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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/10/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott. Luca Mercuri, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 2629 dell'anno 2017 del Registro Generale Affari Contenziosi,
promossa
da
- (C.F. ), rappresentato e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
IU RA (pec: Email_1
ATTORE - OPPONENTE
contro
- , titolare dell'omonima impresa edile (P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Cicchetti (pec: Email_2
CONVENUTA - OPPOSTA
§§§
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1
1 (di seguito anche solo “opponente” o “parte opponente”) ha convenuto in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Foggia, , titolare dell'omonima impresa edile (di seguito anche Controparte_1
solo “opposto” o “parte opposta”), per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
- Preliminarmente revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso per mancanza dei
presupposti di cui all'art 633 e ss cpc;
- Dichiarare la obbligazione collegata alla prestazione dedotta nel giudizio estinta per
corretto adempimento da parte del committente che ha versato l'intero prezzo
dell'appalto;
- Per effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- In accoglimento della opposizione prodotta dichiarare estinto il credito di cui alla
pretesa monitoria a far tempo dal 17.12.2012 come certificato dalla fattura n 11 del
31.12.2012 rilasciata dalla ditta LL NC;
- Condannare LL NC, titolare dell'omonima impresa edile, al pagamento
delle spese e compensi di avvocato maggiorate da responsabilità aggravata.
- Riserva di procedere in separato giudizio per la individuazione di tutte quelle condotte
lesive poste in essere in danno di . Parte_1
Si è costituita in giudizio parte opposta contestando l'avversa opposizione, chiedendone l'integrale rigetto e così concludendo:
- Nel merito, rigettare la proposta opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e,
per l'effetto, confermare il D.I. n.470/2017 del Tribunale di Foggia, opposto.
- Condannare esso opponente al risarcimento del danno, in via equitativa, per
responsabilità aggravata, ex art.96 cpc.
- In subordine, condannare esso opponente al pagamento di quella somma dovuta, per le
lavorazioni e forniture eseguite dalla ditta opposta, accertata tramite CTU disponenda.
- In ogni caso condannare esso opponente alle spese e competenze di giudizio.
2 Avviata l'opposizione, a seguito di infruttuoso esperimento del tentativo di negoziazione assistita, il precedente giudice assegnatario ha respinto l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Depositate le memorie ex art. 183 cpc, la causa è stata istruita con prove documentali e orali,
all'esito delle quali il procedimento è stato rinviato, da ultimo, all'udienza del 15.05.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Disposta la sostituzione della predetta udienza con il deposito delle note contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Tribunale, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 13.06.2025,
assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate le dette memorie, la causa è ora decisa.
§§§
L'opposizione è fondata e va accolta.
1) Va premesso che:
- “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente
assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere
veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente
è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o
modificativi del credito” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 24.10.2005, n. 24815);
- al contempo, “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca
per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve
soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo
3 dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI,
12.10.2018, n. 25584).
- ove, tuttavia, il debitore convenuto eccepisca a sua volta il mancato adempimento della prestazione da parte dell'agente, come nel caso di specie, spetta ulteriormente all'attore in senso sostanziale dare dimostrazione anche del proprio adempimento;
- e, sebbene la fattura possa costituire base sufficiente per l'ottenimento del decreto ingiuntivo e possa costituire elemento che è possibile valutare anche nel giudizio a cognizione piena, entro determinati limiti, la stessa non può costituire prova piena a favore del creditore da cui proviene.
2) Nel caso di specie, parte opposta, attrice in senso sostanziale, non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, né con riferimento al titolo dell'obbligazione, né con riguardo al proprio adempimento (a fronte dell'eccezione di inadempimento avversaria), ossia con riguardo all'effettiva realizzazione dei lavori edili ulteriori oggetto della propria pretesa.
Deve infatti evidenziarsi che, con riguardo al credito portato dalla fattura n. 11/2016 emessa l'01.07.2016, dell'importo di € 15.661,80, posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto,
la medesima parte non ha fornito prova dell'accordo contrattuale inerente agli asseriti lavori ulteriori, rispetto a quelli oggetto del preventivo riconosciuto dall'opponente e terminati nel dicembre 2012, nonché saldati con assegno bancario di € 9.000,00, risultanti anche dalla fattura n. 11/2012 emessa dall'opposta il 31/12/2012 (cfr docc. nn 5 e 6 fascicolo opponente).
Dalle prove orali, e in particolare dalla testimonianza del progettista e direttore dei lavori dott.
Ing. , è infatti emerso che i lavori furono completati “all'incirca nel dicembre Tes_1
2012” (periodo temporale peraltro confermato anche dal teste ), fatta Testimone_2
eccezione “per la fornitura e posa in opera delle controbasi in travertino in noce e i quattro
balconi verso il terrazzo e la fornitura e posa in opera di cartongesso nella CP_2
cucina, non realizzato, mentre è stato realizzato nella cabina armadio”.
Gli altri testimoni escussi ( , , ) hanno Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
4 ammesso di avere eseguito lavori nell'appartamento dell'opponente, realizzando l'impianto elettrico e idraulico, ma nulla hanno riferito in ordine ai lavori “extra” che sarebbero stati indicati nella fattura n 11/2016, specificamente contestati da parte opponente.
In particolare, e hanno precisato che i lavori di Testimone_4 Testimone_3
ristrutturazione da loro eseguiti nell'appartamento in questione sono quelli indicati nella SCIA
del 02 10.2012.
Nessun teste, fatta eccezione per , della cui attendibilità si dirà più avanti, ha Testimone_2
riferito in ordine ai lavori “extra” indicati nella fattura n 11/2016 e che sarebbero stati realizzati,
secondo l'allegazione di parte opposta, dopo il 31.12.2012.
Appare evidente, dunque, che i lavori edili previsti dalla SCIA del 02.10.2012, come confermato dal direttore dei lavori, terminarono a fine dicembre 2012 e furono saldati in toto con la fattura n 11/2012.
In proposito, va evidenziato che nella descrizione della fattura n. 11/2012 emessa il 31/12/2012
è riportato esattamente quanto indicato nella SCIA (cfr doc. n 3 fasc opponente), ossia
“Interventi di organizzazione funzionale nell'immobile sito in via Torre Corvino 22 – Ascoli
Satriano”, ragion per cui è ragionevole ritenere che tutti i lavori indicati nella SCIA siano stati ultimanti a fine dicembre 2012 e che per gli stessi sia stata versata la somma sopra indicata ed emesa la relativa fattura.
In ordine alla testimonianza resa da (che ha comunque sostanzialmente Testimone_2
confermato l'esecuzione di tutti i lavori indicati nella fattura n 11/2016 nel periodo fine 2012 –
inizio 2013), occorre richiamare i principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità
secondo cui “il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura
oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni) e di
carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai
rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la
5 precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di
particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (cfr
Cass. Civ. Sent n 35814/2023).
Facendo corretta applicazione delle predette coordinate ermeneutiche, non può considerarsi attendibile la testimonianza di , in considerazione del rapporto di parentela Testimone_2
(figlio del titolare dell'impresa edile opposta), ma soprattutto dell'evidente interesse più volte dimostrato all'esito del giudizio.
A tal proposito è necessario richiamare proprio i messaggi whatsapp allegati da parte opposta con la seconda memoria 183 cpc, da cui emerge in tutta chiarezza l'evidente interesse personale dimostrato da a ottenere il pagamento dell'importo indicato nella fattura n Testimone_2
11/2016, il quale, più che da semplice operaio della ditta, si atteggia in realtà quale effettivo titolare della stessa e creditore della somma azionata.
Dirimenti a tal proposito sono le conversazioni whatsapp del 19.10.2015, ove Testimone_2
per sollecitare a pagarlo, scrive: “vedi un pò come fare perché davvero ne ho Parte_1
bisogno nn so più dove sbattere la testa ho le banche che mi tartassano tutti i giorni ……capisco
la tua situazione” e del 19.04.2016 “sono davvero deluso……volevo comunicare che entro
domani sera se nn mi telefonate e portate gli assegni significa che mi rivolgerò per vie legali
cordiali saluti. ”. Tes_2
Per il resto, non sono stati ascoltati gli altri testi pur ammessi ma non citati in giudizio (in particolare e indicati da parte opposta), né alcun esito ha avuto Testimone_6 Testimone_7
infine la prova per interpello che parte opposta ha articolato nella seconda memoria 183 cpc,
avendo l'opponente negato le circostanze a sé sfavorevoli ivi indicate.
Correttamente quindi non è stata accolta la richiesta di CTU formulata da parte opposta nel corso del giudizio (confermata in sede di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale), in quanto la stessa, in assenza di un principio di prova sull'esistenza
6 dell'accordo, sull'entità dei lavori “extra” (oltre che sugli eventuali prezzi concordati), si rivela meramente esplorativa e, comunque, verosmilmente del tutto ininfluente ai fini del decidere.
In defintiva, all'esito dell'istruttoria svolta, parte opposta non è stata in grado di assolvere all'onere probatorio sulla stessa gravante.
§§§
L'opposizione va dunque accolta e, conseguentemente, va revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da parte opposta.
§§§
Quanto alle spese del presente giudizio di opposizione le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da vigenti parametri, tenuto conto del valore della controversia
(da 5.201 a 26.000), al punto minimo data la non particolare complessità dell'accertamento.
Non si rinvengono i presupposti per la condanna ulteriore ex art. 96 c.p.c., richiesta dall'opponente, non essendo emersa prova dell'elemento soggettivo richiesto.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
- accoglie l'opposizione spiegata e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 470/2017
emesso dal Tribunale di Foggia;
- condanna parte opposta a rimborsare le spese del presente giudizio in favore dell'oppponente,
liquidandole in € 145,50, per esborsi, e in € 2.540,00, per onorari, oltre nella Controparte_3
misura del 15%, e oltre a iva e cpa se e come dovuti per legge;
Si comunichi.
Così deciso lì 27/10/2025
Il Giudice
Dott. Luca Mercuri
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