parte_5
7. nato [...] a [...], Parte_24
8. FA GU RA RE nata [...] a [...]ù
9. nata [...] a [...], Perù Controparte_3
10. nata [...] a [...], Perù Parte_6
11. nata [...] a [...], Perù Controparte_4
12. DR nata [...], a [...], Perù Parte_9
13. nata [...] a [...], Perù Parte_10
14. nato [...] a [...], Perù Parte_25
15. nato [...] a [...], Perù Parte_26 16. ato 30 luglio 1953 a Lima, Perù Parte_27
17. nata [...] a [...], Perù Parte_15
18. nata [...] a [...], Perù Parte_16
19. nata [...] a [...], Perù Parte_17
20. nata [...] a [...], Perù Parte_18
21. nato 20 dicembre1987 a Lima Perù Parte_19
22. nato [...] a [...], Perù Parte_20
23. nato [...] a [...], Perù Parte_21
24. , nata [...] a [...], Perù Parte_22
25. nato [...] a [...], Perù Parte_28
sono cittadini italiani iure sanguinis ;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei
Registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Milano, 14/02/2025
Verbale chiuso ad ore 20
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione DODICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
+ 24 con l'avv. RAMAJO NAVARRO Parte_1
DR
PARTE RICORRENTE contro
in persona del Ministro pro- tempore, con Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato
PARTE RESISTENTE
Oggi 14/02/2025 ad ore 14,30 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc.
Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto: per PARTE RICORRENTE l'avv. RAMAJO NAVARRO DR per nessuno Controparte_1
Nessuno per il P.M.
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza. Il procuratore dei ricorrenti dà atto di precisare le conclusioni come da ricorso introduttivo atti a cui si richiama e concorda nell'essere esonerato dalla lettura mediante ricollegamento Teams al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando il procuratore ut supra il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Dodicesima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38843/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAMAJO Parte_1 PartitaIVA_1
NAVARRO DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
RAMAJO NAVARRO
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO NAVARRO Parte_2 PartitaIVA_2
DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RAMAJO
NAVARRO DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO NAVARRO Parte_3 PartitaIVA_3
DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RAMAJO
NAVARRO DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO Parte_4 PartitaIVA_4
NAVARRO DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
RAMAJO NAVARRO DR
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAMAJO Controparte_2 PartitaIVA_5
NAVARRO DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
[...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO NAVARRO Parte_5 PartitaIVA_6
DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RAMAJO
NAVARRO DR
FA GU RA RE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO PartitaIVA_7
NAVARRO DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
RAMAJO NAVARRO DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO Controparte_3 PartitaIVA_8
NAVARRO DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
RAMAJO NAVARRO DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO NAVARRO Parte_6 PartitaIVA_9
DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RAMAJO
NAVARRO DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO Pt_7 Parte_8 P.IVA_10
NAVARRO DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
RAMAJO NAVARRO DR
DR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO NAVARRO Parte_9 P.IVA_11
DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RAMAJO
NAVARRO DR
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAMAJO Parte_10 P.IVA_12
NAVARRO DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
RAMAJO NAVARRO DR
Pt_1 JUAN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO NAVARRO Parte_1 P.IVA_13
DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RAMAJO
NAVARRO DR
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAMAJO Pt_12 Parte_13 P.IVA_14
NAVARRO DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
RAMAJO NAVARRO DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO Parte_14 P.IVA_15
NAVARRO DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
RAMAJO NAVARRO DR
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAMAJO Parte_15 P.IVA_16
NAVARRO DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
RAMAJO NAVARRO DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO NAVARRO Parte_16 P.IVA_17
DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RAMAJO
NAVARRO DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO NAVARRO Parte_17 P.IVA_18
DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RAMAJO
NAVARRO DR
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAMAJO Parte_18 P.IVA_19
NAVARRO DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
RAMAJO NAVARRO DR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO Parte_19 P.IVA_20
NAVARRO DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
RAMAJO NAVARRO DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO NAVARRO Parte_20 P.IVA_21
DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RAMAJO
NAVARRO DR
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAMAJO Parte_21 P.IVA_22
NAVARRO DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
RAMAJO NAVARRO DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO NAVARRO Parte_22 P.IVA_23
DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RAMAJO
NAVARRO DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO NAVARRO Parte_23 P.IVA_24
DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RAMAJO
NAVARRO DR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMAJO NAVARRO Parte_24 P.IVA_25
DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RAMAJO
NAVARRO DR
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da atti introduttivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, risultati residenti all'estero, hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune ed ininterrotta discendenza da cittadino italiano, nato a Persona_1
Pessano (MI) il 21.2.1849, successivamente emigrato in Perù ed ivi deceduto senza mai naturalizzarsi cittadino straniero (docc. 3 e 4 fasc. ricorrenti).
Il convenuto, nel costituirsi, ha dichiarato in sostanza di non opporsi CP_1 all'accoglimento della domanda se provata, invocando un provvedimento di compensazione delle spese.
Il PM regolarmente citato non si è costituito.
°°° La domanda risultata fondata andrà accolta per quanto segue
Questo Tribunale è risultato competente a decidere sul ricorso, ai sensi dell'art. 4 comma 5 II parte D. L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in L. 13 aprile 2017, n.
46, secondo cui “quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, stante la residenza all'estero dei ricorrenti risultata in atti e comprovata e dichiarata dal Notaio che ha autenticato la procura alle liti.
La linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti
è compiutamente documentata. (vd. in particolare i docc. 3-4-6-8-10-11-12-13-
14-16-18-19-20-21-23-24-28-29-30-32-33-34-36-37-39-40-42-43-45-46 fasc. ricorrenti.)
Ciò detto, questo Tribunale osserva che eventuali passaggi generazionali per linea femminile sono inidonei allo stato ad interrompere la trasmissione iure sanguinis, in precedenza prevista – di regola – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e
29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
In precedenza, la medesima Corte, con sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con
“salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo
e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti. In mancanza di sostanziale opposizione del , le spese di lite possono CP_1 essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti:
1. nata [...] a [...], Perù Parte_1
2. , nata [...] a [...], Perù Parte_2
3. , nato 18 di agosto 1997 a Lima, Perù Parte_3
4. , nata [...] a [...], Parte_4
Perù
5. nato [...] a [...]ù Controparte_2
6. nata [...] a [...], Perù Parte_5
7. nato [...] a [...], Parte_24
8. FA GU RA RE nata [...] a [...]ù
9. nata [...] a [...], Perù Controparte_3
10. nata [...] a [...], Perù Parte_6
11. nata [...] a [...], Perù Controparte_4
12. DR nata [...], a [...], Perù Parte_9
13. nata [...] a [...], Perù Parte_10
14. nato [...] a [...], Perù Parte_25
15. nato [...] a [...], Perù Parte_26 16. ato 30 luglio 1953 a Lima, Perù Parte_27
17. nata [...] a [...], Perù Parte_15
18. nata [...] a [...], Perù Parte_16
19. nata [...] a [...], Perù Parte_17
20. nata [...] a [...], Perù Parte_18
21. nato 20 dicembre1987 a Lima Perù Parte_19
22. nato [...] a [...], Perù Parte_20
23. nato [...] a [...], Perù Parte_21
24. , nata [...] a [...], Perù Parte_22
25. nato [...] a [...], Perù Parte_28
sono cittadini italiani iure sanguinis ;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei
Registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Milano, 14/02/2025
Verbale chiuso ad ore 20
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia