TRIB
Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 05/07/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Riccardo Sabato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 625 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco SARACENO (c.f. ) presso il cui studio sito in Sant'Angelo C.F._2
Le Fratte, in Via Umberto I n 44, è elettivamente domiciliato;
ATTRICE
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Caterina DI BIANCO (c.f. ), presso il cui studio sito in PADULA C.F._4
(SA), in via Carrara Dell'Arena n 7, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
Oggetto: Usucapione
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, chiamava in giudizio Parte_1 CP_2
affinché le fosse riconosciuta la proprietà unica ed esclusiva per intervenuta usucapione in
[...]
pagina 1 di 11 virtù del possesso continuo, pacifico, non interrotto e pubblico in ordine agli immobili successivamente descritti.
2. La parte attrice esponeva e sosteneva:
- di possedere uti dominus, da oltre venti anni l'immobile urbano sito alla via Nazionale
n. 49 in Padula, Foglio 17, part. 393 nonché di parte del terreno distinto in Catasto al foglio 17 part. 391, fabbricato composto da due livelli. Il piano terreno è composto da un piano adibito a deposito/legnaia e un piccolo ripostiglio;
all'esterno presenta una piccola corte a ridosso della scala dalla quale si accede al fabbricato, ricadente sulla part. 391 foglio 17, e dietro la stessa si trova ubicata la vasca a tenuta per gli scarichi da bagno e cucina e per l'accesso alla suddetta fossa;
Parte_1 attraversa la particella 391 su una striscia di terreno della lunghezza di circa 6 metri lineari e di circa 1,5 metri di larghezza che utilizza da oltre 20 anni per accedere alla vasca di scarico ove effettua le operazioni di svuotamento della vasca e provvede alla manutenzione medesima;
- che fin dal 1987 l'attrice avrebbe occupato lo stabile di fatto alla via Nazionale n 49 e avrebbe continuato inequivocabilmente ad esercitare sul già menzionato bene un potere corrispondente a quello del proprietario estrinsecando un'indiscussa e piena signoria sulla res tanto che in Paese è circostanza nota che l'immobile appartenga all'odierna attrice;
- che dopo aver fissato la propria residenza in quel luogo, nonché aver provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, come dimostrato anche dalla documentazione allegata, circostanze idonee a dimostrare il possesso, in data
20/02/2016 all'attrice veniva notificata una lettera avente ad oggetto “Invito all'acquisto degli immobili siti in Padula alla via Nazionale distinti in catasto al foglio
17 particelle 391 e 393 “da , il quale adducendo di essere Controparte_2 proprietario di detti immobili invitava l'attrice ad acquistare i suddetti immobili;
- che solo a seguito della visura catastale, l'attrice avrebbe scoperto che detti beni erano intestati a non avendo lo stesso mai esperito alcun'azione tesa a Controparte_2 rivendicarne la proprietà.
3. Sulla base di tali premesse, concludeva chiedendo: “accertato e dichiarato che Parte_1
pagina 2 di 11 l'attrice, in virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre 20 anni, è divenuta proprietaria per usucapione dell'immobile sito in Comune di Padula (Sa) alla via Nazionale n. 49 e distinto in catasto al foglio 17 part. 393 nonché di parte della particella distinta in catasto al foglio 17 part.391, dichiarare proprietaria unica ed esclusiva, per intervenuta usucapione, dei beni immobili suddetti;
Parte_1 conseguentemente ordinare all'Ufficio del Territorio di Servizio di pubblicità immobiliare, in persona del responsabile protempore di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art.1158 c.c. a favore dell'attrice sui beni sopradescritti, nonché autorizzare l'U.T.E. competente ad effettuare le variazioni catastali dei mappali e nelle misure sopra indicate a favore delle spese;
con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, in caso di opposizione”.
4. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio che Controparte_2 contesta e impugna tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito e richiesto, infondato in fatto e in diritto, inammissibile, chiedendone l'integrale rigetto.
5. Innanzitutto, il convenuto esponeva di essere proprietario e possessore dell'immobile ad ogni effetto di legge dell'immobile destinato ad uso abitativo situato alla via Nazionale n 49- Foglio n
17 Part.lla n 393 NCU del Comune di Padula e del fondo adiacente -Foglio 17 Part.lla n 391- anche per la parte (corte esterna) ove insiste la scala di ingresso e il pozzo nero per gli scarichi di bagno e cucina. Tale diritto è stato acquisito con provvedimento della pretura di Sala Consilina del
18/3/1999 Cron.865/1999 all'esito del procedimento Rg. n 9/97 con il quale è stata riconosciuta la proprietà per intervenuta usucapione. Già dal 1997, anno di iscrizione a ruolo del procedimento e per i precedenti vent'anni il ricorrente ha dimostrato di possedere i suddetti beni tanto da esserne dichiarato proprietario nel 1999. Quindi risulta non veritiera la circostanza dichiarata dall'attrice di possedere detti beni dal 1987. Inoltre, il convenuto con donazione per notar Persona_1
Rep n 58216 Racc. n 21852 del 25/06/2010 registrato al n 2631 ha donato i già menzionati beni alla moglie “immettendola nel possesso legale e materiale dell'immobile ricevuto in donazione”. Pur Controparte_3 non essendone momentaneamente proprietario, ne ha poi riacquistato la proprietà con CP_2 testamento olografo sottoscritto dalla coniuge in data 25/06/2010 e pubblicato per notar
[...]
Repertorio n 59865 Raccolta n 23137 del 31/10/2012. Evidenzia inoltre che il Per_1 convenuto ha sempre provveduto ad eseguire a sue spese lavori per la manutenzione dell'immobile quali la realizzazione del pozzo nero per gli scarichi ad opera della ditta individuale della ditta
Toriello nel 1998, nonché nel 2009 ha fatto seguire lavori di riparazione del tetto ad opera della ditta pagina 3 di 11 individuale Petrizzo LU. Inoltre, nel 2008 ha conferito l'incarico all'ingegnere per la trasformazione dell'immobile da uso rurale a uso urbano consentendo al tecnico diversi accessi sia per il fabbricato che per il terreno adiacente per i rilievi e le misurazioni e a causa della trasformazione d'uso versava IMU/ICI relativamente agli immobili per gli anni Controparte_2
2009, 2010, 2011 e 2014 e inseriti nelle dichiarazioni dei redditi relativamente agli immobili 2009,
2010, 2011 e 2014. Il convenuto rilevava poi che la situazione in cui versa non è di Parte_1 possesso uti dominus ma di detenzione nella qualità di comodataria in quanto l'immobile per uso abitativo e la porzione di terreno adiacente sono stati concessi mediante comodato gratuito e in forma orale all'attrice nel mese di ottobre 2001, sicché l'attrice vi ha trasferito la residenza solo il
20/10/2001. Tale accordo prevedeva il rilascio dell'immobile nel momento in cui Controparte_2 mediante raccomandata A/R ne avesse fatto richiesta. Attraverso raccomandata A/R del
13/04/2016 infatti aveva chiesto il rilascio dell'immobile per effettuare urgenti Controparte_2 lavori in quanto il fabbricato risultava essere in stato di pessima conservazione ovvero pericolante e non idoneo all'uso. Tuttavia, l'attrice non avrebbe ancora rilasciato l'immobile sicché il convenuto agirà in separato giudizio per l'azione di rilascio e il risarcimento danni per la cessazione del comodato gratuito e l'occupazione sine titulo.
6. Sulla base di tali premesse, concludeva chiedendo: “accertare e dichiarare Controparte_2 infondata in fatto e in diritto la domanda proposta dall'attrice; rigettare, per l'effetto, ogni avversa richiesta;
condannare essa al pagamento del compenso professionale e spese processuali del presente giudizio, Parte_1 attribuiti al procuratore antistatario. Infine, si riserva di agire per lite temeraria”.
7. Con verbale del 30/05/2016 relativo al procedimento n 40 del 2016 promosso dall'istante il Mediatore, oltre a rilevare la mancata presenza della parte convocata, prende atto Parte_1 dell'impossibilità di proseguire nel procedimento di mediazione e dichiara l'esito negativo del procedimento.
8. Nell'udienza del 05/10/2016 venivano concessi i termini ex art 183 c.p.c.
9. In data 13/07/2017 viene inviato certificato di morte di , deceduto in Controparte_2
Padula il 15/10/2016, ai fini dell'interruzione del giudizio.
10. Con istanza depositata il 12/10/2017, l'attrice chiedeva la riassunzione del Parte_1 giudizio.
11. A seguito di riassunzione del giudizio, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e pagina 4 di 11 risposta in qualità di erede di , eccependo al propria carenza di Controparte_1 Controparte_2 legittimazione passiva ed estinzione parziale, in quanto con rogito per notar del Persona_2
11/05/2016 Rep. N 4426 Raccolta n 3227 il terreno era stato venduto dal sig. ai Controparte_2 sig.ri –nato a [...] il [...]- e –nato a [...] il Parte_2 Controparte_4
31.10.1955- non citati in giudizio con conseguente parziale estinzione del giudizio relativamente alla domanda di usucapione della porzione di terreno Fg 17 Part.lla 391.
12. Inoltre, è comproprietaria con il fratello dell'immobile Controparte_1 Controparte_2 destinato ad uso abitativo situato in Padula avendone acquistato ex lege per causa di morte dall'originario convenuto . Controparte_2
13. Prima dell'evento morte e della conseguente successione, la convenuta ribadisce che il padre era proprietario e possessore ad ogni effetto di legge sia dell'immobile destinato ad Controparte_2 uso abitativo che del fondo adiacente ivi compresa anche la striscia di terreno di lunghezza di 6 metri lineari e di 1,5 metri di lunghezza di larghezza a ridosso della scala di ingresso per raggiungere il pozzo nero per gli scarichi del bagno e della cucina e relativamente al fondo è Controparte_2 rimasto proprietario e possessore sino all'atto di compravendita del 11.05.2016.
14. Su entrambi i beni il diritto di proprietà era stato acquisito dal de cuius con provvedimento della pretura Circondariale di Sala Consilina all'esito del procedimento r.g. 9/97 ove era stato riconosciuto il diritto di proprietà per intervenuta usucapione.
15. Già nel 1197 anno di iscrizione a ruolo e per i precedenti 20 anni ha Controparte_2 dimostrato di possedere i suddetti beni tanto da esserne dichiarato proprietario nel 1999. Quindi risulta non veritiera la circostanza dichiarata dall'attrice di possedere detti beni dal 1987.
16. Sia considerando la data di deposito del ricorso che la data dell'ordinaria acquisizione del diritto di proprietà per intervenuto possesso è evidente il mancato rispetto del termine ventennale utile all'usucapione di che ha notificato l'originario atto di citazione in data Parte_1
14/04/2016.
17. Inoltre, si precisa che con donazione per notar Rep n Controparte_2 Persona_1
58216 Racc. n 21852 del 25/06/2010 registrato al n 2631 ha donato i già menzionati beni alla moglie immettendola nel possesso legale e materiale dell'immobile ricevuto in donazione. Controparte_3
18. Pur non essendone momentaneamente proprietario, ne ha riacquistato la proprietà CP_2 con testamento olografo sottoscritto dalla coniuge in data 25/06/2010 e pubblicato per notar pagina 5 di 11 Repertorio n 59865 Raccolta n 23137 del 31/10/2012. Persona_1
19. Si evidenzia inoltre che il convenuto ha sempre provveduto ad eseguire a sue spese lavori per la manutenzione dell'immobile quali la realizzazione del pozzo nero per gli scarichi ad opera della ditta individuale Toriello nel 1998, nonché nel 2009 ha fatto seguire lavori di riparazione del tetto ad opera della ditta individuale Petrizzo LU.
20. Inoltre, nel 2008 ha conferito l'incarico all'ingegnere per la trasformazione dell'immobile da uso rurale a uso urbano consentendo al tecnico diversi accessi sia per il fabbricato che per il terreno adiacente per i rilievi e le misurazioni e a causa della trasformazione d'uso versava Controparte_2
IMU/ICI relativamente agli immobili per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2014 e inseriti nelle dichiarazioni dei redditi relativamente agli immobili 2009, 2010, 2011 e 2014.
21. La convenuta rileva poi che la situazione in cui versa non è possesso uti Parte_1 dominus ma è stata dapprima detenzione nella qualità di comodataria oggi occupazione sine titulo.
Infatti, l'immobile per uso abitativo e la porzione di terreno adiacente sono stati concessi mediante comodato gratuito e in forma orale all'attrice nel mese di ottobre 2010, sicché l'attrice ha trasferito la residenza solo il 20/10/2010.
22. Tale accordo prevedeva però il rilascio dell'immobile nel momento in cui Controparte_2 mediante raccomandata A/R ne avesse fatto richiesta. Attraverso raccomandata A/R del
13/04/2016 chiedeva il rilascio dell'immobile per effettuare urgenti lavori in Controparte_2 quanto il fabbricato risulta essere in stato di pessima conservazione ovvero pericolante e non idoneo all'uso.
23. Ad oggi occupa sine titulo l'immobile di proprietà dei germani Parte_1 CP_1
e e la porzione di terreno di proprietà di e
[...] Controparte_2 Parte_2 CP_4
.
[...]
24. Sulla base di tali premesse, chiede all'Ill.mo tribunale le seguenti Controparte_1 conclusioni:
- preliminarmente accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e Controparte_1 CP_2 circa la domanda di usucapione del terreno Fg 17 Particella 391, dichiarando l'estinzione parziale del
[...] giudizio per mancata riassunzione nei confronti degli effettivi proprietari;
- nel merito, accertare e dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda proposta dall'attrice;
- per l'effetto, rigettare integralmente ogni avversa richiesta;
pagina 6 di 11 - condannare essa al pagamento del compenso professionale e spese processuali del presente Parte_1 giudizio, attribuiti al procuratore antistatario.
25. Con provvedimento del 18/03/2020 il Giudice, sciogliendo la riserva, ammetteva le prove per testi articolate, limitando tuttavia il numero dei testi, al termine, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
26. È infondata l'eccezione preliminare di estinzione parziale e carenza di legittimazione passiva degli odierni convenuti, trattandosi di prosieguo del giudizio originario lo stesso andava correttamente istaurato, come nella specie, nei confronti degli eredi dell'originario convenuto e non verso gli acquirenti ex art. 111, co. 1 c.p.c..
27. Passando al merito della res controversa, occorre premettere brevi cenni sull'istituto dell'usucapione.
28. L'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, la cui ratio va individuata nell'opportunità di favorire chi nel tempo utilizza e rende produttivo il bene a scapito del proprietario.
29. L'art.1158 c.c. testualmente recita che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
30. A sua volta il possesso viene definito dall'articolo 1140 c.c. in base al quale “il possesso è il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. Sono quindi necessari due requisiti: il corpus possessionis (requisito oggettivo) e l'animus possidendi (requisito soggettivo).
31. “L'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere
di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario o (titolare di altro diritto reale sulla cosa) bensì nell'interesse di comportarsi, come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione. Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo e il compimento di attività negoziali, o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non escludono che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione” (Cass. n 10230/2002).
pagina 7 di 11 32. Giova poi ricordare che “ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico e non interrotto, non equivoco accompagnato dall'animo di possedere la cosa come propria che si deve protrarre per oltre venti anni cui deve corrispondere per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astiene dall'esercitare le sue potestà e non reagisce di fatto al possessore” (Cass., Sez. II, n 19186/2005)
e che per “l'acquisto della proprietà per usucapione che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata da un lato dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e dall'altro dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo, l'inerzia del proprietario si manifesta nel mancato esercizio di dette potestà e nella mancata sua reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, laddove l'esercizio dei poteri dominicali vale a rendere di per se equivoco e non pacifico il possesso altrui e impedisce che questo aderisca al contenuto del diritto di proprietà e la conseguente usucapibilità di tale diritto”( Cass. n 3464/2018).
33. Dall'istruttoria espletata da parte dell'attrice al fine di sostenere tale prova, nell'udienza del
22/02/2023 veniva ascoltato il teste il quale dichiarava “la IG vive dal Tes_1 Parte_1
1986 circa nel fabbricato in via Nazionale non ricordo con precisione il numero del fabbricato e tanto posso riferire dal
1986 sia perché ho fatto dei lavori di pavimentazione al fabbricato, sia perché io ho l'assicurazione di cui la IG è agente e la vado a ritirare in via Nazionale a Padula Scalo, senza giorni o orario precisi perché io so che la IG
vive nel fabbricato e la possiamo sempre ritirare”. Parte_1
34. Nell'udienza del 25/01/2024 poi ascoltato il teste il quale dichiarava: “ogni sei Tes_2 mesi dal 1989, poiché ho l'assicurazione all'agenzia della IG , mi reco in via Nazionale n 49 e Parte_1
l'agenzia è sempre nello stesso immobile dal 1989”. Relativamente alla circostanza se la IG
[...] abitasse lì sin dal 1989, il teste dichiarava “adesso abita in via Nazionale n 49, Pt_1 Tes_2 non so se vi abitasse dal 1989. Tanto posso riferire perché questo mi ha riferito , che adesso dorme e Parte_1 risiede in via Nazionale n 49”.
35. La convenuta, come anticipato, viceversa deduceva il provvedimento della pretura circondariale del 18/03/1999 con cui era stato riconosciuto il diritto il di proprietà e che l'attrice si trovava nel possesso dell'immobile in qualità di comodataria.
36. Va osservato che il decreto di riconoscimento della proprietà rurale di cui alla legge n
346/1976 avvenuto con procedimento r.g. n 9/97 richiamato dalla convenuta, pur non costituendo sentenza (neanche in senso sostanziale) e non essendo pertanto suscettibile di passare in cosa giudicata, contiene il riconoscimento giudiziale del diritto di proprietà, il quale si deve presumere pagina 8 di 11 iuris tantum in favore del soggetto che lo abbia ottenuto (Cass. n 7029/1995, 8029/3856/1989; per la costante riaffermazione della presunzione di proprietà Cass. n 975/2000; 16238/2011 e
21016/2016).
37. Sulla circostanza addotta dalla convenuta che l'immobile e il terreno siano stati concessi mediante comodato a titolo gratuito e in forma orale è stata articolata prova testimoniale. Trattasi, come noto, il comodato di contratto a forma libera, la cui forma scritta non è richiesta ad substantiam neppure allorquando il comodato abbia ad oggetto un bene immobile, come nel caso di specie, in quanto l'art. 1350 c.c. non riguarda il comodato immobiliare, ben potendo il comodato stipulato verbalmente essere provato anche a mezzo di testimoni o per presunzioni (ex plurimis,
Cass. 8548/08 e da ultimo Cass. 7088/17).
38. Nel caso in esame, all'udienza del 25/01/2024 veniva ascoltato il teste la Testimone_3 quale dichiarava “ero presente quando e la moglie hanno dato le chiavi Controparte_2 Controparte_3 dell'immobile alla IG gratis, perché la IG aveva bisogno dell'immobile, perché era Pt_1 Parte_1 senza casa”.
39. Nel caso in esame, alla luce della suddetta istruttoria, non ha assolto l'onere Parte_1 probatorio di aver dimostrato di possedere a titolo di usucapione, in quanto, pur abitandovi, dovendosi presumere per quanto detto la proprietà in capo al convenuto almeno fino a far data dal decreto pretorile, appare verosimile l'avvenuto comodato, non avendo peraltro l'attrice fornito deduzione specifica alcuna sul come e quando sia avvenuto l'effettivo impossessamento, salvo indicare in memoria primo termine l'avvenuta cessione da parte del padre, nato a Persona_3
Montesano S.M. il 24.10.1931- mai vissuto ivi ma alla Via Tintori n.14, poi in Via Cairoli n.22, decedendo in data 14.11.2011 alla Via Cairoli n.30 (all.D del file unico all.A alle memorie di replica del 3/12/16), peraltro non contestato specificamente dall'attrice, non risultante né proprietario né possessore. Appare dunque verosimile la circostanza indicata dal convenuto per cui la stessa attrice abbia invece ricevuto il bene a titolo di comodato per esigenze abitative, stante anche la chiara testimonianza, del teste , indifferente e vicina alla proprietà, unica a non aver Testimone_4 rilasciato dichiarazioni de relato ma dirette sui fatti di causa, precisando in particolare che la stessa
“era presente quando e la moglie hanno dato le chiavi Controparte_2 Controparte_3 dell'immobile alla IG gratis, perché la IG aveva bisogno Pt_1 Parte_1 dell'immobile perché era senza casa”.
pagina 9 di 11 40. Peraltro la sola prova testimoniale, ancorché unita al certificato di residenza, non può essere sufficiente a dimostrare l'esistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem in capo all'attrice in quanto le dichiarazioni testimoniali non trovano riscontri in prove documentali che ne possano confermare l'attendibilità, non essendo peraltro stato provato neanche il possesso (o la proprietà) in capo al padre dell'attrice. Tali riscontri devono considerarsi essenziali nel caso in esame alla luce degli effetti irrimediabilmente pregiudizievoli per il proprietario che ha l'usucapione, la cui prova deve essere particolarmente rigorosa.
41. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, entro i minimi, stante la natura non complessa delle questioni di fatto e di diritto affrontate e del tipo di attività processuale posta in essere.
42. Emerge che, sebbene avvisata, parte convenuta non si è presentata all'incontro di mediazione e non risulta dal verbale avere giustificato il motivo della propria mancata partecipazione.
43. Ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, secondo periodo, d.lgs. 28/2010 "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".
44. Nel caso in esame parte attrice ha versato il contributo di Euro 237.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.700 per compensi professionali oltre 15% rimb. for., IVA - se dovuta - e CPA da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'erario dell'importo di Euro 237,00 a norma dell'art.
4-bis del D.Lgs. 28/2010;
pagina 10 di 11 Lagonegro, data
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
Il GIUDICE
Dott. Riccardo SABATO
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Riccardo Sabato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 625 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco SARACENO (c.f. ) presso il cui studio sito in Sant'Angelo C.F._2
Le Fratte, in Via Umberto I n 44, è elettivamente domiciliato;
ATTRICE
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Caterina DI BIANCO (c.f. ), presso il cui studio sito in PADULA C.F._4
(SA), in via Carrara Dell'Arena n 7, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
Oggetto: Usucapione
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, chiamava in giudizio Parte_1 CP_2
affinché le fosse riconosciuta la proprietà unica ed esclusiva per intervenuta usucapione in
[...]
pagina 1 di 11 virtù del possesso continuo, pacifico, non interrotto e pubblico in ordine agli immobili successivamente descritti.
2. La parte attrice esponeva e sosteneva:
- di possedere uti dominus, da oltre venti anni l'immobile urbano sito alla via Nazionale
n. 49 in Padula, Foglio 17, part. 393 nonché di parte del terreno distinto in Catasto al foglio 17 part. 391, fabbricato composto da due livelli. Il piano terreno è composto da un piano adibito a deposito/legnaia e un piccolo ripostiglio;
all'esterno presenta una piccola corte a ridosso della scala dalla quale si accede al fabbricato, ricadente sulla part. 391 foglio 17, e dietro la stessa si trova ubicata la vasca a tenuta per gli scarichi da bagno e cucina e per l'accesso alla suddetta fossa;
Parte_1 attraversa la particella 391 su una striscia di terreno della lunghezza di circa 6 metri lineari e di circa 1,5 metri di larghezza che utilizza da oltre 20 anni per accedere alla vasca di scarico ove effettua le operazioni di svuotamento della vasca e provvede alla manutenzione medesima;
- che fin dal 1987 l'attrice avrebbe occupato lo stabile di fatto alla via Nazionale n 49 e avrebbe continuato inequivocabilmente ad esercitare sul già menzionato bene un potere corrispondente a quello del proprietario estrinsecando un'indiscussa e piena signoria sulla res tanto che in Paese è circostanza nota che l'immobile appartenga all'odierna attrice;
- che dopo aver fissato la propria residenza in quel luogo, nonché aver provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, come dimostrato anche dalla documentazione allegata, circostanze idonee a dimostrare il possesso, in data
20/02/2016 all'attrice veniva notificata una lettera avente ad oggetto “Invito all'acquisto degli immobili siti in Padula alla via Nazionale distinti in catasto al foglio
17 particelle 391 e 393 “da , il quale adducendo di essere Controparte_2 proprietario di detti immobili invitava l'attrice ad acquistare i suddetti immobili;
- che solo a seguito della visura catastale, l'attrice avrebbe scoperto che detti beni erano intestati a non avendo lo stesso mai esperito alcun'azione tesa a Controparte_2 rivendicarne la proprietà.
3. Sulla base di tali premesse, concludeva chiedendo: “accertato e dichiarato che Parte_1
pagina 2 di 11 l'attrice, in virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre 20 anni, è divenuta proprietaria per usucapione dell'immobile sito in Comune di Padula (Sa) alla via Nazionale n. 49 e distinto in catasto al foglio 17 part. 393 nonché di parte della particella distinta in catasto al foglio 17 part.391, dichiarare proprietaria unica ed esclusiva, per intervenuta usucapione, dei beni immobili suddetti;
Parte_1 conseguentemente ordinare all'Ufficio del Territorio di Servizio di pubblicità immobiliare, in persona del responsabile protempore di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art.1158 c.c. a favore dell'attrice sui beni sopradescritti, nonché autorizzare l'U.T.E. competente ad effettuare le variazioni catastali dei mappali e nelle misure sopra indicate a favore delle spese;
con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, in caso di opposizione”.
4. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio che Controparte_2 contesta e impugna tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito e richiesto, infondato in fatto e in diritto, inammissibile, chiedendone l'integrale rigetto.
5. Innanzitutto, il convenuto esponeva di essere proprietario e possessore dell'immobile ad ogni effetto di legge dell'immobile destinato ad uso abitativo situato alla via Nazionale n 49- Foglio n
17 Part.lla n 393 NCU del Comune di Padula e del fondo adiacente -Foglio 17 Part.lla n 391- anche per la parte (corte esterna) ove insiste la scala di ingresso e il pozzo nero per gli scarichi di bagno e cucina. Tale diritto è stato acquisito con provvedimento della pretura di Sala Consilina del
18/3/1999 Cron.865/1999 all'esito del procedimento Rg. n 9/97 con il quale è stata riconosciuta la proprietà per intervenuta usucapione. Già dal 1997, anno di iscrizione a ruolo del procedimento e per i precedenti vent'anni il ricorrente ha dimostrato di possedere i suddetti beni tanto da esserne dichiarato proprietario nel 1999. Quindi risulta non veritiera la circostanza dichiarata dall'attrice di possedere detti beni dal 1987. Inoltre, il convenuto con donazione per notar Persona_1
Rep n 58216 Racc. n 21852 del 25/06/2010 registrato al n 2631 ha donato i già menzionati beni alla moglie “immettendola nel possesso legale e materiale dell'immobile ricevuto in donazione”. Pur Controparte_3 non essendone momentaneamente proprietario, ne ha poi riacquistato la proprietà con CP_2 testamento olografo sottoscritto dalla coniuge in data 25/06/2010 e pubblicato per notar
[...]
Repertorio n 59865 Raccolta n 23137 del 31/10/2012. Evidenzia inoltre che il Per_1 convenuto ha sempre provveduto ad eseguire a sue spese lavori per la manutenzione dell'immobile quali la realizzazione del pozzo nero per gli scarichi ad opera della ditta individuale della ditta
Toriello nel 1998, nonché nel 2009 ha fatto seguire lavori di riparazione del tetto ad opera della ditta pagina 3 di 11 individuale Petrizzo LU. Inoltre, nel 2008 ha conferito l'incarico all'ingegnere per la trasformazione dell'immobile da uso rurale a uso urbano consentendo al tecnico diversi accessi sia per il fabbricato che per il terreno adiacente per i rilievi e le misurazioni e a causa della trasformazione d'uso versava IMU/ICI relativamente agli immobili per gli anni Controparte_2
2009, 2010, 2011 e 2014 e inseriti nelle dichiarazioni dei redditi relativamente agli immobili 2009,
2010, 2011 e 2014. Il convenuto rilevava poi che la situazione in cui versa non è di Parte_1 possesso uti dominus ma di detenzione nella qualità di comodataria in quanto l'immobile per uso abitativo e la porzione di terreno adiacente sono stati concessi mediante comodato gratuito e in forma orale all'attrice nel mese di ottobre 2001, sicché l'attrice vi ha trasferito la residenza solo il
20/10/2001. Tale accordo prevedeva il rilascio dell'immobile nel momento in cui Controparte_2 mediante raccomandata A/R ne avesse fatto richiesta. Attraverso raccomandata A/R del
13/04/2016 infatti aveva chiesto il rilascio dell'immobile per effettuare urgenti Controparte_2 lavori in quanto il fabbricato risultava essere in stato di pessima conservazione ovvero pericolante e non idoneo all'uso. Tuttavia, l'attrice non avrebbe ancora rilasciato l'immobile sicché il convenuto agirà in separato giudizio per l'azione di rilascio e il risarcimento danni per la cessazione del comodato gratuito e l'occupazione sine titulo.
6. Sulla base di tali premesse, concludeva chiedendo: “accertare e dichiarare Controparte_2 infondata in fatto e in diritto la domanda proposta dall'attrice; rigettare, per l'effetto, ogni avversa richiesta;
condannare essa al pagamento del compenso professionale e spese processuali del presente giudizio, Parte_1 attribuiti al procuratore antistatario. Infine, si riserva di agire per lite temeraria”.
7. Con verbale del 30/05/2016 relativo al procedimento n 40 del 2016 promosso dall'istante il Mediatore, oltre a rilevare la mancata presenza della parte convocata, prende atto Parte_1 dell'impossibilità di proseguire nel procedimento di mediazione e dichiara l'esito negativo del procedimento.
8. Nell'udienza del 05/10/2016 venivano concessi i termini ex art 183 c.p.c.
9. In data 13/07/2017 viene inviato certificato di morte di , deceduto in Controparte_2
Padula il 15/10/2016, ai fini dell'interruzione del giudizio.
10. Con istanza depositata il 12/10/2017, l'attrice chiedeva la riassunzione del Parte_1 giudizio.
11. A seguito di riassunzione del giudizio, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e pagina 4 di 11 risposta in qualità di erede di , eccependo al propria carenza di Controparte_1 Controparte_2 legittimazione passiva ed estinzione parziale, in quanto con rogito per notar del Persona_2
11/05/2016 Rep. N 4426 Raccolta n 3227 il terreno era stato venduto dal sig. ai Controparte_2 sig.ri –nato a [...] il [...]- e –nato a [...] il Parte_2 Controparte_4
31.10.1955- non citati in giudizio con conseguente parziale estinzione del giudizio relativamente alla domanda di usucapione della porzione di terreno Fg 17 Part.lla 391.
12. Inoltre, è comproprietaria con il fratello dell'immobile Controparte_1 Controparte_2 destinato ad uso abitativo situato in Padula avendone acquistato ex lege per causa di morte dall'originario convenuto . Controparte_2
13. Prima dell'evento morte e della conseguente successione, la convenuta ribadisce che il padre era proprietario e possessore ad ogni effetto di legge sia dell'immobile destinato ad Controparte_2 uso abitativo che del fondo adiacente ivi compresa anche la striscia di terreno di lunghezza di 6 metri lineari e di 1,5 metri di lunghezza di larghezza a ridosso della scala di ingresso per raggiungere il pozzo nero per gli scarichi del bagno e della cucina e relativamente al fondo è Controparte_2 rimasto proprietario e possessore sino all'atto di compravendita del 11.05.2016.
14. Su entrambi i beni il diritto di proprietà era stato acquisito dal de cuius con provvedimento della pretura Circondariale di Sala Consilina all'esito del procedimento r.g. 9/97 ove era stato riconosciuto il diritto di proprietà per intervenuta usucapione.
15. Già nel 1197 anno di iscrizione a ruolo e per i precedenti 20 anni ha Controparte_2 dimostrato di possedere i suddetti beni tanto da esserne dichiarato proprietario nel 1999. Quindi risulta non veritiera la circostanza dichiarata dall'attrice di possedere detti beni dal 1987.
16. Sia considerando la data di deposito del ricorso che la data dell'ordinaria acquisizione del diritto di proprietà per intervenuto possesso è evidente il mancato rispetto del termine ventennale utile all'usucapione di che ha notificato l'originario atto di citazione in data Parte_1
14/04/2016.
17. Inoltre, si precisa che con donazione per notar Rep n Controparte_2 Persona_1
58216 Racc. n 21852 del 25/06/2010 registrato al n 2631 ha donato i già menzionati beni alla moglie immettendola nel possesso legale e materiale dell'immobile ricevuto in donazione. Controparte_3
18. Pur non essendone momentaneamente proprietario, ne ha riacquistato la proprietà CP_2 con testamento olografo sottoscritto dalla coniuge in data 25/06/2010 e pubblicato per notar pagina 5 di 11 Repertorio n 59865 Raccolta n 23137 del 31/10/2012. Persona_1
19. Si evidenzia inoltre che il convenuto ha sempre provveduto ad eseguire a sue spese lavori per la manutenzione dell'immobile quali la realizzazione del pozzo nero per gli scarichi ad opera della ditta individuale Toriello nel 1998, nonché nel 2009 ha fatto seguire lavori di riparazione del tetto ad opera della ditta individuale Petrizzo LU.
20. Inoltre, nel 2008 ha conferito l'incarico all'ingegnere per la trasformazione dell'immobile da uso rurale a uso urbano consentendo al tecnico diversi accessi sia per il fabbricato che per il terreno adiacente per i rilievi e le misurazioni e a causa della trasformazione d'uso versava Controparte_2
IMU/ICI relativamente agli immobili per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2014 e inseriti nelle dichiarazioni dei redditi relativamente agli immobili 2009, 2010, 2011 e 2014.
21. La convenuta rileva poi che la situazione in cui versa non è possesso uti Parte_1 dominus ma è stata dapprima detenzione nella qualità di comodataria oggi occupazione sine titulo.
Infatti, l'immobile per uso abitativo e la porzione di terreno adiacente sono stati concessi mediante comodato gratuito e in forma orale all'attrice nel mese di ottobre 2010, sicché l'attrice ha trasferito la residenza solo il 20/10/2010.
22. Tale accordo prevedeva però il rilascio dell'immobile nel momento in cui Controparte_2 mediante raccomandata A/R ne avesse fatto richiesta. Attraverso raccomandata A/R del
13/04/2016 chiedeva il rilascio dell'immobile per effettuare urgenti lavori in Controparte_2 quanto il fabbricato risulta essere in stato di pessima conservazione ovvero pericolante e non idoneo all'uso.
23. Ad oggi occupa sine titulo l'immobile di proprietà dei germani Parte_1 CP_1
e e la porzione di terreno di proprietà di e
[...] Controparte_2 Parte_2 CP_4
.
[...]
24. Sulla base di tali premesse, chiede all'Ill.mo tribunale le seguenti Controparte_1 conclusioni:
- preliminarmente accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e Controparte_1 CP_2 circa la domanda di usucapione del terreno Fg 17 Particella 391, dichiarando l'estinzione parziale del
[...] giudizio per mancata riassunzione nei confronti degli effettivi proprietari;
- nel merito, accertare e dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda proposta dall'attrice;
- per l'effetto, rigettare integralmente ogni avversa richiesta;
pagina 6 di 11 - condannare essa al pagamento del compenso professionale e spese processuali del presente Parte_1 giudizio, attribuiti al procuratore antistatario.
25. Con provvedimento del 18/03/2020 il Giudice, sciogliendo la riserva, ammetteva le prove per testi articolate, limitando tuttavia il numero dei testi, al termine, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
26. È infondata l'eccezione preliminare di estinzione parziale e carenza di legittimazione passiva degli odierni convenuti, trattandosi di prosieguo del giudizio originario lo stesso andava correttamente istaurato, come nella specie, nei confronti degli eredi dell'originario convenuto e non verso gli acquirenti ex art. 111, co. 1 c.p.c..
27. Passando al merito della res controversa, occorre premettere brevi cenni sull'istituto dell'usucapione.
28. L'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, la cui ratio va individuata nell'opportunità di favorire chi nel tempo utilizza e rende produttivo il bene a scapito del proprietario.
29. L'art.1158 c.c. testualmente recita che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
30. A sua volta il possesso viene definito dall'articolo 1140 c.c. in base al quale “il possesso è il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. Sono quindi necessari due requisiti: il corpus possessionis (requisito oggettivo) e l'animus possidendi (requisito soggettivo).
31. “L'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere
di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario o (titolare di altro diritto reale sulla cosa) bensì nell'interesse di comportarsi, come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione. Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo e il compimento di attività negoziali, o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non escludono che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione” (Cass. n 10230/2002).
pagina 7 di 11 32. Giova poi ricordare che “ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico e non interrotto, non equivoco accompagnato dall'animo di possedere la cosa come propria che si deve protrarre per oltre venti anni cui deve corrispondere per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astiene dall'esercitare le sue potestà e non reagisce di fatto al possessore” (Cass., Sez. II, n 19186/2005)
e che per “l'acquisto della proprietà per usucapione che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata da un lato dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e dall'altro dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo, l'inerzia del proprietario si manifesta nel mancato esercizio di dette potestà e nella mancata sua reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, laddove l'esercizio dei poteri dominicali vale a rendere di per se equivoco e non pacifico il possesso altrui e impedisce che questo aderisca al contenuto del diritto di proprietà e la conseguente usucapibilità di tale diritto”( Cass. n 3464/2018).
33. Dall'istruttoria espletata da parte dell'attrice al fine di sostenere tale prova, nell'udienza del
22/02/2023 veniva ascoltato il teste il quale dichiarava “la IG vive dal Tes_1 Parte_1
1986 circa nel fabbricato in via Nazionale non ricordo con precisione il numero del fabbricato e tanto posso riferire dal
1986 sia perché ho fatto dei lavori di pavimentazione al fabbricato, sia perché io ho l'assicurazione di cui la IG è agente e la vado a ritirare in via Nazionale a Padula Scalo, senza giorni o orario precisi perché io so che la IG
vive nel fabbricato e la possiamo sempre ritirare”. Parte_1
34. Nell'udienza del 25/01/2024 poi ascoltato il teste il quale dichiarava: “ogni sei Tes_2 mesi dal 1989, poiché ho l'assicurazione all'agenzia della IG , mi reco in via Nazionale n 49 e Parte_1
l'agenzia è sempre nello stesso immobile dal 1989”. Relativamente alla circostanza se la IG
[...] abitasse lì sin dal 1989, il teste dichiarava “adesso abita in via Nazionale n 49, Pt_1 Tes_2 non so se vi abitasse dal 1989. Tanto posso riferire perché questo mi ha riferito , che adesso dorme e Parte_1 risiede in via Nazionale n 49”.
35. La convenuta, come anticipato, viceversa deduceva il provvedimento della pretura circondariale del 18/03/1999 con cui era stato riconosciuto il diritto il di proprietà e che l'attrice si trovava nel possesso dell'immobile in qualità di comodataria.
36. Va osservato che il decreto di riconoscimento della proprietà rurale di cui alla legge n
346/1976 avvenuto con procedimento r.g. n 9/97 richiamato dalla convenuta, pur non costituendo sentenza (neanche in senso sostanziale) e non essendo pertanto suscettibile di passare in cosa giudicata, contiene il riconoscimento giudiziale del diritto di proprietà, il quale si deve presumere pagina 8 di 11 iuris tantum in favore del soggetto che lo abbia ottenuto (Cass. n 7029/1995, 8029/3856/1989; per la costante riaffermazione della presunzione di proprietà Cass. n 975/2000; 16238/2011 e
21016/2016).
37. Sulla circostanza addotta dalla convenuta che l'immobile e il terreno siano stati concessi mediante comodato a titolo gratuito e in forma orale è stata articolata prova testimoniale. Trattasi, come noto, il comodato di contratto a forma libera, la cui forma scritta non è richiesta ad substantiam neppure allorquando il comodato abbia ad oggetto un bene immobile, come nel caso di specie, in quanto l'art. 1350 c.c. non riguarda il comodato immobiliare, ben potendo il comodato stipulato verbalmente essere provato anche a mezzo di testimoni o per presunzioni (ex plurimis,
Cass. 8548/08 e da ultimo Cass. 7088/17).
38. Nel caso in esame, all'udienza del 25/01/2024 veniva ascoltato il teste la Testimone_3 quale dichiarava “ero presente quando e la moglie hanno dato le chiavi Controparte_2 Controparte_3 dell'immobile alla IG gratis, perché la IG aveva bisogno dell'immobile, perché era Pt_1 Parte_1 senza casa”.
39. Nel caso in esame, alla luce della suddetta istruttoria, non ha assolto l'onere Parte_1 probatorio di aver dimostrato di possedere a titolo di usucapione, in quanto, pur abitandovi, dovendosi presumere per quanto detto la proprietà in capo al convenuto almeno fino a far data dal decreto pretorile, appare verosimile l'avvenuto comodato, non avendo peraltro l'attrice fornito deduzione specifica alcuna sul come e quando sia avvenuto l'effettivo impossessamento, salvo indicare in memoria primo termine l'avvenuta cessione da parte del padre, nato a Persona_3
Montesano S.M. il 24.10.1931- mai vissuto ivi ma alla Via Tintori n.14, poi in Via Cairoli n.22, decedendo in data 14.11.2011 alla Via Cairoli n.30 (all.D del file unico all.A alle memorie di replica del 3/12/16), peraltro non contestato specificamente dall'attrice, non risultante né proprietario né possessore. Appare dunque verosimile la circostanza indicata dal convenuto per cui la stessa attrice abbia invece ricevuto il bene a titolo di comodato per esigenze abitative, stante anche la chiara testimonianza, del teste , indifferente e vicina alla proprietà, unica a non aver Testimone_4 rilasciato dichiarazioni de relato ma dirette sui fatti di causa, precisando in particolare che la stessa
“era presente quando e la moglie hanno dato le chiavi Controparte_2 Controparte_3 dell'immobile alla IG gratis, perché la IG aveva bisogno Pt_1 Parte_1 dell'immobile perché era senza casa”.
pagina 9 di 11 40. Peraltro la sola prova testimoniale, ancorché unita al certificato di residenza, non può essere sufficiente a dimostrare l'esistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem in capo all'attrice in quanto le dichiarazioni testimoniali non trovano riscontri in prove documentali che ne possano confermare l'attendibilità, non essendo peraltro stato provato neanche il possesso (o la proprietà) in capo al padre dell'attrice. Tali riscontri devono considerarsi essenziali nel caso in esame alla luce degli effetti irrimediabilmente pregiudizievoli per il proprietario che ha l'usucapione, la cui prova deve essere particolarmente rigorosa.
41. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, entro i minimi, stante la natura non complessa delle questioni di fatto e di diritto affrontate e del tipo di attività processuale posta in essere.
42. Emerge che, sebbene avvisata, parte convenuta non si è presentata all'incontro di mediazione e non risulta dal verbale avere giustificato il motivo della propria mancata partecipazione.
43. Ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, secondo periodo, d.lgs. 28/2010 "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".
44. Nel caso in esame parte attrice ha versato il contributo di Euro 237.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.700 per compensi professionali oltre 15% rimb. for., IVA - se dovuta - e CPA da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'erario dell'importo di Euro 237,00 a norma dell'art.
4-bis del D.Lgs. 28/2010;
pagina 10 di 11 Lagonegro, data
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
Il GIUDICE
Dott. Riccardo SABATO
pagina 11 di 11